Articolo 44 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 giugno 1975
Art. 44.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entra-
te accertate per la competenza propria del-
l'esercizio finanziario 1973 (articolo 40).. L. 125.662.171 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 42)..... " 172.419 Somme riscosse e non versate (colonna p
del riepilogo dell'entrata)................. " 87.313
----------- Residui attivi al 31 dicembre 1973... L. 125.921.903
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Entrata in vigore il 1 giugno 1975