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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3958/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1
m. in Marcianise alla via Roma n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...] persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente, , e CP_2 dai funzionari A. Alfani e con cui elett. d S. CP_3 CP_4
Lubich n. 6, p Controparte_1
TENTI
OGGETTO: retribuzione – indennità di reggenza DSGA CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/06/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere dipendente del resistente con qualifica di DSGA;
CP_1
- di aver assunto, con det ni dell' Controparte_1
, due incarichi aggiuntivi di reggenza previsti per gli istituti scolastici
[...] ensionati, quale DSGA di altro istituto per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. Richiamate la normativa applicabile (art. 19, co.
5-bis, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii.), e la misura dell'indennità, come definita dall'art. 2 del CCNL del 10/11/2014, e quantificata la complessiva indennità maturata, in relazione ai periodi di reggenza espletati, nella misura di € 5.136,00, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di
“condannare l'amministrazione resistente, e segnatamente il Ambito Controparte_1 CP_1
(C.F ), al pagamento della somma lorda di € 5.136,00, a titolo di indennità
[...] P.IVA_1
1 di reggenza maturata dall'assunzione in servizio, a far data dal 2 settembre 2018 e fino al 30 agosto 2019 nonché a far data dal 1 settembre 2019 al 30 agosto 2020, non versata, oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettive”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, e chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del deduceva di aver trasmesso i decreti di nomina e di aver provveduto a sollecitare le tenute a corrispondere l'indennità richiesta. Spese vinte. Parte_2
i rinvii, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Vanno preliminarmente rigettate l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente, nonché la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del evidenziato nella stessa memoria di costituzione, al Ministero dell'Economia e Finanze, ed in particolare alla competente, sono stati trasmessi i Controparte_6 decreti di nomina per l'incarico aggiuntivo di reggenza, per il successivo pagamento. Va, tuttavia, osservato che datore di lavoro di parte ricorrente è il convenuto , e CP_1 pertanto, correttamente, parte ricorrente ha evocato quest'ultimo in giudizio, il riconoscimento degli emolumenti spettanti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, non è parte del rapporto di lavoro, ma esclusivamente il soggetto pubblico tenuto al pagamento. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Non è contestato - oltre che documentalmente provato - che parte ricorrente, negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, abbia svolto attività di reggenza per la funzione di DSGA presso un'istituzione scolastica sottodimensionata (cfr. decreti versati in atti). Ciò posto, l'art. 19, co. 5 bis, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., prevede che “Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma”. Di conseguenza, in assenza di ulteriori deduzioni e contestazioni, sia nel merito sia in relazione al quantum richiesto, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'importo quantificato in ricorso per l'attività di reggenza svolta negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 2 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso merita accoglimento, con condanna di parte resistente al pagamento della somma di € 5.136,00 in favore di parte ricorrente, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.136,00, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.350,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3958/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1
m. in Marcianise alla via Roma n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...] persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente, , e CP_2 dai funzionari A. Alfani e con cui elett. d S. CP_3 CP_4
Lubich n. 6, p Controparte_1
TENTI
OGGETTO: retribuzione – indennità di reggenza DSGA CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/06/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere dipendente del resistente con qualifica di DSGA;
CP_1
- di aver assunto, con det ni dell' Controparte_1
, due incarichi aggiuntivi di reggenza previsti per gli istituti scolastici
[...] ensionati, quale DSGA di altro istituto per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. Richiamate la normativa applicabile (art. 19, co.
5-bis, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii.), e la misura dell'indennità, come definita dall'art. 2 del CCNL del 10/11/2014, e quantificata la complessiva indennità maturata, in relazione ai periodi di reggenza espletati, nella misura di € 5.136,00, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di
“condannare l'amministrazione resistente, e segnatamente il Ambito Controparte_1 CP_1
(C.F ), al pagamento della somma lorda di € 5.136,00, a titolo di indennità
[...] P.IVA_1
1 di reggenza maturata dall'assunzione in servizio, a far data dal 2 settembre 2018 e fino al 30 agosto 2019 nonché a far data dal 1 settembre 2019 al 30 agosto 2020, non versata, oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettive”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, e chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del deduceva di aver trasmesso i decreti di nomina e di aver provveduto a sollecitare le tenute a corrispondere l'indennità richiesta. Spese vinte. Parte_2
i rinvii, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Vanno preliminarmente rigettate l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente, nonché la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del evidenziato nella stessa memoria di costituzione, al Ministero dell'Economia e Finanze, ed in particolare alla competente, sono stati trasmessi i Controparte_6 decreti di nomina per l'incarico aggiuntivo di reggenza, per il successivo pagamento. Va, tuttavia, osservato che datore di lavoro di parte ricorrente è il convenuto , e CP_1 pertanto, correttamente, parte ricorrente ha evocato quest'ultimo in giudizio, il riconoscimento degli emolumenti spettanti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, non è parte del rapporto di lavoro, ma esclusivamente il soggetto pubblico tenuto al pagamento. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Non è contestato - oltre che documentalmente provato - che parte ricorrente, negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, abbia svolto attività di reggenza per la funzione di DSGA presso un'istituzione scolastica sottodimensionata (cfr. decreti versati in atti). Ciò posto, l'art. 19, co. 5 bis, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., prevede che “Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma”. Di conseguenza, in assenza di ulteriori deduzioni e contestazioni, sia nel merito sia in relazione al quantum richiesto, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'importo quantificato in ricorso per l'attività di reggenza svolta negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 2 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso merita accoglimento, con condanna di parte resistente al pagamento della somma di € 5.136,00 in favore di parte ricorrente, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.136,00, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.350,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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