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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4969/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NT Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4969/2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 22/10/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] – BU GA con l'Avv. Francesca Sacchetti
e
2) Parte_2
Nato a Rho il 17.09.1965 cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] – BU GA con l'Avv. Francesca Sacchetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BU GA (MI), in data 5.04.1997 (anno 1997- atto n. 3 parte II Serie A anno 1997 )
- con un figlio maggiorenne economicamente autosufficiente Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa nell'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) la casa coniugale sita in Via Giacomo Puccini n. 3 – BU GA di proprietà esclusiva della Sig.ra rimane alla stessa assegnata, con l'obbligo in capo al Sig. di rilasciare Parte_1 Parte_2
l'immobile coniugale entro il 30.01.2026;
3) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di BU Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi 5.04.1997 in BU GA (Mi), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BU GA (anno 1997, atto n.3, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in BU Arsizio nella Camera di Consiglio del _______6.11.2205____.
Il Presidente Relatore
Dott.NT
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NT Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4969/2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 22/10/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] – BU GA con l'Avv. Francesca Sacchetti
e
2) Parte_2
Nato a Rho il 17.09.1965 cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] – BU GA con l'Avv. Francesca Sacchetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BU GA (MI), in data 5.04.1997 (anno 1997- atto n. 3 parte II Serie A anno 1997 )
- con un figlio maggiorenne economicamente autosufficiente Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa nell'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) la casa coniugale sita in Via Giacomo Puccini n. 3 – BU GA di proprietà esclusiva della Sig.ra rimane alla stessa assegnata, con l'obbligo in capo al Sig. di rilasciare Parte_1 Parte_2
l'immobile coniugale entro il 30.01.2026;
3) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di BU Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi 5.04.1997 in BU GA (Mi), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BU GA (anno 1997, atto n.3, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in BU Arsizio nella Camera di Consiglio del _______6.11.2205____.
Il Presidente Relatore
Dott.NT
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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