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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1065/2025
Il giudice del Lavoro dott.ssa Claudia Maria Angela Catalano, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti L. BOTTIGLIERO e G. BOTTIGLIERO;
ricorrente contro
(c.f. con la dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e il dott. , ex art. 417 bis c.p.c.;
[...] Controparte_3 resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza in virtù di contratti a termine negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, afferma di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con gli artt. 3, 35
e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede quindi che il Tribunale voglia condannare il convenuto all'assegnazione in suo CP_1 favore della Carta elettronica in parola per gli anni scolastici di cui sopra.
Il , chiede nel merito il rigetto del ricorso, sostenendo che il quadro Controparte_4 normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
La disciplina della “Carta del docente” è contenuta nell'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio
2015, n. 107 (“La Buona Scuola”), che prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, e il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016, hanno definito i criteri e le modalità di assegnazione, limitando il beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo quindi il personale assunto con contratto a tempo determinato.
Parte ricorrente nonostante abbia lavorato con contratto a tempo determinato negli AA.SS.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale esclusione, tuttavia, è stata oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. 2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva, anche alla luce degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale di ruolo e precario.
La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022, causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, affermando che: “Essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.” La Corte ha sancito, dunque, che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (clausola 4 dell'Accordo quadro) è vincolante, che la formazione obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, ed infine, che la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce una ragione oggettiva per negare il beneficio.
In attuazione di tale pronuncia, il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso la Carta docente anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023 (art. 15).
La Corte di Cassazione, successivamente, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al
31 agosto o al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 luglio 2025, causa C-268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti con supplenze brevi viola il diritto comunitario, in quanto discriminatoria. La Corte ha, infatti, affermato che anche i supplenti brevi svolgono mansioni identiche ai colleghi di ruolo, che la mancata conclusione dell'anno scolastico non costituisce una valida ragione oggettiva e che i docenti con incarichi brevi possono avere maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o impegnati in più materie e scuole.
La Corte ha inoltre ribadito che la quantità di lavoro prestata non è un criterio valido per negare il beneficio, e che la differenza di trattamento eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa.
In definitiva e alla luce di tali pronunce, deve ritenersi che tutti i docenti, anche coloro che hanno contratti di breve o brevissima durata, abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in quanto svolgono attività didattiche e formative comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ciò posto e venendo al caso di specie, avendo parte ricorrente documentato di ancora interna al sistema scolastico essendo inserita nella graduatoria GPS 2024\2026, di talché va indubbiamente dichiarato il diritto della stessa a fruire della “Carta del docente”, mediante adempimento in forma specifica, per gli di servizio svolti a tempo determinato di cui vi è stata data prova in giudizio e nei termini di cui al dispositivo. Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a Controparte_4 consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione convenuta, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis reiectis:
dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata in relazione agli anni scolastici indicati in ricorso la carta docente e di percepire per ciascuna annualità l'importo per aggiornamento e formazione previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
condanna il ad accreditare l'importo di € 1.500,00, oltre accessori, sulla carta elettronica CP_1 da assegnare alla parte ricorrente;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € CP_1
500,00 per compensi difensivi, oltre € 49,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali, disponendo la distrazione di tali spese in favore dei procuratori antistatari avv.ti Luigi
GL e TA GL.
Ragusa, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Angela Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1065/2025
Il giudice del Lavoro dott.ssa Claudia Maria Angela Catalano, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti L. BOTTIGLIERO e G. BOTTIGLIERO;
ricorrente contro
(c.f. con la dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e il dott. , ex art. 417 bis c.p.c.;
[...] Controparte_3 resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza in virtù di contratti a termine negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, afferma di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con gli artt. 3, 35
e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede quindi che il Tribunale voglia condannare il convenuto all'assegnazione in suo CP_1 favore della Carta elettronica in parola per gli anni scolastici di cui sopra.
Il , chiede nel merito il rigetto del ricorso, sostenendo che il quadro Controparte_4 normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
La disciplina della “Carta del docente” è contenuta nell'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio
2015, n. 107 (“La Buona Scuola”), che prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, e il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016, hanno definito i criteri e le modalità di assegnazione, limitando il beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo quindi il personale assunto con contratto a tempo determinato.
Parte ricorrente nonostante abbia lavorato con contratto a tempo determinato negli AA.SS.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale esclusione, tuttavia, è stata oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. 2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva, anche alla luce degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale di ruolo e precario.
La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022, causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, affermando che: “Essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.” La Corte ha sancito, dunque, che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (clausola 4 dell'Accordo quadro) è vincolante, che la formazione obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, ed infine, che la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce una ragione oggettiva per negare il beneficio.
In attuazione di tale pronuncia, il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso la Carta docente anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023 (art. 15).
La Corte di Cassazione, successivamente, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al
31 agosto o al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 luglio 2025, causa C-268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti con supplenze brevi viola il diritto comunitario, in quanto discriminatoria. La Corte ha, infatti, affermato che anche i supplenti brevi svolgono mansioni identiche ai colleghi di ruolo, che la mancata conclusione dell'anno scolastico non costituisce una valida ragione oggettiva e che i docenti con incarichi brevi possono avere maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o impegnati in più materie e scuole.
La Corte ha inoltre ribadito che la quantità di lavoro prestata non è un criterio valido per negare il beneficio, e che la differenza di trattamento eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa.
In definitiva e alla luce di tali pronunce, deve ritenersi che tutti i docenti, anche coloro che hanno contratti di breve o brevissima durata, abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in quanto svolgono attività didattiche e formative comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ciò posto e venendo al caso di specie, avendo parte ricorrente documentato di ancora interna al sistema scolastico essendo inserita nella graduatoria GPS 2024\2026, di talché va indubbiamente dichiarato il diritto della stessa a fruire della “Carta del docente”, mediante adempimento in forma specifica, per gli di servizio svolti a tempo determinato di cui vi è stata data prova in giudizio e nei termini di cui al dispositivo. Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a Controparte_4 consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione convenuta, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis reiectis:
dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata in relazione agli anni scolastici indicati in ricorso la carta docente e di percepire per ciascuna annualità l'importo per aggiornamento e formazione previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
condanna il ad accreditare l'importo di € 1.500,00, oltre accessori, sulla carta elettronica CP_1 da assegnare alla parte ricorrente;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € CP_1
500,00 per compensi difensivi, oltre € 49,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali, disponendo la distrazione di tali spese in favore dei procuratori antistatari avv.ti Luigi
GL e TA GL.
Ragusa, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Angela Catalano