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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Luigi Cirillo
Francesca Sirianni
Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2014 cui è stato riunito il procedimento 590/2019 promossa da:
( ) e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
( ) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
ed anche in proprio nel procedimento 590/19 rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. GABRIELLI SERGIO giusta procura in atti;
attori nel procedimento 95/14 e convenuti nel procedimento 590/19 contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TAFFONI Controparte_2 C.F._3
VITTORIO giusta procura in atti;
convenuto nel procedimento 95/14 e attore nel procedimento 590/19
rappresentata e difesa dall'avv. Joe Pierantozzi giusta procura in atti;
Parte_2
convenuta contumace nel procedimento 95/14 e convenuta costituita nel procedimento 590/19
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di genitori Controparte_1 Parte_1
esercenti la potestà genitoriale sul minore chiamavano in giudizio Persona_1 Controparte_2
spiegando che a seguito della morte del proprio padre, avvenuta in data 30.7.2009, Persona_2 erano chiamati all'eredità i due figli dello stesso, e , e la moglie del Controparte_1 Controparte_2 de cuius, rinunciava all'eredità del padre succedeva per Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 14 rappresentazione il figlio (di ), . Spiegavano gli attori che, in data Controparte_1 Persona_1
18.12.2008, il de cuius vendeva all'altro figlio, , due appartamenti ed i propri diritti di Controparte_2
proprietà per ¼ relativamente ad un garage (appartamento al piano primo descritto al Catasto fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 4 particella n. 732 sub 4 categoria A/3, classe 5, consistenza vani 5,0, rendita catastale € 296,96, Via Sandro Botticelli n. 13, appartamento al piano secondo e terzo descritto al Catasto fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 4 particella n. 732 sub 8 categoria A/3, classe 3, consistenza vani 3,0, rendita catastale € 130,15, Via
Sandro Botticelli n. 13; diritti di proprietà per ¼ relativi ad una autorimessa al piano terra descritta al
Catasto fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 4 particella n. 732 sub 9 categoria
C/6, classe 4, consistenza MQ 19, rendita catastale € 73,54, Via Sandro Botticelli snc). Affermavano gli attori, tuttavia, che tale compravendita dissimulava una donazione in quanto nella stessa era stato dichiarato un prezzo di vendita mai pagato da . Pertanto, ritenendo la sussistenza di Controparte_2 una “lesione della quota di legittima” ai sensi dell'art. 542, spettando al nipote Persona_1 subentrato nella qualità di erede per rappresentazione del padre, “un quarto del patrimonio ereditario”, affermando che “lo stesso minore ha già ereditato un terzo del patrimonio inventariato all'interno del quale, è però, compresa anche una quota minima del capitale sociale” di una società ed allegando l'esistenza di “restanti beni ereditari, oltre alla società […] costituiti da un appartamento […] e un terreno agricolo” chiedevano al Tribunale “in via principale e nel merito: voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi di diritto suesposti, la nullità ed inefficacia e comunque l'invalidità per simulazione del contratto di compravendita stipulato in data 18.12.2008, a rogito del Notar Per_3
rep. n° 21793, racc. n° 6487, dal simulato venditore il de cuius con il
[...] Persona_2
simulato acquirente il di lui figlio , in danno dell'altro figlio sig. ed Controparte_2 Controparte_1
oggi del figlio minore di questi , anche per mancato pagamento del prezzo, e/o per Persona_1
simulazione del medesimo contratto anche in quanto dissimulante una donazione per mancato pagamento del prezzo e per la presenza di indizi sintomatici di anomalia nello schema causale socialmente atipico del contratto di compravendita e così dichiararne la simulazione relativamente a tutti i beni immobili oggetto del predetto atto pubblico, […]. Conseguentemente, voglia anche ordinare al convenuto l'immediata restituzione degli immobili oggetto del simulato contratto Controparte_2
e dei frutti civili prodotti e producendi in corso di giudizio in favore dell'attore e comunque della eredità. In via subordinata: nel caso in cui dovesse risultare che il valore dei beni immobili trasferiti in proprietà al convenuto è nettamente superiore rispetto al prezzo pattuito dalle parti col rogito, voglia accertare che il contratto concluso tra il de cuius in data 18.12.2008 difetta del Persona_2
requisito essenziale del prezzo e voglia dichiarare che il medesimo contratto è nullo anche ai sensi
pagina 2 di 14 dell'art. 1418 cod.civ. o di "quella norma di legge che il Tribunale riterrà applicabile al caso di specie.
In via ulteriormente subordinata: nel caso in cui dovesse risultare che il valore dei beni immobili trasferiti in proprietà al convenuto sia di valore superiore rispetto al prezzo convenuto dalle parti, ma non al punto da ritenere quest'ultimo come inesistente, secondo il prudente apprezzamento del
Tribunale, voglia accertare e dichiarare che il contratto concluso tra il de cuius ed il Persona_2
sig. in data 18.12.2008 è ascrivibile alla categoria del c.d. negotium mixtum cum Controparte_2
donatione e, per l'effetto, ritenere applicabile al caso di specie l'art. 809 cod. civ., che estende
l'esperibilità della collazione e dell'azione di riduzione anche in presenza di un contratto che assuma tale veste giuridica. In ogni caso in via principale consequenziale e cumulativa: voglia accertare e dichiarare aperta la successione per morte del sig. , ed all'esito della dichiarazione di Persona_2
simulazione da disporsi si opus sit anche con sentenza parziale immediatamente a) voglia provvedere alla riunione fittizia tra i beni lasciati in eredità dal de cuius (relictum) ed i beni oggetto del suddetto contratto simulato (donatum) b) voglia altresì dichiarare ed ordinare ai sensi dell'art. 737 cod.civ. la collazione di tutti beni immobili oggetto del contratto simulato meglio indicati al punto che precede e per l'effetto disporne il conferimento ai coeredi affinché concorrano alla successione;
c) voglia, inoltre, ridurre ai sensi e per gli effetti dell'art. 555 cod.civ. la suddetta disposizione contrattuale compiuta dal de cuius con il contratto simulato e quindi la donazione fino a ristabilire le quote ereditarie legittime anche del minore in conformità alle previsioni di legge anche Persona_1
ai sensi dell'art. 542 cod.; In via ancora principale, consequenziale e cumulativa: così ricostituita la massa ereditaria, ed accertata e dichiarata la comunione ereditaria sui beni immobili per cui è causa e sugli altri caduti in successione, voglia ordinare al convenuto il rendimento del Controparte_2
conto della gestione dei beni lui trasferito con l'atto simulato, ed in ogni caso voglia procedere, secondo le norme della successione legittima dei beni caduti in successione per morte di R_
alla loro divisione giudiziaria. Voglia determinare il valore della proprietà immobiliare in
[...]
comunione e caduta in successione per effetto della superiore collazione e riduzione di donazione e comunque il valore della massa dividenda, occorrendo mediante nomina di CTU con incarico di redigere un progetto di divisione equa. Voglia determinare, inoltre, il valore locativo medio di mercato degli immobili dividendi a partire dalla morte del sig. e rivalutato sino alla data di Persona_2
proposizione delle presente domanda e/o della emananda sentenza, e comunque accertare l'utilità economica tratta nel tempo dal sig. per effetto della sua esclusiva occupazione ed Controparte_2
uso di tutti gli immobili dividendi, e conseguentemente piaccia determinare l'indennità per il mancato godimento da parte del minore degli immobili posti in comunione ereditaria e Persona_1
goduti soltanto dal sig. , con ogni consequenziale statuizione in ordine alla Controparte_2
pagina 3 di 14 compensazione delle quote, ai conguagli o rimborsi, alla determinazione e liquidazione del le indennità di mancato godimento dell'attore, condannando il sig. al pagamento in Controparte_2
favore dell'attore, e comunque della massa di tale indennità, maggiorata degli interessi corrispettivi e della rivalutazione monetaria calcolati anche sui frutti civili non percepiti a far tempo dal giorno di stipula del contratto simulato o quanto meno dal giorno della morte di e sino al Persona_2
saldo. Voglia nominare eventualmente un notaio ex art. 709 cod.civ. e dare ogni altra disposizione di pratica e di legge anche in ordine alla garanzia dovuta dal comproprietario per molestie ed evizioni e garanzie. Ne caso in cui uno o più immobili dividendi non risultassero comodamente divisibili piaccia disporre la vendita degli stessi operando la distribuzione pro quota del prezzo ricavato. In caso di indivisibilità degli immobili donati, in base alla risultanza della consulenza tecnica, voglia dichiarare tenuto il sig. a lasciare gli interi immobili nell'eredità e voglia condannare il sig. Controparte_2
al pagamento in favore dei coeredi di una somma pari alla differenza tra il valore Controparte_2
della quota ereditaria percepita e quella effettivamente spettante nel rispetto delle quote legittime.
Voglia ordinare al sig . il rilascio e la restituzione in favore dei coeredi di tutti gli Controparte_2
immobili caduti in successione per i quali è causa, e comunque condannare il convenuto al pagamento, in favore dei coeredi di una somma di denaro pari al controvalore dei frutti civili goduti dal giorno della stipula dell'atto simulato e maturandi sino al rilascio. Porre le spese, competenze ed onorari relativi alla divisione dell'immobile a carico della massa, e dello ingiusto opponente, e porre invece le spese, competenze ed onorari relativi a tutte le altre superiori domande a carico del convenuto CP_2
ingiusto resistente e/o dell'altra convenuta nel caso di sua opposizione”.
[...]
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità del procedimento per mancato Controparte_2 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
l'incompetenza dell'adito Tribunale, essendo competente il Tribunale di Fermo, foro della residenza del convenuto;
eccepiva, poi, la prescrizione quinquennale, ex art. 2903 c.c. dell'azione. Nel merito affermava l'assenza di qualunque prova, anche indiziaria, della simulazione oltre al fatto che, comunque, gli immobili erano goduti dalla madre delle parti, Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità, Parte_2
l'incompetenza, il maturarsi dell'intervenuta prescrizione e, nel merito, il rigetto.
Nessuno si costituiva, nel giudizio 95/14, per cosicchè, in questa sede, ne andrà Parte_2
dichiarata la contumacia relativamente al giudizio 95/2014.
Espletata la mediazione obbligatoria, il presente procedimento era affidato, negli anni, alle cure di numerosi giudici istruttori che – a seguito di diversi rinvii - ammettevano le prove orali ed escutevano i testi ammessi.
Con le note del 5.10.2017 – successivamente allo spirare di tutti i termini allegatori ed istruttori -
pagina 4 di 14 introduceva nel presente giudizio una domanda riconvenzionale con la quale, in Controparte_2
sintesi, chiedeva la dichiarazione di simulazione del contratto con il quale il fratello Controparte_1
aveva acquistato un appartamento dalla società Central Frigor Marconi srl, affermando che, in realtà, la provvista di quell'acquisto, era stata fornita dal padre, , con conseguente Persona_2
dissimulazione di una donazione indiretta.
Sulla richiesta non interveniva alcuna statuizione cosicché il convenuto introduceva un separato giudizio iscritto al n. RG 590/19 nell'alveo del quale chiedeva “in via preliminare nel merito: - disporre la riunione della presente causa con quella più vecchia sempre pendente dinanzi a Codesto intestato Tribunale di Ascoli Piceno, contraddistinta con il n. 95/2014 r.g., attualmente assegnata al
G.I. Dott.ssa Barbara Caponetti, la cui prossima udienza ricadrà il 09 marzo 2019, avente il medesimo oggetto del presente e pendente tra le medesime parti, acquisendo in detto precedente giudizio come sopra meglio identificato, tutta la documentazione anche prodotta nella presente causa;
- nel merito in senso stretto: - accertare e dichiarare la simulazione della compravendita dell'immobile avvenuto per atto pubblico rogito per Notaio il 20 gennaio 1995, repertorio n. 80343, raccolta n. Persona_4
16373, registrato all'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto il 06 febbraio 1995, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 26 gennaio 1995, registro generale n.
506, registro particolare n. 354, con il quale ha acquistato gli immobili, facenti parte Controparte_1
del maggiore compendio immobiliare sito in Monteprandone alla Contrada Isola, consistenti in: - appartamento di civile abitazione sito al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 6, cat. A/2, classe 3, vani 6,5; -locale uso abitativo al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 4 (ora sub 9 -fatto salvo eventuali ulteriori avvenute variazioni catastali-), cat. C/6, classe 3, metri quadrati
40; - accertare e dichiarare, sulla base dell'allegata documentazione, la natura di donazione indiretta in favore di avvenuta con l'atto di compravendita per Notaio Dott. Controparte_1 Persona_4
del 20 gennaio 1995, repertorio. n. 80343, raccolta n. 16373, registrato all'Agenzia delle Entrate di
San Benedetto del Tronto il 06 febbraio 1995, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Ascoli Piceno il 26 gennaio 1995, registro generale n. 506, registro particolare n. 354, e dunque dichiarare la nullità ed inefficacia e comunque l'invalidità per simulazione del predetto contratto di compravendita per Notaio Dott. del 20 gennaio 1995, repertorio. n. 80343, raccolta Persona_4
n. 16373, e per l'effetto disporre l'acquisizione al patrimonio ereditario degli immobili, facenti parte del maggiore compendio immobiliare sito in Monteprandone alla Contrada Isola, consistenti in: - appartamento di civile abitazione sito al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 6, cat. A/2, classe 3, vani 6,5; -locale uso abitativo al piano
pagina 5 di 14 terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 4 (ora sub 9 -fatto salvo eventuali ulteriori avvenute variazioni catastali-), cat. C/6, classe 3, metri quadrati
40; mediante collazione;
- disporre la collazione ad opera di Consulente Tecnico d'Ufficio, che verrà nominato dal Giudice, che reperisca tutti i beni donati in vita da ponendoli in Persona_2 collazione, determinandone il valore all'epoca dell'apertura della successione, includendovi
l'immobile oggetto dell'atto di compravendita per Notaio Dott. del 20 gennaio 1995, Persona_4
repertorio n. 80343, raccolta n. 16373, registrato all'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto il 06 febbraio 1995, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 26 gennaio 1995, registro generale n. 506, registro particolare n. 354, pagato dal de cuius R_
con assegno bancario emesso su conto corrente n. 49555-38 intestato al de cuius, esistente
[...]
della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, ed in favore del venditore Central Frigor
Marconi s.r.l.; - prima della divisione ereditaria, ammesse le prove documentali attestanti i versamenti del in favore del e nell'interesse della famiglia, a seguito di accordi Controparte_2 Controparte_1
con il padre, le somme in esse risultanti, pari ad € 62.302,17, oltre interessi e Persona_2
rivalutazione, siano detratte dalla quota ereditaria che dovesse risultare di competenza del
[...]
