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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15484/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 15484/2025 V.G. promosso congiuntamente da
, c.f. (avv. FRIGNANI ANTONELLA) Parte_1 C.F._1
e
, c.f. (avv. FERRARI MAYR Parte_2 C.F._2
PAOLO)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 24/07/2025, come segue: “1) a parziale modifica della condizione n. 2 della sentenza n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019), disporre che la figlia Per_1
nata a [...] in data [...] c.f. , maggiorenne
[...] C.F._3
ma non ancora indipendente dal punto di vista economico prosegua ad essere residente
1 e collocata prevalentemente presso la madre Signora nella attuale Parte_2
abitazione sita a Brescia -Via XXV Aprile n. 18 scala C Int.
2. nata a [...]
Catania in data 4 novembre 2000 c.f. maggiorenne e indipendente C.F._4
dal punto di vista economico concorderà direttamente con la madre se proseguire ad dimorare nella attuale abitazione;
2) a parziale modifica delle condizioni n. 4 e n. 6 della sentenza n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019) disporre che: a) a decorrere dal mese di settembre 2025 sia revocato l'obbligo di contribuzione indiretta posto a carico del Sig. nato Parte_1
a Catania in data 27 agosto 1967 (c.f. ) per il mantenimento della C.F._1
figlia maggiorenne e già indipendente dal punto di vista economico Persona_2
(pari ad Euro 350 oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat) nonché l'obbligo a carico della IG nata a [...] in data [...] c.f: Parte_2
di provvedere al pagamento/rimborso delle spese straordinarie C.F._2
della figlia;
b) a decorrere dal mese di settembre 2025 sia revocato Persona_2
l'obbligo a carico del sig. di corrispondere mensilmente a mezzo di Parte_1
bonifico bancario la somma di Euro 145,43= (quale importo differenziale versato direttamente dal Sig. alla IG a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento delle figlie); c) a decorrere dal mese di settembre 2025 CP_ (ovvero dalla mensilità che sarà indicata dall' a seguito di comunicazione/notificazione dell'emananda sentenza di revisione delle condizioni di divorzio), sia revocato l'ordine di pagamento diretto e pertanto la trattenuta da parte CP_ dell' sulla pensione del sig. e l'ordine di bonifico diretto alla IG Parte_1
dell'importo di Euro 655,27= ovvero il diverso importo rivalutato Parte_2
(pari alla somma di Euro 554,57 rivalutata in base agli indici Istat) e per l'effetto sia revocata pertanto la seguente statuizione: “Euro 554,57= con trattenuta direttamente dalla pensione del sig. e bonifico diretto alla IG entro Pt_1 Parte_2
il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate che verranno dalla stessa prontamente comunicate;
in caso di mancato o ritardato versamento si stabilisce sin da ora che la CP_ IG potrà direttamente fare istanza all' affinché l'importo di Euro Pt_2
145,43 le venga corrisposto unitamente alla somma di Euro 554,57”. d) a decorrere dal mese di settembre 2025 il sig. sia obbligato a corrispondere Parte_1
esclusivamente il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne Persona_1
ma non ancora indipendente dal punto di vista economico, rideterminato nella somma di
Euro 400,00= al mese oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat da corrispondersi
2 con le seguenti modalità: -nel periodo intercorrente tra il mese di settembre 2025 e fino CP_ alla mensilità in cui non sarà revocata la trattenuta sulla pensione del sig. Pt_1
(che allo stato attuale ammonta ad Euro 655,27=), il sig. sia
[...] Parte_1 esonerato dall'eseguire il bonifico bancario dell'importo di Euro 400,00= per il mantenimento di e la IG sia obbligata al Persona_1 Parte_2 rimborso ogni mese entro 5 giorni dal ricevimento della somma da parte dell'ente pubblico, dell'importo differenziale tra il contributo di mantenimento di Euro 400,00= concordato per la figlia e la somma accreditata. -A decorrere dalla Persona_1
CP_ mensilità in cui cesserà la trattenuta sulla pensione del sig. così Parte_1
come concordato dalle parti e ratificato nell'emanando provvedimento, il Sig. Pt_1
sia obbligato a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
(maggiorenne ma non ancora indipendente dal punto di vista economico) Persona_1
la somma di Euro 400,00 al mese (oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat) entro il giorno 5 mediante bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato alla IG . In ogni caso, la IG proseguirà a Parte_2 Parte_2
sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie della figlia , Persona_1
avendo altresì titolo per la relativa detrazione fiscale per intero se spettante. Le parti si
CP_ obbligano anche disgiuntamente tra loro a comunicare e/o notificare all'
l'emananda sentenza di revisione delle condizioni di divorzio affinché l'ente pubblico tempestivamente provveda ad espletare tutti gli incombenti necessari per la revoca della
CP_ trattenuta sulla pensione del sig. e del bonifico diretto a favore della Parte_1
IG . 3) A parziale modifica della condizione n. 5 della sentenza Parte_2
n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019) le parti convengono che la IG si impegni a Parte_2
comunicare tempestivamente al sig. anche la raggiunta indipendenza Parte_1
economica di affinché sia revocato il suo contributo di mantenimento indiretto. Per_1
Le parti concordano altresì che a seguito della suddetta comunicazione, previa dichiarazione scritta anche della figlia a decorrere dalla mensilità Persona_1 successiva cessi l'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori nei confronti di da formalizzarsi con le modalità che saranno concordate. 4) Confermate le Per_1
restanti condizioni rispetto alle quali non è stata richiesta la revisione e di cui alla sentenza di divorzio n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019). 5) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 24/07/2025, da intendersi qui richiamato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025
Il Presidente Il Giudice est.
ZA ET DR AR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 15484/2025 V.G. promosso congiuntamente da
, c.f. (avv. FRIGNANI ANTONELLA) Parte_1 C.F._1
e
, c.f. (avv. FERRARI MAYR Parte_2 C.F._2
PAOLO)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 24/07/2025, come segue: “1) a parziale modifica della condizione n. 2 della sentenza n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019), disporre che la figlia Per_1
nata a [...] in data [...] c.f. , maggiorenne
[...] C.F._3
ma non ancora indipendente dal punto di vista economico prosegua ad essere residente
1 e collocata prevalentemente presso la madre Signora nella attuale Parte_2
abitazione sita a Brescia -Via XXV Aprile n. 18 scala C Int.
2. nata a [...]
Catania in data 4 novembre 2000 c.f. maggiorenne e indipendente C.F._4
dal punto di vista economico concorderà direttamente con la madre se proseguire ad dimorare nella attuale abitazione;
2) a parziale modifica delle condizioni n. 4 e n. 6 della sentenza n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019) disporre che: a) a decorrere dal mese di settembre 2025 sia revocato l'obbligo di contribuzione indiretta posto a carico del Sig. nato Parte_1
a Catania in data 27 agosto 1967 (c.f. ) per il mantenimento della C.F._1
figlia maggiorenne e già indipendente dal punto di vista economico Persona_2
(pari ad Euro 350 oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat) nonché l'obbligo a carico della IG nata a [...] in data [...] c.f: Parte_2
di provvedere al pagamento/rimborso delle spese straordinarie C.F._2
della figlia;
b) a decorrere dal mese di settembre 2025 sia revocato Persona_2
l'obbligo a carico del sig. di corrispondere mensilmente a mezzo di Parte_1
bonifico bancario la somma di Euro 145,43= (quale importo differenziale versato direttamente dal Sig. alla IG a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento delle figlie); c) a decorrere dal mese di settembre 2025 CP_ (ovvero dalla mensilità che sarà indicata dall' a seguito di comunicazione/notificazione dell'emananda sentenza di revisione delle condizioni di divorzio), sia revocato l'ordine di pagamento diretto e pertanto la trattenuta da parte CP_ dell' sulla pensione del sig. e l'ordine di bonifico diretto alla IG Parte_1
dell'importo di Euro 655,27= ovvero il diverso importo rivalutato Parte_2
(pari alla somma di Euro 554,57 rivalutata in base agli indici Istat) e per l'effetto sia revocata pertanto la seguente statuizione: “Euro 554,57= con trattenuta direttamente dalla pensione del sig. e bonifico diretto alla IG entro Pt_1 Parte_2
il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate che verranno dalla stessa prontamente comunicate;
in caso di mancato o ritardato versamento si stabilisce sin da ora che la CP_ IG potrà direttamente fare istanza all' affinché l'importo di Euro Pt_2
145,43 le venga corrisposto unitamente alla somma di Euro 554,57”. d) a decorrere dal mese di settembre 2025 il sig. sia obbligato a corrispondere Parte_1
esclusivamente il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne Persona_1
ma non ancora indipendente dal punto di vista economico, rideterminato nella somma di
Euro 400,00= al mese oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat da corrispondersi
2 con le seguenti modalità: -nel periodo intercorrente tra il mese di settembre 2025 e fino CP_ alla mensilità in cui non sarà revocata la trattenuta sulla pensione del sig. Pt_1
(che allo stato attuale ammonta ad Euro 655,27=), il sig. sia
[...] Parte_1 esonerato dall'eseguire il bonifico bancario dell'importo di Euro 400,00= per il mantenimento di e la IG sia obbligata al Persona_1 Parte_2 rimborso ogni mese entro 5 giorni dal ricevimento della somma da parte dell'ente pubblico, dell'importo differenziale tra il contributo di mantenimento di Euro 400,00= concordato per la figlia e la somma accreditata. -A decorrere dalla Persona_1
CP_ mensilità in cui cesserà la trattenuta sulla pensione del sig. così Parte_1
come concordato dalle parti e ratificato nell'emanando provvedimento, il Sig. Pt_1
sia obbligato a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
(maggiorenne ma non ancora indipendente dal punto di vista economico) Persona_1
la somma di Euro 400,00 al mese (oltre alla rivalutazione in base agli indici Istat) entro il giorno 5 mediante bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato alla IG . In ogni caso, la IG proseguirà a Parte_2 Parte_2
sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie della figlia , Persona_1
avendo altresì titolo per la relativa detrazione fiscale per intero se spettante. Le parti si
CP_ obbligano anche disgiuntamente tra loro a comunicare e/o notificare all'
l'emananda sentenza di revisione delle condizioni di divorzio affinché l'ente pubblico tempestivamente provveda ad espletare tutti gli incombenti necessari per la revoca della
CP_ trattenuta sulla pensione del sig. e del bonifico diretto a favore della Parte_1
IG . 3) A parziale modifica della condizione n. 5 della sentenza Parte_2
n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019) le parti convengono che la IG si impegni a Parte_2
comunicare tempestivamente al sig. anche la raggiunta indipendenza Parte_1
economica di affinché sia revocato il suo contributo di mantenimento indiretto. Per_1
Le parti concordano altresì che a seguito della suddetta comunicazione, previa dichiarazione scritta anche della figlia a decorrere dalla mensilità Persona_1 successiva cessi l'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori nei confronti di da formalizzarsi con le modalità che saranno concordate. 4) Confermate le Per_1
restanti condizioni rispetto alle quali non è stata richiesta la revisione e di cui alla sentenza di divorzio n. 3025 del 30 settembre 2019 (pubblicata il 12 novembre 2019 e in giudicato il 14 novembre 2019). 5) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 24/07/2025, da intendersi qui richiamato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025
Il Presidente Il Giudice est.
ZA ET DR AR
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