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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti De Mario Angela e Gonnella Giovanna, Parte_1
attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Cea Domenico, Controparte_1
convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 21.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del per aver provocato un danno ingiusto al Controparte_1 Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. o di qualsivoglia altra norma ravvisabile dai fatti di causa;
2) accertare e dichiarare l'arricchimento del ed il consequenziale impoverimento del CP_1
nella misura di euro 132.000,00 ed euro 13.131,00, oltre interessi e rivalutazione da Pt_1
computarsi ex tunc sul capitale immobilizzato sino alla pronuncia giudiziale, o di quell'altra somma pari al valore reale ed attuale dell'utilità ricevuta con il conferimento di euro 132.000,00 da parte del ella procedura esecutiva rubricata al Tribunale di Bari col n. r.g. 643/2003, conclusasi in Pt_1 favore dell'odierno convenuto;
3) per l'effetto, condannare il al risarcimento in Controparte_1 favore dell'attore nella misura di euro 132.000,00, ovvero nella somma pari a quella versata in buona fede nella procedura de qua, ed euro 13.131,00, versati a mezzo F24 intestati al convenuto, oltre interessi e rivalutazione da computarsi ex tunc sul capitale immobilizzato sino alla pronuncia giudiziale, o di quell'altra somma pari al valore reale ed attuale dell'utilità ricevuta con il conferimento di euro 132.000,00 da parte del nella procedura esecutiva rubricata al Pt_1
Tribunale di Bari col n. r.g. 643/2003, conclusasi in favore dell'odierno convenuto;
4) condannare il convenuto al pagamento del danno morale patito dall'attore, che si rimette nella quantificazione al
Giudicante, sempre nella misura del valore massimo dichiarato nel presente atto ai fini del versamento del contributo unificato;
5) emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di legge;
6) condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento dei compensi professionali come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti in quanto anticipatari.”
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che nell'anno 2010 veniva presentato all'avv. CE
RB, cui successivamente si rivolgeva per lo svolgimento di un mandato professionale;
in occasione di incontri finalizzati alla predisposizione delle attività di assistenza legale, l'avv. CE ingenerava nell'attore un totale affidamento nelle di lei capacità. In più di una circostanza, avendo l'avv. CE appreso che il deducente aveva ricoperto la funzione di dirigente della Banca d'Italia, munito di una certa solidità economico-finanziaria, gli proponeva investimenti nel campo immobiliare tali, a dire della CE, da fruttargli guadagni certi in pochissimo tempo;
in particolare, la procuratrice riferiva all'istante come il settore delle esecuzioni e delle aste giudiziarie fosse molto redditizio in quanto, con somme pronte e liquide, potevano effettuarsi ottimi investimenti senza possibilità di perdita del capitale bensì con la certezza di guadagno. Al in un primo Pt_1
momento non intenzionato ad accedere a tali speculazioni, veniva proposto, i primi di novembre dell'anno 2010, di eseguire un investimento che, senza possibilità di perdite, avrebbe potuto fruttargli un guadagno di euro 30/40.000,00 a stretto giro;
la professionista chiariva come ella stessa avrebbe voluto farsi promotrice di tale certo affare, ma, carente della provvista necessaria, avesse dovuto declinare. Stanti tali rassicurazioni e sempre in considerazione del rapporto fiduciario intessuto dal col proprio avvocato, l'odierno attore si faceva convincere ad investire circa euro Pt_1
130.000,00. Essendo, all'epoca dei fatti, detto quantum immobilizzato in titoli azionari, il Pt_1
operava un disinvestimento per euro 200.000,00, al fine di ottenere la liquidità necessaria all'affare.
A titolo di onorario per tale prestazione l'avv. CE richiedeva, e l'attore accettava con accordo perfezionatosi verbalmente, la metà del profitto ottenuto in caso di successo dell'operazione;
l'intermediazione sarebbe stata gratuita in caso di esito negativo. Così, tra il 20 ed il 21.11.2010, in compagnia dell'avv. CE, si recava in Bari alla via Piccinni n. 33 presso lo Parte_1 studio del Notaio dott. , ove la CE consegnava i titoli attinti dal portafoglio Persona_1 azionario dell'attore (assegni circolari nn.: 6055999191 di euro 50.000,00; 6055999192 di euro
50.000,00; 6055999193 di euro 21.000,00; 6055999194 di euro 11.000,00) per un totale di euro
132.000,00.
Trascorse le festività natalizie, l'attore contattava via filo l'avvocato chiedendo contezza dell'andamento dell'affare intrapreso, ma costei non forniva alcun tipo di informazione circa l'immobilizzazione delle somme de quibus ossia circa il raggiungimento del guadagno prospettato.
Nell'anno 2012 l'avv. CE presentava all'istante il di lei marito, ; i due Controparte_1 richiedevano all'attore di versare, in nome e nell'interesse del stesso, la somma di euro CP_1
13.134,00, attraverso modello F24, con l'assicurazione si trattasse di somme collegate al predetto investimento che avrebbero facilitato la maturazione dell'affare. Il deducente effettuava il versamento a mezzo vaglia cambiari. Nei mesi successivi il eniva colto da una serie di problematiche Pt_1
familiari e di salute tali da impedirgli il rinnovo delle richieste informative che neppure gli venivano offerte dal legale di fiducia. Nella seconda metà dell'anno 2013 l'attore, ripresosi dalla sequela di difficoltà accennate, rivolgeva nuovamente all'avv. CE interrogazioni sull'andamento dell'investimento intrapreso nel 2010; il si era ormai rassegnato all'idea di non ottenere Pt_1 guadagni dall'operazione, ma desiderava rientrare in possesso del capitale e comprendere gli estremi dell'investimento. L'avv. CE manteneva un atteggiamento elusivo. Il 22.10.2013 il Pt_1
pertanto, scriveva una lettera al Notaio dott. al fine di conoscere le sorti dell'investimento; Per_1
questi rispondeva, con racc. a/r datata 04.11.2013, di non ricordare di aver conosciuto l'attore ma di potere confermare “[…] di aver ricevuto tali titoli dall'avv. CE RB in relazione alla procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Bari, dott.ssa n. R.G.ES. 643/2003, in qualità di Per_2
Pubblico Ufficiale e professionista Delegato dal Giudice, e di aver provveduto immediatamente a versare tali importi su un libretto di deposito bancario al nome della procedura medesima. Della consegna degli assegni è stata data regolare ricevuta al soggetto che ha effettuato il versamento, avv.
CE, come da copia in mio possesso”. Acquisita detta consapevolezza, il riprendeva a Pt_1 chiedere contezza all'avv. CE in ordine allo stato della procedura e, soprattutto, ai tempi di rientro delle somme impiegate, ma ella non si dimostrava collaborativa. Nel frattempo l'attore, che aveva incontrato il anche per motivi amicali, cercava informazioni presso di lui, il quale asseriva CP_1
sempre di non essere informato degli sviluppi. Il 25.05.2016 l'attore avanzava al Tribunale di Bari istanza per l'autorizzazione alla visione di tutti gli atti inerenti alla procedura esecutiva rubricata al n. R.G.E.S. 643/2003; l'autorizzazione veniva negata per non essere il Ramunni parte della procedura.
Ad ogni modo, all'esito di tale ultima iniziativa, apprendeva che il procedimento de quo era stato estinto con decreto di trasferimento dell'immobile e liquidazione di somme in favore del . CP_1 Successivamente, il copriva che l'avv. CE era stata, sin dall'inizio, procuratrice di una Pt_1
delle parti della procedura.
Acquisita consapevolezza del fatto che il marito dell'Avv. CE si fosse avvalso della somma di euro 132.000,00 traendone un ingiusto guadagno, l'attore, in data 08.07.2016, inoltrava una diffida a mezzo racc. a.r., sia all'avv. CE che al chiedendo di essere ragguagliato in merito alle CP_1
sorti del capitale investito, con intimazione a restituire l'importo in uno ad interessi e rivalutazione, salvo il diritto al risarcimento del danno;
entrambe le raccomandate rimanevano inevase. In data
08.08.2016, l'istante presentava esposto presso la Procura della Repubblica di Bari, chiedendo anche il sequestro degli atti della procedura esecutiva succitata. Successivamente, il veniva a Pt_1
conoscenza del fatto che, anche grazie ai propri denari, il , a conclusione della procedura CP_1
esecutiva n. R.G.E.S. 643/2003, aveva ottenuto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in
Bari al viale De Laurentiis n. 25/c, in uno alla liquidazione di una somma di denaro. Il bene era, poi, stato donato al minore nato dal matrimonio con l'avv. CE. In data 21.12.2016, infine, il deducente depositava esposto all' denunciando il contegno del . Controparte_2 CP_1
Con comparsa depositata il 18.05.2017, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto: “1) in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato dall'attore e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dal;
2) nel merito, accertare e dichiarare Parte_1
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di risarcimento dei danni proposta dal
[...]
e, per l'effetto, rigettarla;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, Parte_1
l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di arricchimento proposta dall'attore e, per l'effetto, rigettarla;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di risarcimento del danno morale proposta dall'attore e, per l'effetto, rigettarla;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara distrattario.”
In particolare, il convenuto ha dedotto la propria estraneità ai fatti di causa, riguardanti il rapporto fra e CE RB, coniuge in regime di separazione legale dei beni, da cui sarebbe Parte_1
separato di fatto.
Il ha riferito di aver conosciuto il soltanto nel 2014 (rectius 2012, come da CP_1 Pt_1
correzione rassegnata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.); questi gli veniva presentato dalla moglie come suo cliente, in circostanze estranee alla di lei attività lavorativa, sicché nessun riferimento veniva fatto all'affare per cui è causa. In precedenza, su invito della moglie, intenzionata ad acquistare un immobile all'asta, mediante provvista della quale ella dichiarava di disporre già, il si prestava a partecipare alla procedura esecutiva rubricata al n. R.G.ES. 643/2003 CP_1 Tribunale di Bari e, nel luglio del 2010, prima della ex adverso riferita consegna di assegni, diveniva aggiudicatario dell'appartamento sito in Bari al viale De Laurentiis n. 25/c. Sempre in esecuzione delle direttive della moglie, il 04.05.2015, egli, intestatario del bene, lo trasferiva al proprio figlio. Il convenuto, dunque, apprendeva degli accordi tra l'avv. CE e l'attore soltanto dopo la lettera di diffida del 2016.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., acquisizione del fascicolo d'Ufficio della procedura esecutiva sub n. R.G.E.S. 643/2003, interrogatorio formale e prova testimoniale.
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito dell'udienza del 21.05.2025, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Sia che il titolo della domanda sia quello subordinato, di cui all'art. 2041 c.c., nel qual caso la prescrizione sarebbe decennale – dunque certamente non spirata nel suo termine - sia che il titolo sia extracontrattuale, con prescrizione quinquennale, il dies a quo non può farsi decorrere dall'anno 2010. Ai sensi del disposto di cui all'art. 2935 c.c., “La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; al momento della consegna del denaro,
[...]
non era consapevole, né avrebbe potuto esserlo, dei presupposti fondanti le odierne Parte_1
domande. Il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla 'data del fatto' storico, bensì dalla conoscenza, in capo all'avente diritto, degli elementi costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass.
21255/2013).
Tanto premesso ragioni di ordine logico ed espositivo impongono di vagliare preliminarmente la domanda avanzata in via gradata, ai sensi del disposto di cui all'art. 2041 c.c., che è – come da eccezione avanzata dallo stesso convenuto – inammissibile.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 33954/2023 hanno chiarito che l'art. 2042 c.c. configura la regola della sussidiarietà in termini generali, senza distinguere tra le diverse azioni proponibili in via principale: “dovendosi rigettare il precedente orientamento che reputava sempre ammissibile
l'azione di arricchimento, ove l'«altra azione» proponibile fosse fondata su «clausole di carattere generale»” (cfr. da ultimo C. n. 4246/2024)
Un distinto profilo di atipicità inerente all'«altra azione» ex art. 2042 c.c. è che essa – al fine di escludere l'esperibilità di quella di arricchimento - non necessita di avere come legittimato passivo il soggetto che si è arricchito. Né dal testo dell'art. 2042 c.c., né dal sistema, traspare alcun indizio che il destinatario dell'altra azione debba coincidere con il destinatario dell'azione di arricchimento senza causa (cfr., fra le altre, C. n. 843/2020).
Sul punto, nei termini previamente esplicitati, si è espressa la Cassazioni a Sezioni Unite con la pronuncia n. 33954/2023 e, successivamente, con la sentenza n. 4246/2024.
Nel caso in esame ricorre, sulla scorta dell'indirizzo richiamato, un duplice profilo di inammissibilità.
Il il quale intratteneva un rapporto contrattuale con l'avv. CE, alla base della vicenda Pt_1
sottesa alla presente azione – avrebbe potuto agire nei confronti di quest'ultima per farne valere la responsabilità; l'esperimento dell'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti dello stesso CP_1
acclara, altresì, l'assenza di residualità [cfr, Cass. SS.UU. 33954/2023: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento – avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale – è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”].
Tanto premesso, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
allegando la condotta di quest'ultimo violativa del neminem laedere o, comunque, causativa di danni a proprio carico, per essersi arricchito utilizzando la somma di denaro, pari a complessivi euro
145.131,00 (cfr. conclusioni rassegnate dall'attore), dal investita su indicazione dell'avv. Pt_1
CE RB, moglie dell'odierno convenuto.
La ricostruzione della vicenda come resa dalla stessa parte attorea non consente di ritenere meritevole di accoglimento la domanda.
E' acclarato che il sulla scorta di precedenti accordi intercorsi con l'avv. CE e finalizzati Pt_1 all'investimento di somme di danaro, abbia consegnato al Notaio dott. Persona_1
professionista delegato alla vendita in seno al procedimento esecutivo instaurato innanzi al Tribunale di Bari e recante n. R.G.E.S. 643/2003, n. 4 assegni circolari (recanti i seguenti identificativi: n.
6055999191, n. 6055999192, n. 6055999193, n. 6055999194), emessi, a beneficio del Per_1
medesimo, in data 16.11.2010 per un ammontare complessivo di euro 132.000,00. Nella prospettazione attorea, detta corresponsione veniva caldeggiata dall'avv. CE, legale di fiducia, al fine di perfezionare una operazione di investimento sicura e fruttifera. Tuttavia – sempre secondo la ricostruzione fornita in questa sede - l'attore non era consapevole della destinazione della somma versata e “presuntivamente” (cfr. del 08.07.2016, inoltrata ai coniugi CE e ) confluita CP_1
nella procedura esecutiva sub n. R.G.E.S 643/2003. Soltanto nel 2013 - a seguito di interlocuzione con detto Notaio (cfr. corrispondenza in atti) e stante la riferita elusività della CE - raccogliendo aliunde informazioni, il sarebbe venuto a conoscenza dell'attività professionale prestata Pt_1
dall'avv. CE in favore del , creditore procedente. Quest'ultimo divenuto, Controparte_1 per Notar cessionario dei crediti azionati in via esecutiva in data 27.07.2010, risultava Per_1 assegnatario dell'unico immobile pignorato e soggetto ad espropriazione giusta verbale d'asta del
28.07.2010. Quantunque sia mancante, all'interno del fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva
(acquisito in atti), il decreto del G.E. di trasferimento della proprietà dell'immobile espropriato - e sebbene il delegato alla vendita, all'udienza del 06.11.2013, sia stato sostituito da altro professionista cui sono state delegate, nuovamente, tutte le operazioni e non soltanto la redazione del piano di distribuzione - è incontestato che la proprietà dell'immobile sito in Bari al viale De Laurentiis n. 25/c piano terzo interno 3 sia stata trasferita al . A quest'ultimo - in forza del piano di riparto CP_1
redatto dal professionista, avv. Petruzzellis Bruno, dichiarato esecutivo dal G.E. all'udienza del
19.11.2014 - veniva altresì corrisposta, a tacitazione del credito vantato, la complessiva somma di euro 261.334,83.
Orbene, la presente azione si fonda su due presupposti: il rapporto di coniugio tra l'avv. CE e l'odierno convenuto;
l'avvenuta aggiudicazione del cespite in favore del;
dette circostanze CP_3
– che, peraltro, non tengono conto delle discordanze riferite dallo stesso – sono, di per sé, Pt_1
inidonee a configurare, seppur in termini presuntivi, una condotta imputabile al . CP_1
Lo stesso al momento della proposizione del giudizio, ha rappresentato “ §12 che compresa Pt_1
come narratagli la regolarità delle operazioni di conferimento del capitale de quo, il deducente si convinceva a tentare tale investimento e così, tra il 20 ed il 21 novembre 2010, in compagnia dell'avv.
CE, si recava in Bari alla via Piccinni n. 33 presso lo studio del Notaio dott. Persona_1 ove costei consegnava i titoli attinti dal portafogli azionario dell'attore ut ridotto in 4 assegni (…)§
14 che nell'anno 2012 di poi, l'avv. RB CE presentava all'istante il marito, dott.
[...]
, odierno convenuto ed assieme richiedevano all'attore di versare, in nome e nell'interesse CP_1
dei stesso, la somma di euro 13.134,00 attraverso modello F24 assicurandogli come si CP_1
trattasse di somme collegate al predetto investimento (…)”.
Ne consegue che al momento del conferimento dei quattro titoli di credito – e per stessa ammissione del questi non conoscesse neanche il;
l'eventuale concorso del nella Pt_1 CP_1 CP_1
condotta posta in essere dall'avv. CE non è, del resto, desumibile sulla scorta del mero rapporto di coniugio, in assenza di ulteriori elementi.
Quanto all'ulteriore somma, di euro 13.131,00 (tale essendo l'ammontare richiesto nelle conclusioni, ma pari ad euro 13.134,00 come rinveniente dai vaglia cambiari in atti) - che il a allegato Pt_1
di aver versato al nel febbraio 2012, su richiesta congiunta di quest'ultimo e della di lui CP_1 moglie, per accrescere e facilitare l'investimento già effettuato - non v'è prova che il trasferimento del danaro sia avvenuto in favore del convenuto. I vaglia cambiari a mezzo dei quali sarebbe avvenuto il pagamento, in atti, recano quale beneficiaria Controparte_4 Né ricorrono elementi - che sarebbe stato onere dell'attore allegare e provare - per correlare detta corresponsione al convenuto.
In ragione di quanto premesso, la documentazione prodotta da parte attorea (cfr. all. “vaglia cambiari” di cui all'atto di citazione) recante quale beneficiaria contrasta con il contenuto Controparte_4
della prova testimoniale articolata sul punto [cap. n. 9 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attorea: “Vero che i coniugi sempre nel febbraio dell'anno 2012 chiedevano Controparte_5 all'attore di versare, in nome e nell'interesse del stesso, la somma di € 13.134,00 attraverso CP_1
modello F24 assicurandogli come si trattasse di somme collegate all'investimento di € 132.000,00 versamenti che il ffettuava”] Pt_1
Preme, infine, considerare che il ha riferito di aver conosciuto il “nell'anno Pt_1 CP_1
2012”, ma detta circostanza è contestata avendo il convenuto dedotto di aver incontrato per la prima volta il olo nel maggio 2012, in occasione della “cresima del figlio”. Pt_1
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda non essendo né stati allegati, né provati gli elementi fondanti la responsabilità del convenuto.
Il mutamento giurisprudenziale in ordine alla esperibilità dell'azione ex artt. 2041 e ss. c.p.c. intervenuto in epoca successiva alla instaurazione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; la ulteriore parte, liquidata sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 5 - disputatum) va posta a carico di parte attorea in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa;
- rigetta la domanda principale;
- compensa le spese di lite nella misura della metà a condanna alla rifusione della Parte_1
restante parte in favore che liquida in euro 7.051,50 a titolo di compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Cea ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.05.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti De Mario Angela e Gonnella Giovanna, Parte_1
attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Cea Domenico, Controparte_1
convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 21.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del per aver provocato un danno ingiusto al Controparte_1 Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. o di qualsivoglia altra norma ravvisabile dai fatti di causa;
2) accertare e dichiarare l'arricchimento del ed il consequenziale impoverimento del CP_1
nella misura di euro 132.000,00 ed euro 13.131,00, oltre interessi e rivalutazione da Pt_1
computarsi ex tunc sul capitale immobilizzato sino alla pronuncia giudiziale, o di quell'altra somma pari al valore reale ed attuale dell'utilità ricevuta con il conferimento di euro 132.000,00 da parte del ella procedura esecutiva rubricata al Tribunale di Bari col n. r.g. 643/2003, conclusasi in Pt_1 favore dell'odierno convenuto;
3) per l'effetto, condannare il al risarcimento in Controparte_1 favore dell'attore nella misura di euro 132.000,00, ovvero nella somma pari a quella versata in buona fede nella procedura de qua, ed euro 13.131,00, versati a mezzo F24 intestati al convenuto, oltre interessi e rivalutazione da computarsi ex tunc sul capitale immobilizzato sino alla pronuncia giudiziale, o di quell'altra somma pari al valore reale ed attuale dell'utilità ricevuta con il conferimento di euro 132.000,00 da parte del nella procedura esecutiva rubricata al Pt_1
Tribunale di Bari col n. r.g. 643/2003, conclusasi in favore dell'odierno convenuto;
4) condannare il convenuto al pagamento del danno morale patito dall'attore, che si rimette nella quantificazione al
Giudicante, sempre nella misura del valore massimo dichiarato nel presente atto ai fini del versamento del contributo unificato;
5) emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di legge;
6) condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento dei compensi professionali come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti in quanto anticipatari.”
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che nell'anno 2010 veniva presentato all'avv. CE
RB, cui successivamente si rivolgeva per lo svolgimento di un mandato professionale;
in occasione di incontri finalizzati alla predisposizione delle attività di assistenza legale, l'avv. CE ingenerava nell'attore un totale affidamento nelle di lei capacità. In più di una circostanza, avendo l'avv. CE appreso che il deducente aveva ricoperto la funzione di dirigente della Banca d'Italia, munito di una certa solidità economico-finanziaria, gli proponeva investimenti nel campo immobiliare tali, a dire della CE, da fruttargli guadagni certi in pochissimo tempo;
in particolare, la procuratrice riferiva all'istante come il settore delle esecuzioni e delle aste giudiziarie fosse molto redditizio in quanto, con somme pronte e liquide, potevano effettuarsi ottimi investimenti senza possibilità di perdita del capitale bensì con la certezza di guadagno. Al in un primo Pt_1
momento non intenzionato ad accedere a tali speculazioni, veniva proposto, i primi di novembre dell'anno 2010, di eseguire un investimento che, senza possibilità di perdite, avrebbe potuto fruttargli un guadagno di euro 30/40.000,00 a stretto giro;
la professionista chiariva come ella stessa avrebbe voluto farsi promotrice di tale certo affare, ma, carente della provvista necessaria, avesse dovuto declinare. Stanti tali rassicurazioni e sempre in considerazione del rapporto fiduciario intessuto dal col proprio avvocato, l'odierno attore si faceva convincere ad investire circa euro Pt_1
130.000,00. Essendo, all'epoca dei fatti, detto quantum immobilizzato in titoli azionari, il Pt_1
operava un disinvestimento per euro 200.000,00, al fine di ottenere la liquidità necessaria all'affare.
A titolo di onorario per tale prestazione l'avv. CE richiedeva, e l'attore accettava con accordo perfezionatosi verbalmente, la metà del profitto ottenuto in caso di successo dell'operazione;
l'intermediazione sarebbe stata gratuita in caso di esito negativo. Così, tra il 20 ed il 21.11.2010, in compagnia dell'avv. CE, si recava in Bari alla via Piccinni n. 33 presso lo Parte_1 studio del Notaio dott. , ove la CE consegnava i titoli attinti dal portafoglio Persona_1 azionario dell'attore (assegni circolari nn.: 6055999191 di euro 50.000,00; 6055999192 di euro
50.000,00; 6055999193 di euro 21.000,00; 6055999194 di euro 11.000,00) per un totale di euro
132.000,00.
Trascorse le festività natalizie, l'attore contattava via filo l'avvocato chiedendo contezza dell'andamento dell'affare intrapreso, ma costei non forniva alcun tipo di informazione circa l'immobilizzazione delle somme de quibus ossia circa il raggiungimento del guadagno prospettato.
Nell'anno 2012 l'avv. CE presentava all'istante il di lei marito, ; i due Controparte_1 richiedevano all'attore di versare, in nome e nell'interesse del stesso, la somma di euro CP_1
13.134,00, attraverso modello F24, con l'assicurazione si trattasse di somme collegate al predetto investimento che avrebbero facilitato la maturazione dell'affare. Il deducente effettuava il versamento a mezzo vaglia cambiari. Nei mesi successivi il eniva colto da una serie di problematiche Pt_1
familiari e di salute tali da impedirgli il rinnovo delle richieste informative che neppure gli venivano offerte dal legale di fiducia. Nella seconda metà dell'anno 2013 l'attore, ripresosi dalla sequela di difficoltà accennate, rivolgeva nuovamente all'avv. CE interrogazioni sull'andamento dell'investimento intrapreso nel 2010; il si era ormai rassegnato all'idea di non ottenere Pt_1 guadagni dall'operazione, ma desiderava rientrare in possesso del capitale e comprendere gli estremi dell'investimento. L'avv. CE manteneva un atteggiamento elusivo. Il 22.10.2013 il Pt_1
pertanto, scriveva una lettera al Notaio dott. al fine di conoscere le sorti dell'investimento; Per_1
questi rispondeva, con racc. a/r datata 04.11.2013, di non ricordare di aver conosciuto l'attore ma di potere confermare “[…] di aver ricevuto tali titoli dall'avv. CE RB in relazione alla procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Bari, dott.ssa n. R.G.ES. 643/2003, in qualità di Per_2
Pubblico Ufficiale e professionista Delegato dal Giudice, e di aver provveduto immediatamente a versare tali importi su un libretto di deposito bancario al nome della procedura medesima. Della consegna degli assegni è stata data regolare ricevuta al soggetto che ha effettuato il versamento, avv.
CE, come da copia in mio possesso”. Acquisita detta consapevolezza, il riprendeva a Pt_1 chiedere contezza all'avv. CE in ordine allo stato della procedura e, soprattutto, ai tempi di rientro delle somme impiegate, ma ella non si dimostrava collaborativa. Nel frattempo l'attore, che aveva incontrato il anche per motivi amicali, cercava informazioni presso di lui, il quale asseriva CP_1
sempre di non essere informato degli sviluppi. Il 25.05.2016 l'attore avanzava al Tribunale di Bari istanza per l'autorizzazione alla visione di tutti gli atti inerenti alla procedura esecutiva rubricata al n. R.G.E.S. 643/2003; l'autorizzazione veniva negata per non essere il Ramunni parte della procedura.
Ad ogni modo, all'esito di tale ultima iniziativa, apprendeva che il procedimento de quo era stato estinto con decreto di trasferimento dell'immobile e liquidazione di somme in favore del . CP_1 Successivamente, il copriva che l'avv. CE era stata, sin dall'inizio, procuratrice di una Pt_1
delle parti della procedura.
Acquisita consapevolezza del fatto che il marito dell'Avv. CE si fosse avvalso della somma di euro 132.000,00 traendone un ingiusto guadagno, l'attore, in data 08.07.2016, inoltrava una diffida a mezzo racc. a.r., sia all'avv. CE che al chiedendo di essere ragguagliato in merito alle CP_1
sorti del capitale investito, con intimazione a restituire l'importo in uno ad interessi e rivalutazione, salvo il diritto al risarcimento del danno;
entrambe le raccomandate rimanevano inevase. In data
08.08.2016, l'istante presentava esposto presso la Procura della Repubblica di Bari, chiedendo anche il sequestro degli atti della procedura esecutiva succitata. Successivamente, il veniva a Pt_1
conoscenza del fatto che, anche grazie ai propri denari, il , a conclusione della procedura CP_1
esecutiva n. R.G.E.S. 643/2003, aveva ottenuto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in
Bari al viale De Laurentiis n. 25/c, in uno alla liquidazione di una somma di denaro. Il bene era, poi, stato donato al minore nato dal matrimonio con l'avv. CE. In data 21.12.2016, infine, il deducente depositava esposto all' denunciando il contegno del . Controparte_2 CP_1
Con comparsa depositata il 18.05.2017, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto: “1) in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato dall'attore e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dal;
2) nel merito, accertare e dichiarare Parte_1
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di risarcimento dei danni proposta dal
[...]
e, per l'effetto, rigettarla;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, Parte_1
l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di arricchimento proposta dall'attore e, per l'effetto, rigettarla;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di risarcimento del danno morale proposta dall'attore e, per l'effetto, rigettarla;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara distrattario.”
In particolare, il convenuto ha dedotto la propria estraneità ai fatti di causa, riguardanti il rapporto fra e CE RB, coniuge in regime di separazione legale dei beni, da cui sarebbe Parte_1
separato di fatto.
Il ha riferito di aver conosciuto il soltanto nel 2014 (rectius 2012, come da CP_1 Pt_1
correzione rassegnata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.); questi gli veniva presentato dalla moglie come suo cliente, in circostanze estranee alla di lei attività lavorativa, sicché nessun riferimento veniva fatto all'affare per cui è causa. In precedenza, su invito della moglie, intenzionata ad acquistare un immobile all'asta, mediante provvista della quale ella dichiarava di disporre già, il si prestava a partecipare alla procedura esecutiva rubricata al n. R.G.ES. 643/2003 CP_1 Tribunale di Bari e, nel luglio del 2010, prima della ex adverso riferita consegna di assegni, diveniva aggiudicatario dell'appartamento sito in Bari al viale De Laurentiis n. 25/c. Sempre in esecuzione delle direttive della moglie, il 04.05.2015, egli, intestatario del bene, lo trasferiva al proprio figlio. Il convenuto, dunque, apprendeva degli accordi tra l'avv. CE e l'attore soltanto dopo la lettera di diffida del 2016.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., acquisizione del fascicolo d'Ufficio della procedura esecutiva sub n. R.G.E.S. 643/2003, interrogatorio formale e prova testimoniale.
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito dell'udienza del 21.05.2025, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Sia che il titolo della domanda sia quello subordinato, di cui all'art. 2041 c.c., nel qual caso la prescrizione sarebbe decennale – dunque certamente non spirata nel suo termine - sia che il titolo sia extracontrattuale, con prescrizione quinquennale, il dies a quo non può farsi decorrere dall'anno 2010. Ai sensi del disposto di cui all'art. 2935 c.c., “La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; al momento della consegna del denaro,
[...]
non era consapevole, né avrebbe potuto esserlo, dei presupposti fondanti le odierne Parte_1
domande. Il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla 'data del fatto' storico, bensì dalla conoscenza, in capo all'avente diritto, degli elementi costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass.
21255/2013).
Tanto premesso ragioni di ordine logico ed espositivo impongono di vagliare preliminarmente la domanda avanzata in via gradata, ai sensi del disposto di cui all'art. 2041 c.c., che è – come da eccezione avanzata dallo stesso convenuto – inammissibile.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 33954/2023 hanno chiarito che l'art. 2042 c.c. configura la regola della sussidiarietà in termini generali, senza distinguere tra le diverse azioni proponibili in via principale: “dovendosi rigettare il precedente orientamento che reputava sempre ammissibile
l'azione di arricchimento, ove l'«altra azione» proponibile fosse fondata su «clausole di carattere generale»” (cfr. da ultimo C. n. 4246/2024)
Un distinto profilo di atipicità inerente all'«altra azione» ex art. 2042 c.c. è che essa – al fine di escludere l'esperibilità di quella di arricchimento - non necessita di avere come legittimato passivo il soggetto che si è arricchito. Né dal testo dell'art. 2042 c.c., né dal sistema, traspare alcun indizio che il destinatario dell'altra azione debba coincidere con il destinatario dell'azione di arricchimento senza causa (cfr., fra le altre, C. n. 843/2020).
Sul punto, nei termini previamente esplicitati, si è espressa la Cassazioni a Sezioni Unite con la pronuncia n. 33954/2023 e, successivamente, con la sentenza n. 4246/2024.
Nel caso in esame ricorre, sulla scorta dell'indirizzo richiamato, un duplice profilo di inammissibilità.
Il il quale intratteneva un rapporto contrattuale con l'avv. CE, alla base della vicenda Pt_1
sottesa alla presente azione – avrebbe potuto agire nei confronti di quest'ultima per farne valere la responsabilità; l'esperimento dell'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti dello stesso CP_1
acclara, altresì, l'assenza di residualità [cfr, Cass. SS.UU. 33954/2023: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento – avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale – è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”].
Tanto premesso, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
allegando la condotta di quest'ultimo violativa del neminem laedere o, comunque, causativa di danni a proprio carico, per essersi arricchito utilizzando la somma di denaro, pari a complessivi euro
145.131,00 (cfr. conclusioni rassegnate dall'attore), dal investita su indicazione dell'avv. Pt_1
CE RB, moglie dell'odierno convenuto.
La ricostruzione della vicenda come resa dalla stessa parte attorea non consente di ritenere meritevole di accoglimento la domanda.
E' acclarato che il sulla scorta di precedenti accordi intercorsi con l'avv. CE e finalizzati Pt_1 all'investimento di somme di danaro, abbia consegnato al Notaio dott. Persona_1
professionista delegato alla vendita in seno al procedimento esecutivo instaurato innanzi al Tribunale di Bari e recante n. R.G.E.S. 643/2003, n. 4 assegni circolari (recanti i seguenti identificativi: n.
6055999191, n. 6055999192, n. 6055999193, n. 6055999194), emessi, a beneficio del Per_1
medesimo, in data 16.11.2010 per un ammontare complessivo di euro 132.000,00. Nella prospettazione attorea, detta corresponsione veniva caldeggiata dall'avv. CE, legale di fiducia, al fine di perfezionare una operazione di investimento sicura e fruttifera. Tuttavia – sempre secondo la ricostruzione fornita in questa sede - l'attore non era consapevole della destinazione della somma versata e “presuntivamente” (cfr. del 08.07.2016, inoltrata ai coniugi CE e ) confluita CP_1
nella procedura esecutiva sub n. R.G.E.S 643/2003. Soltanto nel 2013 - a seguito di interlocuzione con detto Notaio (cfr. corrispondenza in atti) e stante la riferita elusività della CE - raccogliendo aliunde informazioni, il sarebbe venuto a conoscenza dell'attività professionale prestata Pt_1
dall'avv. CE in favore del , creditore procedente. Quest'ultimo divenuto, Controparte_1 per Notar cessionario dei crediti azionati in via esecutiva in data 27.07.2010, risultava Per_1 assegnatario dell'unico immobile pignorato e soggetto ad espropriazione giusta verbale d'asta del
28.07.2010. Quantunque sia mancante, all'interno del fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva
(acquisito in atti), il decreto del G.E. di trasferimento della proprietà dell'immobile espropriato - e sebbene il delegato alla vendita, all'udienza del 06.11.2013, sia stato sostituito da altro professionista cui sono state delegate, nuovamente, tutte le operazioni e non soltanto la redazione del piano di distribuzione - è incontestato che la proprietà dell'immobile sito in Bari al viale De Laurentiis n. 25/c piano terzo interno 3 sia stata trasferita al . A quest'ultimo - in forza del piano di riparto CP_1
redatto dal professionista, avv. Petruzzellis Bruno, dichiarato esecutivo dal G.E. all'udienza del
19.11.2014 - veniva altresì corrisposta, a tacitazione del credito vantato, la complessiva somma di euro 261.334,83.
Orbene, la presente azione si fonda su due presupposti: il rapporto di coniugio tra l'avv. CE e l'odierno convenuto;
l'avvenuta aggiudicazione del cespite in favore del;
dette circostanze CP_3
– che, peraltro, non tengono conto delle discordanze riferite dallo stesso – sono, di per sé, Pt_1
inidonee a configurare, seppur in termini presuntivi, una condotta imputabile al . CP_1
Lo stesso al momento della proposizione del giudizio, ha rappresentato “ §12 che compresa Pt_1
come narratagli la regolarità delle operazioni di conferimento del capitale de quo, il deducente si convinceva a tentare tale investimento e così, tra il 20 ed il 21 novembre 2010, in compagnia dell'avv.
CE, si recava in Bari alla via Piccinni n. 33 presso lo studio del Notaio dott. Persona_1 ove costei consegnava i titoli attinti dal portafogli azionario dell'attore ut ridotto in 4 assegni (…)§
14 che nell'anno 2012 di poi, l'avv. RB CE presentava all'istante il marito, dott.
[...]
, odierno convenuto ed assieme richiedevano all'attore di versare, in nome e nell'interesse CP_1
dei stesso, la somma di euro 13.134,00 attraverso modello F24 assicurandogli come si CP_1
trattasse di somme collegate al predetto investimento (…)”.
Ne consegue che al momento del conferimento dei quattro titoli di credito – e per stessa ammissione del questi non conoscesse neanche il;
l'eventuale concorso del nella Pt_1 CP_1 CP_1
condotta posta in essere dall'avv. CE non è, del resto, desumibile sulla scorta del mero rapporto di coniugio, in assenza di ulteriori elementi.
Quanto all'ulteriore somma, di euro 13.131,00 (tale essendo l'ammontare richiesto nelle conclusioni, ma pari ad euro 13.134,00 come rinveniente dai vaglia cambiari in atti) - che il a allegato Pt_1
di aver versato al nel febbraio 2012, su richiesta congiunta di quest'ultimo e della di lui CP_1 moglie, per accrescere e facilitare l'investimento già effettuato - non v'è prova che il trasferimento del danaro sia avvenuto in favore del convenuto. I vaglia cambiari a mezzo dei quali sarebbe avvenuto il pagamento, in atti, recano quale beneficiaria Controparte_4 Né ricorrono elementi - che sarebbe stato onere dell'attore allegare e provare - per correlare detta corresponsione al convenuto.
In ragione di quanto premesso, la documentazione prodotta da parte attorea (cfr. all. “vaglia cambiari” di cui all'atto di citazione) recante quale beneficiaria contrasta con il contenuto Controparte_4
della prova testimoniale articolata sul punto [cap. n. 9 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attorea: “Vero che i coniugi sempre nel febbraio dell'anno 2012 chiedevano Controparte_5 all'attore di versare, in nome e nell'interesse del stesso, la somma di € 13.134,00 attraverso CP_1
modello F24 assicurandogli come si trattasse di somme collegate all'investimento di € 132.000,00 versamenti che il ffettuava”] Pt_1
Preme, infine, considerare che il ha riferito di aver conosciuto il “nell'anno Pt_1 CP_1
2012”, ma detta circostanza è contestata avendo il convenuto dedotto di aver incontrato per la prima volta il olo nel maggio 2012, in occasione della “cresima del figlio”. Pt_1
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda non essendo né stati allegati, né provati gli elementi fondanti la responsabilità del convenuto.
Il mutamento giurisprudenziale in ordine alla esperibilità dell'azione ex artt. 2041 e ss. c.p.c. intervenuto in epoca successiva alla instaurazione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; la ulteriore parte, liquidata sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 5 - disputatum) va posta a carico di parte attorea in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa;
- rigetta la domanda principale;
- compensa le spese di lite nella misura della metà a condanna alla rifusione della Parte_1
restante parte in favore che liquida in euro 7.051,50 a titolo di compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Cea ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.05.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco