Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/07/2025, n. 12923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12923 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 12923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2023, proposto da EM IT, RO AG, AS LA, NI RR, ER US, BI IO, IT LL, QU EN, CE NO, QU NG, BI NO, CO RG, IT AL, NL AN, AS BI, CA PO, NI ED, ES CA, ES EN, ND ES, CL US, LU US, ES AS, ZI LA, MA CA, NI LL, AS OL, IC OL, OM OR, ZO ZO, LU LI, ES De SC, OB EL EG, AN GU, NI DI, BR Di AU, OB Di AT, ZO DE, GE NI, ES AS, GI FA, OM AL, LU FA, RE AV, AN FI, ND AT, AN LG, GI FU, AR LL, NZ AG, ND AM, RE AN, LU OT, BI IA, LU RA, IE PI, GI RI, AN GU, NI IE, IC IC, NI La MA, BI LA, AN OR, IC Lo ON, GE MA, ES LI, NI ES IN, LU AR, ZO SS, IM IC AS, PI LU LO, ZO NI IN, RC LL, AN RR, GI SE, OM UO, GE AR, MA MO, OM LA, NI MU, AN MUtore, NO DU, GE SC, DI ER, BI AS VI, AN AD, AN UM, NA IS, IC IS, IM UL, IC EL, GI PA, SA RI, AN IS, TU RI, OM ZZ, IC IC, BR TU, ZO PI, DA PI, IM PL, NI RC, GI RA, ET IC, RE RI UZ, RO ZZ, RE RO, ZO RO, FR OL, IG RO, CO ND, UL CC, IC SA, OB IL, GI CI, AN ER, AN AF, NI RE ER, AL AZ, ES VO, ZO MA, GE TR, ZI ME, GI AI, IC AI, AN LO, NI LO, AN CO, GI ZE, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito, RO Santonicola, Ernesto Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Ministero della Difesa nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riordino delle carriere/riqualificazione professionale, avanzata dai marescialli "arruolati con la legge 958/1986" e non concluso entro il termine fissato in data 31 dicembre 2022;
e per il risarcimento del danno da mancato avanzamento professionale, derivante dall'omesso riordino della carriera militare e da liquidarsi in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. NL Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, MA dell’Esercito italiano e della Marina militare, hanno adìto questo Tribunale al fine di fare accertare il silenzio inadempimento asseritamente formatosi sulla istanza del 14.07.2022 diretta ad ottenere “ l’accesso alla procedura di riordino delle carriere”; chiedono altresì il risarcimento del danno da mancato avanzamento professionale, derivante dall'omesso riordino della carriera militare.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa che ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Parte ricorrente ha depositato in data 21.10.2024 una istanza con cui ha chiesto la riunione del presente ricorso con il ricorso NRG 743/2023, la celere fissazione dell’udienza di merito e la espunzione di passaggi delle memorie di controparte ritenuti lesivi della propria reputazione professionale.
In data 17.03.2025 parte ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 25.06.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
5. Preliminarmente, quanto all’istanza di riunione dei ricorsi, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di riunione del presente giudizio con quello iscritto al NGR 743/2023; ciò per ragioni di snellezza del processo e di economia processuale, posto che “ La riunione dei ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 3463/2024).
6. Sempre in via preliminare il Collegio rileva che, in base al disposto di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale per alcuni dei ricorrenti, i quali, al momento della proposizione del ricorso, così come emerge dallo stesso atto introduttivo, avevano la propria sede di servizio al di fuori della regione Lazio.
Nel dettaglio, deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale nei confronti dei seguenti militari per i quali si provvede ad indicare il TAR competente:
- IT EM AL dell’Esercito Italiano dal 15.03.1994 con sede di servizio a ER (SA), competente il TAR Campania;
- OS ER AL della Marina Militare Italiana dal 21.03.1993 con sede di servizio ad GU (Nave Comandante Bettica), competente il TAR Sicilia;
- AI MA AL dell’Esercito Italiano dal 05.06.1991 con sede di servizio a Messina, competente il TAR Sicilia;
- RR RN AL dell’Esercito Italiano dal 12.07.1994 con sede di servizio a San RO a Grado (PI), competente il TAR Toscana;
- SO IO AL dell’Esercito Italiano dal 10.08.1994 con sede di servizio a Foggia, competente il TAR Puglia;
- GG FA AL dell’Esercito Italiano dal 14.06.1994 con sede di servizio a Verona, competente il TAR Veneto;
- LL TO AL dell’Esercito Italiano dal 15.03.1994 con sede di servizio presso la 7° RGT Bersaglieri “Altamura”, competente il TAR Puglia;
- BE PA AL dell’Esercito Italiano dal 12.07.1994 con sede di servizio presso 7° RGT Bersaglieri “Altamura”, competente il TAR Puglia;
- NO AR AL dell’Esercito Italiano dal 08.11.1994 con sede di servizio presso 9° RGT Alpini “L’Aquila”, competente il TAR Abruzzo;
- NG PA AL dell’Esercito Italiano dal 21.04.1993 con sede di servizio presso 8° RGT Art. Terr. “Pasubio” (SA), competente il TAR Campania;
- OM FA AL dell’Esercito Italiano dal 15.02.1994 con sede di servizio presso 8° RGT Art. Terr. “Pasubio” di ER (SA), competente il TAR Campania;
- GH RR AL della Marina Militare dal 19.01.1993 con sede di servizio ad GU (SR) - competente il TAR Sicilia;
- AL TO AL dell’Esercito Italiano dal 19.04.1994 con sede di servizio presso 8° RGT Artiglieria di ER (SA), competente il TAR Campania;
- LA AN AL dell’Esercito Italiano dal 15.03.1994 con sede di servizio presso 32° RGT Guastatori (CN), competente il TAR Piemonte;
- BI EB AL dell’Esercito Italiano dal 16.02.1993 con sede di servizio a Pisa RGT Logistica “Folgore”, competente il TAR Toscana;
- CA AR AL della Marina Militare dal 19.05.1995 con sede di servizio a Taranto, competente il TAR Puglia;
- AR NI AL dell’Esercito Italiano dal 19.01.1994 con sede di servizio 2° RGT “Sirio” di Lamezia Terme (CZ), competente il TAR Calabria;
- CA RA AL dell’Esercito Italiano dal 14.03.1991 con sede di servizio presso La Base Logistica di Cefalù, competente il TAR Sicilia;
- TE RA AL della Marina Militare dal 19.01.1995 con sede di servizio a Comsquapat Due (GU), competente il TAR Sicilia;
- AR DR AL dell’Esercito Italiano dal 11.12.1991 con sede di servizio a Lamezia Terme (CZ). competente il TAR Calabria;
- US DI AL dell’Esercito Italiano dal 18.08.1993 con sede di servizio presso 8° RGT Art. Terr. “Pasubio” di ER (SA), competente il TAR Campania;
- US GI AL dell’Esercito Italiano dal 09.11.1993 con sede di servizio presso Recosutat “Garibaldi” di Caserta, competente il TAR Campania;
- TR RA AL dell’Esercito Italiano – Fanteria Specialità Alpini dal 17.02.1993 con sede di servizio presso 32° RGT Genio Guastatori di Fossano (CN), competente il TAR Piemonte;
- SU AB AL dell’Esercito Italiano dal 13.10.1992 con sede di servizio a TEULADA (CA), competente il TAR Sardegna;
- NO IZ AL dell’Esercito Italiano dal 19.01.1994 con sede di servizio a l’Aquila 9° Reggimento Alpini, competente il TAR Abruzzo;
- CO MA AL della Marina Militare dal 24.11.1994 con sede di servizio a Maristae Grottaglie (TA), competente il TAR Puglia;
- PP HE AL dell’Esercito Italiano dal 1994 con sede di servizio a Capua, competente il TAR Campania;
- CO NC AL dell’Esercito Italiano dal 11.10.1994 con sede di servizio a Palermo (PA), competente il TAR Sicilia;
- TA GI AL dell’Esercito Italiano dal 11.08.1994 con sede di servizio a Lamezia Terme (CZ) - competente il TAR Calabria;
- DE CE RA AL dell’Esercito Italiano dal 16.02.1994 con sede di servizio presso il 3° RGT Artiglieria Ter. Di Remanzacco (UD) - competente il TAR Friuli Venezia Giulia;
- DE EG ER AL dell’Esercito Italiano dal 06.12.1993 con sede di servizio presso Recosutat “Acqui” di Capua - competente il TAR Campania;
- GU CR AL dell’Esercito Italiano dal 16.02.1993 con sede di servizio presso il 1° RGT Corazzato - competente il TAR Sardegna;
- DI NI AL dell’Esercito Italiano dal 20.04.1994 con sede di servizio presso il 1° RGT Corazzato – competente il TAR Sardegna;
- DI AT ER AL dell’Esercito Italiano dal 14.06.1994 con sede di servizio presso il Comando Comprensorio ER – Serre (SA) - competente il TAR Campania;
- RN GE AL dell’Esercito Italiano dal 10.07.1990 con sede di servizio presso il RGT Logistico “Folgore” di Pisa - competente il TAR Toscana;
- AS RA AL dell’Esercito Italiano dal 19.04.1994 con sede di servizio a Bari presso il Comando Esercito “Puglia” - competente il TAR Puglia;
- AL CO AL dell’Esercito Italiano dal 18.08.1992 con sede di servizio presso il 2° RGT Aviazione dell’Esercito con sede a Lamezia Terme (CZ), competente il TAR Calabria;
- RC GI AL dell’Esercito Italiano dal 06.12.1993 con sede di servizio presso il 1° RGT Corazzato, competente il TAR Sardegna;
- VU RE AL della Marina Militare dal 27.05.1994 con sede di servizio ad GU NAVE BETTICA, competente il TAR Sicilia;
- FI ALESDR AL dell’Esercito Italiano dal 13.07.1993 con sede di servizio presso il 7° RGT Bersaglieri di Altamura - competente il TAR Puglia;
- EM DR AL dell’Esercito Italiano dal 19.08.1993 con sede di servizio presso il 1° RGT Bersaglieri di Cosenza - competente il TAR Calabria;
- ER ALESDR AL dell’Esercito Italiano dal 07.12.1994 con sede di servizio presso il 1° RGT Corazzato - competente il TAR Sardegna;
- RD OV AL dell’Esercito Italiano dal aprile 1990 con sede di servizio presso la Caserma “Lancieri d’Aosta” Palermo - competente il TAR Sicilia;
- AN GI AL della Marina Militare dal 13.01.1992 con sede di servizio presso MARISCUOLA di Taranto - competente il TAR Puglia;
- LI FA AL dell’Esercito Italiano dal 14.06.1993 con sede di servizio presso il 3° RGT Alpini di Pinerolo - competente il TAR Piemonte;
- NI NI AL della Marina Militare dal 26.07.1994 con sede di servizio presso 4° Gruppo Elicotteri di Grottaglie - competente il TAR Puglia;
- CE HE AL dell’Esercito Italiano dal 21.04.1994 con sede di servizio presso 82° RGT Fanteria “Torino” di Barletta - competente il TAR Puglia;
- LA RC NI AL dell’Esercito Italiano dal 04.11.1994 con sede di servizio presso Recosutat “Acqui” di Capua - competente il TAR Campania;
- LA FA AL dell’Esercito Italiano dal 15.03.1995 con sede di servizio a Foggia - competente il TAR Puglia;
- LO ON EN AL dell’Esercito Italiano dal 16.02.1994 con sede di servizio presso il 1° RGT Trasmissioni Milano - competente il TAR Lombardia;
- GI GE AL dell’Esercito Italiano dal 11.08.1994 con sede di servizio presso il 7° RGT Bersaglieri di Altamura - competente il TAR Puglia;
- MA RA AL dell’Esercito Italiano dal 10.08.1994 con sede di servizio presso il 7° RGT Bersaglieri di Altamura - competente il TAR Puglia;
- IN RA AN AL dell’Esercito Italiano dal 15.03.1994 con sede di servizio presso il 6° RGT Bersaglieri di Taranto - competente il TAR Puglia;
- RA NC AL dell’Esercito Italiano dal 14.07.1993 con sede di servizio presso il 32° RGT Genio Guastatori di Fossano - competente il TAR Piemonte;
- OG IM OL AL dell’Esercito Italiano dal 08.11.1994 con sede di servizio a ER (SA), competente il TAR Campania;
- NI IE GI AL dell’Esercito Italiano dal 15.02.1994 con sede di servizio presso il Distaccamento AM di Capo San RE (SU), competente il TAR Sardegna;
- NA NC NI AL dell’Esercito Italiano dal 14.09.1994 con sede di servizio presso il 21° RGT ART. TER. Trieste - competente il TAR Friuli-Venezia Giulia;
- LL RC AL dell’Esercito Italiano dal 10.11.1993 con sede di servizio presso COMFOTER SPT DI Verona - competente il TAR Veneto;
- MI VA AL dell’Esercito Italiano dal 15.06.1993 con sede di servizio presso il Comando Comprensorio di ER - competente il TAR Campania;
- MI US AL dell’Esercito Italiano dal 04.02.1992 con sede di servizio a Messina - competente il TAR Sicilia;
- ON CO AL dell’Esercito Italiano dal 07.12.1993 con sede di servizio presso 9° RGT Alpini “L’Aquila” - competente il TAR Abruzzo;
- RO GE AL dell’Esercito Italiano dal 06.12.1994 con sede di servizio presso 32° RGT Genio Guastatori - competente il TAR Piemonte;
- SE IZ AL dell’Esercito Italiano dal 06.03.1990 con sede di servizio a Bari - competente il TAR Puglia;
- LA CO AL dell’Esercito Italiano dal 13.10.1993 con sede di servizio presso RGT “Folgore” di Pisa - competente il TAR Toscana;
- UR NI AL dell’Esercito Italiano dal 07.12.1990 con sede di servizio presso CISAM (PI), competente il TAR Toscana;
- URTORE VA AL dell’Esercito Italiano dal 15.09.1992 con sede di servizio presso 8°RGT “Folgore” di Legnago (VR) - competente il TAR Veneto;
- ED ST AL dell’Esercito Italiano dal 14.09.1994 con sede di servizio presso CISAM di San RO a Grado - competente il TAR Toscana;
- UT GE AL dell’Esercito Italiano dal 05.05.1992 con sede di servizio presso 7°RGT Bersaglieri di Altamura - competente il TAR Puglia;
- ER AN AL dell’Esercito Italiano dal 10.11.1993 con sede di servizio a Capua - competente il TAR Campania;
- IE FA MA AL dell’Esercito Italiano dal 04.02.1991 con sede di servizio a Forlì – competente il TAR Emilia-Romagna;
- PA VA AL dell’Esercito Italiano dal 10.07.1990 con sede di servizio presso il CISAM (PI), competente il TAR Toscana;
- UM VA AL dell’Esercito Italiano dal 10.11.1993 con sede di servizio presso Recosutat “Acqui” di Capua - competente il TAR Campania;
- RI NA AL dell’Esercito Italiano dal 10.08.1994 con sede di servizio presso RECOMFOTERSPT di Verona - competente il TAR Veneto;
- RI HE AL dell’Esercito Italiano dal 16.03.1994 con sede di servizio presso il Comando Comprensorio di ER - competente il TAR Campania;
- AS IM AL dell’Esercito Italiano dal 17.05.1994 con sede di servizio presso 7°RGT Bersaglieri di Altamura - competente il TAR Puglia;
- RE OL AL dell’Esercito Italiano dal 11.10.1994 con sede di servizio presso il Comando di ER - competente il TAR Campania;
- AX US AL dell’Esercito Italiano dal 20.04.1993 con sede di servizio presso 6° RGT “Lancieri d’Aosta” Palermo - competente il TAR Sicilia;
- EL RE AL dell’Esercito Italiano dal 11.08.1994 con sede di servizio presso 7°RGT Bersaglieri di Altamura - competente il TAR Puglia;
- IS GI AL dell’Esercito Italiano dal 19.08.1993 con sede di servizio presso il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze Di Salto di Quirra distaccamento Di Capo San RE - competente il TAR Sardegna;
- ZZ CO AL della Marina Militare dal 19.11.1993 con sede di servizio a Maristaer Grottaglie (TA) - competente il TAR Puglia;
- NE HE AL dell’Esercito Italiano dal 11.10.1994 con sede di servizio presso RGT “Folgore” di Pisa - competente il TAR Toscana;
- US AB AL dell’Esercito Italiano dal 17.03.1992 con sede di servizio presso il 1° RGT Corazzato - competente il TAR Sardegna;
- US NC AL della Marina Militare dal 09.09.1996 con sede di servizio presso COMSUBIN – GOS – NUCLEO SDAI di Cagliari - competente il TAR Sardegna;
- SA VI AL dell’Esercito Italiano dal 06.12.1994 con sede di servizio a Teulada (CA) - competente il TAR Sardegna;
- NI IM AL dell’Esercito Italiano dal 14.09.1994 con sede di servizio a Cosenza - competente il TAR Calabria;
- SI US AL dell’Esercito Italiano dal 14.06.1994 con sede di servizio presso CISAM di San RO a Grado - competente il TAR Toscana;
- IC IE AL dell’Esercito Italiano dal 18.08.1993 con sede di servizio presso COMFOTER di Verona – competente il TAR Veneto;
- RI AL AT AL dell’Esercito Italiano dal 18.08.1993 con sede di servizio presso 62°RGT Reggimento Fanteria Sicilia di Catania - competente il TAR Sicilia;
- IZ CI AL dell’Esercito Italiano dal 18.01.1994 con sede di servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Garibaldi” - competente il TAR Campania;
- NO NC AL dell’Esercito Italiano dal 19.01.1994 con sede di servizio presso Divisione “Acqui” di Capua - competente il TAR Campania;
- AO DO AL dell’Esercito Italiano dal 14.06.1994 con sede di servizio a Brindisi - competente il TAR Puglia;
- RO GIANGI AL dell’Esercito Italiano dal 15.06.1993 con sede di servizio presso il 1° RGT Corazzato - competente il TAR Sardegna;
- DO OL AL della Marina Militare dal 16.03.1995 con sede di servizio a Brindisi - competente il TAR Puglia;
- CI ER AL dell’Esercito Italiano dal 18.05.1993 con sede di servizio presso il Comando Militare “SICILIA” - competente il TAR Sicilia;
- LI US AL dell’Esercito Italiano dal 21.04.1993 con sede di servizio presso il 19° RGT GUIDE “Salerno” – competente il TAR Campania;
- RO VA AL dell’Esercito Italiano dal 06.12.1994 con sede di servizio presso la Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta competente il TAR Campania;
- FI ALESDR AL dell’Esercito Italiano dal 11.08.1994 con sede di servizio presso il 1° RGT Corazzato - competente il TAR Sardegna;
- GI NI AT AL della Marina Militare dal 12.01.1994 con sede di servizio presso la MARISCUOLA di Taranto competente il TAR Puglia;
- AT RA AL dell’Esercito Italiano dal 20.04.1993 con sede di servizio presso 7°RGT Bersaglieri di Altamura - competente il TAR Puglia;
- NO NC AL dell’Esercito Italiano dal 29.05.1990 con sede di servizio 2° RGT “Sirio” di Lamezia Terme (CZ) - competente il TAR Calabria;
- IT GE AL dell’Esercito Italiano dal 19.01.1993 con sede di servizio presso 82° RGT Fanteria “Torino” di Barletta - competente il TAR Puglia;
- LU AB AL dell’Esercito Italiano dal 29.01.1990 con sede di servizio a Pisa - competente il TAR Toscana;
- SA US AL dell’Esercito Italiano dal 28.08.1991 con sede di servizio presso 3° RGT Bersaglieri di Teulada - competente il TAR Sardegna;
- VA OL AL dell’Esercito Italiano dal 06.03.1990 con sede di servizio a San RO a Grado (PI) - competente il TAR Toscana;
- IE ALESDR AL dell’Esercito Italiano dal 10.08.1994 con sede di servizio in Maniago (PN) presso il Reggimento Logistico “ARIETE” competente il TAR Friuli-Venezia Giulia;
- IE NI AL dell’Esercito Italiano dal 05.02.1992 con sede di servizio presso 152° RGT Sassari Caserma Gonzaga competente il TAR Sardegna;
- CO VA AL dell’Esercito Italiano dal 11.11.1992 con sede di servizio presso il Comando Comprensorio ER competente il TAR Campania;
6.1 Deve, invece, essere affermata la competenza del TAR Lazio per i seguenti militari:
- LL NI AL della Marina Militare dal 17.02.1995 con sede di servizio a Roma;
- AC CO AL dell’Esercito Italiano dal 16.07.1994 con sede di servizio ad Anzio (RM);
- DI MA AB AL dell’Esercito Italiano dal 14.02.1995 con sede di servizio a Bracciano (RM);
- NA NC AL dell’Esercito Italiano dal 08.11.1994 con sede di servizio presso il Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito di Civitavecchia;
- FA US AL della Marina Militare dal 11.01.1994 con sede di servizio presso la NAVE SPICA;
- LG US AL dell’Esercito Italiano dal 15.09.1992 con sede di servizio a Roma;
- LI LO AL dell’Esercito Italiano dal 08.11.1994 con sede di servizio a Cesiva – Civitavecchia;
- GAMBARDELA DR AL dell’Esercito Italiano dal 07.01.1993 con sede di servizio a Roma;
- GA AT AL dell’Esercito Italiano dal 13.07.1994 con sede di servizio a CESIVA (Civitavecchia);
- LO GI AL dell’Esercito Italiano dal 15.09.1992 con sede di servizio presso il Comando Operativo di Vertice Interforze di Roma;
- NI NI AL dell’Esercito Italiano dal 15.03.1995 con sede di servizio a Roma;
- GR US AL dell’Esercito Italiano dal 05.11.1991 con sede di servizio presso la Scuola Sottoufficiali di Viterbo;
- GU VA AL dell’Esercito Italiano dal 06.12.1994 con sede di servizio presso Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti;
- RI VA AL dell’Esercito Italiano dal 19.08.1993 con sede di servizio presso il Comando Genio;
- LI UC AL dell’Esercito Italiano dal 13.10.1993 con sede di servizio presso la Brigata Informazioni Tattiche di Anzio;
- EL RO AL dell’Esercito Italiano dal 09.11.1993 con sede di servizio presso la Scuola Interforze NBC di Rieti;
- CI NI AL della Marina Militare dal 18.03.1994 con sede di servizio presso il Comando Marittimo Centro e Capitale;
- NO AT AL dell’Esercito Italiano dal 10.11.1993 con sede di servizio presso la Scuola Sottoufficiali dell’Esercito;
- SA LI AL dell’Esercito Italiano dal 18.01.1994 con sede di servizio presso SME – Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Sergenti;
- CC HE AL dell’Esercito Italiano dal 18.01.1994 con sede di servizio presso il 1° RGT Antares;
- TA BE AL dell’Esercito Italiano dal 24.11.1994 con sede di servizio presso il Centro Logistico Polivalente di Guidonia;
- ZA US AL dell’Esercito Italiano dal 13.09.1194 con sede di servizio a Roma.
7. Passando al merito del ricorso, giova preliminarmente riassumere brevemente i fatti di causa.
In data 31.01.2022 veniva inviata al Capo di Stato MAore del Ministero della Difesa una comunicazione a firma della sigla sindacale denominata IL con la quale si metteva a conoscenza il Ministro del malessere del personale militare appartenente al sindacato e dovuto al mancato riordino delle carriere per i graduati, i sergenti e i marescialli.
Successivamente, con l’istanza del 14.07.2022, firmata digitalmente dallo studio legale degli avvocati Ernesto Sica, Aldo Esposito e RO Santonicola (i quali dichiaravano di agire in nome e per conto di IL) e inviata via pec al Ministero della Difesa, veniva richiesto il “ riordino delle carriere/riqualificazione professionale, nell’interesse dei sergenti e graduati, arruolati con la legge 958/1986 e dei marescialli vincitori del concorso straordinario (ex lege 958/1986)”, intimando l’Amministrazione ad effettuare una “procedura di riordino delle carriere che possa valorizzare l'anzianità di servizio, tanto da assicurare il transito nei ruoli (e negli inquadramenti) superiori, eventualmente considerando l'opportunità di bandire nuove sessioni concorsuali straordinarie (con le stesse procedure adottate per il concorso ex 958) riservate per la riqualificazione professionale (a titolo esemplificativo, concorso straordinario bis per i sergenti e graduati ex 958 e concorso speciale per il reclutamento MA, intese, queste ultime, quali procedure aperte a quanti possiedano un cospicuo servizio)”.
7.1 E’ stato quindi proposto il presente rimedio giurisdizionale col quale i ricorrenti hanno lamentato l’inutile decorso per l’adozione del provvedimento definitivo; in particolare, i ricorrenti sostengono che l’istanza del 14.07.2022 fosse stata presentata a loro nome e che, in base all’art. 1050 cod. ord. mil., essi avrebbero dovuto ricevere, entro e non oltre il 31.12.2022, il provvedimento ministeriale di iscrizione nel corretto quadro di avanzamento professionale; è stato domandato altresì il risarcimento del danno derivante dall'omesso riordino della carriera militare
7.2 L’Avvocatura dello Stato costituendosi in giudizio ha richiamato il contenuto della relazione dello Stato MAore della Difesa n. 35046 del 16/02/2023, con la quale, in via preliminare, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza delle domande avanzate, evidenziandosi, tra l’altro, che IL non aveva un valido potere rappresentativo degli odierni ricorrenti.
