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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 03 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3401/2024 R.G. e vertente
fra
(Cod. Fisc.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Veronica Pepoli con studio legale in Rimini alla via XXIII
Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro in carica;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 22.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che in relazione all'anno
1 scolastico 2024/2025, quale destinataria di contratto a tempo determinato, non usufruiva dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e fosse sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era in contrasto con la normativa costituzionale, con la clausola 4
Direttiva 1999/70 CE, con la giurisprudenza europea e con la giurisprudenza del
ConIGlio di Stato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la
Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00 e dunque dichiarare la responsabilità Cont contrattuale del;
di condannare il Controparte_1 resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva il , in persona del Controparte_1 CP_3
in carica.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di conIGlio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato
2 la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
È circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente presti la propria attività con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025.
Con il presente giudizio la lavoratrice lamenta di essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domanda la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di euro 500,00 per il CP_1
suddetto anno scolastico.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del ConIGlio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
3 attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
Anche il ConIGlio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del
27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
4 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (nonché, Cass. civ., sez. lav. Sentenza n.
29961 del 27.10.2023).
Infine, va rilevato che il decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, all'art 15, comma 1, ha disposto che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
5 riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente, rimasta contumace, dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docenti in relazione all'anno scolastico
2024/2025 per l'importo di euro 500,00, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo di € 500,00 in favore della IG.ra
, oltre accessori come per legge. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate e del carattere seriale del contenzioso oggetto del presente ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 22.11.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docenti in relazione all'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di €
500,00;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
in carica, al pagamento in favore della IG.ra Parte_1
dell'importo nominale di € 500,00 oltre accessori come per legge;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
6 Potenza, 03 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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