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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2799 dell'anno 2020 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Parte_1
PISTAFERRI con il quale elettivamente domicilia in Corso Umberto I, 381 Napoli
Appellante
E
CP_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30.11.2020,
[...]
ha proposto appello avverso la sent. n. 2711/2020 pubblicata in data Parte_1
08.09.2020 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda ha condannato il resistente al pagamento della somma di € 3.298,94 a titolo di T.F.R. per il periodo dal
01.03.2012 al febbraio 2016 oltre interessi e rivalutazione con compensazione delle spese di lite, rigettando la domanda nella restante parte (accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal gennaio 2009 al febbraio 2012, riconoscimento dello svolgimento di un orario di lavoro pieno e di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento riconosciuto). A sostegno delle proprie ragioni, ha lamentato essenzialmente una erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, nonché delle declaratorie contrattuali.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della propria domanda – così come formulata in primo grado – in riforma della sentenza impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica, l'appellato non si è costituito.
All'odierna udienza – trattata in modalità scritta – lette le note ritualmente depositate da parte appellante, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La doglianza principale dell'appellante attiene all'asserita erronea valutazione del materiale probatorio offerto da parte del giudice di primo grado.
In primo luogo, va rilevato che è pacifico che colui che richieda in giudizio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di tipo subordinato è onerato di allegare prima e provare poi l'esercizio, da parte di chi assuma essere il proprio datore di lavoro, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare concretizzatosi nell'imposizione di ordini specifici, nell'esercizio del potere disciplinare, nell'inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale, nello svolgimento di attività controllo finalizzata all'emanazione di ordini specifici e all'esercizio del citato potere disciplinare.
Ebbene, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente vagliato le risultanze istruttorie dalle quali non emergono elementi sufficienti a suffragio della tesi di parte appellante.
I testi escussi, infatti, si sono limitati a confermare la presenza del Pt_1
negli uffici della oggi appellata senza in alcun modo soffersi sugli indici Pt_2
caratteristici della subordinazione.
Sia che hanno certamente confermato che Controparte_2 Persona_1
l'odierno appellante lavorava “per la ditta resistente” ( ), “per la CP_2
” ( ed hanno anche, in qualche modo, confermato gli orari di Pt_2 Pt_1
lavoro seguiti, senza, tuttavia, chiarire in che modo ne fossero a conoscenza.
Orbene, in primo luogo, va rilevato che nessuno dei testi ha riferito alcunché in merito alla vincolatività dell'orario di lavoro, piuttosto che in merito al potere direttivo del nei confronti del o ancora in merito CP_1 Pt_1 all'eventuale controllo esercitato nei confronti del lavoratore, o in relazione alla necessità di giustificare le assenze o i ritardi e ciò, ovviamente con riferimento al periodo non formalizzato.
All'uopo è ancora una volta opportuno rimarcare che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato gli elementi, essenziali o complementari, che devono sussistere ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non potendo la natura subordinata del rapporto di lavoro costituire oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
In primis, è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante. Tale vincolo di subordinazione può essere desunto anche da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale quali: il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
È stato, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito che tale soggezione ad ordini e direttive, associata al pieno inserimento nell'organizzazione aziendale derivante dallo svolgimento dell'attività con uso di beni di proprietà della stessa (attrezzature e materiali), alla corresponsione di un compenso mensile, al rispetto di un orario di lavoro regolare sono indici sintomatici della subordinazione.
Nel caso in esame, dunque, lo si ribadisce, alcun riferimento è stato fatto in merito alla vincolatività dell'orario di lavoro, al potere di controllo e direttivo del datore di lavoro, all'obbligo di presenza sul posto di lavoro, all'obbligo di giustificare eventuali assenze o di certificare le malattie, al sistema di retribuzione utilizzato, alle conseguenze di un eventuale inadempimento della prestazione lavorativa e ciò con specifico riferimento al periodo non formalizzato. Ed invero, il fatto che successivamente sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato non implica di per sé che per il periodo precedente tale subordinazione fosse esistente, ben avendo potuto le parti disciplinare differentemente i loro rapporti.
Né – ai fini della qualificazione del rapporto tra le parti – è stata prodotta idonea prova documentale. Quanto, poi, al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento, non può che confermarsi quanto rilevato dal giudice di primo grado, posto che le deposizioni testimoniali sul punto appaiono alquanto fumose e generiche, non venendo mai chiarito con precisione in cosa consistesse l'attività del Per altro, la mancata allegazione, nel ricorso Pt_1
introduttivo, delle declaratorie contrattuali di riferimento impedisce un concreto raffronto tra l'attività svolta e quella indicata nel C.C.N.L., nonché l'individuazione dei tratti caratterizzanti del livello di inquadramento formale e del livello di inquadramento richiesto.
Nulla per le spese del grado stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del grado. Dà che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro