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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17698/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRON FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1
BIASIN PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. PIRON FRANCESCO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMPERTICO CECILIA Controparte_1 P.IVA_2
e VERDERIO GABRIEL VITTORIO ( ) PIAZZA DEL LIBERTY 8 20121 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. LAMPERTICO CECILIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito:
Annullare, revocare o comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 1 di 11 In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di prova orale formulate da nella Parte_1 propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. che vengono di seguito riportate:
1. Vero che in data 12.10.2022 ha trasmesso la comunicazione email di cui al Doc.21 di che Parte_1 si rammostra?
2. Vero che nel mese di ottobre 2022 ha predisposto il prospetto allegato alla comunicazione email del
12.10.2022 di cui al Doc. 21 di che si rammostra? Parte_1
3. Vero che il prospetto allegato alla comunicazione email del 12.10.2022 (di cui al Doc. 21 di
[...] che si rammostra) costituisce la riconciliazione definitiva di tutte le fatture e note credito emesse Pt_1 in relazione al rapporto di somministrazione di gas naturale intercorso tra HE e per Parte_1
l'anno termico 2021?
4. Vero che nella colonna “Banca Fattura” del prospetto allegato alla comunicazione email del
12.10.2022 (di cui al Doc. 21 di che si rammostra) si riporta l'indicazione del soggetto Parte_1 titolare delle fatture e note credito emesse in relazione al rapporto di somministrazione di gas naturale intercorso tra HE e per l'anno termico 2021? Parte_1
Si indica a teste sui predetti capitoli di prova il Dott. , CFO di Testimone_1 Controparte_2
domiciliato presso la medesima società.
[...]
Nel dichiarare sin d'ora di non accettare il contraddittorio in relazione ad eventuali nuove allegazioni o domande avversarie, nel caso in cui la causa non venga rimessa in istruttoria, la difesa di Parte_1 chiede la concessione dei termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. (rito ante Riforma Cartabia).
PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, difesa e istanza, anche istruttoria, di per le ragioni esposte in atti, così giudicare: Parte_1
A) nel merito, in via principale:
- rigettare ogni domanda formulata da nei confronti di e comunque Parte_1 Controparte_1
l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte con comparsa di costituzione e risposta e con le memorie ex art. 183, comma VI, cod. proc. civ.2 da
[...]
da intendersi integralmente richiamate;
CP_1
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4712/2022 (R.G. 3829/2022) del 15 marzo 2022 per il minore importo di Euro 886.014,66 in linea capitale oltre ad Euro 177.176,62 per interessi di mora al
31 ottobre 2022, come da conteggio già prodotto sub doc. 10, e spese, o, comunque, condannare
[...] al pagamento in favore di dell'importo di Euro 886.014,66 in linea Parte_1 Controparte_1 capitale, oltre (i) interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate3 al 31 ottobre 2022 sull'importo di Euro 2.263.288,57 e dal 1° novembre 2022 al saldo sul minor importo di Euro 886.014,66, nonché (ii) spese del procedimento monitorio, oltre CPA e IVA
pagina 2 di 11 (indetraibile per e successive occorrende in relazione alle predette fatture già Controparte_1 emesse da (già ) nei confronti di Parte_3 Controparte_2 Parte_1 cedute ad Controparte_1
B) nel merito, in via riconvenzionale: condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
48.767,60 in linea capitale in relazione alle ulteriori fatture cedute da (già Parte_3
), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla Controparte_2 scadenza di tali fatture (30 aprile 2022) al saldo.
C) in subordine, in via istruttoria
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, respingere le istanze istruttorie formulate da con la memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, cod. proc. Parte_1 civ., in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni tutte esposte da nei propri Controparte_1 scritti difensivi, che si richiamano integralmente;
D) in ogni caso:
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge (alle aliquote in vigore al tempo del pagamento) del presente giudizio di opposizione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo numero 4712/2022 del 15.3.2022 con cui il Tribunale di Milano ingiungeva di corrispondere ad la somma di € 2.263.288,57 oltre interessi legali e spese, importo Controparte_1 richiesto dalla ricorrente in qualità di cessionaria pro soluto dei crediti acquistati dalla società HE S.p.A. dei crediti futuri maturati nei confronti di dall'esecuzione dei contratti di Parte_1 somministrazione di gas naturale nn. 2100218 e 2100224.
L'opponente rappresentava di essere una società attiva nel segmento della vendita di gas naturale ai clienti finali;
che aveva concluso con il grossista HE, con consegna ai “Re-mi” per la rivendita ai clienti finali, i contratti di somministrazione RIT 2100224 sottoscritto il 21 maggio 2021 e RIT
2100218 sottoscritto il 13 maggio 2021 ; che i contratti prevedevano che HE procedesse alla fatturazione dei Volumi contrattuali nei confronti di entro il 10 giorno del mese di Parte_1 riferimento e provvedesse alla regolazione delle partite economiche a mezzo dell'emissione delle fatture di conguaglio o delle note di credito una volta ricevuti i dati definitivi dei quantitativi del gas allocato dal Trasportatore (AM S.p.A.) nel corso del mese successivo a quello cui i consumi si riferiscono (M+1) come da articoli 6.2. delle Condizioni particolari di contratto e l'art. 8 delle
Condizioni generali di contratto;
che in data 8.10.2021, HE aveva ceduto in favore di CP_1
i crediti futuri maturati nei confronti di dall'esecuzione dei predetti contratti;
che seguito Parte_1 della rappresentazione di una situazione societaria di grave criticità informalmente comunicata dalla stessa HE a quest'ultima in data 9.12.2021 richiedeva formalmente ad HE Parte_1
pagina 3 di 11 rassicurazioni circa il regolare adempimento delle obbligazioni del contratto ed avvisava sia al predetto shipper/grossista sia l'odierna convenuta che non avrebbe disposto “alcun pagamento portato da fatture, emesse anche in acconto, relativamente a forniture che non siano state effettivamente eseguite”; che in data 17.12.2021, HE comunicava di non essere più nelle condizioni di proseguire direttamente la fornitura che, con decorrenza 11.12.2021 era stata interrotta a causa della mancata ricostituzione delle garanzie da parte di HE nei confronti del Trasportatore AM S.p.A., con conseguente cessazione del medesimo contratto di trasporto tra HE e AM;
che rimasta Parte_1 senza un fornitore di gas / utente di bilanciamento responsabile del prelievo sulla rete AM Rete Gas, con decorrenza dalla medesima data, attivava il c.d. “Servizio di Default Trasporto” ossia un servizio di natura emergenziale;
che con comunicazione del 23.12.2021 intimava ad HE di Parte_1 adempiere agli obblighi di cui ai Contratti, pena la risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. ed invitava la medesima HE ad emettere le note di credito per le forniture non eseguite, dandone prontamente informativa al Factor per le opportune registrazioni contabili;
che a mezzo della predetta comunicazione, inoltre, ribadiva nei confronti di - da un lato l'intenzione di Parte_1 CP_1 bloccare “qualsiasi pagamento di importi non giustificati da forniture effettivamente effettuate e quindi regolarmente eseguite, contestando la fattura n. RG0161 del 24/11/2021 per l'importo di € 888.738 e la fattura n. RG0165 del 29/11/2021 per l'importo di € 476.528, entrambe recanti acconti sulle forniture di competenza del mese di dicembre 2021, le cui transazioni non hanno avuto pertanto completamento ai sensi di legge”; dall'altro, di vedersi comunque costretta “in ogni caso a sospendere momentaneamente anche i pagamenti delle ulteriori fatture oggetto di cessione di seguito indicate, in ragione delle contraddittorie comunicazioni ricevute, nella necessità di chiarire la posizione di
HE e in attesa che vengano definitivamente accertate le ragioni di credito e debito con particolare riferimento all'effettiva esecuzione delle forniture, che non potranno non tenere conto degli ingenti danni a causa dell'inadempimento di HE: fattura RG0130 del 13/10/2021 scadenza 15/12/2021 € 269.615,51; fattura RG0138 del 26/10/2021 scadenza 14/01/2022 € 628.406,55”.
L'opponente allegava che in data 21.1.2022, HE comunicava a tutti i propri clienti ed ai factor (pertanto anche a ed di aver fatto accesso, con decorrenza 13.1.2022, alla Parte_1 CP_1 procedura di Composizione Negoziata della Crisi ex D.L. n. 118/2021; che con la medesima comunicazione, HE informava ed dell'intenzione di procedere “ai Parte_1 CP_1 conguagli dei mesi di novembre e dicembre 2021 (per il quale ultimo non sono ancora pervenuti i relativi dati), nonché – ove opportuno - allo storno parziale della fattura di dicembre 2021 tenendo conto dei soli giorni di effettiva fornitura” e si riservava, “a valle della comunicazione dei conguagli e dello storno parziale sul mese di dicembre 2021, di comunicare ai clienti l'importo effettivo del credito dovuto ad HE” oggetto di cessione;
che in data 20.4.2022, HE emetteva note credito per complessivi € 934.782,26 a storno degli importi fatturati in acconto per gas naturale non consegnato relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2021.
L'opponente deduceva che era legittimata ad eccepire l'inadempimento contrattuale di Parte_1
HE nei confronti di e a contestare i crediti portati dalle Fatture emesse, anche in CP_1 acconto, relative a transazioni che non avevano avuto esecuzione e per cui HE aveva emesso le relative note di credito per le prestazioni non eseguite;
che al riguardo, peraltro, non sussistevano dubbi che le note credito emesse in base ai dati definitivi di consumo validati da AM S.p.A. (sia con riferimento a dicembre 2021 – mese in cui si era verificato l'inadempimento – sia con riferimento al pagina 4 di 11 mese di novembre 2021) incidevano direttamente sul factor come indicato espressamente anche sui medesimi documenti contabili, laddove si riportava espressamente la cessione del documento contabile;
che al di là di ogni accettazione delle cessione delle singole fatture emesse da HE, il credito azionato in via monitoria dalla convenuta opposta risultava - quantomeno parzialmente - inesistente alla luce dell'emissione delle riferite note di credito;
che gravava integralmente su ogni CP_1 onere probatorio ed istruttorio in relazione ad ogni residua (e contestata) richiesta di pagamento, al netto delle note di credito già emesse, posto che per principio pacifico che la fattura integra titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ma, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto ; che l'opposta si era incautamente determinata ad incardinare un'azione monitoria per importi palesemente non dovuti, nonostante HE avesse già comunicato l'imminente emissione delle note di credito per le prestazioni non eseguite, in attesa delle quali aveva comunicato la Parte_1 temporanea sospensione dei pagamenti.
L'opponente eccepiva altresì la nullità e/o inefficacia del decreto in quanto emesso in totale carenza dei presupposti di legge poiché la convenuta opposta aveva azionato un credito -quantomeno parzialmente- inesistente.
L'opponente concludeva: In via preliminare: rigettare la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa. Nel merito: Annullare, revocare o comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande avversarie per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Si costituiva l'opposta deducendo che nell'ambito di un contratto di factoring stipulato in data 30 giugno 2021 tra HE S.p.A. e quest'ultima si era resa cessionaria, ai sensi della CP_1
Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, dei crediti futuri originati dai contratti di fornitura di gas naturale nn.
RIT2100224 e RIT2100218, perfezionatisi tra HE e in data 8 ottobre 2021; che detta Parte_1 cessione, conclusa tra TE e Cessionaria in data 8 ottobre 2021 era stata successivamente notificata al Debitore Ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ., e da quest'ultimo accettata in data 13 ottobre 2021; che aveva sia apposto la propria sottoscrizione per accettazione in calce alla Parte_1 notifica della Cessione sia, contestualmente, inviato PEC in cui aveva ulteriormente confermato tale accettazione;
che il cedente aveva quindi segnalato alla cessionaria i crediti derivanti dai contratti di fornitura venuti ad esistenza e trasferiti nell'ambito della cessione, inviando a quest'ultima le fatture emesse nei confronti del debitore ceduto;
che la cessionaria aveva notificato al debitore ceduto le predette quattro fatture al fine di verificare con quest'ultimo i crediti ceduti e aveva inviato Parte_1 in risposta ad quattro comunicazioni PEC (rispettivamente, alle date 15 ottobre 2021, 15 CP_1 novembre 2021, 30 novembre 2021 e 3 dicembre 2021), con cui ha espressamente e in ogni occasione confermato che “le fatture sono emesse a fronte di forniture di beni e/o di servizi regolarmente effettuati e rispondenti al nostro ordine” e “che si tratta pertanto di crediti certi, liquidi, esigibili alla scadenza indicata” e, ancora, che “Vi garantiamo che il pagamento verrà effettuato a Vs. favore quali cessionari”; che ciò nonostante, già alla scadenza della prima delle quattro fatture (la n. RG0130 scaduta il 15 dicembre 2021) nessun pagamento era intervenuto da parte di tanto che, dopo Parte_1 vari solleciti, in data 31 dicembre 2021, aveva inviato al debitore ceduto la lettera di CP_1 messa in mora e contestuale decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. intimando l'immediato pagamento della somma di Euro 2.263.288,57 in linea capitale, di cui ai crediti ceduti pagina 5 di 11 (oltre interessi e spese); che non aveva provveduto a corrispondere alcun pagamento ad Parte_1
e che tutti i Crediti Ceduti erano scaduti ed insoluti. CP_1
L'opposto deduceva che dalla comparsa di costituzione di si evidenziava la non Parte_1 contestazione delle seguenti circostanze: l'intervenuta Cessione da HE ad di tutti i CP_1 crediti derivanti dai Contratti di Fornitura, cui avevano fatto seguito il sorgere dei crediti ceduti con i relativi riconoscimenti;
che era pertanto pacifico il ruolo delle parti, nonché il titolo e l'oggetto dell'obbligazione del debitore ceduto nei confronti della cessionaria, quale avente causa del cedente, qui fatta valere dalla ricorrente;
che che, pur avendo ricevuto integralmente le forniture Parte_1 relative ai mesi di ottobre e novembre 2021 (di cui alle fatture nn.RG0130 e RG0138) oltre che quelle relative ai primi dieci giorni di dicembre 2021 (di cui alle fatture RG0161 e RG0165), aveva ritenuto di sottrarsi per intero alle proprie obbligazioni nei confronti di che era da censurare il CP_1 tentativo di di contestare l'inadempimento parziale di HE nell'esecuzione delle forniture Parte_1 di gas naturale (che si è verificato solo a partire dall'11 dicembre 2021) e di pretendere di giustificare
(se non addirittura legittimare) il mancato pagamento di tutti i crediti ceduti opponendolo alla cessionaria, a cui aveva pacificamente inviato i riconoscimenti e in ragione dei quali CP_1 aveva erogato al cedente, in via anticipata, l'intero corrispettivo di cessione dei crediti ceduti, pari ad
Euro 2.263.288,57; che il debitore ceduto aveva inequivocabilmente espresso la propria volontà, dapprima, accettando espressamente la cessione e, successivamente, inviando alla cessionaria i
(molteplici) riconoscimenti, sulla cui base aveva fatto legittimo affidamento ai fini CP_1 dell'erogazione in favore del cedente dell'intero corrispettivo di cui alla cessione dei crediti ceduti.
L'opposta in relazione alle note di credito emesse da HE nei confronti di a distanza di Parte_1 ben 6 mesi dalla accettazione della cessione (e, addirittura, dopo la notifica del decreto ingiuntivo) e la loro incidenza sui crediti ceduti rilevava la loro inidoneità a ridurre la pretesa creditoria di CP_1
trattandosi di documenti rappresentativi di fatti modificativi dei crediti ceduti intervenuti
[...] successivamente al perfezionamento della cessione, addirittura accettata incondizionatamente dal debitore ceduto e, come tale, da questo non opponibile alla cessionaria;
che le note di credito emesse da
HE nei confronti di a distanza di ben sei mesi dall'accettazione della Cessione e Parte_1 dall'invio alla scrivente dei Riconoscimenti, non potevano essere opposte ad a pretesa CP_1 riduzione dei Crediti Ceduti laddove, come nel caso di specie, il Debitore Ceduto aveva espresso, non solo l'accettazione della Cessione, ma anche il Riconoscimento dei relativi Crediti Ceduti, e quindi la ricognizione del proprio debito nei confronti di;
che i riconoscimenti di non CP_1 Parte_1 provenivano pertanto da un consumatore o comunque da un soggetto sprovveduto ma da un imprenditore leader del settore;
che che aveva effettuato i Riconoscimenti era perfettamente Parte_1 consapevole del significato degli stessi (tanto che anche in questa sede non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo) e del fatto che i Crediti Ceduti non fossero crediti futuri come invece pretenderebbe ora di sostenere;
che non era quindi, a essersi “incautamente determinata CP_1 ad incardinare un'azione monitoria per importi palesemente non dovuti” quanto, al contrario,
[...] ad aver sospeso tutti i pagamenti nei confronti della esponente. Pt_1
L'opposto allegava che non poteva, in ragione della Cessione e dei Riconoscimenti Parte_1 pacificamente avvenuti, legittimamente sottrarsi nei confronti di al pagamento di tutti i CP_1
Crediti Ceduti per Euro 2.263.288,57 benché HE, con riferimento al trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2021, avesse interrotto di fornire il gas a partire dall'11 dicembre 2021 e, pagina 6 di 11 dunque, si fosse resa inadempiente per 20 giorni rispetto ai 90 previsti fermi, ovviamente, i diritti di nei confronti del TE;
che in subordine, non poteva legittimamente sottrarsi Parte_1 Parte_1 nei confronti di al pagamento dei Crediti Ceduti al netto delle Note di Credito per Euro CP_1
1.328.506,31 (importo non contestato da , con riferimento alle forniture regolarmente Parte_1 eseguite, per le quali non vi era pacificamente, alcun inadempimento di HE.
L'opponente insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo per l'intero importo di Euro 2.263.288,57 in linea capitale oppure, in subordine, per l'importo di Euro 1.328.506,31 (pari alla differenza tra l'importo ingiunto in linea capitale e le Nota di Credito), oltre interessi e spese;
che nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga non ammissibile la concessione della provvisoria esecuzione parziale, l'esponente chiede che, previa revoca del Decreto
Ingiuntivo, venga concessa ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, in favore di dell'importo di Euro 1.328.506,31 (pari alla differenza tra l'importo ingiunto in CP_1 linea capitale e le Nota di Credito), oltre interessi e spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 186 ter, I° e II° comma, cod. proc. civ..
L'opposta spiegava altresì domanda riconvenzionale deducendo che era stata informata da HE dell'avvenuta emissione nei confronti di di ulteriori fatture a titolo di conguaglio delle Parte_1 forniture effettuate in favore dei propri clienti con riferimento ai Contratti di Fornitura e relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sulla base dei conteggi nelle more effettuati da AM Rete Gas
S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 48.767,60 che, per motivi di economia processuale, svolgeva già nel presente giudizio, pacificamente ammissibile ai sensi della recentissima pronuncia della
Cassazione Civile n. 9633 del 24 marzo 2022.
L'opposto concludeva in via preliminare, in via principale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale Civile di Milano su richiesta di CP_1 nei confronti di per l'importo di Euro 2.263.288,57 in linea capitale in relazione
[...] Parte_1 alle fatture cedute da HE, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo e, nonché spese del procedimento monitorio;
in via preliminare, in via subordinata: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale Civile di Milano su richiesta di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 limitatamente al minor l'importo di Euro 1.328.506,31 in linea capitale in relazione alle fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute ad al netto delle Parte_1 Controparte_1
Note di Credito, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo e, nonché spese del procedimento monitorio;
in via preliminare, in via ulteriormente subordinata: previa eventuale revoca del decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale Civile di Milano su richiesta di nei confronti di pronunciare nei confronti Controparte_1 Parte_1 di ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, in favore di Parte_1
limitatamente al minor l'importo di Euro 1.328.506,31 in linea capitale in relazione alle CP_1 fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute ad al Parte_1 Controparte_1 netto delle Note di Credito, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo e, nonché spese ai sensi dell'art. 186 ter, II° comma, cod. proc. civ.; nel merito, in via principale: rigettare ogni domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
e comunque l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le CP_1 ragioni di cui in narrativa;
- confermare il suddetto decreto ingiuntivo opposto o, comunque, pagina 7 di 11 condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
2.263.288,57 in linea capitale in relazione alle fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute ad oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 Parte_1 Controparte_1 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo;
nel merito, in via subordinata: condannare
[...] al pagamento in favore di dell'importo di Euro 1.328.506,31 in linea
Parte_1 Controparte_1 capitale in relazione alle fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute
Parte_1 ad al netto delle Note di Credito, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 Controparte_1 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo;
nel merito, in via riconvenzionale: condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro 48.767,60 in
Parte_1 Controparte_1 relazione alle ulteriori fatture emesse da HE S.p.A. nei confronti di dopo l'avvio
Parte_1 del presente giudizio di opposizione, già cedute ad in virtù della cessione citata nel Controparte_1 presente atto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza di tali fatture al saldo;
in ogni caso: emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Il giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto.
Scambiate memorie tra le parti ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024; alla medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di quell'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Orbene oggetto del giudizio è un contratto di factoring “Il contratto di "factoring", anche dopo
l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore
("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto”( Sez. 3, Sentenza n. 2746/2007).
Si deve dare atto che in corso di causa a seguito dell' accordo di composizione negoziata d.l. 118/21, la pagava in data 24.10.2022 l'importo di € 1.377.273,91 in favore di ed il contenzioso Parte_1 CP_1 perdurava in relazione al residuo pagamento di € 886.014,66. L'opponente deduceva che era legittimata ad eccepire l'inadempimento contrattuale di HE nei confronti di e a contestare i crediti portati dalle Fatture emesse, anche in acconto, relative CP_1
a transazioni che non avevano avuto esecuzione e per cui HE aveva emesso le relative note di credito per le prestazioni non eseguite e che al di là di ogni accettazione delle cessione il credito a seguito dell'emissione delle Note di credito RG0015, RG0016, RG0017, RG0018 da parte della cedente (in conformità al meccanismo previsto dai contratti di somministrazione art.
6.4 e 6.11), si era pagina 8 di 11 ridotta al minor importo di € 1.377.273,91, importo saldato a seguito dell'Accordo di composizione negoziata. L'opposta eccepiva che le note di credito erano rappresentativi di fatti modificativi dei crediti ceduti intervenuti successivamente al perfezionamento della cessione, addirittura accettata incondizionatamente dal debitore ceduto e, come tale, da questo non opponibile alla cessionaria.
Orbene si deve rilevare che la cessione avveniva in data 8.10.2021, il cedente provvedeva alla comunicazione della suddetta cessione nei confronti del ceduto in data 8.10.2021 che la accettava in data 13.10.2021 (doc.7 fasc. opponente); il debitore con le pec del 15.11.2021, del 30.11.2021 e del
3.12.2021 inoltrate al cessionario confermava le fatture emesse ( doc. 4a, 4b, 4c e 4d fasc. opposta) ed in data 31.3.2022 la cedente emetteva le Note di credito oggetto di causa (doc. 14,15,16 e 17 fasc. opponente) .
Orbene in relazione al riconoscimento del credito si condivide il principio che “ in tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione;
il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso
l'affidamento (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319/2020).
Si deve osservare che nelle pec l'odierna opponente riconosceva il proprio debito al cessionario confermando la fornitura effettuata, la corrispondenza all'ordine ed altresì garantiva che i crediti erano certi, liquidi, esigibili alla scadenza indicata ( doc. 4°, 4b, 4c e 4d fasc. opposta) pertanto diversamente da quanto dedotto dall'opponente il riconoscimento operato assumeva la forma di un impegno nei confronti del factor.
In tal senso la Cassazione ha chiarito in un caso in cui il debitore ceduto -come nel caso de quo- non si era limitato ad accettare “sic et simpliciter” la cessione ma aveva garantito l' esistenza e validità dei crediti oggetto della cessione, rinunciando a “qualsiasi eccezione” che potesse (anche solo) ritardarne il pagamento. “non appare addebitabile al factor/cessionario alcun obbligo (o onere) di informarsi sull'effettiva esistenza del credito di cui alla fattura n. (OMISSIS), alla luce dell'impegno assunto dal debitore ceduto con la comunicazione ……” (Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020).
Orbene come rilevato dall'opposto la quale professionista che opera nel settore pur Parte_1 consapevole della procedura di regolazione delle partite economiche non riteneva di menzionare tale aspetto ma procedeva a impegnarsi nei confronti del factor che a tal punto non onerato di dover effettuare ulteriori controlli provvedeva ad anticipare gli importi al cedente (doc.6 fasc. opposto).
Altresì in relazione alla opponibilità delle note di Credito emesse dal cedente si condivide il principio della Suprema Corte (sez. I, 02/12/2016 n. 24657) che ha chiarito “ in tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza
o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al "factor"
pagina 9 di 11 cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass.
10833/2007)”.
Orbene a seguito del perfezionamento della cessione del debito il debitore cui era stata notificata la cessione e che aveva altresì provveduto a riconoscere al factor il proprio debito non poteva modificare la propria posizione, pertanto le Note di Credito - quali modifiche successive del credito- non sono opponibili all'opposto.
In relazione all'accordo concluso tra cedente e cessionario a seguito della composizione assistita ex
D.L. n. 118/2021, si condivide con l'opposto che è un accordo tra cedente e cessionario che non vincolava il cessionario ad accettare l'opponibilità nei propri confronti delle Note di Credito.
Per le motivazioni esposte ed alla luce dei principi richiamati si ritiene che le note di credito emesse successivamente alla cessione del credito non siano opponibili al cessionario, altresì l'espresso riconoscimento del debito operato dall'opponente importa l'obbligo per l'opponente a pagare gli importi recanti dalle suddette fatture.
Parte opposta ha altresì svolto domanda riconvenzionale per le fatture sopraggiunte.
Si rileva che la domanda è ammissibile in quanto si riferisce “ alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. Sent. n.9633/2022) e l'opposto a tal fine ha provato il suo credito con il depositato delle fatture emesse successivamente al decreto ingiuntivo (doc. n 8/a, 8/b, 8/c,
8/d e 8/e fasc. opposto).
Alla luce di tali motivazioni previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante il pagamento effettuato di euro 1.377.273,91 in data 24.10.2022 parte opponente deve essere condannata a pagare la differenza, pari ad euro Euro 886.014,66 , e l'ulteriore importo richiesto in riconvenzionale di Euro 48.767,60 oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alla somma riconosciuta, ai sensi del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando ogni altra istanza eccezione disattesa revoca il decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 15.3.2022;
accerta che il credito di nei confronti di a seguito del Controparte_1 Parte_1 pagamento effettuato da quest'ultima in data 24.10.2022 ammonta a € 934.782,26 oltre interessi di pagina 10 di 11 mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo, e per l'effetto condanna al pagamento del suddetto importo in favore di;
Parte_1 Controparte_1
condanna a rifondere ad le spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_1
14.598,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 31 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17698/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRON FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1
BIASIN PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. PIRON FRANCESCO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMPERTICO CECILIA Controparte_1 P.IVA_2
e VERDERIO GABRIEL VITTORIO ( ) PIAZZA DEL LIBERTY 8 20121 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. LAMPERTICO CECILIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito:
Annullare, revocare o comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 1 di 11 In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di prova orale formulate da nella Parte_1 propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. che vengono di seguito riportate:
1. Vero che in data 12.10.2022 ha trasmesso la comunicazione email di cui al Doc.21 di che Parte_1 si rammostra?
2. Vero che nel mese di ottobre 2022 ha predisposto il prospetto allegato alla comunicazione email del
12.10.2022 di cui al Doc. 21 di che si rammostra? Parte_1
3. Vero che il prospetto allegato alla comunicazione email del 12.10.2022 (di cui al Doc. 21 di
[...] che si rammostra) costituisce la riconciliazione definitiva di tutte le fatture e note credito emesse Pt_1 in relazione al rapporto di somministrazione di gas naturale intercorso tra HE e per Parte_1
l'anno termico 2021?
4. Vero che nella colonna “Banca Fattura” del prospetto allegato alla comunicazione email del
12.10.2022 (di cui al Doc. 21 di che si rammostra) si riporta l'indicazione del soggetto Parte_1 titolare delle fatture e note credito emesse in relazione al rapporto di somministrazione di gas naturale intercorso tra HE e per l'anno termico 2021? Parte_1
Si indica a teste sui predetti capitoli di prova il Dott. , CFO di Testimone_1 Controparte_2
domiciliato presso la medesima società.
[...]
Nel dichiarare sin d'ora di non accettare il contraddittorio in relazione ad eventuali nuove allegazioni o domande avversarie, nel caso in cui la causa non venga rimessa in istruttoria, la difesa di Parte_1 chiede la concessione dei termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. (rito ante Riforma Cartabia).
PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, difesa e istanza, anche istruttoria, di per le ragioni esposte in atti, così giudicare: Parte_1
A) nel merito, in via principale:
- rigettare ogni domanda formulata da nei confronti di e comunque Parte_1 Controparte_1
l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte con comparsa di costituzione e risposta e con le memorie ex art. 183, comma VI, cod. proc. civ.2 da
[...]
da intendersi integralmente richiamate;
CP_1
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4712/2022 (R.G. 3829/2022) del 15 marzo 2022 per il minore importo di Euro 886.014,66 in linea capitale oltre ad Euro 177.176,62 per interessi di mora al
31 ottobre 2022, come da conteggio già prodotto sub doc. 10, e spese, o, comunque, condannare
[...] al pagamento in favore di dell'importo di Euro 886.014,66 in linea Parte_1 Controparte_1 capitale, oltre (i) interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate3 al 31 ottobre 2022 sull'importo di Euro 2.263.288,57 e dal 1° novembre 2022 al saldo sul minor importo di Euro 886.014,66, nonché (ii) spese del procedimento monitorio, oltre CPA e IVA
pagina 2 di 11 (indetraibile per e successive occorrende in relazione alle predette fatture già Controparte_1 emesse da (già ) nei confronti di Parte_3 Controparte_2 Parte_1 cedute ad Controparte_1
B) nel merito, in via riconvenzionale: condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
48.767,60 in linea capitale in relazione alle ulteriori fatture cedute da (già Parte_3
), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla Controparte_2 scadenza di tali fatture (30 aprile 2022) al saldo.
C) in subordine, in via istruttoria
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, respingere le istanze istruttorie formulate da con la memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, cod. proc. Parte_1 civ., in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni tutte esposte da nei propri Controparte_1 scritti difensivi, che si richiamano integralmente;
D) in ogni caso:
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge (alle aliquote in vigore al tempo del pagamento) del presente giudizio di opposizione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo numero 4712/2022 del 15.3.2022 con cui il Tribunale di Milano ingiungeva di corrispondere ad la somma di € 2.263.288,57 oltre interessi legali e spese, importo Controparte_1 richiesto dalla ricorrente in qualità di cessionaria pro soluto dei crediti acquistati dalla società HE S.p.A. dei crediti futuri maturati nei confronti di dall'esecuzione dei contratti di Parte_1 somministrazione di gas naturale nn. 2100218 e 2100224.
L'opponente rappresentava di essere una società attiva nel segmento della vendita di gas naturale ai clienti finali;
che aveva concluso con il grossista HE, con consegna ai “Re-mi” per la rivendita ai clienti finali, i contratti di somministrazione RIT 2100224 sottoscritto il 21 maggio 2021 e RIT
2100218 sottoscritto il 13 maggio 2021 ; che i contratti prevedevano che HE procedesse alla fatturazione dei Volumi contrattuali nei confronti di entro il 10 giorno del mese di Parte_1 riferimento e provvedesse alla regolazione delle partite economiche a mezzo dell'emissione delle fatture di conguaglio o delle note di credito una volta ricevuti i dati definitivi dei quantitativi del gas allocato dal Trasportatore (AM S.p.A.) nel corso del mese successivo a quello cui i consumi si riferiscono (M+1) come da articoli 6.2. delle Condizioni particolari di contratto e l'art. 8 delle
Condizioni generali di contratto;
che in data 8.10.2021, HE aveva ceduto in favore di CP_1
i crediti futuri maturati nei confronti di dall'esecuzione dei predetti contratti;
che seguito Parte_1 della rappresentazione di una situazione societaria di grave criticità informalmente comunicata dalla stessa HE a quest'ultima in data 9.12.2021 richiedeva formalmente ad HE Parte_1
pagina 3 di 11 rassicurazioni circa il regolare adempimento delle obbligazioni del contratto ed avvisava sia al predetto shipper/grossista sia l'odierna convenuta che non avrebbe disposto “alcun pagamento portato da fatture, emesse anche in acconto, relativamente a forniture che non siano state effettivamente eseguite”; che in data 17.12.2021, HE comunicava di non essere più nelle condizioni di proseguire direttamente la fornitura che, con decorrenza 11.12.2021 era stata interrotta a causa della mancata ricostituzione delle garanzie da parte di HE nei confronti del Trasportatore AM S.p.A., con conseguente cessazione del medesimo contratto di trasporto tra HE e AM;
che rimasta Parte_1 senza un fornitore di gas / utente di bilanciamento responsabile del prelievo sulla rete AM Rete Gas, con decorrenza dalla medesima data, attivava il c.d. “Servizio di Default Trasporto” ossia un servizio di natura emergenziale;
che con comunicazione del 23.12.2021 intimava ad HE di Parte_1 adempiere agli obblighi di cui ai Contratti, pena la risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. ed invitava la medesima HE ad emettere le note di credito per le forniture non eseguite, dandone prontamente informativa al Factor per le opportune registrazioni contabili;
che a mezzo della predetta comunicazione, inoltre, ribadiva nei confronti di - da un lato l'intenzione di Parte_1 CP_1 bloccare “qualsiasi pagamento di importi non giustificati da forniture effettivamente effettuate e quindi regolarmente eseguite, contestando la fattura n. RG0161 del 24/11/2021 per l'importo di € 888.738 e la fattura n. RG0165 del 29/11/2021 per l'importo di € 476.528, entrambe recanti acconti sulle forniture di competenza del mese di dicembre 2021, le cui transazioni non hanno avuto pertanto completamento ai sensi di legge”; dall'altro, di vedersi comunque costretta “in ogni caso a sospendere momentaneamente anche i pagamenti delle ulteriori fatture oggetto di cessione di seguito indicate, in ragione delle contraddittorie comunicazioni ricevute, nella necessità di chiarire la posizione di
HE e in attesa che vengano definitivamente accertate le ragioni di credito e debito con particolare riferimento all'effettiva esecuzione delle forniture, che non potranno non tenere conto degli ingenti danni a causa dell'inadempimento di HE: fattura RG0130 del 13/10/2021 scadenza 15/12/2021 € 269.615,51; fattura RG0138 del 26/10/2021 scadenza 14/01/2022 € 628.406,55”.
L'opponente allegava che in data 21.1.2022, HE comunicava a tutti i propri clienti ed ai factor (pertanto anche a ed di aver fatto accesso, con decorrenza 13.1.2022, alla Parte_1 CP_1 procedura di Composizione Negoziata della Crisi ex D.L. n. 118/2021; che con la medesima comunicazione, HE informava ed dell'intenzione di procedere “ai Parte_1 CP_1 conguagli dei mesi di novembre e dicembre 2021 (per il quale ultimo non sono ancora pervenuti i relativi dati), nonché – ove opportuno - allo storno parziale della fattura di dicembre 2021 tenendo conto dei soli giorni di effettiva fornitura” e si riservava, “a valle della comunicazione dei conguagli e dello storno parziale sul mese di dicembre 2021, di comunicare ai clienti l'importo effettivo del credito dovuto ad HE” oggetto di cessione;
che in data 20.4.2022, HE emetteva note credito per complessivi € 934.782,26 a storno degli importi fatturati in acconto per gas naturale non consegnato relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2021.
L'opponente deduceva che era legittimata ad eccepire l'inadempimento contrattuale di Parte_1
HE nei confronti di e a contestare i crediti portati dalle Fatture emesse, anche in CP_1 acconto, relative a transazioni che non avevano avuto esecuzione e per cui HE aveva emesso le relative note di credito per le prestazioni non eseguite;
che al riguardo, peraltro, non sussistevano dubbi che le note credito emesse in base ai dati definitivi di consumo validati da AM S.p.A. (sia con riferimento a dicembre 2021 – mese in cui si era verificato l'inadempimento – sia con riferimento al pagina 4 di 11 mese di novembre 2021) incidevano direttamente sul factor come indicato espressamente anche sui medesimi documenti contabili, laddove si riportava espressamente la cessione del documento contabile;
che al di là di ogni accettazione delle cessione delle singole fatture emesse da HE, il credito azionato in via monitoria dalla convenuta opposta risultava - quantomeno parzialmente - inesistente alla luce dell'emissione delle riferite note di credito;
che gravava integralmente su ogni CP_1 onere probatorio ed istruttorio in relazione ad ogni residua (e contestata) richiesta di pagamento, al netto delle note di credito già emesse, posto che per principio pacifico che la fattura integra titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ma, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto ; che l'opposta si era incautamente determinata ad incardinare un'azione monitoria per importi palesemente non dovuti, nonostante HE avesse già comunicato l'imminente emissione delle note di credito per le prestazioni non eseguite, in attesa delle quali aveva comunicato la Parte_1 temporanea sospensione dei pagamenti.
L'opponente eccepiva altresì la nullità e/o inefficacia del decreto in quanto emesso in totale carenza dei presupposti di legge poiché la convenuta opposta aveva azionato un credito -quantomeno parzialmente- inesistente.
L'opponente concludeva: In via preliminare: rigettare la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa. Nel merito: Annullare, revocare o comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande avversarie per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Si costituiva l'opposta deducendo che nell'ambito di un contratto di factoring stipulato in data 30 giugno 2021 tra HE S.p.A. e quest'ultima si era resa cessionaria, ai sensi della CP_1
Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, dei crediti futuri originati dai contratti di fornitura di gas naturale nn.
RIT2100224 e RIT2100218, perfezionatisi tra HE e in data 8 ottobre 2021; che detta Parte_1 cessione, conclusa tra TE e Cessionaria in data 8 ottobre 2021 era stata successivamente notificata al Debitore Ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ., e da quest'ultimo accettata in data 13 ottobre 2021; che aveva sia apposto la propria sottoscrizione per accettazione in calce alla Parte_1 notifica della Cessione sia, contestualmente, inviato PEC in cui aveva ulteriormente confermato tale accettazione;
che il cedente aveva quindi segnalato alla cessionaria i crediti derivanti dai contratti di fornitura venuti ad esistenza e trasferiti nell'ambito della cessione, inviando a quest'ultima le fatture emesse nei confronti del debitore ceduto;
che la cessionaria aveva notificato al debitore ceduto le predette quattro fatture al fine di verificare con quest'ultimo i crediti ceduti e aveva inviato Parte_1 in risposta ad quattro comunicazioni PEC (rispettivamente, alle date 15 ottobre 2021, 15 CP_1 novembre 2021, 30 novembre 2021 e 3 dicembre 2021), con cui ha espressamente e in ogni occasione confermato che “le fatture sono emesse a fronte di forniture di beni e/o di servizi regolarmente effettuati e rispondenti al nostro ordine” e “che si tratta pertanto di crediti certi, liquidi, esigibili alla scadenza indicata” e, ancora, che “Vi garantiamo che il pagamento verrà effettuato a Vs. favore quali cessionari”; che ciò nonostante, già alla scadenza della prima delle quattro fatture (la n. RG0130 scaduta il 15 dicembre 2021) nessun pagamento era intervenuto da parte di tanto che, dopo Parte_1 vari solleciti, in data 31 dicembre 2021, aveva inviato al debitore ceduto la lettera di CP_1 messa in mora e contestuale decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. intimando l'immediato pagamento della somma di Euro 2.263.288,57 in linea capitale, di cui ai crediti ceduti pagina 5 di 11 (oltre interessi e spese); che non aveva provveduto a corrispondere alcun pagamento ad Parte_1
e che tutti i Crediti Ceduti erano scaduti ed insoluti. CP_1
L'opposto deduceva che dalla comparsa di costituzione di si evidenziava la non Parte_1 contestazione delle seguenti circostanze: l'intervenuta Cessione da HE ad di tutti i CP_1 crediti derivanti dai Contratti di Fornitura, cui avevano fatto seguito il sorgere dei crediti ceduti con i relativi riconoscimenti;
che era pertanto pacifico il ruolo delle parti, nonché il titolo e l'oggetto dell'obbligazione del debitore ceduto nei confronti della cessionaria, quale avente causa del cedente, qui fatta valere dalla ricorrente;
che che, pur avendo ricevuto integralmente le forniture Parte_1 relative ai mesi di ottobre e novembre 2021 (di cui alle fatture nn.RG0130 e RG0138) oltre che quelle relative ai primi dieci giorni di dicembre 2021 (di cui alle fatture RG0161 e RG0165), aveva ritenuto di sottrarsi per intero alle proprie obbligazioni nei confronti di che era da censurare il CP_1 tentativo di di contestare l'inadempimento parziale di HE nell'esecuzione delle forniture Parte_1 di gas naturale (che si è verificato solo a partire dall'11 dicembre 2021) e di pretendere di giustificare
(se non addirittura legittimare) il mancato pagamento di tutti i crediti ceduti opponendolo alla cessionaria, a cui aveva pacificamente inviato i riconoscimenti e in ragione dei quali CP_1 aveva erogato al cedente, in via anticipata, l'intero corrispettivo di cessione dei crediti ceduti, pari ad
Euro 2.263.288,57; che il debitore ceduto aveva inequivocabilmente espresso la propria volontà, dapprima, accettando espressamente la cessione e, successivamente, inviando alla cessionaria i
(molteplici) riconoscimenti, sulla cui base aveva fatto legittimo affidamento ai fini CP_1 dell'erogazione in favore del cedente dell'intero corrispettivo di cui alla cessione dei crediti ceduti.
L'opposta in relazione alle note di credito emesse da HE nei confronti di a distanza di Parte_1 ben 6 mesi dalla accettazione della cessione (e, addirittura, dopo la notifica del decreto ingiuntivo) e la loro incidenza sui crediti ceduti rilevava la loro inidoneità a ridurre la pretesa creditoria di CP_1
trattandosi di documenti rappresentativi di fatti modificativi dei crediti ceduti intervenuti
[...] successivamente al perfezionamento della cessione, addirittura accettata incondizionatamente dal debitore ceduto e, come tale, da questo non opponibile alla cessionaria;
che le note di credito emesse da
HE nei confronti di a distanza di ben sei mesi dall'accettazione della Cessione e Parte_1 dall'invio alla scrivente dei Riconoscimenti, non potevano essere opposte ad a pretesa CP_1 riduzione dei Crediti Ceduti laddove, come nel caso di specie, il Debitore Ceduto aveva espresso, non solo l'accettazione della Cessione, ma anche il Riconoscimento dei relativi Crediti Ceduti, e quindi la ricognizione del proprio debito nei confronti di;
che i riconoscimenti di non CP_1 Parte_1 provenivano pertanto da un consumatore o comunque da un soggetto sprovveduto ma da un imprenditore leader del settore;
che che aveva effettuato i Riconoscimenti era perfettamente Parte_1 consapevole del significato degli stessi (tanto che anche in questa sede non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo) e del fatto che i Crediti Ceduti non fossero crediti futuri come invece pretenderebbe ora di sostenere;
che non era quindi, a essersi “incautamente determinata CP_1 ad incardinare un'azione monitoria per importi palesemente non dovuti” quanto, al contrario,
[...] ad aver sospeso tutti i pagamenti nei confronti della esponente. Pt_1
L'opposto allegava che non poteva, in ragione della Cessione e dei Riconoscimenti Parte_1 pacificamente avvenuti, legittimamente sottrarsi nei confronti di al pagamento di tutti i CP_1
Crediti Ceduti per Euro 2.263.288,57 benché HE, con riferimento al trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2021, avesse interrotto di fornire il gas a partire dall'11 dicembre 2021 e, pagina 6 di 11 dunque, si fosse resa inadempiente per 20 giorni rispetto ai 90 previsti fermi, ovviamente, i diritti di nei confronti del TE;
che in subordine, non poteva legittimamente sottrarsi Parte_1 Parte_1 nei confronti di al pagamento dei Crediti Ceduti al netto delle Note di Credito per Euro CP_1
1.328.506,31 (importo non contestato da , con riferimento alle forniture regolarmente Parte_1 eseguite, per le quali non vi era pacificamente, alcun inadempimento di HE.
L'opponente insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo per l'intero importo di Euro 2.263.288,57 in linea capitale oppure, in subordine, per l'importo di Euro 1.328.506,31 (pari alla differenza tra l'importo ingiunto in linea capitale e le Nota di Credito), oltre interessi e spese;
che nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga non ammissibile la concessione della provvisoria esecuzione parziale, l'esponente chiede che, previa revoca del Decreto
Ingiuntivo, venga concessa ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, in favore di dell'importo di Euro 1.328.506,31 (pari alla differenza tra l'importo ingiunto in CP_1 linea capitale e le Nota di Credito), oltre interessi e spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 186 ter, I° e II° comma, cod. proc. civ..
L'opposta spiegava altresì domanda riconvenzionale deducendo che era stata informata da HE dell'avvenuta emissione nei confronti di di ulteriori fatture a titolo di conguaglio delle Parte_1 forniture effettuate in favore dei propri clienti con riferimento ai Contratti di Fornitura e relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sulla base dei conteggi nelle more effettuati da AM Rete Gas
S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 48.767,60 che, per motivi di economia processuale, svolgeva già nel presente giudizio, pacificamente ammissibile ai sensi della recentissima pronuncia della
Cassazione Civile n. 9633 del 24 marzo 2022.
L'opposto concludeva in via preliminare, in via principale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale Civile di Milano su richiesta di CP_1 nei confronti di per l'importo di Euro 2.263.288,57 in linea capitale in relazione
[...] Parte_1 alle fatture cedute da HE, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo e, nonché spese del procedimento monitorio;
in via preliminare, in via subordinata: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale Civile di Milano su richiesta di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 limitatamente al minor l'importo di Euro 1.328.506,31 in linea capitale in relazione alle fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute ad al netto delle Parte_1 Controparte_1
Note di Credito, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo e, nonché spese del procedimento monitorio;
in via preliminare, in via ulteriormente subordinata: previa eventuale revoca del decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale Civile di Milano su richiesta di nei confronti di pronunciare nei confronti Controparte_1 Parte_1 di ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, in favore di Parte_1
limitatamente al minor l'importo di Euro 1.328.506,31 in linea capitale in relazione alle CP_1 fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute ad al Parte_1 Controparte_1 netto delle Note di Credito, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo e, nonché spese ai sensi dell'art. 186 ter, II° comma, cod. proc. civ.; nel merito, in via principale: rigettare ogni domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
e comunque l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le CP_1 ragioni di cui in narrativa;
- confermare il suddetto decreto ingiuntivo opposto o, comunque, pagina 7 di 11 condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
2.263.288,57 in linea capitale in relazione alle fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute ad oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 Parte_1 Controparte_1 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo;
nel merito, in via subordinata: condannare
[...] al pagamento in favore di dell'importo di Euro 1.328.506,31 in linea
Parte_1 Controparte_1 capitale in relazione alle fatture già emesse da HE S.p.A. nei confronti di cedute
Parte_1 ad al netto delle Note di Credito, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 Controparte_1 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo;
nel merito, in via riconvenzionale: condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro 48.767,60 in
Parte_1 Controparte_1 relazione alle ulteriori fatture emesse da HE S.p.A. nei confronti di dopo l'avvio
Parte_1 del presente giudizio di opposizione, già cedute ad in virtù della cessione citata nel Controparte_1 presente atto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza di tali fatture al saldo;
in ogni caso: emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Il giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto.
Scambiate memorie tra le parti ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024; alla medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di quell'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Orbene oggetto del giudizio è un contratto di factoring “Il contratto di "factoring", anche dopo
l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore
("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto”( Sez. 3, Sentenza n. 2746/2007).
Si deve dare atto che in corso di causa a seguito dell' accordo di composizione negoziata d.l. 118/21, la pagava in data 24.10.2022 l'importo di € 1.377.273,91 in favore di ed il contenzioso Parte_1 CP_1 perdurava in relazione al residuo pagamento di € 886.014,66. L'opponente deduceva che era legittimata ad eccepire l'inadempimento contrattuale di HE nei confronti di e a contestare i crediti portati dalle Fatture emesse, anche in acconto, relative CP_1
a transazioni che non avevano avuto esecuzione e per cui HE aveva emesso le relative note di credito per le prestazioni non eseguite e che al di là di ogni accettazione delle cessione il credito a seguito dell'emissione delle Note di credito RG0015, RG0016, RG0017, RG0018 da parte della cedente (in conformità al meccanismo previsto dai contratti di somministrazione art.
6.4 e 6.11), si era pagina 8 di 11 ridotta al minor importo di € 1.377.273,91, importo saldato a seguito dell'Accordo di composizione negoziata. L'opposta eccepiva che le note di credito erano rappresentativi di fatti modificativi dei crediti ceduti intervenuti successivamente al perfezionamento della cessione, addirittura accettata incondizionatamente dal debitore ceduto e, come tale, da questo non opponibile alla cessionaria.
Orbene si deve rilevare che la cessione avveniva in data 8.10.2021, il cedente provvedeva alla comunicazione della suddetta cessione nei confronti del ceduto in data 8.10.2021 che la accettava in data 13.10.2021 (doc.7 fasc. opponente); il debitore con le pec del 15.11.2021, del 30.11.2021 e del
3.12.2021 inoltrate al cessionario confermava le fatture emesse ( doc. 4a, 4b, 4c e 4d fasc. opposta) ed in data 31.3.2022 la cedente emetteva le Note di credito oggetto di causa (doc. 14,15,16 e 17 fasc. opponente) .
Orbene in relazione al riconoscimento del credito si condivide il principio che “ in tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione;
il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso
l'affidamento (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319/2020).
Si deve osservare che nelle pec l'odierna opponente riconosceva il proprio debito al cessionario confermando la fornitura effettuata, la corrispondenza all'ordine ed altresì garantiva che i crediti erano certi, liquidi, esigibili alla scadenza indicata ( doc. 4°, 4b, 4c e 4d fasc. opposta) pertanto diversamente da quanto dedotto dall'opponente il riconoscimento operato assumeva la forma di un impegno nei confronti del factor.
In tal senso la Cassazione ha chiarito in un caso in cui il debitore ceduto -come nel caso de quo- non si era limitato ad accettare “sic et simpliciter” la cessione ma aveva garantito l' esistenza e validità dei crediti oggetto della cessione, rinunciando a “qualsiasi eccezione” che potesse (anche solo) ritardarne il pagamento. “non appare addebitabile al factor/cessionario alcun obbligo (o onere) di informarsi sull'effettiva esistenza del credito di cui alla fattura n. (OMISSIS), alla luce dell'impegno assunto dal debitore ceduto con la comunicazione ……” (Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020).
Orbene come rilevato dall'opposto la quale professionista che opera nel settore pur Parte_1 consapevole della procedura di regolazione delle partite economiche non riteneva di menzionare tale aspetto ma procedeva a impegnarsi nei confronti del factor che a tal punto non onerato di dover effettuare ulteriori controlli provvedeva ad anticipare gli importi al cedente (doc.6 fasc. opposto).
Altresì in relazione alla opponibilità delle note di Credito emesse dal cedente si condivide il principio della Suprema Corte (sez. I, 02/12/2016 n. 24657) che ha chiarito “ in tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza
o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al "factor"
pagina 9 di 11 cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass.
10833/2007)”.
Orbene a seguito del perfezionamento della cessione del debito il debitore cui era stata notificata la cessione e che aveva altresì provveduto a riconoscere al factor il proprio debito non poteva modificare la propria posizione, pertanto le Note di Credito - quali modifiche successive del credito- non sono opponibili all'opposto.
In relazione all'accordo concluso tra cedente e cessionario a seguito della composizione assistita ex
D.L. n. 118/2021, si condivide con l'opposto che è un accordo tra cedente e cessionario che non vincolava il cessionario ad accettare l'opponibilità nei propri confronti delle Note di Credito.
Per le motivazioni esposte ed alla luce dei principi richiamati si ritiene che le note di credito emesse successivamente alla cessione del credito non siano opponibili al cessionario, altresì l'espresso riconoscimento del debito operato dall'opponente importa l'obbligo per l'opponente a pagare gli importi recanti dalle suddette fatture.
Parte opposta ha altresì svolto domanda riconvenzionale per le fatture sopraggiunte.
Si rileva che la domanda è ammissibile in quanto si riferisce “ alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. Sent. n.9633/2022) e l'opposto a tal fine ha provato il suo credito con il depositato delle fatture emesse successivamente al decreto ingiuntivo (doc. n 8/a, 8/b, 8/c,
8/d e 8/e fasc. opposto).
Alla luce di tali motivazioni previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante il pagamento effettuato di euro 1.377.273,91 in data 24.10.2022 parte opponente deve essere condannata a pagare la differenza, pari ad euro Euro 886.014,66 , e l'ulteriore importo richiesto in riconvenzionale di Euro 48.767,60 oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alla somma riconosciuta, ai sensi del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando ogni altra istanza eccezione disattesa revoca il decreto ingiuntivo n. 4712/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 15.3.2022;
accerta che il credito di nei confronti di a seguito del Controparte_1 Parte_1 pagamento effettuato da quest'ultima in data 24.10.2022 ammonta a € 934.782,26 oltre interessi di pagina 10 di 11 mora ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo, e per l'effetto condanna al pagamento del suddetto importo in favore di;
Parte_1 Controparte_1
condanna a rifondere ad le spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_1
14.598,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 31 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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