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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1353/2021 r.g.
Controparte_1
Avv. ALBERTACCI ALESSIO parte attrice
Parte_1
Avv. LAFFRANCO PIETRO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis:
- Accertare e Dichiarare la responsabilità della e dei sanitari per negligenza, Controparte_2 imperizia ed imprudenza, per quanto esposto in narrativa ed in particolare per aver sottoposto la Sig.ra Controparte_1 in data 15.12.2016 ad un intervento di mastectomia bilaterale radicale con asportazione del seno sinistro non patologico, senza un giustificato motivo e senza giustificazione in fattori di rischio soggettivi (mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 correlate allo sviluppo di neoplasie mammarie) o anamnestici (ricorrenza familiare di analoga patologia) e senza neanche prevedere l'eventualità di una tecnica nipple-sparing, venendo in tal modo a mancare di fatto un ingiustificato overtreatment.
- Accertare e Dichiarare che il consenso informato in atti, cui ha fatto seguito l'intervento chirurgico del 15.12.2016, è palesemente incongruo, viziato e/o invalido per quanto esposto in narrativa ed in particolare per essere lo stesso carente delle prescrizioni e di tutte le informazioni necessarie a far comprendere alla paziente l'atto sanitario a cui si stava sottoponendo nonché le future ineludibili complicazioni a cui sarebbe andata incontro.
- Accertare e Dichiarare la responsabilità dell' e dei sanitari per aver causato Controparte_2
l'infezione che la Sig.ra ha contratto nell'Ospedale di Foligno durante il suo ricovero e/o durante l'intervento CP_1 chirurgico e/o nel post operatorio per negligenza, imperizia e imprudenza, causando di fatto il secondo (evitabile) intervento chirurgico del 06.01.2017, e per l'effetto:
1 - Condannare l' al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali che Controparte_2 si quantificano in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi dal danno al soddisfo.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via principale, nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, rideterminarsi
l'entità del risarcimento in quella minor somma ritenuta di giustizia”
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo è bene svolgere breve sintesi degli atti confezionati dalle parti e degli accadimenti processuali.
1.1. Con atto di citazione ha citato in giudizio la Controparte_1 CP_3
1.1.1. L'attore, in primo luogo, ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei sanitari per negligenza, imperizia ed imprudenza, e in particolare per aver sottoposto la paziente in data Controparte_1
15.12.2016, ad intervento di mastectomia bilaterale radicale, con asportazione del seno sinistro non patologico, senza un giustificato motivo e fattori di rischio soggettivi, realizzando un ingiustificato overtreatment.
1.1.2. Inoltre, parte attrice ha chiesto venisse accertato che il consenso informato in atti, cui ha fatto seguito l'intervento chirurgico del 15.12.2016, risultava carente di prescrizioni e di informazioni necessarie a far comprendere alla paziente l'atto sanitario a cui si stava sottoponendo nonché future complicazioni a cui sarebbe andata incontro.
1.1.3. Da ultimo parte attrice ha richiesto che venisse accertata la responsabilità dell' Controparte_2 citata in giudizio poiché responsabile dell'infezione contratta da causando il secondo Controparte_1 intervento chirurgico del 06.01.2017.
1.1.4. Sulla scorta di tale ricostruzione parte attrice ha richiesto di condannare l citata Controparte_2 in giudizio al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a quantificati Controparte_1 in € 400.000,00 “o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio”.
1.2. In data 23.12.2021 si è costituta , contestando la ricostruzione proposta con l'atto di CP_4 citazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata ha richiesto di rideterminare l'entità del risarcimento in considerazione dalla eccessiva quantificazione operata dall'attore.
1.3. Con ordinanza del 31.08.2022 il giudicante ha disposto CTU medico-legale e in data 11/12/2023 è stato depositato elaborato tecnico.
2 Con le note del 13/11/2024 parte convenuta, nell'insistere per le rassegnate conclusioni, ha segnalato il decesso della parte attrice.
In data 12.12.2024, precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Una volta ricostruite le vicende processuali occorre concentrarsi sulla ricostruzione degli accadimenti che incidono sulla decisione.
2.1. In prima istanza occorre individuare i fatti non contestati tra le parti, di seguito elencati ai paragrafi
2.1.1. e 2.1.2.
