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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14348/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FERRARA SILVIA e dell'avv. ALZONA
FEDERICO ) VIA URBANA 5 40123 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA URBANA 5 40123
BOLOGNA, presso il difensore avv. FERRARA SILVIA
pagina 1 di 5 ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA IN ISTATO DI CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno VENTISETTE
MARZO DUEMILAVENTICINQUE. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso del signor meglio indicato sopra in intestazione. Parte_1
Affermava di avere dato in locazione un bene, meglio descritto in ricorso, alla convenuta signora La locazione veniva meno, CP_1
prima in relazione ad altro conduttore e poi in relazione alla CP_1
Rilasciando l'immobile il 18 marzo 2023, la non pagava CP_1
spese condominiali e canoni;
per un totale di euro 5.090,00. In breve, al momento del rilascio, la signora risultava ancora debitrice di CP_1
una somma, come indicata sopra.
La parte attrice chiedeva dunque il pagamento di tale somma.
Contumacia della signora CP_1
pagina 2 di 5 Nella udienza del 27 marzo 2025, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione senza termini. Come previsto dall'articolo 281 sexies c.p.c.
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso.
Si limita dunque lo svolgimento del processo a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata.
La parte attrice deve provare esclusivamente il titolo (la fattispecie costitutiva). Spetta alla parte convenuta provare il pagamento (la fattispecie estintiva).
Tale prova è mancata.
Oltre a questa semplice scansione, secondo le regole elementari del processo (fattispecie costitutiva ed estintiva), va ricordato come vi sia stata anche la mancata risposta all'interrogatorio.
L'assunto attoreo è dunque provato.
Va tuttavia ridotta la somma richiesta.
Il ricorrente, “per scrupolo” (così a pagina 3 del ricorso), ha dichiarato di essere in possesso di somma di euro 700,00, accettandola in parziale pagina 3 di 5 compensazione. Ora, trattandosi di cauzione per i possibili danni, nell'accettare tale somma a parziale compensazione, evidentemente la parte attrice riconosce che danni non ci sono stati. E' pur vero che tale parte dichiara che non fu possibile pervenire ad un esito di verifica in contraddittorio (pagina 2 del ricorso). Tuttavia, nemmeno vi sono doglianze di danni.
La somma va dunque ridotta di euro 700,00.
Interessi maggiorati, dal momento della domanda: pur se a fini processuali la causa si instaura con il ricorso, gli interessi 1284, comma quarto, c.p.c., sono di fatto interessi moratori;
equo dunque farli decorrere dalla notificazione, come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14348/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE LA DOMANDA ATTOREA.
2. CONDANNA la signora a pagare all'attore Controparte_1
signor la somma di euro quattromilatrecentonovanta/00 Parte_1
pagina 4 di 5 = 4.390,00. Tale somma è da aumentare con gli interessi di cui ad
articolo 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dal 2
gennaio 2024 fino al saldo effettivo.
3. CONDANNA la signora al pagamento delle Controparte_1
spese di lite di questa causa, spese di lite che, per tutte le fasi, si
liquidano in: euro 2.836,00 per compensi avvocato;
euro 425,40 per
spese generali;
euro 289,11 per anticipazioni. Sulla parte
imponibile, Cassa professionale ed IVA, se ed in quanto dovute,
sulla base del regime previdenziale e fiscale della difesa attorea.
4. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 28 marzo 2025
Il giudice
Marco D'Orazi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14348/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FERRARA SILVIA e dell'avv. ALZONA
FEDERICO ) VIA URBANA 5 40123 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA URBANA 5 40123
BOLOGNA, presso il difensore avv. FERRARA SILVIA
pagina 1 di 5 ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA IN ISTATO DI CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno VENTISETTE
MARZO DUEMILAVENTICINQUE. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso del signor meglio indicato sopra in intestazione. Parte_1
Affermava di avere dato in locazione un bene, meglio descritto in ricorso, alla convenuta signora La locazione veniva meno, CP_1
prima in relazione ad altro conduttore e poi in relazione alla CP_1
Rilasciando l'immobile il 18 marzo 2023, la non pagava CP_1
spese condominiali e canoni;
per un totale di euro 5.090,00. In breve, al momento del rilascio, la signora risultava ancora debitrice di CP_1
una somma, come indicata sopra.
La parte attrice chiedeva dunque il pagamento di tale somma.
Contumacia della signora CP_1
pagina 2 di 5 Nella udienza del 27 marzo 2025, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione senza termini. Come previsto dall'articolo 281 sexies c.p.c.
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso.
Si limita dunque lo svolgimento del processo a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata.
La parte attrice deve provare esclusivamente il titolo (la fattispecie costitutiva). Spetta alla parte convenuta provare il pagamento (la fattispecie estintiva).
Tale prova è mancata.
Oltre a questa semplice scansione, secondo le regole elementari del processo (fattispecie costitutiva ed estintiva), va ricordato come vi sia stata anche la mancata risposta all'interrogatorio.
L'assunto attoreo è dunque provato.
Va tuttavia ridotta la somma richiesta.
Il ricorrente, “per scrupolo” (così a pagina 3 del ricorso), ha dichiarato di essere in possesso di somma di euro 700,00, accettandola in parziale pagina 3 di 5 compensazione. Ora, trattandosi di cauzione per i possibili danni, nell'accettare tale somma a parziale compensazione, evidentemente la parte attrice riconosce che danni non ci sono stati. E' pur vero che tale parte dichiara che non fu possibile pervenire ad un esito di verifica in contraddittorio (pagina 2 del ricorso). Tuttavia, nemmeno vi sono doglianze di danni.
La somma va dunque ridotta di euro 700,00.
Interessi maggiorati, dal momento della domanda: pur se a fini processuali la causa si instaura con il ricorso, gli interessi 1284, comma quarto, c.p.c., sono di fatto interessi moratori;
equo dunque farli decorrere dalla notificazione, come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14348/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE LA DOMANDA ATTOREA.
2. CONDANNA la signora a pagare all'attore Controparte_1
signor la somma di euro quattromilatrecentonovanta/00 Parte_1
pagina 4 di 5 = 4.390,00. Tale somma è da aumentare con gli interessi di cui ad
articolo 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dal 2
gennaio 2024 fino al saldo effettivo.
3. CONDANNA la signora al pagamento delle Controparte_1
spese di lite di questa causa, spese di lite che, per tutte le fasi, si
liquidano in: euro 2.836,00 per compensi avvocato;
euro 425,40 per
spese generali;
euro 289,11 per anticipazioni. Sulla parte
imponibile, Cassa professionale ed IVA, se ed in quanto dovute,
sulla base del regime previdenziale e fiscale della difesa attorea.
4. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 28 marzo 2025
Il giudice
Marco D'Orazi
pagina 5 di 5