Art. 24.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti dai seguenti:
"In tal caso il creditore puo' chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile , salvo quanto appresso disposto.
La surrogazione prevista dall' articolo 2843 del codice civile e' intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell' articolo 598 del codice di procedura civile . Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore e' rimasto perdente, la somma e' indicata dal richiedente nella domanda, salva la facolta' di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede".
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti dai seguenti:
"In tal caso il creditore puo' chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile , salvo quanto appresso disposto.
La surrogazione prevista dall' articolo 2843 del codice civile e' intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell' articolo 598 del codice di procedura civile . Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore e' rimasto perdente, la somma e' indicata dal richiedente nella domanda, salva la facolta' di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede".