Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI US IO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 1329/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ), con l'Avv. Agrati Nicoletta presso il cui Parte_1 C.F._1 studio ha eletto domicilio,
e da (C.F. , con l'Avv. Travaglia Paolo, presso il cui stu- Parte_2 C.F._2 dio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025 tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il figlio, come da accordi alle- gati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 14.03.2025 dai Sigg.ri e Parte_1
a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_3 del figlio , nato a [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Persona_1 rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. il minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali collaboreranno Per_1 nell'assumere, sempre di comune accordo, tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, relativamente alla salute, all'educazione, all'istruzione, alle scelte religiose, alle attività sportive e ricreative, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali di . Le indicazioni delle tipologie di decisioni riguardanti la vita del Per_1
2. il minore verrà collocato prevalentemente presso la madre, alla quale viene pertanto as- Per_1 segnata l'abitazione familiare nella quale continuerà ad abitare con il figlio, sita il Fagnano NA
(Va), via Dante Alighieri n. 12, con tutti gli arredi ivi posti. Il signor ha già provveduto a la- Pt_2 sciare l'abitazione familiare ed ha già trasferito la propria residenza. L'immobile, di proprietà del signor , è gravato da mutuo, acceso solo dal ricorrente, che continuerà a corrisponderne le Pt_2 rate (rata mensile di circa € 475,00= con scadenza mutuo nel 2047) per intero;
3. il signor contribuirà al mantenimento del minore con le seguenti modalità: sino a che Pt_2
frequenterà la scuola primaria, corrisponderà direttamente all'Istituto Scolastico ovvero Per_1 alla Cooperativa che gestisce la mensa, gli importi per la mensa e per la pre-scuola di . Una Per_1 volta terminate le elementari, dal mese di settembre 2026 contribuirà al mantenimento del figlio con la corresponsione di € 100,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese all'IBAN IT
97Y0306950110100000014839 su conto corrente intestato alla madre, rivalutabile ogni anno se- condo gli indici ISTAT. Corrisponderà sin dal deposito del presente ricorso il 50% delle spese straordinarie del minore così come previsto dal protocollo della Corte di Appello di Milano, che qui si intende integralmente richiamato;
4. il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 18.00 sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola. Nelle settimane ove il week end sarà di competenza paterna, si aggiungerà un pernotto infrasettimanale il lunedì dal termine dell'attività sportiva (ov- vero dalle 18:30) sino al mattino successivo quando il papà riporterà a scuola . Quando il Per_1 minore trascorrerà il fine settimana con la mamma, il signor potrà tenere il figlio dal lunedì Pt_2 al termine dell'attività sportiva sino al mercoledì mattina quando lo riporterò a scuola. Salvo di- verso accordo tra i genitori e in base alle esigenze di;
Per_1
5. per quanto concerne le vacanze natalizie, il minore trascorrerà il 24/25 dicembre sino alle 18,00 con un genitore, 25 dicembre dalle 18,00 sino al 26 sera con l'altro; alternanza 31 dicembre 1° gennaio con uno e 5 gennaio / 6 gennaio con l'altro; salvo diverso accordo tra i genitori. Pasqua /
Pasquetta alternati così come eventuali ponti;
6. per quanto concerne le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi e non con l'uno e con l'altro genitore;
i signori e Parte_1 [...] Pt_
si impegnano a comunicare dove si recheranno con e a far mantenere un costante con- Per_1 tatto telefonico con l'altro genitore;
7. l'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori a far data dal mese di agosto 2025; sino ad ora è stato percepito integralmente dal signor;
Pt_2
8. le spese del minore verranno detratte fiscalmente al 50% tra i genitori;
9. I genitori assentono reciprocamente al rilascio dei documenti di , validi anche per Per_1
l'espatrio.
10. Spese legali compensate tra le parti.
11. la signora è stata ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio”; Parte_1 rilevato che in data 31.03.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 14.03.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura del figlio Per_1
e che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo e per la natura della controver- sia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida il minore (C.F. ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 C.F._3 prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in US SI nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito