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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5615/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 5615/2017 promossa da:
(C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. BATTIATO FILADELFO giusta procura in C.F._2
atti
APPELLANTI contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
APPELLATO contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. NOLASCO GASPARE giusta procura in atti
APPELLATO
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.06.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La e proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Acireale n. 620/2016, depositata in data 19.12.2016, con cui era stata respinta la domanda di risarcimento del danno patito in occasione di un sinistro stradale;
ripercorrendo le vicende del giudizio pagina 1 di 5 di primo grado, eccepivano l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 215 c.p.c., sostenendo di aver contestato i documenti nn. 3, 4 e 5 prodotti dalla Compagnia durante il processo di I° in quanto privi di sottoscrizione e di attestazione di conformità, nonché provenienti da terzi senza prova di autenticità e che, pertanto, non potevano essere posti a fondamento della decisione;
lamentavano, inoltre, la violazione dell'art. 2697 co. 2 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in quanto il giudice, contrariamente ai principi inerenti l'onere della prova, aveva incaricato il C.T.U. di relazionare/fornire indicazioni circa la detta documentazione;
lamentavano, ancora, che la consulenza tecnica d'ufficio era stata interpretata erroneamente dal primo decidente e che in ogni caso l'eventuale verificarsi di sinistri ulteriori in cui erano stati coinvolti essi appellanti, non incideva sulla prova della esistenza del sinistro oggetto di causa;
con un quarto motivo di appello, eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stato affermato che il C.T.U. non aveva potuto accertare la compatibilità dei danni subiti con la riferita dinamica del sinistro a causa della mancata disponibilità del veicolo Fiat Punto del convenuto, deducendo che il giudizio di compatibilità avrebbe potuto essere effettuato anche in assenza del veicolo coinvolto, operando in astratto per mezzo del raffronto tra altezze dei punti di impatto con un veicolo simile;
infine, lamentavano l'errata interpretazione de mezzi prova prodotti in giudizio e la violazione dell'art. 116 co. 1 c.p.c., ribadendo che la dichiarazione testimoniale di era stata Testimone_1
chiara, precisa e priva di contraddizioni e, inoltre, la violazione del co. 2 del medesimo articolo, in ordine alla mancata partecipazione del convenuto;
infine, lamentavano la violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa decisione della causa nel merito, rilevando che doveva ritenersi raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., Controparte_2
evidenziando che i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 erano stati correttamente valutati dal giudice di primo grado, nonché utilizzabili ai fini della decisione, tenuto conto della genericità della contestazione attorea, deducendo che, in ogni caso, essa appellata aveva avanzato istanza per il deposito di copia conforme all'originale (cfr. verbale del 4.05.2016); eccepiva l'infondatezza anche del secondo motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., rilevando che il giudice di I° aveva onerato essa compagnia di fornire al CTU tutta la documentazione inerente i precedenti sinistri denunciati;
deducendo poi che il Giudice aveva correttamente interpretato le risultanze della relazione peritale, valutate unitamente agli altri elementi istruttori, precisava che il consulente nominato non aveva potuto accertare la compatibilità dei danni denunciati, perché l'autovettura del sig. CP_1
non era stata messa a disposizione del consulente, neanche a seguito del secondo mandato conferito a pagina 2 di 5 tal fine dal decidente, aggiungendo che le richieste attoree inerenti la quantificazione dei danni, erano antieconomiche rispetto al valore commerciale dei mezzi;
infine, eccepiva l'infondatezza dell'ultimo motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 115 c.p.c. avendo il decidente sufficientemente motivato le ragioni in virtù delle quali aveva ritenuto non raggiunta la prova del sinistro, chiedendo confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
, ritualmente citato in giudizio, riteneva di non doversi costituire e, pertanto, va Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 28.06.24 la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
Orbene, e avevano riferito di essere stati danneggiati a causa di un sinistro Parte_1 Parte_2
verificatosi il 15.05.2014 alle ore 17.00 circa, in Aci Sant'Antonio lungo la Via S. Giovanni, allorché
l'autovettura targata CZ149KC di proprietà e condotta da era stata urtata da tergo Parte_1
dalla autovettura targata AD719PN di proprietà di e che, a causa di tale Controparte_1
circostanza, la autovettura del aveva urtato il mezzo targato BY373WC che lo precedeva, di Pt_1
proprietà di . Parte_2
Gli appellanti eccepiscono sostanzialmente l'errata valutazione del Giudice delle risultanze istruttorie.
Si osserva, anzitutto, che correttamente il Giudice di primo grado ha utilizzato la documentazione offerta dalla Compagnia assicurativa ed inerente i sinistri in cui erano state coinvolte le parti del processo, tenuto conto della genericità della contestazione effettuata dagli attori;
sul punto valga richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità, da ultimo con sentenza n. 26200/2024: “ Al riguardo, è principio consolidato, in giurisprudenza, che "In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022). Inoltre, la Suprema
Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma,
pagina 3 di 5 la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno
2019). Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici.”.
Nel caso di specie, gli attori si erano limitati ad eccepire che “la visura Banca Dati IVASS è prodotta in fotocopia senza alcuna attestazione di conformità all'originale. In questo caso le risultanze di detta visura non riguardano il sinistro oggetto della presente causa, ma altri sinistri in cui non sono coinvolti i veicoli e le parti in causa. Inoltre, per quanto concerne il Sig. e il Sig. Parte_2 Pt_1
le visure sono state effettuate sulla base di un criterio di ricerca del codice fiscale e senza
[...] riferimento alcuno ai veicoli dagli stessi condotti e su cui erano trasportati.” (cfr. pag 2 del verbale
4.05.2016); essendo evidente la genericità della detta contestazione e tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Legittimità, le risultanze emergenti dai documenti ben potevano essere poste a fondamento della decisione.
Orbene, dalla detta documentazione, ovvero dalle visure Banca Dati IVASS prodotte dalla Compagnia,
è emerso che , e erano rimasti coinvolti in numerosi Parte_1 Parte_2 Controparte_1
precedenti sinistri, con modalità similari tanto da rendere complesso anche l'accertamento della eventuale compatibilità dei danni denunziati con il sinistro oggetto di causa ( ove dimostrato); peraltro, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la dichiarazione resa dal teste nel corso del processo, è estremamente vaga e generica, inidonea per ricostruire – di per sé sola – la dinamica del sinistro;
il sig. , nulla ha riferito circa il motivo per il quale al momento del sinistro Testimone_1
si trovava in Via S. Giovanni, circa l'orario del presunto sinistro, circa la distanza da cui ha potuto osservare la dinamica del sinistro;
inoltre, lo stesso ha riferito che al momento del sinistro si trovava nella corsia opposta a quella degli attori e odierni appellanti, ma non ha chiarito come ha potuto allora assistere all'urto tra le autovetture.
Tutte tali carenze allegatorie ed istruttorie si proiettano senz'altro in senso negativo sulla prospettazione degli attori odierni appellanti , né possono colmarsi attraverso gli esiti della perizia, posto che prima di accertare la compatibilità dei danni con un sinistro, occorre prima di tutto accertare che un sinistro si sia verificato e ricostruirne la corretta dinamica, circostanze che nel caso di specie pagina 4 di 5 non sono emerse;
gli attori e odierni appellanti non hanno assolto al proprio onere probatorio, avendo genericamente allegato i fatti di causa;
tale genericità si è concretizzata nell'assenza di elementi istruttori, incoerenti ed insufficienti per dimostrare il verificarsi del sinistro, oltre che contrastati dalla documentazione prodotta dalla Compagnia assicurativa.
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, senza considerare la fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di quantificate in complessivi € 3.397,00 per compensi oltre IVA e Controparte_2
CPA e spese generali come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di , contumace. Controparte_1
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 5615/2017 promossa da:
(C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. BATTIATO FILADELFO giusta procura in C.F._2
atti
APPELLANTI contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
APPELLATO contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. NOLASCO GASPARE giusta procura in atti
APPELLATO
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.06.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La e proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Acireale n. 620/2016, depositata in data 19.12.2016, con cui era stata respinta la domanda di risarcimento del danno patito in occasione di un sinistro stradale;
ripercorrendo le vicende del giudizio pagina 1 di 5 di primo grado, eccepivano l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 215 c.p.c., sostenendo di aver contestato i documenti nn. 3, 4 e 5 prodotti dalla Compagnia durante il processo di I° in quanto privi di sottoscrizione e di attestazione di conformità, nonché provenienti da terzi senza prova di autenticità e che, pertanto, non potevano essere posti a fondamento della decisione;
lamentavano, inoltre, la violazione dell'art. 2697 co. 2 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in quanto il giudice, contrariamente ai principi inerenti l'onere della prova, aveva incaricato il C.T.U. di relazionare/fornire indicazioni circa la detta documentazione;
lamentavano, ancora, che la consulenza tecnica d'ufficio era stata interpretata erroneamente dal primo decidente e che in ogni caso l'eventuale verificarsi di sinistri ulteriori in cui erano stati coinvolti essi appellanti, non incideva sulla prova della esistenza del sinistro oggetto di causa;
con un quarto motivo di appello, eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stato affermato che il C.T.U. non aveva potuto accertare la compatibilità dei danni subiti con la riferita dinamica del sinistro a causa della mancata disponibilità del veicolo Fiat Punto del convenuto, deducendo che il giudizio di compatibilità avrebbe potuto essere effettuato anche in assenza del veicolo coinvolto, operando in astratto per mezzo del raffronto tra altezze dei punti di impatto con un veicolo simile;
infine, lamentavano l'errata interpretazione de mezzi prova prodotti in giudizio e la violazione dell'art. 116 co. 1 c.p.c., ribadendo che la dichiarazione testimoniale di era stata Testimone_1
chiara, precisa e priva di contraddizioni e, inoltre, la violazione del co. 2 del medesimo articolo, in ordine alla mancata partecipazione del convenuto;
infine, lamentavano la violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa decisione della causa nel merito, rilevando che doveva ritenersi raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., Controparte_2
evidenziando che i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 erano stati correttamente valutati dal giudice di primo grado, nonché utilizzabili ai fini della decisione, tenuto conto della genericità della contestazione attorea, deducendo che, in ogni caso, essa appellata aveva avanzato istanza per il deposito di copia conforme all'originale (cfr. verbale del 4.05.2016); eccepiva l'infondatezza anche del secondo motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., rilevando che il giudice di I° aveva onerato essa compagnia di fornire al CTU tutta la documentazione inerente i precedenti sinistri denunciati;
deducendo poi che il Giudice aveva correttamente interpretato le risultanze della relazione peritale, valutate unitamente agli altri elementi istruttori, precisava che il consulente nominato non aveva potuto accertare la compatibilità dei danni denunciati, perché l'autovettura del sig. CP_1
non era stata messa a disposizione del consulente, neanche a seguito del secondo mandato conferito a pagina 2 di 5 tal fine dal decidente, aggiungendo che le richieste attoree inerenti la quantificazione dei danni, erano antieconomiche rispetto al valore commerciale dei mezzi;
infine, eccepiva l'infondatezza dell'ultimo motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 115 c.p.c. avendo il decidente sufficientemente motivato le ragioni in virtù delle quali aveva ritenuto non raggiunta la prova del sinistro, chiedendo confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
, ritualmente citato in giudizio, riteneva di non doversi costituire e, pertanto, va Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 28.06.24 la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
Orbene, e avevano riferito di essere stati danneggiati a causa di un sinistro Parte_1 Parte_2
verificatosi il 15.05.2014 alle ore 17.00 circa, in Aci Sant'Antonio lungo la Via S. Giovanni, allorché
l'autovettura targata CZ149KC di proprietà e condotta da era stata urtata da tergo Parte_1
dalla autovettura targata AD719PN di proprietà di e che, a causa di tale Controparte_1
circostanza, la autovettura del aveva urtato il mezzo targato BY373WC che lo precedeva, di Pt_1
proprietà di . Parte_2
Gli appellanti eccepiscono sostanzialmente l'errata valutazione del Giudice delle risultanze istruttorie.
Si osserva, anzitutto, che correttamente il Giudice di primo grado ha utilizzato la documentazione offerta dalla Compagnia assicurativa ed inerente i sinistri in cui erano state coinvolte le parti del processo, tenuto conto della genericità della contestazione effettuata dagli attori;
sul punto valga richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità, da ultimo con sentenza n. 26200/2024: “ Al riguardo, è principio consolidato, in giurisprudenza, che "In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022). Inoltre, la Suprema
Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma,
pagina 3 di 5 la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno
2019). Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici.”.
Nel caso di specie, gli attori si erano limitati ad eccepire che “la visura Banca Dati IVASS è prodotta in fotocopia senza alcuna attestazione di conformità all'originale. In questo caso le risultanze di detta visura non riguardano il sinistro oggetto della presente causa, ma altri sinistri in cui non sono coinvolti i veicoli e le parti in causa. Inoltre, per quanto concerne il Sig. e il Sig. Parte_2 Pt_1
le visure sono state effettuate sulla base di un criterio di ricerca del codice fiscale e senza
[...] riferimento alcuno ai veicoli dagli stessi condotti e su cui erano trasportati.” (cfr. pag 2 del verbale
4.05.2016); essendo evidente la genericità della detta contestazione e tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Legittimità, le risultanze emergenti dai documenti ben potevano essere poste a fondamento della decisione.
Orbene, dalla detta documentazione, ovvero dalle visure Banca Dati IVASS prodotte dalla Compagnia,
è emerso che , e erano rimasti coinvolti in numerosi Parte_1 Parte_2 Controparte_1
precedenti sinistri, con modalità similari tanto da rendere complesso anche l'accertamento della eventuale compatibilità dei danni denunziati con il sinistro oggetto di causa ( ove dimostrato); peraltro, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la dichiarazione resa dal teste nel corso del processo, è estremamente vaga e generica, inidonea per ricostruire – di per sé sola – la dinamica del sinistro;
il sig. , nulla ha riferito circa il motivo per il quale al momento del sinistro Testimone_1
si trovava in Via S. Giovanni, circa l'orario del presunto sinistro, circa la distanza da cui ha potuto osservare la dinamica del sinistro;
inoltre, lo stesso ha riferito che al momento del sinistro si trovava nella corsia opposta a quella degli attori e odierni appellanti, ma non ha chiarito come ha potuto allora assistere all'urto tra le autovetture.
Tutte tali carenze allegatorie ed istruttorie si proiettano senz'altro in senso negativo sulla prospettazione degli attori odierni appellanti , né possono colmarsi attraverso gli esiti della perizia, posto che prima di accertare la compatibilità dei danni con un sinistro, occorre prima di tutto accertare che un sinistro si sia verificato e ricostruirne la corretta dinamica, circostanze che nel caso di specie pagina 4 di 5 non sono emerse;
gli attori e odierni appellanti non hanno assolto al proprio onere probatorio, avendo genericamente allegato i fatti di causa;
tale genericità si è concretizzata nell'assenza di elementi istruttori, incoerenti ed insufficienti per dimostrare il verificarsi del sinistro, oltre che contrastati dalla documentazione prodotta dalla Compagnia assicurativa.
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, senza considerare la fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di quantificate in complessivi € 3.397,00 per compensi oltre IVA e Controparte_2
CPA e spese generali come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di , contumace. Controparte_1
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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