Articolo 1 della Legge 18 maggio 1982, n. 301
Articolo 2
Versione
16 giugno 1982
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Versione
24 dicembre 1997
Art. 1. (( 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l' articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e l' articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti ))
Entrata in vigore il 24 dicembre 1997
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