Art. 1. (( 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l' articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e l' articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti ))
Versione
16 giugno 1982
16 giugno 1982
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Versione
24 dicembre 1997
24 dicembre 1997
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 29/07/2019, n. 177Provvedimento: […] C) l'estensione delle disposizioni in materia di missione all'estero sancita dall'articolo 1 della legge 301/1982, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'Onu in zone di intervento. […]Leggi di più...
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