2.1.1. In data 15/12/2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso l'Ospedale Controparte_1 di Foligno “San Giovanni Battista”; il medico chirurgo eseguiva intervento di “Mastectomia Radicale
Bilaterale”; l'operazione al seno sinistro non era giustificata dalla presenza di calcificazione tumorali ma da finalità sostanzialmente preventive.
2.1.2. A seguito dell'operazione la paziente contraeva grave infezione alle ferite Controparte_1 chirurgiche del seno destro;
in data 6/1/2017 veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico presso l'Ospedale di Foligno, che comportava rimozione dell'espansore, lavaggio della cavità ascessualizzata e posizionamento di nuovo drenaggio.
2.2. Le contrapposizioni argomentative delle parti si concentrano sulla dibattuta necessità della operazione di mastectomia al seno sinistro, sulla dibattuta corretta acquisizione del consenso informato,
e in ordine all'avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra l'infezione al seno destro e il trattamento ospedaliero.
3. Quanto ai primi due aspetti (necessità della operazione al seno sinistro e consenso informato) è bene precedere ad una più approfondita disamina delle argomentazioni proposte dalle parti.
3.1. Parte attrice ha affermato che i sanitari, “inspiegabilmente ed in modo totalmente ingiustificato”, avevano asportato “anche il seno sano” (si veda pag. 1 atto di citazione); infatti, l'intervento praticato prevedeva
“l'asportazione chirurgica radicale di entrambi i seni per togliere la presenza di parti tumorali” ma Controparte_1
“non presentava infiltrazioni tumorali nel seno sinistro, la mammella sinistra era sana”.
Pertanto, secondo l'attore, “il chirurgo non poteva e soprattutto non doveva procedere all'asportazione dell'organo sano”, perché l'operazione “avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da un accurata anamnesi familiare e da una serie di test di screening molecolari volti a ricercare la presenza delle modificazioni genetiche (BRCA1 e BRCA2) così da ipotizzare concretamente un accresciuto rischio di sviluppo di neoplasia”; inoltre i sanitari “avrebbero dovuto
3 adeguatamente informare la paziente di tutti i rischi che tale asportazione avrebbe comportato;
ma ciò non è avvenuto”
(citazioni testuali tutte da pag. 7 atto di citazione).
3.2. Contrariamente a quanto indicato da parte attrice, parte convenuta ha specificato che “la paziente stessa espresse la volontà di essere sottoposta a mastectomia bilaterale, in quanto fortemente provata dall'iter terapeutico e dai precedenti due interventi chirurgici” e che “venne ovviamente edotta dell'opportunità di quel test genetico al fine di una valutazione del rischio di recidiva sul seno
contro
-laterale (sinistro)”.
Parte convenuta ha rimarcato che “la paziente espresse la volontà, in presenza di personale sanitario, di preferire
l'intervento meno invasivo, di volere fortemente anche la mastectomia sinistra e di non essere interessata né al test genetico, soprattutto perché lo stesso avrebbe differito l'intervento di un mese, né agli esiti post-operatori né ad eventuali reinterventi.
Nella stessa sede rifiutò l'intervento per trasposizione di lembi per le eccessive cicatrici e dispendio biologico e venne edotta della possibilità di eseguire lipofilling e sostituzione delle protesi con interventi chirurgici successivi per ottenere un risultato estetico migliore” (citazioni testuali tutte da pag. 5, comparsa di costituzione e risposta).
Perciò, secondo la convenuta, “dopo aver quindi acquisito il consenso informato della paziente, dettagliato nella relazione di preospedalizzazione (pagg. 16 e 15 All. n.5), il 15 dicembre 2016 fu effettuata la mastectomia radicale del seno destro, linfectomia ascellare radicale destra e ricostruzione immediata con posizionamento di espansore 450 cc in cui venivano insufflati 150 ml di soluzione salina sterile;
nonché mastectomia semplice sinistra e ricostruzione immediata con posizionamento di espansore 450 cc in cui venivano insufflati 150 ml di soluzione salina sterile”.
3.3. Nell'ambito di tale conflitto dialettico s'innesta il contributo tecnico fornito dell'elaborato di c.t.u.
Secondo i consulenti, “La mastectomia sinistra risulta al di fuori delle Linee Guida e delle buone pratiche cliniche e nulla “sposta” a riguardo la acquisizione di consenso informato pretrattamento firmato dal medico e paziente. Non vi erano peraltro esami specifici ovvero anamnesi patologica/familiare che consentissero al chirurgo di procedere con la mastectomia sinistra. Doveva, correttamente, essere posta in essere mastectomia radicale, attendere le risultanze istologiche e quindi, dopo gli eventuali trattamenti chemio/radioterapici, decidere per apposizione di espansore e quindi protesizzazione definitiva.
Invece, il chirurgo, per motivazioni non chiare e non corrette, mise in atto una mastectomia sinistra in mammella esente da malattia senza peraltro risparmiare, come avrebbe potuto, il complesso areola/capezzolo e ciò in riferimento alle minori problematiche di protesizzazione definitiva allorché viene risparmiata questa area” (pag. 4 elaborato tecnico c.t.u.).
A fronte di tale netta indicazione e di generiche contestazioni messe dai c,t,p., gli stessi consulenti hanno rimarcato “che la mammella sinistra non poteva e doveva essere trattata chirurgicamente nel contesto della procedura di mastectomia destra invece da attuarsi. Le buone pratiche cliniche e le più specifiche e comuni Linee Guida, certamente note ai CCTTPP, escludono la possibilità di attuare quanto nel caso praticato” (pag. 5 elaborato tecnico c.t.u.).
3.4. A fronte della nettezza dell'esito del dibattito tecnico, appare corretto condividere le considerazioni espresse dai c.t.u., rilevando che le stesse fondano le proprie conclusioni sulle linee guida e buone pratiche cliniche, in base ad una valutazione delle obiettive condizioni della paziente.
4 A tal proposito non si ritiene corretto valorizzare il rilievo secondo cui, ex post, anche a seguito dell'intervento chirurgico praticato, la patologia tumorale è comunque ricomparsa;
tale elemento, infatti, non giustifica l'effettuazione di intervento chirurgico con finalità preventive escluso dalle linee guida e non supportato da particolari circostanze del caso concreto.
L'argomentazione patrocinata dalla convenuta aprirebbe una via interpretativa che legittimerebbe ex post
l'effettuazione di interventi chirurgici con finalità preventive, anche se non utili, purché in presenza di recidivanza della patologia (circostanza invero tragicamente frequente), dovendosi invece attribuire alle linee guida pure il compito di individuare le condizioni che consentono la effettuazione di interventi chirurgici con finalità preventive.
3.5. Inoltre, è bene sottolineare che né il consenso informato né le eventuali espresse richieste della paziente (circostanza comunque contestata da parte attrice) avrebbero giustificato l'effettuazione di intervento chirurgico in contrasto con linee guida e buone pratiche cliniche.
3.6. Quanto alla domanda relativa alla denunciata mancata raccolta del consenso informato è bene precisare quanto segue.
3.6.1. In termini generali la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della responsabilità medico- chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono:
a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono:
a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria,
5 è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633, Rv. 668112 - 02).
3.6.2. Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato
6 abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n.
24471, Rv. 659760 - 01).
3.6.3. Con riferimento alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi che il dissenso presunto non risulta neppure essere allegato da parte attrice, che richiede unicamente verifica delle condizioni costitutive del consenso informato.
La vicenda deve dunque essere inquadrata nella ipotesi sub I) di cui al par. 3.6.1.; deve considerarsi, al riguardo, che, nella propria domanda, parte attrice non ha delineato il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (diverso da quello alla salute).
Pertanto, coincidendo il danno richiesto da parte attrice con la lesione del diritto alla salute della paziente,
l'indagine sulla eventuale violazione del consenso informato non appare utile all'indicato fine risarcitorio.
4. Quanto al nesso di causalità tra condotte realizzate in ambiente ospedaliero e la descritta infezione alla ferita chirurgica del seno destro, deve rilevarsi che i consulenti hanno concluso per ritenere l'infezione la natura “nosocomiale” dell'infezione, quindi riconoscendo la sua correlazione alle “pratiche assistenziali”, considerando le “evidenze post chirurgiche”.
Con tale stringata indicazione, si ritiene corretto affermare che il c.t.u. faccia riferimento allo stato febbrile della paziente nei giorni immediatamente successivi all'operazione (si veda pag. 54 e 55 del documento informatico “Cartella Clinica 16025_2016”, allegato n. 5 comparsa costituzione e risposta), come sottolineato da parte attrice (atto di citazione, pagg. 9 e 13).
4.1. Tale ultima ricostruzione appare comunque più probabile rispetto a quella individuata dalla convenuta, secondo cui “il danno ora lamentato dalla ricorrente è molto più probabilmente che non riconducibile a cause esterne, cioè a contaminazione esterna, ovvero altrettanto probabilmente alla medicazione fuori sede, come suggerisce la decisione della stessa ricorrente di rifiutare la visita di controllo del 27 dicembre e di non effettuare la medicazione stessa nel nosocomio folignate (come invece invitata a fare), per trascorrere il periodo natalizio fuori dal domicilio” (si veda pag. 10 comparsa conclusionale parte convenuta).
Parte convenuta, infatti, nel ricondurre la causa dell'infezione a “cause esterne”, pone come presupposto della sua ricostruzione l'avvenuta “medicazione fuori sede”, circostanza invero non provata e altamente improbabile: secondo parte convenuta delicate cure sarebbe state prestate in luogo ignoto e imprecisato, diverso dall'ospedale folignate, con il medico curante che pure si sarebbe opposto solo verbalmente.
Invece, dalla lettura del referto dell'1/1/2017, tale circostanza deve escludersi, essendo stata verosimilmente e concordemente posticipata la visita per la rimozione del drenaggio a causa della richiesta di di trascorrere alcuni giorni con i familiari in una differente città. Controparte_1
7 4.2. Sulla scorta di tali argomentazioni deve ritenersi provato il nesso di causalità tra l'infezione occorsa alla ferita chirurgica del seno destro e le attività mediche svolte presso l'Ospedale di Foligno.
5. Quanto alle valutazioni in ordine alla invalidità temporanea e permanente, causata dalla citata infezione al seno destro e dal non utile intervento di mastectomia al seno sinistro, deve ritenersi corretta la valutazione dei c.t.u., con conseguente riconoscimento del danno biologico differenziale sulla base di accrescimento di invalidità permanente nella misura del 20% e “maggiore inabilità temporanea stimabile in misura pari a 2 mesi (15 gg al 100%, 20 gg al 75% e 15 gg al 50%)”.
5.1. A tal proposito deve ritenersi circostanza fattuale provata, siccome non contestata, l'intervenuto decesso di siccome indicato nelle note del 13/11/2025 di parte convenuta (in cui, Controparte_1 tuttavia, non si indica la data del decesso).
5.2. Tale dato influisce sulla liquidazione del danno, ritenendo corretto applicare i criteri “orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza” esposti nelle tabelle milanesi (anno 2024).
A tal proposito si evidenzia che appare corretto riconoscere valore alla triste assenza di aspettativa di vita di nella condivisione dei criteri individuati dalle tabelle milanesi, il danno viene liquidato Controparte_1 non riconoscendo rilevanza all'età del de cuius, quantificando l'importo sulla base della durata del periodo intercorso tra il verificarsi dell'evento dannoso e il decesso del danneggiato.
5.3. Nel caso di specie, tale lasso di tempo viene individuato in 8 anni (dal 2017 al 2024); matematicamente, si individua un danno pari a € 20.486,00 [€ 7.124 + (€ 2.227 x 6)]; rispetto a tale somma si ritiene corretto praticare un aumento nella misura del 50%, considerato che l'infezione al seno destro faceva sorgere la necessità di una ulteriore operazione chirurgica;
si deve inoltre attribuire rilevanza alle già difficili condizioni di salute e al presumibile danno psicologico cagionato dalla non Controparte_1 utile asportazione del seno sinistro.
Pertanto, in relazione alla invalidità permanente deve liquidarsi un importo pari a € 30.729,00.
5.4. Dovendo invece ricorrere agli ordinari criteri per la liquidazione del danno da invalidità temporanea, la stessa viene riconosciuta in € 4.312,50 (a mente dei criteri individuati dalle medesime tabelle milanesi, anno 2024).
5.5. Viene quindi liquidato un importo totale pari a € 35.041,50, non risultando allegati né documentati ulteriori profili di danno.
5.6. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del
8 bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie le domande di parte attrice nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno, in favore della parte attrice, quantificato nella misura di euro 35.041,50, oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
condanna parte convenuta, in favore di parte attrice, al pagamento delle spese di lite quantificate in €
1.214,00 per spese vive e in € 7.616,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Spoleto, 21 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
9
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1353/2021 r.g.
Controparte_1
Avv. ALBERTACCI ALESSIO parte attrice
Parte_1
Avv. LAFFRANCO PIETRO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis:
- Accertare e Dichiarare la responsabilità della e dei sanitari per negligenza, Controparte_2 imperizia ed imprudenza, per quanto esposto in narrativa ed in particolare per aver sottoposto la Sig.ra Controparte_1 in data 15.12.2016 ad un intervento di mastectomia bilaterale radicale con asportazione del seno sinistro non patologico, senza un giustificato motivo e senza giustificazione in fattori di rischio soggettivi (mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 correlate allo sviluppo di neoplasie mammarie) o anamnestici (ricorrenza familiare di analoga patologia) e senza neanche prevedere l'eventualità di una tecnica nipple-sparing, venendo in tal modo a mancare di fatto un ingiustificato overtreatment.
- Accertare e Dichiarare che il consenso informato in atti, cui ha fatto seguito l'intervento chirurgico del 15.12.2016, è palesemente incongruo, viziato e/o invalido per quanto esposto in narrativa ed in particolare per essere lo stesso carente delle prescrizioni e di tutte le informazioni necessarie a far comprendere alla paziente l'atto sanitario a cui si stava sottoponendo nonché le future ineludibili complicazioni a cui sarebbe andata incontro.
- Accertare e Dichiarare la responsabilità dell' e dei sanitari per aver causato Controparte_2
l'infezione che la Sig.ra ha contratto nell'Ospedale di Foligno durante il suo ricovero e/o durante l'intervento CP_1 chirurgico e/o nel post operatorio per negligenza, imperizia e imprudenza, causando di fatto il secondo (evitabile) intervento chirurgico del 06.01.2017, e per l'effetto:
1 - Condannare l' al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali che Controparte_2 si quantificano in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi dal danno al soddisfo.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via principale, nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, rideterminarsi
l'entità del risarcimento in quella minor somma ritenuta di giustizia”
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo è bene svolgere breve sintesi degli atti confezionati dalle parti e degli accadimenti processuali.
1.1. Con atto di citazione ha citato in giudizio la Controparte_1 CP_3
1.1.1. L'attore, in primo luogo, ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei sanitari per negligenza, imperizia ed imprudenza, e in particolare per aver sottoposto la paziente in data Controparte_1
15.12.2016, ad intervento di mastectomia bilaterale radicale, con asportazione del seno sinistro non patologico, senza un giustificato motivo e fattori di rischio soggettivi, realizzando un ingiustificato overtreatment.
1.1.2. Inoltre, parte attrice ha chiesto venisse accertato che il consenso informato in atti, cui ha fatto seguito l'intervento chirurgico del 15.12.2016, risultava carente di prescrizioni e di informazioni necessarie a far comprendere alla paziente l'atto sanitario a cui si stava sottoponendo nonché future complicazioni a cui sarebbe andata incontro.
1.1.3. Da ultimo parte attrice ha richiesto che venisse accertata la responsabilità dell' Controparte_2 citata in giudizio poiché responsabile dell'infezione contratta da causando il secondo Controparte_1 intervento chirurgico del 06.01.2017.
1.1.4. Sulla scorta di tale ricostruzione parte attrice ha richiesto di condannare l citata Controparte_2 in giudizio al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a quantificati Controparte_1 in € 400.000,00 “o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio”.
1.2. In data 23.12.2021 si è costituta , contestando la ricostruzione proposta con l'atto di CP_4 citazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata ha richiesto di rideterminare l'entità del risarcimento in considerazione dalla eccessiva quantificazione operata dall'attore.
1.3. Con ordinanza del 31.08.2022 il giudicante ha disposto CTU medico-legale e in data 11/12/2023 è stato depositato elaborato tecnico.
2 Con le note del 13/11/2024 parte convenuta, nell'insistere per le rassegnate conclusioni, ha segnalato il decesso della parte attrice.
In data 12.12.2024, precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Una volta ricostruite le vicende processuali occorre concentrarsi sulla ricostruzione degli accadimenti che incidono sulla decisione.
2.1. In prima istanza occorre individuare i fatti non contestati tra le parti, di seguito elencati ai paragrafi
2.1.1. e 2.1.2.
2.1.1. In data 15/12/2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso l'Ospedale Controparte_1 di Foligno “San Giovanni Battista”; il medico chirurgo eseguiva intervento di “Mastectomia Radicale
Bilaterale”; l'operazione al seno sinistro non era giustificata dalla presenza di calcificazione tumorali ma da finalità sostanzialmente preventive.
2.1.2. A seguito dell'operazione la paziente contraeva grave infezione alle ferite Controparte_1 chirurgiche del seno destro;
in data 6/1/2017 veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico presso l'Ospedale di Foligno, che comportava rimozione dell'espansore, lavaggio della cavità ascessualizzata e posizionamento di nuovo drenaggio.
2.2. Le contrapposizioni argomentative delle parti si concentrano sulla dibattuta necessità della operazione di mastectomia al seno sinistro, sulla dibattuta corretta acquisizione del consenso informato,
e in ordine all'avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra l'infezione al seno destro e il trattamento ospedaliero.
3. Quanto ai primi due aspetti (necessità della operazione al seno sinistro e consenso informato) è bene precedere ad una più approfondita disamina delle argomentazioni proposte dalle parti.
3.1. Parte attrice ha affermato che i sanitari, “inspiegabilmente ed in modo totalmente ingiustificato”, avevano asportato “anche il seno sano” (si veda pag. 1 atto di citazione); infatti, l'intervento praticato prevedeva
“l'asportazione chirurgica radicale di entrambi i seni per togliere la presenza di parti tumorali” ma Controparte_1
“non presentava infiltrazioni tumorali nel seno sinistro, la mammella sinistra era sana”.
Pertanto, secondo l'attore, “il chirurgo non poteva e soprattutto non doveva procedere all'asportazione dell'organo sano”, perché l'operazione “avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da un accurata anamnesi familiare e da una serie di test di screening molecolari volti a ricercare la presenza delle modificazioni genetiche (BRCA1 e BRCA2) così da ipotizzare concretamente un accresciuto rischio di sviluppo di neoplasia”; inoltre i sanitari “avrebbero dovuto
3 adeguatamente informare la paziente di tutti i rischi che tale asportazione avrebbe comportato;
ma ciò non è avvenuto”
(citazioni testuali tutte da pag. 7 atto di citazione).
3.2. Contrariamente a quanto indicato da parte attrice, parte convenuta ha specificato che “la paziente stessa espresse la volontà di essere sottoposta a mastectomia bilaterale, in quanto fortemente provata dall'iter terapeutico e dai precedenti due interventi chirurgici” e che “venne ovviamente edotta dell'opportunità di quel test genetico al fine di una valutazione del rischio di recidiva sul seno
contro
-laterale (sinistro)”.
Parte convenuta ha rimarcato che “la paziente espresse la volontà, in presenza di personale sanitario, di preferire
l'intervento meno invasivo, di volere fortemente anche la mastectomia sinistra e di non essere interessata né al test genetico, soprattutto perché lo stesso avrebbe differito l'intervento di un mese, né agli esiti post-operatori né ad eventuali reinterventi.
Nella stessa sede rifiutò l'intervento per trasposizione di lembi per le eccessive cicatrici e dispendio biologico e venne edotta della possibilità di eseguire lipofilling e sostituzione delle protesi con interventi chirurgici successivi per ottenere un risultato estetico migliore” (citazioni testuali tutte da pag. 5, comparsa di costituzione e risposta).
Perciò, secondo la convenuta, “dopo aver quindi acquisito il consenso informato della paziente, dettagliato nella relazione di preospedalizzazione (pagg. 16 e 15 All. n.5), il 15 dicembre 2016 fu effettuata la mastectomia radicale del seno destro, linfectomia ascellare radicale destra e ricostruzione immediata con posizionamento di espansore 450 cc in cui venivano insufflati 150 ml di soluzione salina sterile;
nonché mastectomia semplice sinistra e ricostruzione immediata con posizionamento di espansore 450 cc in cui venivano insufflati 150 ml di soluzione salina sterile”.
3.3. Nell'ambito di tale conflitto dialettico s'innesta il contributo tecnico fornito dell'elaborato di c.t.u.
Secondo i consulenti, “La mastectomia sinistra risulta al di fuori delle Linee Guida e delle buone pratiche cliniche e nulla “sposta” a riguardo la acquisizione di consenso informato pretrattamento firmato dal medico e paziente. Non vi erano peraltro esami specifici ovvero anamnesi patologica/familiare che consentissero al chirurgo di procedere con la mastectomia sinistra. Doveva, correttamente, essere posta in essere mastectomia radicale, attendere le risultanze istologiche e quindi, dopo gli eventuali trattamenti chemio/radioterapici, decidere per apposizione di espansore e quindi protesizzazione definitiva.
Invece, il chirurgo, per motivazioni non chiare e non corrette, mise in atto una mastectomia sinistra in mammella esente da malattia senza peraltro risparmiare, come avrebbe potuto, il complesso areola/capezzolo e ciò in riferimento alle minori problematiche di protesizzazione definitiva allorché viene risparmiata questa area” (pag. 4 elaborato tecnico c.t.u.).
A fronte di tale netta indicazione e di generiche contestazioni messe dai c,t,p., gli stessi consulenti hanno rimarcato “che la mammella sinistra non poteva e doveva essere trattata chirurgicamente nel contesto della procedura di mastectomia destra invece da attuarsi. Le buone pratiche cliniche e le più specifiche e comuni Linee Guida, certamente note ai CCTTPP, escludono la possibilità di attuare quanto nel caso praticato” (pag. 5 elaborato tecnico c.t.u.).
3.4. A fronte della nettezza dell'esito del dibattito tecnico, appare corretto condividere le considerazioni espresse dai c.t.u., rilevando che le stesse fondano le proprie conclusioni sulle linee guida e buone pratiche cliniche, in base ad una valutazione delle obiettive condizioni della paziente.
4 A tal proposito non si ritiene corretto valorizzare il rilievo secondo cui, ex post, anche a seguito dell'intervento chirurgico praticato, la patologia tumorale è comunque ricomparsa;
tale elemento, infatti, non giustifica l'effettuazione di intervento chirurgico con finalità preventive escluso dalle linee guida e non supportato da particolari circostanze del caso concreto.
L'argomentazione patrocinata dalla convenuta aprirebbe una via interpretativa che legittimerebbe ex post
l'effettuazione di interventi chirurgici con finalità preventive, anche se non utili, purché in presenza di recidivanza della patologia (circostanza invero tragicamente frequente), dovendosi invece attribuire alle linee guida pure il compito di individuare le condizioni che consentono la effettuazione di interventi chirurgici con finalità preventive.
3.5. Inoltre, è bene sottolineare che né il consenso informato né le eventuali espresse richieste della paziente (circostanza comunque contestata da parte attrice) avrebbero giustificato l'effettuazione di intervento chirurgico in contrasto con linee guida e buone pratiche cliniche.
3.6. Quanto alla domanda relativa alla denunciata mancata raccolta del consenso informato è bene precisare quanto segue.
3.6.1. In termini generali la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della responsabilità medico- chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono:
a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono:
a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria,
5 è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633, Rv. 668112 - 02).
3.6.2. Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato
6 abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n.
24471, Rv. 659760 - 01).
3.6.3. Con riferimento alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi che il dissenso presunto non risulta neppure essere allegato da parte attrice, che richiede unicamente verifica delle condizioni costitutive del consenso informato.
La vicenda deve dunque essere inquadrata nella ipotesi sub I) di cui al par. 3.6.1.; deve considerarsi, al riguardo, che, nella propria domanda, parte attrice non ha delineato il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (diverso da quello alla salute).
Pertanto, coincidendo il danno richiesto da parte attrice con la lesione del diritto alla salute della paziente,
l'indagine sulla eventuale violazione del consenso informato non appare utile all'indicato fine risarcitorio.
4. Quanto al nesso di causalità tra condotte realizzate in ambiente ospedaliero e la descritta infezione alla ferita chirurgica del seno destro, deve rilevarsi che i consulenti hanno concluso per ritenere l'infezione la natura “nosocomiale” dell'infezione, quindi riconoscendo la sua correlazione alle “pratiche assistenziali”, considerando le “evidenze post chirurgiche”.
Con tale stringata indicazione, si ritiene corretto affermare che il c.t.u. faccia riferimento allo stato febbrile della paziente nei giorni immediatamente successivi all'operazione (si veda pag. 54 e 55 del documento informatico “Cartella Clinica 16025_2016”, allegato n. 5 comparsa costituzione e risposta), come sottolineato da parte attrice (atto di citazione, pagg. 9 e 13).
4.1. Tale ultima ricostruzione appare comunque più probabile rispetto a quella individuata dalla convenuta, secondo cui “il danno ora lamentato dalla ricorrente è molto più probabilmente che non riconducibile a cause esterne, cioè a contaminazione esterna, ovvero altrettanto probabilmente alla medicazione fuori sede, come suggerisce la decisione della stessa ricorrente di rifiutare la visita di controllo del 27 dicembre e di non effettuare la medicazione stessa nel nosocomio folignate (come invece invitata a fare), per trascorrere il periodo natalizio fuori dal domicilio” (si veda pag. 10 comparsa conclusionale parte convenuta).
Parte convenuta, infatti, nel ricondurre la causa dell'infezione a “cause esterne”, pone come presupposto della sua ricostruzione l'avvenuta “medicazione fuori sede”, circostanza invero non provata e altamente improbabile: secondo parte convenuta delicate cure sarebbe state prestate in luogo ignoto e imprecisato, diverso dall'ospedale folignate, con il medico curante che pure si sarebbe opposto solo verbalmente.
Invece, dalla lettura del referto dell'1/1/2017, tale circostanza deve escludersi, essendo stata verosimilmente e concordemente posticipata la visita per la rimozione del drenaggio a causa della richiesta di di trascorrere alcuni giorni con i familiari in una differente città. Controparte_1
7 4.2. Sulla scorta di tali argomentazioni deve ritenersi provato il nesso di causalità tra l'infezione occorsa alla ferita chirurgica del seno destro e le attività mediche svolte presso l'Ospedale di Foligno.
5. Quanto alle valutazioni in ordine alla invalidità temporanea e permanente, causata dalla citata infezione al seno destro e dal non utile intervento di mastectomia al seno sinistro, deve ritenersi corretta la valutazione dei c.t.u., con conseguente riconoscimento del danno biologico differenziale sulla base di accrescimento di invalidità permanente nella misura del 20% e “maggiore inabilità temporanea stimabile in misura pari a 2 mesi (15 gg al 100%, 20 gg al 75% e 15 gg al 50%)”.
5.1. A tal proposito deve ritenersi circostanza fattuale provata, siccome non contestata, l'intervenuto decesso di siccome indicato nelle note del 13/11/2025 di parte convenuta (in cui, Controparte_1 tuttavia, non si indica la data del decesso).
5.2. Tale dato influisce sulla liquidazione del danno, ritenendo corretto applicare i criteri “orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza” esposti nelle tabelle milanesi (anno 2024).
A tal proposito si evidenzia che appare corretto riconoscere valore alla triste assenza di aspettativa di vita di nella condivisione dei criteri individuati dalle tabelle milanesi, il danno viene liquidato Controparte_1 non riconoscendo rilevanza all'età del de cuius, quantificando l'importo sulla base della durata del periodo intercorso tra il verificarsi dell'evento dannoso e il decesso del danneggiato.
5.3. Nel caso di specie, tale lasso di tempo viene individuato in 8 anni (dal 2017 al 2024); matematicamente, si individua un danno pari a € 20.486,00 [€ 7.124 + (€ 2.227 x 6)]; rispetto a tale somma si ritiene corretto praticare un aumento nella misura del 50%, considerato che l'infezione al seno destro faceva sorgere la necessità di una ulteriore operazione chirurgica;
si deve inoltre attribuire rilevanza alle già difficili condizioni di salute e al presumibile danno psicologico cagionato dalla non Controparte_1 utile asportazione del seno sinistro.
Pertanto, in relazione alla invalidità permanente deve liquidarsi un importo pari a € 30.729,00.
5.4. Dovendo invece ricorrere agli ordinari criteri per la liquidazione del danno da invalidità temporanea, la stessa viene riconosciuta in € 4.312,50 (a mente dei criteri individuati dalle medesime tabelle milanesi, anno 2024).
5.5. Viene quindi liquidato un importo totale pari a € 35.041,50, non risultando allegati né documentati ulteriori profili di danno.
5.6. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del
8 bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie le domande di parte attrice nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno, in favore della parte attrice, quantificato nella misura di euro 35.041,50, oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
condanna parte convenuta, in favore di parte attrice, al pagamento delle spese di lite quantificate in €
1.214,00 per spese vive e in € 7.616,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Spoleto, 21 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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