Nel merito, è stato rappresentato che:
- la platea dei ricorrenti sostiene di essere un “gruppo omogeneo”, in quanto, per tutti quanti l’arruolamento risulta avvenuto al momento in cui era vigente la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in base alla quale il militare di leva poteva raffermarsi fino a conseguire il grado di Sergente di complemento e, dopo tre anni, partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale poter essere ammessi ai concorsi per l’immissione nei ruoli dei Sottufficiali in sevizio permanente con il grado di Sergente MAore (legge 10 maggio 1983, n. 212), potendo, in seguito, progredire con i vari avanzamenti fino al grado apicale dei Sottufficiali (all’epoca AL MAore);
- tale dinamica di progressione di carriera è stata eliminata dal D.lgs.12 maggio1995, n. 196, che, da un sostanziale ruolo unico relativo alla predetta carriera, ha istituito tre distinti ruoli: MA, Sergenti e Volontari in Servizio permanente, oltre ai militari di truppa in ferma volontaria. Il decreto legislativo ha dettato altresì differenti modalità di reclutamento per ogni ruolo, prevedendo, anziché un avanzamento per mera anzianità, che l’accesso al ruolo dei MA avvenisse sulla base di procedure concorsuali. Nel dettaglio, la normativa attualmente vigente, ovverosia l’art. 682 cod. ord. mil il quale discende dal menzionato D.lgs. n.196/95, prevede che il reclutamento tra i MA avvenga per il 70% dei posti disponibili attraverso concorso esterno e per il 30% dei posti disponibili tramite concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei Sergenti e al ruolo dei Volontari di truppa in servizio permanente;
- il D.lgs. n. 196/95 conteneva norme transitorie con le quali disciplinava l’inquadramento del personale già in servizio al momento di entrata in vigore del decreto, fattispecie applicabile agli odierni ricorrenti. Tali disposizioni, articolate a seconda del grado raggiunto, dell’anzianità di servizio posseduta e del periodo di ferma contratto dal personale già arruolato, tuttavia, sono state avvertite come penalizzanti e, sin dall’epoca, hanno suscitato malcontento, particolarmente da coloro che avevano il grado di Sergente di complemento e sono stati inquadrati come Volontari in servizio permanente;
- da ultimo, con il D.lgs. n. 94/2017, c.d. di “Riordino” delle carriere, è stata inserita nel codice dell’ordinamento militare una norma apposita - l’art. 2197-ter - con cui è stato introdotto un concorso straordinario per l’accesso al ruolo MA riservato esclusivamente al personale ancora inquadrato nei ruoli Sergenti e Volontari in servizio permanente, arruolati ai sensi della Legge n. 958/86 e transitati nel servizio permanente ai sensi del D.lgs. n.196/1995. Tale concorso è stato bandito per il solo anno 2018 (c.d. Concorso 958), in deroga alle procedure di reclutamento ordinarie di cui all’art. 682del D.lgs. n.66/2010, proprio per venire incontro alle aspettative del personale che, nel corso degli anni, aveva lamentato la penalizzazione subita per i citati interventi normativi;
- gli odierni ricorrenti risultano vincitori del suddetto concorso. Tuttavia, nonostante l’avvenuta immissione nel ruolo dei MA, reclamano, ulteriormente, una ricostruzione di carriera che tenga conto del pregresso periodo di permanenza nei ruoli di provenienza; sul punto, si evidenzia che una tale richiesta, ove dovesse trovare accoglimento da parte del Legislatore sul piano dell’eventuale opportunità (cioè in prospettiva de iure condendo), a quadro normativo vigente non risulta affatto perseguibile, mancando totalmente qualsiasi norma sul tema;
- la rivendicazione dei ricorrenti, riguardante l’inclusione in una aliquota di valutazione al 31 dicembre 2022, è priva di qualsiasi fondamento, in quanto, dal momento dell’immissione nel ruolo dei MA è avvenuta una promozione, per anzianità, al grado di AL RD (o grado corrispondente), al maturare del requisito del periodo di permanenza nel grado e deve trascorrere un periodo di permanenza nel grado attuale, per l’avanzamento al grado superiore.
8. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato, il che esime questo Collegio dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione.
I ricorrenti, infatti, avendo superato il concorso straordinario ex art. 2197-ter cod. ord. mil., sono stati immessi in ruolo (anno 2018) con il grado di AL (o grado corrispondente) e, dopo 2 anni di permanenza nel grado (anno 2020), sono stati promossi al grado superiore di AL RD (o grado corrispondente); con la loro istanza, pretenderebbero di essere presi in considerazione per la promozione al grado superiore in virtù dell’anzianità posseduta, nonostante il fatto che, in base alla normativa vigente, per la promozione da AL RD a AL Capo il periodo di permanenza minima nel grado è di 6 anni e quindi non era ancora maturato al momento di proposizione dell’istanza, così come non risulta attualmente maturato.
In altri termini, a normativa invariata, i ricorrenti non possono ottenere l’avanzamento di carriera voluto e per far ciò sarebbe necessario una apposita norma di legge che permettesse ai ricorrenti di ottenere l’iscrizione a ruolo per l’avanzamento, considerando l’anzianità di servizio posseduta prima della promozione al grado di AL; e di ciò i ricorrenti sono ben consapevoli tant’è che nell’istanza del 14.07.2022 veniva affermato che i militari interessati “ in mancanza di un concorso straordinario bis ex 958 ed esclusi dal concorso straordinario (poiché non rientranti nei corsi) - si son visti bloccare ogni prospettiva di carriera, non essendo stati considerati ai fini del riordino delle carriere del 2017, pur avendo ricoperto incarichi di alta responsabilità, senza adeguate retribuzioni…”.
Giova ribadire, pertanto, che ciò a cui i ricorrenti mirano non è la iscrizione nei quadri di avanzamento – iscrizione che allo stato attuale non può avvenire – quanto una modifica della normativa vigente; non può pertanto essere sostenuta la tesi attorea secondo la quale sulla istanza del 14.07.2022 l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell’art. 1050, comma 3, cod. ord. mil. entro il 31.12.2022 dal momento che tale termine riguarda i militari che in base alla normativa applicabile hanno il diritto ad essere iscritti nei quadri d’avanzamento, mentre, come detto, gli odierni ricorrenti tali diritto non lo hanno maturato.
Ebbene, tutto ciò considerato e appurato che l’istanza sulla quale si sarebbe formato il silenzio inadempimento era volta a sollecitare al Ministero un’attività di tipo regolamentare, il Collegio evidenzia innanzitutto che, secondo la granitica giurisprudenza amministrativa, il silenzio inadempimento non si configura quando ciò che viene chiesto è un atto normativo; ex multis , si può citare T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/01/2022, n. 87 secondo cui “ È esclusa l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale contro il silenzio-inadempimento della P.A., poiché strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all'adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari, nel caso di omessa adozione di atti generali, i quali sono indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari e non sono destinati a produrre effetti nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamente individuati. Con specifico riferimento agli atti regolamentari, tenuto conto della loro natura sostanzialmente normativa, risulta vieppiù evidente l'insussistenza di un obbligo di attivarsi in capo all'Amministrazione poiché la discrezionalità investe precipuamente anche l'an del provvedere. In tal caso, infatti, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate all'Amministrazione che rendono l'inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del G.A.”
In secondo luogo, deve essere evidenziato che per riscontrare positivamente le esigenze dei ricorrenti, è dubbio che sia sufficiente l’attività regolamentare del Ministero, essendo necessaria una norma di legge primaria che consente all’Amministrazione di tenere in considerazione l’anzianità pregressa di coloro che hanno superato il concorso di cui al più volte citato art. 2197-ter. Da tale constatazione, esce confermato che sull’Amministrazione non incombeva alcun obbligo di adottare un provvedimento espresso, dal momento che sulla base dell’attuale normativa i ricorrenti non possono essere considerati titolari di una posizione giuridica qualificata ad ottenere l’iscrizione nei quadri d’avanzamento, essendo tale eventualità esclusa dalla normativa vigente.
9. Tutto ciò considerato, il Collegio, non ritendendo sussistente un dovere di provvedere in capo all’Amministrazione dal momento che l’istanza sulla quale si sarebbe formato il silenzio inadempimento era in realtà volta ad ottenere un’attività di tipo normativo/regolamentare da parte del Ministero, respinge il ricorso perché infondato; conseguentemente, deve essere respinta la domanda risarcitoria non sussistendo alcun dovere dell’Amministrazione di venire incontro alle richieste dei ricorrenti e pertanto alcun comportamento illecito.
Infine, con riferimento alla domanda formulata da parte ricorrente di espunzione di passaggi delle memorie di controparte ritenuti lesivi della propria reputazione professionale, il Collegio ritiene che le frasi censurate non siano né sconvenienti né offensive né lesive della reputazione professionale dei legali dei ricorrenti e che, in ogni caso, l’utilizzo delle espressioni criticate rientri nel diritto di difesa dell’Amministrazione riguardando i fatti di causa ed essendo funzionale a sostenere la tesi difensiva; non ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. 89 c.p.c. né per ordinare la cancellazione di tali espressioni né per condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti per i quali è stata ritenuta sussistere la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
a) dichiara l’incompetenza territoriale nei confronti dei seguenti soggetti:
- IT EM per essere competente il TAR Campania;
- OS ER per essere competente il TAR Sicilia;
- AI MA per essere competente il TAR Sicilia;
- RR RN per essere competente il TAR Toscana;
- SO IO per essere competente il TAR Puglia;
- GG FA per essere competente il TAR Veneto;
- LL TO per essere competente il TAR Puglia;
- BE PA per essere competente il TAR Puglia;
- NO AR per essere competente il TAR Abruzzo;
- NG PA per essere competente il TAR Campania;
- OM FA per essere competente il TAR Campania;
- GH RR per essere competente il TAR Sicilia;
- AL TO per essere competente il TAR Campania;
- LA AN per essere competente il TAR Piemonte;
- BI EB per essere competente il TAR Toscana;
- CA AR per essere competente il TAR Puglia;
- AR NI per essere competente il TAR Calabria;
- CA RA per essere competente il TAR Sicilia;
- TE RA per essere competente il TAR Sicilia;
- AR DR per essere competente il TAR Calabria;
- US DI per essere competente il TAR Campania;
- US GI per essere competente il TAR Campania;
- TR RA per essere competente il TAR Piemonte;
- SU AB per essere competente il TAR Sardegna;
- NO IZ, per essere competente il TAR Abruzzo;
- CO MA per essere competente il TAR Puglia;
- PP HE per essere competente il TAR Campania;
- CO NC per essere competente il TAR Sicilia;
- TA GI per essere competente il TAR Calabria;
- DE CE RA per essere competente il TAR Friuli Venezia Giulia;
- DE EG ER per essere competente il TAR Campania;
- GU CR per essere competente il TAR Sardegna;
- DI NI per essere competente il TAR Sardegna;
- DI AT ER per essere competente il TAR Campania;
- RN GE per essere competente il TAR Toscana;
- AS RA per essere competente il TAR Puglia;
- AL CO per essere competente il TAR Calabria;
- RC GI per essere competente il TAR Sardegna;
- VU RE per essere competente il TAR Sicilia;
- FI ALESDR per essere competente il TAR Puglia;
- EM DR per essere competente il TAR Calabria;
- ER ALESDR per essere competente il TAR Sardegna;
- RD OV per essere competente il TAR Sicilia;
- AN GI per essere competente il TAR Puglia;
- LI FA per essere competente il TAR Piemonte;
- NI NI per essere competente il TAR Puglia;
- CE HE per essere competente il TAR Puglia;
- LA RC NI per essere competente il TAR Campania;
- LA FA per essere competente il TAR Puglia;
- LO ON EN per essere competente il TAR Lombardia;
- GI GE per essere competente il TAR Puglia;
- MA RA per essere competente il TAR Puglia;
- IN RA AN per essere competente il TAR Puglia;
- RA NC per essere competente il TAR Piemonte;
- OG IM OL per essere competente il TAR Campania;
- NI IE GI per essere competente il TAR Sardegna;
- NA NC NI per essere competente il TAR Friuli-Venezia Giulia;
- LL RC per essere competente il TAR Veneto;
- MI VA per essere competente il TAR Campania;
- MI US per essere competente il TAR Sicilia;
- ON CO per essere competente il TAR Abruzzo;
- RO GE per essere competente il TAR Piemonte;
- SE IZ per essere competente il TAR Puglia;
- LA CO per essere competente il TAR Toscana;
- UR NI per essere competente il TAR Toscana;
- URTORE VA per essere competente il TAR Veneto;
- ED ST per essere competente il TAR Toscana;
- UT GE per essere competente il TAR Puglia;
- ER AN per essere competente il TAR Campania;
- IE FA MA per essere competente il TAR Emilia-Romagna;
- PA VA per essere competente il TAR Toscana;
- UM VA per essere competente il TAR Campania;
- RI NA per essere competente il TAR Veneto;
- RI HE per essere competente il TAR Campania;
- AS IM per essere competente il TAR Puglia;
- RE OL per essere competente il TAR Campania;
- AX US per essere competente il TAR Sicilia;
- EL RE per essere competente il TAR Puglia;
- IS GI per essere competente il TAR Sardegna;
- ZZ CO per essere competente il TAR Puglia;
- NE HE per essere competente il TAR Toscana;
- US AB per essere competente il TAR Sardegna;
- US NC per essere competente il TAR Sardegna;
- SA VI per essere competente il TAR Sardegna;
- NI IM per essere competente il TAR Calabria;
- SI US per essere competente il TAR Toscana;
- IC IE per essere competente il TAR Veneto;
- RI AL AT per essere competente il TAR Sicilia;
- IZ CI per essere competente il TAR Campania;
- NO NC per essere competente il TAR Campania;
- AO DO per essere competente il TAR Puglia;
- RO GIANGI per essere competente il TAR Sardegna;
- DO OL per essere competente il TAR Puglia;
- CI ER per essere competente il TAR Sicilia;
- LI US per essere competente il TAR Campania;
- RO VA per essere competente il TAR Campania;
- FI ALESDR per essere competente il TAR Sardegna;
- GI NI AT per essere competente il TAR Puglia;
- AT RA per essere competente il TAR Puglia;
- NO NC per essere competente il TAR Calabria;
- IT GE per essere competente il TAR Puglia;
- LU AB per essere competente il TAR Toscana;
- SA US per essere competente il TAR Sardegna;
- VA OL per essere competente il TAR Toscana;
- IE ALESDR per essere competente il TAR Friuli-Venezia Giulia;
- IE NI per essere competente il TAR Sardegna;
- CO VA per essere competente il TAR Campania;
b) respinge il ricorso quanto a LL NI, AC CO, DI MA AB, NA NC, FA US, LG US, LI LO, GAMBARDELA DR, GA AT, LO GI, NI NI, GR US, GU VA, RI VA, LI UC, EL RO, CI NI, NO AT, SA LI, CC HE, TA BE, ZA US;
c) condanna LL NI, AC CO, DI MA AB, NA NC, FA US, LG US, LI LO, GAMBARDELA DR, GA AT, LO GI, NI NI, GR US, GU VA, RI VA, LI UC, EL RO, CI NI, NO AT, SA LI, CC HE, TA BE, ZA US, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero della Difesa, liquidate nella somma di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Iannini, Presidente
CL Vallorani, Consigliere
NL Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL Amenta | AN Iannini |
IL SEGRETARIO