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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2024, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, all'udienza del 8 aprile 2024 ha pronunciato alle ore 15,02 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3790/2019 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Avv. BALSAMO TERESA
- ricorrente -
CONTRO
- , in persona del CP_1 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica nella sede dell'istituto in Roma (00144) via Ciro Il Grande n. 21 (P.IVA
– cod. fisc. ) P.IVA_1 P.IVA_2
- agenzia di CP_1 Controparte_2
Canicattì, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Canicattì nella via De Gasperi n. 34, (P.IVA – cod. fisc. P.IVA_1
); P.IVA_2
- , sede Provinciale di CP_1 Controparte_2
Agrigento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Agrigento via Picone n. 16, (P.IVA – cod. fisc. P.IVA_1
) presso l'Avvocatura dell'Ente sede di Agrigento. P.IVA_2
Avv. ILARDO GIANTONY
- Resistente-
Oggetto: disconoscimento giornate lavoratore agricolo
Conclusione delle parti: come da verbale di udienza.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2019 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore deduceva di avere prestato attività lavorativa di bracciante agricolo per le mansioni, gli orari specificati nell' atto introduttivo alle dipendenze della ditta indicata in ricorso
[...]
” con sede legale in Campobello di Licata Controparte_3
(AG), in Via Martoglio n. 22, dal 10 settembre 2014 al 31 dicembre 2014; che la domanda di disoccupazione agricola al suddetto periodo, già accolta, è stata riesaminata d'ufficio e revocata con consequenziale accertamento di indebito per € 2.690,61, come da comunicazione a.r. datata 15 febbraio 2019, pervenuta l'8 marzo 2019, ove così si legge: “ …. Le comunico che è stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. 2015663102521 PER
Revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione n. 3 elenco var. 15.12.2018. Revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var. 15.12.2018. Interessi legali. L'indebito accertato ammonta a € 2.690,61 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014”; che avverso il suddetto provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso al Comitato
Provinciale in data 8 maggio 2019 senza esito;
CP_1 Tanto esposto chiedeva all'adito Tribunale previo riconoscimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di detta società, la declaratoria di illegittimità della revoca delle prestazioni agricole e della cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli per l' anno 2014 ed il riconoscimento del diritto agli assegni al nucleo familiare e delle relative prestazioni accessorie relative allo stesso periodo. In via istruttoria chiedeva ammettersi la prova con i testi sugli articolati ivi dedotti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 costituitosi in giudizio , chiedeva dichiararsi l' inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. n.
124/2004 , nel merito disconosceva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con la documentazione versata agli atti di causa gl ritenuta la causa matura per la decisione la rinvia all'udienza del 20
2 febbraio 2023 per discussione e decisione sulla eccepita decadenza, previa concessione alle parti di termine per il deposito delle note scritte.
Indi la causa veniva rinviata per carico di ruolo del giudice come da verbali in atti di causa. All' odierna udienza del 8 aprile 2024 la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e decisa dal G.L. con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70. A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d. lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d. l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.). ( cfr. Cass. 27/12/2011 n. 29070).
Per la verifica della definitività del provvedimento occorre fare riferimento al procedimento disciplinato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, per il quale “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della l'interessato e il Org_1
3 dirigente della competente sede (ante riforma ex art. 19 della l. n. Org_2
724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Ora, ai sensi dell'art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9- quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Se per un verso la pubblicazione telematica dell'elenco in variazione ha ormai valore di notifica, al lavoratore interessato, del disconoscimento e della cancellazione dall'elenco annuale, per altro verso, tuttavia, nel caso di specie appare equo fare decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo previsto dall'art. 11 cit. – termine trascorso il quale il disconoscimento e la cancellazione devono considerarsi definitivi – dalla data in cui il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza del disconoscimento e della cancellazione, restando in questo modo superata l'opposizione alla decadenza formulata dalla parte ricorrente nelle note del 29 aprile 2021.
Ed invero, risulta dalla documentazione prodotta che la parte ricorrente è stata cancellata dagli elenchi agricoli e che tale cancellazione le sia stata comunicata per l'anno 2014, con nota datata 15 febbraio 2019, CP_1 pervenuta l'8 marzo 2019, come dalla stessa ammesso ed allegato in ricorso;
che avverso la mancata iscrizione la parte ricorrente ha proposto tardivamente ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 8 maggio 2019 oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla notizia della mancata iscrizione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa avverso la domanda di reiezione sopra dedotta, con la conseguenza che il disconoscimento e la cancellazione hanno acquistato il carattere della definitività e della non contestabilità consentendo il decorrere dei 120 giorni fissati a pena di decadenza dall'art. 22 cit. per la proposizione del ricorso giudiziale.
Ne deriva che, nel caso di specie, l'azione giudiziaria avverso il provvedimento di reazione della domanda per l'anno 2014 entro 150 giorni (30 giorni per il ricorso amministrativo non proposto , decorsi i quali il
4 provvedimento di disconoscimento è divenuto definitivo e lesivo + 120 per il ricorso giudiziale) decorrenti dalla comunicazione della superiore nota avvenuta in data 15 febbraio 2019, e pervenuta alla parte ricorrente in data 8 marzo 2019 ( Vedi Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui :“ il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso), termine ( di 150 giorni) che scadeva per l'anno per cui è causa “ 2014” in data 5 settembre 2019 , mentre, il presente ricorso è stato depositato in data 3 dicembre 2019 oltre cioè il termine di decadenza di 150 giorni come sopra dedotto previsto dalla legge.
Inoltre, si osserva, che la domanda è parimenti inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70 essendo decorsi inutilmente il la proposizione dell'azione giudiziaria) anche dalla pubblicazione dell'elenco termini di 150 giorni ( 30 per la proposizione del ricorso + 120 per nominativo annuale, che l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Nel caso di specie, gli elenchi nominativi sono stati pubblicati sul sito dell' Istituto il terzo elenco nominativo trimestrale 2018 di Org_3 variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti residenti nel Comune di
Campobello di Licata dal 15 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 (cfr. doc. produzione telematica dell' , per cui il termine per proporre CP_1 ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 31 dicembre 2018 con scadenza al 30 maggio
2019 , mentre, il presente ricorso è stato depositato in data 3 dicembre
2019 oltre cioè il termine di decadenza di 150 giorni come sopra dedotto previsto dalla legge. Va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' che, CP_1 peraltro, è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai
5 suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n.
103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992)” - Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595 ). Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione. La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a
“provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”. È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione del provvedimento. Ed invero, alla luce della ormai intervenuta incontestabilità del provvedimento di disconoscimento e di cancellazione delle giornate dall'elenco per l'anno per cui è causa, per quanto sopra ampiamente argomentato, nessun interesse appare residuare in capo alla parte ricorrente in ordine all'accertamento delle giornate di lavoro agricolo svolto alle dipendenze della Controparte_4
nel suddetto anno, non potendone comunque discendere, in
[...] mancanza dell'indefettibile presupposto dell'iscrizione nel relativo elenco nominativo, il diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
Rimangono assorbite le altre questioni sollevate dalle parti in causa.
Sulle spese di lite.
Ritenuta la particolarità della questione trattata compensa tra le parti le spese di lite inerenti il presente giudizio
P.Q.M.
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La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti nella causa iscritta al n. 3790/2019 R.G.; dichiara inammissibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento lì 8 aprile 2024. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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