e della di lui moglie , quali rappresentanti del loro figlio minore CP_1 Parte_1
quale anticipo sull'eredità ricevuta dal de cuius, e parte del prezzo dell'immobile Persona_1
sito in San Benedetto del Tronto alla Via Botticelli, il cui atto di acquisto del 18 dicembre 2008, repertorio n. 21793, raccolta n. 6487, è stato impugnato per simulazione nel procedimento innanzi al
Tribunale di Ascoli Piceno rubricato al n. 95/2014 r.g.; - revocare e dichiarare nullo ex art. 2901 c.c. il provvedimento di assegnazione reso all'esito del procedimento di separazione personale consensuale dei coniugi svoltosi dinanzi al Tribunale di Genova tra e , Controparte_1 Parte_1
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 13 marzo 2017, registro generale 1557, registro particolare 1099, e relativo agli immobili, facenti parte del maggiore compendio immobiliare sito in Monteprandone alla Contrada Isola, consistenti in: -appartamento di civile abitazione sito al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 6, cat. A/2, classe 3, vani 6,5; -locale uso abitativo al piano terra, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 4 (ora sub 9 -fatto salvo eventuali ulteriori avvenute variazioni catastali-), cat. C/6, classe 3, metri quadrati 40; - sanzionare in ogni caso il comportamento fraudolento perpetrato dagli attori in sede processuale, avendo essi occultato e non palesato il carattere di donazione della compravendita sopra descritta, in favore di
venga sanzionato secondo il combinato disposto ex artt. 88 e 116 c.p.c. con la Controparte_1
condanna dei convenuti al pagamento di tutte le spese e del compenso professionale del presente
pagina 6 di 14 giudizio; - accertare e dichiarare la consistenza ed il valore di tutti i beni relitti e donati dal de cuius,
e, conseguentemente, determinare l'esatto valore e consistenza delle quote degli eredi legittimi, verificando l'eventuale lesione delle stesse, con eventuale condanna alla restituzione del valore eccedente la quota di legittima da parte dei convenuti;
- condannare in ogni caso i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
Si costituivano, nel giudizio 590/2019, i convenuti e in proprio e Controparte_1 Parte_1
quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore , eccependo l'inammissibilità Persona_1 delle domande proposte in quanto introdotte tardivamente, quali domande riconvenzionali, nell'alveo del giudizio 95/14 con la conseguenza che non avrebbero potuto essere riproposte – al fine di aggirare le preclusioni processuali - con altro giudizio. Eccepivano l'infondatezza della domanda di simulazione oltre al difetto di legittimazione passiva dell'erede rinunciante all'eredità rispetto alla domanda di simulazione avanzata ai fini della collazione. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di simulazione, l'inammissibilità della domanda di collazione per mancata proposizione dell'azione di riduzione oltre all'inammissibilità della domanda di simulazione e revocatoria del verbale di separazione coniugale, non avendone l'attore alcun interesse. Concludevano, dunque, chiedendo “in via principale e preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza delle domande attoree per tutti i suesposti motivi, e comunque per consumazione del potere di impugnazione dell'atto di compravendita per aver già esperito l'azione di simulazione in altro giudizio, per difetto della qualità di eredi dei convenuti, per intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione, per mancata indicazione della specifica causa petendi delle varie azioni proposte e quindi per nullità della citazione. In ogni caso: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. CP_2
e del difetto di legittimazione passiva dei convenuti e in
[...] Controparte_1 Parte_1
relazione a tutte le azioni di natura successoria ed ereditaria non essendo i due convenuti eredi, e voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni e l'infondatezza delle stesse perché infondate in fatto ed in diritto. II)- In via subordinata: per l'eventualità che venisse ritenuta ammissibile e non prescritta l'azione di simulazione e la stessa venisse ritenuta fondata, voglia accertare e dichiarare che il convenuto è comunque divenuto proprietario dei beni Controparte_1 immobili indicati nell'atto pubblico stipulato in data 20.1.1995 per notar , rep.n°808343, a Per_4
titolo di usucapione per averli posseduti uti dominus ininterrottamente, pacificamente ed in via esclusiva da oltre un ventennio, e per l'effetto voglia respingere ogni domanda attorea ed escludere comunque che tali beni sono soggetti a collazione e divisione con l'attore. III)- In via subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza delle condizioni dell'azione di simulazione e di cui all'art.2901 cod.civ. in relazione al verbale di separazione coniugale dei convenuti, e comunque dichiarare
pagina 7 di 14 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno essendo in relazione a tale domanda competente esclusivamente il Tribunale di Genova che ha pronunciato la separazione ed il relativo provvedimento di trasferimento della proprietà immobiliare, ed in ogni caso voglia rigettare le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto. IV)- In via subordinata: accertare e dichiarare che in relazione al contratto di compravendita stipulato in data 20.1.1995 ed al verbale di separazione coniugale intercorso tra i due convenuti esistono e sono lecite sia la causa che il motivo della compravendita e della separazione, e pertanto, per quanto possa occorrere, piaccia accertarne incidentalmente la validità ed efficacia. In ogni caso con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi di difesa dei convenuti”.
Si costituiva altresì, nel giudizio 590/19, eccependo, anch'essa, l'inammissibilità Parte_2 delle domande già proposte tardivamente e concludeva chiedendo “in via preliminare dichiarare improcedibile la presente causa per omesso tentativo di mediazione civile come previsto ex art. 5 D.
Lgs. 28/10; sempre in via preliminare dichiarare inammissibili le domande dell'attore perché le stesse, sia pure in via tardiva sono già state avanzate nel giudizio 95/2014 RG e/o ne è comunque venuto meno il potere di proporle in un nuovo giudizio;
Nel merito rigettare ogni domanda ex adverso proposta siccome infondata e/o inammissibile nei riguardi dell'odierna convenuta. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
I due procedimenti non erano riuniti, in un primo momento, dal precedente giudice relatore che, tuttavia, ne disponeva la “trattazione parallela”.
Entrambi erano così trattenuti in decisione, una prima volta, in data 25.3.2022.
Con successiva ordinanza del 18.5.2023 il collegio precedentemente designato (di cui faceva parte il precedente giudice istruttore) rimetteva la causa in istruttoria al fine di disporre la riunione delle due cause.
Mutato nuovamente giudice relatore era ammessa una CTU tecnica per valutare economicamente gli immobili oggetto del solo procedimento 95/14 e proporre un progetto divisionale. Nelle more del deposito della CTU – e, precisamente, in data 10.9.2024 il presente procedimento era assegnato al sottoscritto magistrato, nominato quale giudice relatore. In data 7.11.2024 era depositata la relazione definitiva del CTU e all'udienza del 6.12.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Le numerose questioni sollevate dalle parti in entrambi i giudizi oggi riuniti impongono di definire, in via prioritaria, talune questioni al fine di sgombrare il campo dalle numerose domande ed eccezioni che
– senza un'effettiva possibilità di accoglimento – hanno avuto il solo ruolo di appesantire il presente pagina 8 di 14 procedimento.
Innanzitutto, va chiarito come la preclusione processuale maturata dal convenuto alla possibilità di proporre una domanda riconvenzionale non comporta alcun impedimento alla successiva riproposizione, della medesima domanda, in altro separato giudizio che, eventualmente, potrà essere riunito al primo in caso di connessione oggettiva o soggettiva, come avvenuto nel caso di specie.
Di alcun pregio si palesa poi l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto nel giudizio 95/14. In disparte, infatti, l'inammissibilità dell'eccezione stessa in quanto genericamente formulata, non è fuor d'opera sottolineare come, trattandosi di un procedimento ove si discute di diritti successori, è ovvio che il Tribunale competente non potrebbe che essere quello del luogo in cui si è aperta la successione, pacificamente San Benedetto del Tronto.
Ciò chiarito ed assorbite tutte le eccezioni e contestazioni sollevate dalle parti convenute in entrambi i giudizi riuniti, in omaggio al principio della ragione più liquida, la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata dagli attori nel giudizio 95/14 e la speculare domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da nel giudizio riunito 590/19 andranno rigettate così come Controparte_2
andranno rigettate la domande di collazione e divisione dell'asse ereditario reciprocamente proposte, in assenza di una chiara e specifica indicazione dei beni presenti, al momento dell'apertura della successione, nel patrimonio del de cuius.
Con riferimento all'azione di riduzione, come noto, colui che si afferma legittimario è tenuto a provare, oltre alla propria qualità, anche tutti gli elementi che costituiscono condizione per la riduzione delle disposizioni lesive. È pacifico, infatti, che al fine di dimostrare l'esistenza e la misura della lesione lamentata, egli – previa esatta ricostruzione del relictum ex articolo 556 del Codice Civile – deve determinare la quota di patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre, dimostrare che gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (testamento e atti di donazione) eccedono il valore della disponibile così determinata, quantificare la misura della lesione subita ed infine provare che non esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione (Cassazione Civile 10 ottobre 2018 n. 25041; Cassazione Civile 22 agosto 2018 n.
20971; Cassazione Civile 19 gennaio 2017 n. 1357).
È lo stesso codice a dettare delle stringenti regole in base alle quali determinare la quota disponibile, prevedendo, all'art. 556 c.c. che “per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
pagina 9 di 14 È ovvio che, per procedere alla c.d. “riunione fittizia” e, dunque, far valere in giudizio la richiesta del legittimario di tutelare la propria quota di riserva, diviene necessario che quest'ultimo, quantomeno alleghi, enumerandoli, “tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte”, specificando altresì l'esistenza o meno di debiti. È altresì necessario, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che “nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima;
a sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964); l'esito negativo del confronto non deve necessariamente essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità dal rapporto tra relictum e donatum e la lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici” (così ex multis
Cassazione 17926 del 2020).
Alcuno dei citati oneri probatori (e, prima ancora, di allegazione) è stato assolto da parte degli attori nel giudizio 95/14 e nel giudizio riunito 590/19 con la conseguenza che le rispettive domande di riduzione e reintegra nella quota di legittima non potranno che essere rigettate.
Medesima sorte spetta alle reciproche domande di collazione e divisione, non avendo alcuna delle parti di causa - in nessuno dei due procedimenti riuniti – specificato quale fosse l'effettiva consistenza dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Ed invero, sull'esistenza di ulteriori beni - rispetto a quelli per cui, in questa sede, è chiesta la simulazione – è la stessa parte attrice ad esprimersi laddove, in seno all'atto di citazione, accennava alla presenza di altro immobile, di altro terreno e di quote societarie (v. pag. 3 atto di citazione). D'altro canto, dell'esistenza di altri beni presenti al momento dell'apertura della successione, vi è traccia anche nel provvedimento del giudice tutelare di Genova del 22.11.2012 (con il quel si autorizzavano i genitori del minore, odierne parti attrici nel giudizio 95/14, ad instaurare il presente procedimento in rappresentanza del figlio erede del de cuius per rappresentazione del padre). Persona_1
Il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964). È pacifico che il citato principio non sia assoluto e inderogabile dal momento che è possibile la divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (in questo senso Cass. civ., sez. II, ord., 14 gennaio pagina 10 di 14 2022, n. 1065 ove si richiamano, tra le altre, Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016).
Il citato principio dell'universalità della divisione, dunque, andrà senz'altro applicato al caso che ci occupa dal momento che gli eredi, chiedendo la riduzione delle donazioni e la collazione, presuppongono chiaramente il definitivo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio con attribuzione delle rispettive quote, come tra l'altro facilmente evincibile dalla lettura delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Il rigetto della domanda di divisione comporta l'automatico rigetto della domanda di collazione che, come noto, non potrebbe avere autonomo ingresso, fine a sè stessa, trattandosi di un'operazione preliminare e strettamente connessa alla divisione ereditaria.
Rigettate – per difetto, a monte, sin anche di allegazione - le domande proposte dalle parti in veste di legittimari e volte a far valere nel presente giudizio i diritti successori di ciascuna, è evidente che la domanda di simulazione proposta dagli attori nel giudizio 95/14, così come la domanda di simulazione proposta dall'attore nel giudizio riunito 590/19, espressamente finalizzate a far rientrare il valore dei corrispondenti beni nell'asse ereditario ai fini della divisione, non potranno essere accolte per difetto di interesse.
Precisato, infatti, che dalla lettura degli atti di citazione che hanno dato impulso ai due procedimenti riuniti risulta evidente la finalità degli attori di tutelare, con la proposta azione di simulazione, i rispettivi diritti di legittimari ne discende che il rigetto dell'azione propria dei legittimari – per assenza di allegazione e di prova dei presupposti della stessa - non può che condurre all'inammissibilità della presupposta azione di simulazione.
In ogni caso, va aggiunto, accertato che l'azione di simulazione non è prodromica – stante il rigetto della domanda di riduzione e di collazione - alla tutela della quota di legittima, non può dirsi in questo caso che l'erede eserciti un diritto proprio e autonomo rispetto al rapporto successorio con la conseguenza che non potrebbe essere considerato terzo ma successore del de cuius nel contratto simulato.
Ed infatti, nel caso di specie – accertato che l'azione di simulazione non sarebbe finalizzata alla tutela dei diritti del legittimario – gli odierni attori in entrambi i procedimenti andranno considerati “parti” del contratto (e non terzi) essendo subentrati, come noto, in tutti i rapporti giuridici facenti capo al defunto, con tutto ciò che ne consegue in punto di onere probatorio.
È ormai pacifico, infatti, che solo in presenza di una serie di presupposti, variamente combinati tra loro, la giurisprudenza consente al legittimario, nella veste di 'terzo', di dimostrare la simulazione dell'atto avvalendosi delle facilitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c.
In particolare – ed in estrema sintesi - saranno considerati terzi, ai fini dell'azione di simulazione, il pagina 11 di 14 legittimario pretermesso e l'erede che non ha ancora accettato l'eredità – in quanto non può dirsi che gli stessi siano subentrati nella posizione del de cuius – ovvero andranno considerati terzi ex art. 1417
c.c., successivamente all'accettazione dell'eredità, coloro che vantano un diritto autonomo, non derivante dal defunto, posto a tutela di un interesse contrastante con quello delle parti del negozio apparente. Si è detto, in particolare, che in caso di lesione di legittima, il legittimario non può dirsi mero continuatore della personalità del de cuius poiché, quando agisce in simulazione, fa valere un diritto in relazione al quale non è subentrato al defunto dal momento che la simulazione pregiudica il diritto dell'erede leso nella sua quota di riserva (Cass., 13 giugno 2018, n. 15510; Cass., sez. un., 20 giugno 2014, n. 14041).
Nel caso che ci occupa, invece, stante il rigetto, per difetto dei presupposti, della domanda di riduzione e di collazione, la vicenda ereditaria - pur costituendo la molla che ha mosso gli odierni attori - si prospetta sullo sfondo rispetto alla denunciata simulazione che – esclusa la possibilità di riportare il bene nell'asse ereditario - mira unicamente all'eliminazione degli effetti dichiarati degli atti di compravendita per cui è causa, al fine di far emergere l'asserito intento donativo del de cuius.
In applicazione di quanto sopra, dunque, stante il chiaro disposto di cui all'art. 1417 c.c., gli attori in entrambi i procedimenti riuniti, al fine di provare la simulazione avrebbero dovuto portare all'attenzione del tribunale la prova scritta della controdichiarazione, intervenuta tra il simulato alienante ed il simulato acquirente, con la quale dimostrare che, in realtà, la compravendita dissimulava una donazione.
In assenza di tale prova, la domanda di simulazione avanzata dagli attori nel giudizio 95/14 – fondata su semplici presunzioni – non può che essere rigettata.
Così come andrà rigettata la domanda degli attori nel giudizio 95/14, avanzata in via subordinata, di nullità dell'atto di compravendita del 18.12.2008, non essendo emersa alcuna sproporzione tra il prezzo dichiarato nell'atto e l'effettivo valore degli immobili (come pure accertato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio).
Per ciò che concerne, invece, la domanda di simulazione avanzata da - nel Controparte_2
procedimento riunito 590/19 - del contratto di compravendita del 20.1.1995, innanzitutto non può non rilevarsi come in tale atto il de cuius non compaia, sostenendo la parte attrice solamente che R_
(il de cuis) avrebbe “donato” al figlio la provvista per l'acquisto dell'immobile. Se
[...] CP_1
così è non si vede come, in questa sede, potrebbe pretendersi l'accertamento della simulazione di un contratto in cui la parte venditrice – ossia la Central Frigor Marconi srl - risulta del tutto estranea all'accordo di simulazione, a tal punto che parte attrice nel giudizio 590/19, non riteneva nemmeno di doverla chiamare in causa.
pagina 12 di 14 Anche per tale via, dunque, la domanda di simulazione avanzata da andrà rigettata. Controparte_2
Allo stesso modo, in assenza di qualunque prova, andrà rigettata la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., del provvedimento di assegnazione reso all'esito del procedimento di separazione personale tra e la moglie. Sul punto, infatti, nemmeno accennava all'esistenza Controparte_1 Controparte_2
dei presupposti per agire in revocatoria ex art. 2901 c.c., non allegando nemmeno, in primis, la presenza di proprie ragioni di credito nei confronti del fratello o della di lui moglie.
Una complessiva valutazione dell'esito dei due giudizi riuniti conduce ad un giudizio di reciproca soccombenza tra e in proprio e nella spiegata qualità, e Controparte_1 Parte_1 CP_2
con la conseguenza che le spese di lite tra gli stessi andranno integralmente compensate.
[...]
Sempre in base al criterio della soccombenza, invece, andrà condannato al pagamento Controparte_2
delle spese di lite sopportate da costituita nel giudizio 590/2019. Tali spese Parte_2
andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte.
Le spese di CTU, infine, andranno definitivamente poste a carico di , Controparte_1 Parte_1
in proprio e nella spiegata qualità, e , in solido tra loro.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 95 del 2014, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande avanzate dagli attori, nella spiegata qualità, nel procedimento 95/14;
- Rigetta tutte le domande avanzate da nel procedimento riunito 590/19; Controparte_2
- Compensa le spese di lite, di entrambi i giudizi riuniti, tra , Controparte_1 Parte_1
– in proprio e nella spiegata qualità - e Parte_3
- Condanna al pagamento delle spese di lite sopportate dalla convenuta Parte_3
costituita che si liquidano nella somma complessiva di € 7500,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di in Controparte_1 Parte_1
proprio e nella spiegata qualità, e , in solido tra loro. Controparte_2
pagina 13 di 14 Ascoli Piceno, 19 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Luigi Cirillo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Luigi Cirillo
Francesca Sirianni
Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2014 cui è stato riunito il procedimento 590/2019 promossa da:
( ) e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
( ) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
ed anche in proprio nel procedimento 590/19 rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. GABRIELLI SERGIO giusta procura in atti;
attori nel procedimento 95/14 e convenuti nel procedimento 590/19 contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TAFFONI Controparte_2 C.F._3
VITTORIO giusta procura in atti;
convenuto nel procedimento 95/14 e attore nel procedimento 590/19
rappresentata e difesa dall'avv. Joe Pierantozzi giusta procura in atti;
Parte_2
convenuta contumace nel procedimento 95/14 e convenuta costituita nel procedimento 590/19
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di genitori Controparte_1 Parte_1
esercenti la potestà genitoriale sul minore chiamavano in giudizio Persona_1 Controparte_2
spiegando che a seguito della morte del proprio padre, avvenuta in data 30.7.2009, Persona_2 erano chiamati all'eredità i due figli dello stesso, e , e la moglie del Controparte_1 Controparte_2 de cuius, rinunciava all'eredità del padre succedeva per Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 14 rappresentazione il figlio (di ), . Spiegavano gli attori che, in data Controparte_1 Persona_1
18.12.2008, il de cuius vendeva all'altro figlio, , due appartamenti ed i propri diritti di Controparte_2
proprietà per ¼ relativamente ad un garage (appartamento al piano primo descritto al Catasto fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 4 particella n. 732 sub 4 categoria A/3, classe 5, consistenza vani 5,0, rendita catastale € 296,96, Via Sandro Botticelli n. 13, appartamento al piano secondo e terzo descritto al Catasto fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 4 particella n. 732 sub 8 categoria A/3, classe 3, consistenza vani 3,0, rendita catastale € 130,15, Via
Sandro Botticelli n. 13; diritti di proprietà per ¼ relativi ad una autorimessa al piano terra descritta al
Catasto fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 4 particella n. 732 sub 9 categoria
C/6, classe 4, consistenza MQ 19, rendita catastale € 73,54, Via Sandro Botticelli snc). Affermavano gli attori, tuttavia, che tale compravendita dissimulava una donazione in quanto nella stessa era stato dichiarato un prezzo di vendita mai pagato da . Pertanto, ritenendo la sussistenza di Controparte_2 una “lesione della quota di legittima” ai sensi dell'art. 542, spettando al nipote Persona_1 subentrato nella qualità di erede per rappresentazione del padre, “un quarto del patrimonio ereditario”, affermando che “lo stesso minore ha già ereditato un terzo del patrimonio inventariato all'interno del quale, è però, compresa anche una quota minima del capitale sociale” di una società ed allegando l'esistenza di “restanti beni ereditari, oltre alla società […] costituiti da un appartamento […] e un terreno agricolo” chiedevano al Tribunale “in via principale e nel merito: voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi di diritto suesposti, la nullità ed inefficacia e comunque l'invalidità per simulazione del contratto di compravendita stipulato in data 18.12.2008, a rogito del Notar Per_3
rep. n° 21793, racc. n° 6487, dal simulato venditore il de cuius con il
[...] Persona_2
simulato acquirente il di lui figlio , in danno dell'altro figlio sig. ed Controparte_2 Controparte_1
oggi del figlio minore di questi , anche per mancato pagamento del prezzo, e/o per Persona_1
simulazione del medesimo contratto anche in quanto dissimulante una donazione per mancato pagamento del prezzo e per la presenza di indizi sintomatici di anomalia nello schema causale socialmente atipico del contratto di compravendita e così dichiararne la simulazione relativamente a tutti i beni immobili oggetto del predetto atto pubblico, […]. Conseguentemente, voglia anche ordinare al convenuto l'immediata restituzione degli immobili oggetto del simulato contratto Controparte_2
e dei frutti civili prodotti e producendi in corso di giudizio in favore dell'attore e comunque della eredità. In via subordinata: nel caso in cui dovesse risultare che il valore dei beni immobili trasferiti in proprietà al convenuto è nettamente superiore rispetto al prezzo pattuito dalle parti col rogito, voglia accertare che il contratto concluso tra il de cuius in data 18.12.2008 difetta del Persona_2
requisito essenziale del prezzo e voglia dichiarare che il medesimo contratto è nullo anche ai sensi
pagina 2 di 14 dell'art. 1418 cod.civ. o di "quella norma di legge che il Tribunale riterrà applicabile al caso di specie.
In via ulteriormente subordinata: nel caso in cui dovesse risultare che il valore dei beni immobili trasferiti in proprietà al convenuto sia di valore superiore rispetto al prezzo convenuto dalle parti, ma non al punto da ritenere quest'ultimo come inesistente, secondo il prudente apprezzamento del
Tribunale, voglia accertare e dichiarare che il contratto concluso tra il de cuius ed il Persona_2
sig. in data 18.12.2008 è ascrivibile alla categoria del c.d. negotium mixtum cum Controparte_2
donatione e, per l'effetto, ritenere applicabile al caso di specie l'art. 809 cod. civ., che estende
l'esperibilità della collazione e dell'azione di riduzione anche in presenza di un contratto che assuma tale veste giuridica. In ogni caso in via principale consequenziale e cumulativa: voglia accertare e dichiarare aperta la successione per morte del sig. , ed all'esito della dichiarazione di Persona_2
simulazione da disporsi si opus sit anche con sentenza parziale immediatamente a) voglia provvedere alla riunione fittizia tra i beni lasciati in eredità dal de cuius (relictum) ed i beni oggetto del suddetto contratto simulato (donatum) b) voglia altresì dichiarare ed ordinare ai sensi dell'art. 737 cod.civ. la collazione di tutti beni immobili oggetto del contratto simulato meglio indicati al punto che precede e per l'effetto disporne il conferimento ai coeredi affinché concorrano alla successione;
c) voglia, inoltre, ridurre ai sensi e per gli effetti dell'art. 555 cod.civ. la suddetta disposizione contrattuale compiuta dal de cuius con il contratto simulato e quindi la donazione fino a ristabilire le quote ereditarie legittime anche del minore in conformità alle previsioni di legge anche Persona_1
ai sensi dell'art. 542 cod.; In via ancora principale, consequenziale e cumulativa: così ricostituita la massa ereditaria, ed accertata e dichiarata la comunione ereditaria sui beni immobili per cui è causa e sugli altri caduti in successione, voglia ordinare al convenuto il rendimento del Controparte_2
conto della gestione dei beni lui trasferito con l'atto simulato, ed in ogni caso voglia procedere, secondo le norme della successione legittima dei beni caduti in successione per morte di R_
alla loro divisione giudiziaria. Voglia determinare il valore della proprietà immobiliare in
[...]
comunione e caduta in successione per effetto della superiore collazione e riduzione di donazione e comunque il valore della massa dividenda, occorrendo mediante nomina di CTU con incarico di redigere un progetto di divisione equa. Voglia determinare, inoltre, il valore locativo medio di mercato degli immobili dividendi a partire dalla morte del sig. e rivalutato sino alla data di Persona_2
proposizione delle presente domanda e/o della emananda sentenza, e comunque accertare l'utilità economica tratta nel tempo dal sig. per effetto della sua esclusiva occupazione ed Controparte_2
uso di tutti gli immobili dividendi, e conseguentemente piaccia determinare l'indennità per il mancato godimento da parte del minore degli immobili posti in comunione ereditaria e Persona_1
goduti soltanto dal sig. , con ogni consequenziale statuizione in ordine alla Controparte_2
pagina 3 di 14 compensazione delle quote, ai conguagli o rimborsi, alla determinazione e liquidazione del le indennità di mancato godimento dell'attore, condannando il sig. al pagamento in Controparte_2
favore dell'attore, e comunque della massa di tale indennità, maggiorata degli interessi corrispettivi e della rivalutazione monetaria calcolati anche sui frutti civili non percepiti a far tempo dal giorno di stipula del contratto simulato o quanto meno dal giorno della morte di e sino al Persona_2
saldo. Voglia nominare eventualmente un notaio ex art. 709 cod.civ. e dare ogni altra disposizione di pratica e di legge anche in ordine alla garanzia dovuta dal comproprietario per molestie ed evizioni e garanzie. Ne caso in cui uno o più immobili dividendi non risultassero comodamente divisibili piaccia disporre la vendita degli stessi operando la distribuzione pro quota del prezzo ricavato. In caso di indivisibilità degli immobili donati, in base alla risultanza della consulenza tecnica, voglia dichiarare tenuto il sig. a lasciare gli interi immobili nell'eredità e voglia condannare il sig. Controparte_2
al pagamento in favore dei coeredi di una somma pari alla differenza tra il valore Controparte_2
della quota ereditaria percepita e quella effettivamente spettante nel rispetto delle quote legittime.
Voglia ordinare al sig . il rilascio e la restituzione in favore dei coeredi di tutti gli Controparte_2
immobili caduti in successione per i quali è causa, e comunque condannare il convenuto al pagamento, in favore dei coeredi di una somma di denaro pari al controvalore dei frutti civili goduti dal giorno della stipula dell'atto simulato e maturandi sino al rilascio. Porre le spese, competenze ed onorari relativi alla divisione dell'immobile a carico della massa, e dello ingiusto opponente, e porre invece le spese, competenze ed onorari relativi a tutte le altre superiori domande a carico del convenuto CP_2
ingiusto resistente e/o dell'altra convenuta nel caso di sua opposizione”.
[...]
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità del procedimento per mancato Controparte_2 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
l'incompetenza dell'adito Tribunale, essendo competente il Tribunale di Fermo, foro della residenza del convenuto;
eccepiva, poi, la prescrizione quinquennale, ex art. 2903 c.c. dell'azione. Nel merito affermava l'assenza di qualunque prova, anche indiziaria, della simulazione oltre al fatto che, comunque, gli immobili erano goduti dalla madre delle parti, Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità, Parte_2
l'incompetenza, il maturarsi dell'intervenuta prescrizione e, nel merito, il rigetto.
Nessuno si costituiva, nel giudizio 95/14, per cosicchè, in questa sede, ne andrà Parte_2
dichiarata la contumacia relativamente al giudizio 95/2014.
Espletata la mediazione obbligatoria, il presente procedimento era affidato, negli anni, alle cure di numerosi giudici istruttori che – a seguito di diversi rinvii - ammettevano le prove orali ed escutevano i testi ammessi.
Con le note del 5.10.2017 – successivamente allo spirare di tutti i termini allegatori ed istruttori -
pagina 4 di 14 introduceva nel presente giudizio una domanda riconvenzionale con la quale, in Controparte_2
sintesi, chiedeva la dichiarazione di simulazione del contratto con il quale il fratello Controparte_1
aveva acquistato un appartamento dalla società Central Frigor Marconi srl, affermando che, in realtà, la provvista di quell'acquisto, era stata fornita dal padre, , con conseguente Persona_2
dissimulazione di una donazione indiretta.
Sulla richiesta non interveniva alcuna statuizione cosicché il convenuto introduceva un separato giudizio iscritto al n. RG 590/19 nell'alveo del quale chiedeva “in via preliminare nel merito: - disporre la riunione della presente causa con quella più vecchia sempre pendente dinanzi a Codesto intestato Tribunale di Ascoli Piceno, contraddistinta con il n. 95/2014 r.g., attualmente assegnata al
G.I. Dott.ssa Barbara Caponetti, la cui prossima udienza ricadrà il 09 marzo 2019, avente il medesimo oggetto del presente e pendente tra le medesime parti, acquisendo in detto precedente giudizio come sopra meglio identificato, tutta la documentazione anche prodotta nella presente causa;
- nel merito in senso stretto: - accertare e dichiarare la simulazione della compravendita dell'immobile avvenuto per atto pubblico rogito per Notaio il 20 gennaio 1995, repertorio n. 80343, raccolta n. Persona_4
16373, registrato all'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto il 06 febbraio 1995, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 26 gennaio 1995, registro generale n.
506, registro particolare n. 354, con il quale ha acquistato gli immobili, facenti parte Controparte_1
del maggiore compendio immobiliare sito in Monteprandone alla Contrada Isola, consistenti in: - appartamento di civile abitazione sito al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 6, cat. A/2, classe 3, vani 6,5; -locale uso abitativo al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 4 (ora sub 9 -fatto salvo eventuali ulteriori avvenute variazioni catastali-), cat. C/6, classe 3, metri quadrati
40; - accertare e dichiarare, sulla base dell'allegata documentazione, la natura di donazione indiretta in favore di avvenuta con l'atto di compravendita per Notaio Dott. Controparte_1 Persona_4
del 20 gennaio 1995, repertorio. n. 80343, raccolta n. 16373, registrato all'Agenzia delle Entrate di
San Benedetto del Tronto il 06 febbraio 1995, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Ascoli Piceno il 26 gennaio 1995, registro generale n. 506, registro particolare n. 354, e dunque dichiarare la nullità ed inefficacia e comunque l'invalidità per simulazione del predetto contratto di compravendita per Notaio Dott. del 20 gennaio 1995, repertorio. n. 80343, raccolta Persona_4
n. 16373, e per l'effetto disporre l'acquisizione al patrimonio ereditario degli immobili, facenti parte del maggiore compendio immobiliare sito in Monteprandone alla Contrada Isola, consistenti in: - appartamento di civile abitazione sito al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 6, cat. A/2, classe 3, vani 6,5; -locale uso abitativo al piano
pagina 5 di 14 terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 4 (ora sub 9 -fatto salvo eventuali ulteriori avvenute variazioni catastali-), cat. C/6, classe 3, metri quadrati
40; mediante collazione;
- disporre la collazione ad opera di Consulente Tecnico d'Ufficio, che verrà nominato dal Giudice, che reperisca tutti i beni donati in vita da ponendoli in Persona_2 collazione, determinandone il valore all'epoca dell'apertura della successione, includendovi
l'immobile oggetto dell'atto di compravendita per Notaio Dott. del 20 gennaio 1995, Persona_4
repertorio n. 80343, raccolta n. 16373, registrato all'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto il 06 febbraio 1995, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 26 gennaio 1995, registro generale n. 506, registro particolare n. 354, pagato dal de cuius R_
con assegno bancario emesso su conto corrente n. 49555-38 intestato al de cuius, esistente
[...]
della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, ed in favore del venditore Central Frigor
Marconi s.r.l.; - prima della divisione ereditaria, ammesse le prove documentali attestanti i versamenti del in favore del e nell'interesse della famiglia, a seguito di accordi Controparte_2 Controparte_1
con il padre, le somme in esse risultanti, pari ad € 62.302,17, oltre interessi e Persona_2
rivalutazione, siano detratte dalla quota ereditaria che dovesse risultare di competenza del
[...]
e della di lui moglie , quali rappresentanti del loro figlio minore CP_1 Parte_1
quale anticipo sull'eredità ricevuta dal de cuius, e parte del prezzo dell'immobile Persona_1
sito in San Benedetto del Tronto alla Via Botticelli, il cui atto di acquisto del 18 dicembre 2008, repertorio n. 21793, raccolta n. 6487, è stato impugnato per simulazione nel procedimento innanzi al
Tribunale di Ascoli Piceno rubricato al n. 95/2014 r.g.; - revocare e dichiarare nullo ex art. 2901 c.c. il provvedimento di assegnazione reso all'esito del procedimento di separazione personale consensuale dei coniugi svoltosi dinanzi al Tribunale di Genova tra e , Controparte_1 Parte_1
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 13 marzo 2017, registro generale 1557, registro particolare 1099, e relativo agli immobili, facenti parte del maggiore compendio immobiliare sito in Monteprandone alla Contrada Isola, consistenti in: -appartamento di civile abitazione sito al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 6, cat. A/2, classe 3, vani 6,5; -locale uso abitativo al piano terra, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 29, part. 53, sub. 4 (ora sub 9 -fatto salvo eventuali ulteriori avvenute variazioni catastali-), cat. C/6, classe 3, metri quadrati 40; - sanzionare in ogni caso il comportamento fraudolento perpetrato dagli attori in sede processuale, avendo essi occultato e non palesato il carattere di donazione della compravendita sopra descritta, in favore di
venga sanzionato secondo il combinato disposto ex artt. 88 e 116 c.p.c. con la Controparte_1
condanna dei convenuti al pagamento di tutte le spese e del compenso professionale del presente
pagina 6 di 14 giudizio; - accertare e dichiarare la consistenza ed il valore di tutti i beni relitti e donati dal de cuius,
e, conseguentemente, determinare l'esatto valore e consistenza delle quote degli eredi legittimi, verificando l'eventuale lesione delle stesse, con eventuale condanna alla restituzione del valore eccedente la quota di legittima da parte dei convenuti;
- condannare in ogni caso i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
Si costituivano, nel giudizio 590/2019, i convenuti e in proprio e Controparte_1 Parte_1
quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore , eccependo l'inammissibilità Persona_1 delle domande proposte in quanto introdotte tardivamente, quali domande riconvenzionali, nell'alveo del giudizio 95/14 con la conseguenza che non avrebbero potuto essere riproposte – al fine di aggirare le preclusioni processuali - con altro giudizio. Eccepivano l'infondatezza della domanda di simulazione oltre al difetto di legittimazione passiva dell'erede rinunciante all'eredità rispetto alla domanda di simulazione avanzata ai fini della collazione. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di simulazione, l'inammissibilità della domanda di collazione per mancata proposizione dell'azione di riduzione oltre all'inammissibilità della domanda di simulazione e revocatoria del verbale di separazione coniugale, non avendone l'attore alcun interesse. Concludevano, dunque, chiedendo “in via principale e preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza delle domande attoree per tutti i suesposti motivi, e comunque per consumazione del potere di impugnazione dell'atto di compravendita per aver già esperito l'azione di simulazione in altro giudizio, per difetto della qualità di eredi dei convenuti, per intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione, per mancata indicazione della specifica causa petendi delle varie azioni proposte e quindi per nullità della citazione. In ogni caso: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. CP_2
e del difetto di legittimazione passiva dei convenuti e in
[...] Controparte_1 Parte_1
relazione a tutte le azioni di natura successoria ed ereditaria non essendo i due convenuti eredi, e voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni e l'infondatezza delle stesse perché infondate in fatto ed in diritto. II)- In via subordinata: per l'eventualità che venisse ritenuta ammissibile e non prescritta l'azione di simulazione e la stessa venisse ritenuta fondata, voglia accertare e dichiarare che il convenuto è comunque divenuto proprietario dei beni Controparte_1 immobili indicati nell'atto pubblico stipulato in data 20.1.1995 per notar , rep.n°808343, a Per_4
titolo di usucapione per averli posseduti uti dominus ininterrottamente, pacificamente ed in via esclusiva da oltre un ventennio, e per l'effetto voglia respingere ogni domanda attorea ed escludere comunque che tali beni sono soggetti a collazione e divisione con l'attore. III)- In via subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza delle condizioni dell'azione di simulazione e di cui all'art.2901 cod.civ. in relazione al verbale di separazione coniugale dei convenuti, e comunque dichiarare
pagina 7 di 14 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno essendo in relazione a tale domanda competente esclusivamente il Tribunale di Genova che ha pronunciato la separazione ed il relativo provvedimento di trasferimento della proprietà immobiliare, ed in ogni caso voglia rigettare le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto. IV)- In via subordinata: accertare e dichiarare che in relazione al contratto di compravendita stipulato in data 20.1.1995 ed al verbale di separazione coniugale intercorso tra i due convenuti esistono e sono lecite sia la causa che il motivo della compravendita e della separazione, e pertanto, per quanto possa occorrere, piaccia accertarne incidentalmente la validità ed efficacia. In ogni caso con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi di difesa dei convenuti”.
Si costituiva altresì, nel giudizio 590/19, eccependo, anch'essa, l'inammissibilità Parte_2 delle domande già proposte tardivamente e concludeva chiedendo “in via preliminare dichiarare improcedibile la presente causa per omesso tentativo di mediazione civile come previsto ex art. 5 D.
Lgs. 28/10; sempre in via preliminare dichiarare inammissibili le domande dell'attore perché le stesse, sia pure in via tardiva sono già state avanzate nel giudizio 95/2014 RG e/o ne è comunque venuto meno il potere di proporle in un nuovo giudizio;
Nel merito rigettare ogni domanda ex adverso proposta siccome infondata e/o inammissibile nei riguardi dell'odierna convenuta. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
I due procedimenti non erano riuniti, in un primo momento, dal precedente giudice relatore che, tuttavia, ne disponeva la “trattazione parallela”.
Entrambi erano così trattenuti in decisione, una prima volta, in data 25.3.2022.
Con successiva ordinanza del 18.5.2023 il collegio precedentemente designato (di cui faceva parte il precedente giudice istruttore) rimetteva la causa in istruttoria al fine di disporre la riunione delle due cause.
Mutato nuovamente giudice relatore era ammessa una CTU tecnica per valutare economicamente gli immobili oggetto del solo procedimento 95/14 e proporre un progetto divisionale. Nelle more del deposito della CTU – e, precisamente, in data 10.9.2024 il presente procedimento era assegnato al sottoscritto magistrato, nominato quale giudice relatore. In data 7.11.2024 era depositata la relazione definitiva del CTU e all'udienza del 6.12.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Le numerose questioni sollevate dalle parti in entrambi i giudizi oggi riuniti impongono di definire, in via prioritaria, talune questioni al fine di sgombrare il campo dalle numerose domande ed eccezioni che
– senza un'effettiva possibilità di accoglimento – hanno avuto il solo ruolo di appesantire il presente pagina 8 di 14 procedimento.
Innanzitutto, va chiarito come la preclusione processuale maturata dal convenuto alla possibilità di proporre una domanda riconvenzionale non comporta alcun impedimento alla successiva riproposizione, della medesima domanda, in altro separato giudizio che, eventualmente, potrà essere riunito al primo in caso di connessione oggettiva o soggettiva, come avvenuto nel caso di specie.
Di alcun pregio si palesa poi l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto nel giudizio 95/14. In disparte, infatti, l'inammissibilità dell'eccezione stessa in quanto genericamente formulata, non è fuor d'opera sottolineare come, trattandosi di un procedimento ove si discute di diritti successori, è ovvio che il Tribunale competente non potrebbe che essere quello del luogo in cui si è aperta la successione, pacificamente San Benedetto del Tronto.
Ciò chiarito ed assorbite tutte le eccezioni e contestazioni sollevate dalle parti convenute in entrambi i giudizi riuniti, in omaggio al principio della ragione più liquida, la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata dagli attori nel giudizio 95/14 e la speculare domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da nel giudizio riunito 590/19 andranno rigettate così come Controparte_2
andranno rigettate la domande di collazione e divisione dell'asse ereditario reciprocamente proposte, in assenza di una chiara e specifica indicazione dei beni presenti, al momento dell'apertura della successione, nel patrimonio del de cuius.
Con riferimento all'azione di riduzione, come noto, colui che si afferma legittimario è tenuto a provare, oltre alla propria qualità, anche tutti gli elementi che costituiscono condizione per la riduzione delle disposizioni lesive. È pacifico, infatti, che al fine di dimostrare l'esistenza e la misura della lesione lamentata, egli – previa esatta ricostruzione del relictum ex articolo 556 del Codice Civile – deve determinare la quota di patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre, dimostrare che gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (testamento e atti di donazione) eccedono il valore della disponibile così determinata, quantificare la misura della lesione subita ed infine provare che non esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione (Cassazione Civile 10 ottobre 2018 n. 25041; Cassazione Civile 22 agosto 2018 n.
20971; Cassazione Civile 19 gennaio 2017 n. 1357).
È lo stesso codice a dettare delle stringenti regole in base alle quali determinare la quota disponibile, prevedendo, all'art. 556 c.c. che “per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
pagina 9 di 14 È ovvio che, per procedere alla c.d. “riunione fittizia” e, dunque, far valere in giudizio la richiesta del legittimario di tutelare la propria quota di riserva, diviene necessario che quest'ultimo, quantomeno alleghi, enumerandoli, “tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte”, specificando altresì l'esistenza o meno di debiti. È altresì necessario, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che “nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima;
a sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964); l'esito negativo del confronto non deve necessariamente essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità dal rapporto tra relictum e donatum e la lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici” (così ex multis
Cassazione 17926 del 2020).
Alcuno dei citati oneri probatori (e, prima ancora, di allegazione) è stato assolto da parte degli attori nel giudizio 95/14 e nel giudizio riunito 590/19 con la conseguenza che le rispettive domande di riduzione e reintegra nella quota di legittima non potranno che essere rigettate.
Medesima sorte spetta alle reciproche domande di collazione e divisione, non avendo alcuna delle parti di causa - in nessuno dei due procedimenti riuniti – specificato quale fosse l'effettiva consistenza dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Ed invero, sull'esistenza di ulteriori beni - rispetto a quelli per cui, in questa sede, è chiesta la simulazione – è la stessa parte attrice ad esprimersi laddove, in seno all'atto di citazione, accennava alla presenza di altro immobile, di altro terreno e di quote societarie (v. pag. 3 atto di citazione). D'altro canto, dell'esistenza di altri beni presenti al momento dell'apertura della successione, vi è traccia anche nel provvedimento del giudice tutelare di Genova del 22.11.2012 (con il quel si autorizzavano i genitori del minore, odierne parti attrici nel giudizio 95/14, ad instaurare il presente procedimento in rappresentanza del figlio erede del de cuius per rappresentazione del padre). Persona_1
Il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964). È pacifico che il citato principio non sia assoluto e inderogabile dal momento che è possibile la divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (in questo senso Cass. civ., sez. II, ord., 14 gennaio pagina 10 di 14 2022, n. 1065 ove si richiamano, tra le altre, Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016).
Il citato principio dell'universalità della divisione, dunque, andrà senz'altro applicato al caso che ci occupa dal momento che gli eredi, chiedendo la riduzione delle donazioni e la collazione, presuppongono chiaramente il definitivo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio con attribuzione delle rispettive quote, come tra l'altro facilmente evincibile dalla lettura delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Il rigetto della domanda di divisione comporta l'automatico rigetto della domanda di collazione che, come noto, non potrebbe avere autonomo ingresso, fine a sè stessa, trattandosi di un'operazione preliminare e strettamente connessa alla divisione ereditaria.
Rigettate – per difetto, a monte, sin anche di allegazione - le domande proposte dalle parti in veste di legittimari e volte a far valere nel presente giudizio i diritti successori di ciascuna, è evidente che la domanda di simulazione proposta dagli attori nel giudizio 95/14, così come la domanda di simulazione proposta dall'attore nel giudizio riunito 590/19, espressamente finalizzate a far rientrare il valore dei corrispondenti beni nell'asse ereditario ai fini della divisione, non potranno essere accolte per difetto di interesse.
Precisato, infatti, che dalla lettura degli atti di citazione che hanno dato impulso ai due procedimenti riuniti risulta evidente la finalità degli attori di tutelare, con la proposta azione di simulazione, i rispettivi diritti di legittimari ne discende che il rigetto dell'azione propria dei legittimari – per assenza di allegazione e di prova dei presupposti della stessa - non può che condurre all'inammissibilità della presupposta azione di simulazione.
In ogni caso, va aggiunto, accertato che l'azione di simulazione non è prodromica – stante il rigetto della domanda di riduzione e di collazione - alla tutela della quota di legittima, non può dirsi in questo caso che l'erede eserciti un diritto proprio e autonomo rispetto al rapporto successorio con la conseguenza che non potrebbe essere considerato terzo ma successore del de cuius nel contratto simulato.
Ed infatti, nel caso di specie – accertato che l'azione di simulazione non sarebbe finalizzata alla tutela dei diritti del legittimario – gli odierni attori in entrambi i procedimenti andranno considerati “parti” del contratto (e non terzi) essendo subentrati, come noto, in tutti i rapporti giuridici facenti capo al defunto, con tutto ciò che ne consegue in punto di onere probatorio.
È ormai pacifico, infatti, che solo in presenza di una serie di presupposti, variamente combinati tra loro, la giurisprudenza consente al legittimario, nella veste di 'terzo', di dimostrare la simulazione dell'atto avvalendosi delle facilitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c.
In particolare – ed in estrema sintesi - saranno considerati terzi, ai fini dell'azione di simulazione, il pagina 11 di 14 legittimario pretermesso e l'erede che non ha ancora accettato l'eredità – in quanto non può dirsi che gli stessi siano subentrati nella posizione del de cuius – ovvero andranno considerati terzi ex art. 1417
c.c., successivamente all'accettazione dell'eredità, coloro che vantano un diritto autonomo, non derivante dal defunto, posto a tutela di un interesse contrastante con quello delle parti del negozio apparente. Si è detto, in particolare, che in caso di lesione di legittima, il legittimario non può dirsi mero continuatore della personalità del de cuius poiché, quando agisce in simulazione, fa valere un diritto in relazione al quale non è subentrato al defunto dal momento che la simulazione pregiudica il diritto dell'erede leso nella sua quota di riserva (Cass., 13 giugno 2018, n. 15510; Cass., sez. un., 20 giugno 2014, n. 14041).
Nel caso che ci occupa, invece, stante il rigetto, per difetto dei presupposti, della domanda di riduzione e di collazione, la vicenda ereditaria - pur costituendo la molla che ha mosso gli odierni attori - si prospetta sullo sfondo rispetto alla denunciata simulazione che – esclusa la possibilità di riportare il bene nell'asse ereditario - mira unicamente all'eliminazione degli effetti dichiarati degli atti di compravendita per cui è causa, al fine di far emergere l'asserito intento donativo del de cuius.
In applicazione di quanto sopra, dunque, stante il chiaro disposto di cui all'art. 1417 c.c., gli attori in entrambi i procedimenti riuniti, al fine di provare la simulazione avrebbero dovuto portare all'attenzione del tribunale la prova scritta della controdichiarazione, intervenuta tra il simulato alienante ed il simulato acquirente, con la quale dimostrare che, in realtà, la compravendita dissimulava una donazione.
In assenza di tale prova, la domanda di simulazione avanzata dagli attori nel giudizio 95/14 – fondata su semplici presunzioni – non può che essere rigettata.
Così come andrà rigettata la domanda degli attori nel giudizio 95/14, avanzata in via subordinata, di nullità dell'atto di compravendita del 18.12.2008, non essendo emersa alcuna sproporzione tra il prezzo dichiarato nell'atto e l'effettivo valore degli immobili (come pure accertato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio).
Per ciò che concerne, invece, la domanda di simulazione avanzata da - nel Controparte_2
procedimento riunito 590/19 - del contratto di compravendita del 20.1.1995, innanzitutto non può non rilevarsi come in tale atto il de cuius non compaia, sostenendo la parte attrice solamente che R_
(il de cuis) avrebbe “donato” al figlio la provvista per l'acquisto dell'immobile. Se
[...] CP_1
così è non si vede come, in questa sede, potrebbe pretendersi l'accertamento della simulazione di un contratto in cui la parte venditrice – ossia la Central Frigor Marconi srl - risulta del tutto estranea all'accordo di simulazione, a tal punto che parte attrice nel giudizio 590/19, non riteneva nemmeno di doverla chiamare in causa.
pagina 12 di 14 Anche per tale via, dunque, la domanda di simulazione avanzata da andrà rigettata. Controparte_2
Allo stesso modo, in assenza di qualunque prova, andrà rigettata la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., del provvedimento di assegnazione reso all'esito del procedimento di separazione personale tra e la moglie. Sul punto, infatti, nemmeno accennava all'esistenza Controparte_1 Controparte_2
dei presupposti per agire in revocatoria ex art. 2901 c.c., non allegando nemmeno, in primis, la presenza di proprie ragioni di credito nei confronti del fratello o della di lui moglie.
Una complessiva valutazione dell'esito dei due giudizi riuniti conduce ad un giudizio di reciproca soccombenza tra e in proprio e nella spiegata qualità, e Controparte_1 Parte_1 CP_2
con la conseguenza che le spese di lite tra gli stessi andranno integralmente compensate.
[...]
Sempre in base al criterio della soccombenza, invece, andrà condannato al pagamento Controparte_2
delle spese di lite sopportate da costituita nel giudizio 590/2019. Tali spese Parte_2
andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte.
Le spese di CTU, infine, andranno definitivamente poste a carico di , Controparte_1 Parte_1
in proprio e nella spiegata qualità, e , in solido tra loro.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 95 del 2014, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande avanzate dagli attori, nella spiegata qualità, nel procedimento 95/14;
- Rigetta tutte le domande avanzate da nel procedimento riunito 590/19; Controparte_2
- Compensa le spese di lite, di entrambi i giudizi riuniti, tra , Controparte_1 Parte_1
– in proprio e nella spiegata qualità - e Parte_3
- Condanna al pagamento delle spese di lite sopportate dalla convenuta Parte_3
costituita che si liquidano nella somma complessiva di € 7500,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di in Controparte_1 Parte_1
proprio e nella spiegata qualità, e , in solido tra loro. Controparte_2
pagina 13 di 14 Ascoli Piceno, 19 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Luigi Cirillo
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