Art. 191.
(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo)
1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato ((...)) mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati.
2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.
(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo)
1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato ((...)) mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati.
2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.