Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 629
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per tardività del deposito del ricorso

    A decorrere dal 4 gennaio 2024, non trova più applicazione l'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992; pertanto, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie, il ricorso non è stato depositato nel termine perentorio previsto dalla norma.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti presupposti

    È principio consolidato che ciascun atto autonomamente impugnabile nel processo tributario può essere censurato solo per vizi propri. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione di atti successivi (intimazioni di pagamento), eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte avverso gli atti presupposti. Le cartelle di pagamento ritualmente notificate non risultano tempestivamente impugnate dalla ricorrente e devono pertanto ritenersi definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Per quanto concerne la tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale. Tuttavia, nel caso di specie, risultano plurimi atti interruttivi validamente notificati, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale COVID-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che hanno determinato una proroga dei termini di notifica e riscossione. Con specifico riferimento: all'annualità 2019, risulta atto di contestazione notificato il 28.02.2022; all'annualità 2021, la cartella impugnata costituisce il primo atto di contestazione, notificato entro il 31.12.2024, in conformità alla normativa regionale; alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, le cartelle risultano notificate nei termini di legge e successivamente seguite da atti interruttivi, sicché non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per difetto di motivazione, carenza di allegazione, omissione delle relate di notifica e vizi di calcolo

    Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Assenza di prova circa la notifica degli atti prodromici

    Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Illegittimità della riscossione per omessa comunicazione di avviso bonario

    Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica di avviso bonario, non essendo tale adempimento previsto, a pena di nullità, per la tassa automobilistica.

  • Rigettato
    Applicabilità delle misure di definizione agevolata e stralcio dei carichi

    La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.

  • Accolto
    Inammissibilità per tardività del deposito del ricorso

    A decorrere dal 4 gennaio 2024, non trova più applicazione l'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992; pertanto, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie, il ricorso non è stato depositato nel termine perentorio previsto dalla norma.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti presupposti

    È principio consolidato che ciascun atto autonomamente impugnabile nel processo tributario può essere censurato solo per vizi propri. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione di atti successivi (intimazioni di pagamento), eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte avverso gli atti presupposti. Le cartelle di pagamento ritualmente notificate non risultano tempestivamente impugnate dalla ricorrente e devono pertanto ritenersi definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Per quanto concerne la tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale. Tuttavia, nel caso di specie, risultano plurimi atti interruttivi validamente notificati, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale COVID-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che hanno determinato una proroga dei termini di notifica e riscossione. Con specifico riferimento: all'annualità 2019, risulta atto di contestazione notificato il 28.02.2022; all'annualità 2021, la cartella impugnata costituisce il primo atto di contestazione, notificato entro il 31.12.2024, in conformità alla normativa regionale; alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, le cartelle risultano notificate nei termini di legge e successivamente seguite da atti interruttivi, sicché non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per difetto di motivazione, carenza di allegazione, omissione delle relate di notifica e vizi di calcolo

    Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Assenza di prova circa la notifica degli atti prodromici

    Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Illegittimità della riscossione per omessa comunicazione di avviso bonario

    Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica di avviso bonario, non essendo tale adempimento previsto, a pena di nullità, per la tassa automobilistica.

  • Rigettato
    Applicabilità delle misure di definizione agevolata e stralcio dei carichi

    La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.

  • Accolto
    Inammissibilità per tardività del deposito del ricorso

    A decorrere dal 4 gennaio 2024, non trova più applicazione l'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992; pertanto, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie, il ricorso non è stato depositato nel termine perentorio previsto dalla norma.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti presupposti

    È principio consolidato che ciascun atto autonomamente impugnabile nel processo tributario può essere censurato solo per vizi propri. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione di atti successivi (intimazioni di pagamento), eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte avverso gli atti presupposti. Le cartelle di pagamento ritualmente notificate non risultano tempestivamente impugnate dalla ricorrente e devono pertanto ritenersi definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Per quanto concerne la tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale. Tuttavia, nel caso di specie, risultano plurimi atti interruttivi validamente notificati, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale COVID-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che hanno determinato una proroga dei termini di notifica e riscossione. Con specifico riferimento: all'annualità 2019, risulta atto di contestazione notificato il 28.02.2022; all'annualità 2021, la cartella impugnata costituisce il primo atto di contestazione, notificato entro il 31.12.2024, in conformità alla normativa regionale; alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, le cartelle risultano notificate nei termini di legge e successivamente seguite da atti interruttivi, sicché non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per difetto di motivazione, carenza di allegazione, omissione delle relate di notifica e vizi di calcolo

    Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Assenza di prova circa la notifica degli atti prodromici

    Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Illegittimità della riscossione per omessa comunicazione di avviso bonario

    Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica di avviso bonario, non essendo tale adempimento previsto, a pena di nullità, per la tassa automobilistica.

  • Rigettato
    Applicabilità delle misure di definizione agevolata e stralcio dei carichi

    La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 629
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 629
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo