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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012900452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029929364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029929364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché contro la Regione Calabria avverso:
1) cartella di pagamento n. 034 2024 0029929364000 di € 694,68
per omesso pagamento tasse automobilistiche 2019 e 2021 su ruoli 2024
2) intimazione di pagamento n. 03420249012900452/000 per omesso pagamento tasse automobilistiche 2016 per un importo totale di € 249,50
3) intimazione di pagamento 03420249005327424/00 su cartella 0342018000782691000 notificata il
30.5.2018, cartella 03420200018670574000 notificata il 4.4.2022, cartella
0342022000072356881000 notificata il 13.6.2022 per tasse automobilistiche 2015, 2017,2018 per un importo complessivo di € 973,63.
La connessione oggettiva e soggettiva consente la proposizione di un unico ricorso.
In data 12/10/2024 la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva in plichi separati n. 2 intimazioni di pagamento sopra emarginate, oltre la cartella di cui al punto n. 1.
La ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe deducendo, in sintesi:
la prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche;
la nullità degli atti per difetto di motivazione, carenza di allegazione, omissione delle relate di notifica e vizi di calcolo;
l'assenza di prova circa la notifica degli atti prodromici;
l'illegittimità della riscossione per omessa comunicazione di avviso bonario;
l'applicabilità delle misure di definizione agevolata e stralcio dei carichi.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e per violazione del principio di impugnabilità degli atti, gli stessi possono essere impugnati solo per vizi propri, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo l'esistenza di atti interruttivi e la sospensione dei termini di riscossione nel periodo emergenziale COVID-19. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva. Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omesso deposito nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023, e nel merito eccepiva l'infondatezza delle censure in punto di prescrizione, richiamando la normativa regionale e la giurisprudenza di legittimità.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la proposizione di un unico ricorso, sussistendo connessione soggettiva e oggettiva tra gli atti impugnati, ai sensi dei principi generali del processo tributario.
Quanto all'eccezione di inammissibilità per omesso deposito nei termini, sollevata dalla Regione Calabria, la stessa è fondata. A decorrere dal 4 gennaio 2024, per effetto dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 220/2023, non trova più applicazione l'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992; pertanto, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorso non è stato depositato nel termine perentorio previsto dalla norma, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
È principio consolidato che ciascun atto autonomamente impugnabile nel processo tributario può essere censurato solo per vizi propri. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione di atti successivi (intimazioni di pagamento), eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte avverso gli atti presupposti.
Nel caso in esame, le cartelle di pagamento ritualmente notificate non risultano tempestivamente impugnate dalla ricorrente e devono pertanto ritenersi definitive.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Per quanto concerne la tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale.
Tuttavia, nel caso di specie, risultano plurimi atti interruttivi validamente notificati, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale COVID-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che hanno determinato una proroga dei termini di notifica e riscossione.
Con specifico riferimento:
all'annualità 2019, risulta atto di contestazione notificato il 28.02.2022; all'annualità 2021, la cartella impugnata costituisce il primo atto di contestazione, notificato entro il
31.12.2024, in conformità alla normativa regionale;
alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, le cartelle risultano notificate nei termini di legge e successivamente seguite da atti interruttivi, sicché non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile.
Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica di avviso bonario, non essendo tale adempimento previsto, a pena di nullità, per la tassa automobilistica.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata a stare in giudizio in relazione agli atti della riscossione impugnati, mentre le contestazioni afferenti la debenza del tributo competono all'ente impositore. Nel caso di specie, tuttavia, le censure non risultano fondate neppure nei confronti della
Regione Calabria.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
dichiara il ricorso inammissibile;
in ogni caso, lo rigetta nel merito;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in
€ 200,00 per ciascuna, oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori costituiti se dichiaratosi antistatarii.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
NT AN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012900452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029929364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029929364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005327424000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché contro la Regione Calabria avverso:
1) cartella di pagamento n. 034 2024 0029929364000 di € 694,68
per omesso pagamento tasse automobilistiche 2019 e 2021 su ruoli 2024
2) intimazione di pagamento n. 03420249012900452/000 per omesso pagamento tasse automobilistiche 2016 per un importo totale di € 249,50
3) intimazione di pagamento 03420249005327424/00 su cartella 0342018000782691000 notificata il
30.5.2018, cartella 03420200018670574000 notificata il 4.4.2022, cartella
0342022000072356881000 notificata il 13.6.2022 per tasse automobilistiche 2015, 2017,2018 per un importo complessivo di € 973,63.
La connessione oggettiva e soggettiva consente la proposizione di un unico ricorso.
In data 12/10/2024 la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva in plichi separati n. 2 intimazioni di pagamento sopra emarginate, oltre la cartella di cui al punto n. 1.
La ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe deducendo, in sintesi:
la prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche;
la nullità degli atti per difetto di motivazione, carenza di allegazione, omissione delle relate di notifica e vizi di calcolo;
l'assenza di prova circa la notifica degli atti prodromici;
l'illegittimità della riscossione per omessa comunicazione di avviso bonario;
l'applicabilità delle misure di definizione agevolata e stralcio dei carichi.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e per violazione del principio di impugnabilità degli atti, gli stessi possono essere impugnati solo per vizi propri, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo l'esistenza di atti interruttivi e la sospensione dei termini di riscossione nel periodo emergenziale COVID-19. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva. Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omesso deposito nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023, e nel merito eccepiva l'infondatezza delle censure in punto di prescrizione, richiamando la normativa regionale e la giurisprudenza di legittimità.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la proposizione di un unico ricorso, sussistendo connessione soggettiva e oggettiva tra gli atti impugnati, ai sensi dei principi generali del processo tributario.
Quanto all'eccezione di inammissibilità per omesso deposito nei termini, sollevata dalla Regione Calabria, la stessa è fondata. A decorrere dal 4 gennaio 2024, per effetto dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 220/2023, non trova più applicazione l'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992; pertanto, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorso non è stato depositato nel termine perentorio previsto dalla norma, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
È principio consolidato che ciascun atto autonomamente impugnabile nel processo tributario può essere censurato solo per vizi propri. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione di atti successivi (intimazioni di pagamento), eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte avverso gli atti presupposti.
Nel caso in esame, le cartelle di pagamento ritualmente notificate non risultano tempestivamente impugnate dalla ricorrente e devono pertanto ritenersi definitive.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Per quanto concerne la tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale.
Tuttavia, nel caso di specie, risultano plurimi atti interruttivi validamente notificati, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale COVID-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che hanno determinato una proroga dei termini di notifica e riscossione.
Con specifico riferimento:
all'annualità 2019, risulta atto di contestazione notificato il 28.02.2022; all'annualità 2021, la cartella impugnata costituisce il primo atto di contestazione, notificato entro il
31.12.2024, in conformità alla normativa regionale;
alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, le cartelle risultano notificate nei termini di legge e successivamente seguite da atti interruttivi, sicché non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile.
Le doglianze relative a vizi di motivazione, carenza di allegazione e omessa notifica degli atti prodromici sono generiche e comunque infondate, atteso che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa e richiamano i titoli sottostanti, già divenuti definitivi.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica di avviso bonario, non essendo tale adempimento previsto, a pena di nullità, per la tassa automobilistica.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata a stare in giudizio in relazione agli atti della riscossione impugnati, mentre le contestazioni afferenti la debenza del tributo competono all'ente impositore. Nel caso di specie, tuttavia, le censure non risultano fondate neppure nei confronti della
Regione Calabria.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
dichiara il ricorso inammissibile;
in ogni caso, lo rigetta nel merito;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in
€ 200,00 per ciascuna, oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori costituiti se dichiaratosi antistatarii.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
NT AN