Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Sentenza 21 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 12/03/2021, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 01136/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14;
contro
Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91 – Servizio Centrale di Protezione non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91di non prorogare il programma speciale di protezione;
.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. n.137/2020 convertito in legge n. 176/2020;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 11 marzo 2021 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Virgilio Di Meo e l'avvocato dello Stato Ilia Massarelli;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, atteso che la sentenza appellata, ad un primo sommario esame, risulta correttamente motivata facendo riferimento alle gravi violazioni comportamentali commesse dall’appellante, indicate nel provvedimento impugnato in primo grado, emesso su parere conforme della DDA e della DNA, tenuto anche conto che l’appellante non ha mai beneficiato dell’attenuante della collaborazione ex art. 8 L. n. 203/90;
Quanto al periculum in mora, la protezione potrà essere garantita mediante le misure di protezione ordinarie tenendo conto della cittadinanza dell’appellante;
Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1136/2021).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.