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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento iscritto al
RGN 4278/2023, promosso da , con l'avv. FEMIA DANILO, Parte_1 nei confronti dell' , ha emesso la seguente CP_1
ORDINANZA
- rilevato che in data 17/03/2025 a seguito di provvedimento di sollecito al CTU del 10/03/2025,
è pervenuta dichiarazione del consulente incaricato, dott. , attestante la CP_2 mancata presentazione del ricorrente periziando alla visita fissata per il 17/05/2024, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici oggetto dell'epigrafato procedimento;
- ritenuto che difetta la prova del requisito sanitario previsto per l'accesso al beneficio invocato, atteso il ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza delle predette condizioni, omettendo di sottoporsi all'ispezione che avrebbe dovuto condurre l'incaricato CTU, senza per altro fornire giustificazioni idonee ad una rimessione nei termini;
- osservato che nessuna istanza è stata presentata dalla difesa del ricorrente finalizzata ad acclarare quanto riportato dal CTU;
- ritenuto, pertanto, il contegno processuale delle parti elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice di merito, consegue alla mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica, il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine alla sussistenza di tale stato di fatto (ex multis Cass. 28.4.1995, n. 4751; Cass.
5.1.2001 n. 101; Cass. 3.4.1986, n. 2304);
- ritenuto non doversi procedere alla definizione del procedimento nel contraddittorio fra le parti, atteso il persistente disinteresse alle sorti dello stesso, desumibile dalla mancanza di qualsiasi intervento di parte ricorrente alla conclusione del giudizio;
- preso atto della dichiarazione del CTU.
PQM
• rigetta il ricorso,
• nulla sulle spese, perché l' si è difeso in proprio senza documentare esborsi. CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al CTU.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 30/03/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
1
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento iscritto al
RGN 4278/2023, promosso da , con l'avv. FEMIA DANILO, Parte_1 nei confronti dell' , ha emesso la seguente CP_1
ORDINANZA
- rilevato che in data 17/03/2025 a seguito di provvedimento di sollecito al CTU del 10/03/2025,
è pervenuta dichiarazione del consulente incaricato, dott. , attestante la CP_2 mancata presentazione del ricorrente periziando alla visita fissata per il 17/05/2024, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici oggetto dell'epigrafato procedimento;
- ritenuto che difetta la prova del requisito sanitario previsto per l'accesso al beneficio invocato, atteso il ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza delle predette condizioni, omettendo di sottoporsi all'ispezione che avrebbe dovuto condurre l'incaricato CTU, senza per altro fornire giustificazioni idonee ad una rimessione nei termini;
- osservato che nessuna istanza è stata presentata dalla difesa del ricorrente finalizzata ad acclarare quanto riportato dal CTU;
- ritenuto, pertanto, il contegno processuale delle parti elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice di merito, consegue alla mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica, il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine alla sussistenza di tale stato di fatto (ex multis Cass. 28.4.1995, n. 4751; Cass.
5.1.2001 n. 101; Cass. 3.4.1986, n. 2304);
- ritenuto non doversi procedere alla definizione del procedimento nel contraddittorio fra le parti, atteso il persistente disinteresse alle sorti dello stesso, desumibile dalla mancanza di qualsiasi intervento di parte ricorrente alla conclusione del giudizio;
- preso atto della dichiarazione del CTU.
PQM
• rigetta il ricorso,
• nulla sulle spese, perché l' si è difeso in proprio senza documentare esborsi. CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al CTU.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 30/03/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
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