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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 30/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 217/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante, ing. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cesaro e Carmine Cesaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Monte Santo n. 25, giusta procura allegata al dell'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Pietro Gigliotti del Foro di Perugia, giusta delega estesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del 12.12.2023 (n°905/2023 D.I. e n°2388/2023 RG), ed elettivamente domiciliata in Perugia,
C.so Vannucci n. 39, presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Come da note ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 29/01/2024, la (d'ora in avanti anche solo “ ) ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società proponendo opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2023 del 18/12/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto, eccependo che lo stesso non era stato mai notificato alla medesima.
In particolare, ha evidenziato che mediante p.e.c. le ha stato inviato un plico contenente la relata, la procura e due volte il file del ricorso monitorio ma non il file del decreto emesso dal Tribunale;
per tale ragione, ha chiesto dichiararsi la nullità di tale notifica e del conseguente rapporto processuale.
La società si è costituita in giudizio contestando l'opposizione attorea, evidenziando la validità Controparte_2
delle firme digitali apposte agli atti notificati e l'irrilevanza della supposta nullità della notifica ex art. 156
c.p.c., essendo la parte comunque venuta a conoscenza del decreto in questione.
La convenuta ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
All'udienza della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la medesima per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 27/02/2025 (termine poi differito d'ufficio al 29/05/2025), assegnando termine per il deposito di note conclusive sino al 31/01/2025.
Lette le note di discussione, il Tribunale ha deciso la causa pronunciando la presente sentenza.
* * * * *
1. L'opposizione attorea ha per oggetto la asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, n.
905/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 18/12/2023, e la conseguente inefficacia dello stesso.
Le predette eccezioni risultano parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
pagina 2 di 9 Invero, l'attore opponente ha documentalmente provato di aver ricevuto in notifica mediante p.e.c. una copia non leggibile del decreto ingiuntivo opposto;
nello specifico, nella busta allegata alla p.e.c. di avvenuta consegna si rinvengono: la relata di notifica in formato .p7m, la procura speciale e il ricorso per decreto ingiuntivo in formato .pdf, e un ulteriore file (che asseritamente avrebbe dovuto essere il provvedimento monitorio) in formato .xml e, pertanto, del tutto illeggibile.
La notificazione del suddetto decreto in formato illeggibile deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come nel caso di specie.
Pure essendo noto il ricorso (dunque il petitum e la causa petendi), non è dato sapere in che misura la domanda sia stata accolta né con quali motivazioni, etc., non permettendosi una rituale difesa nel merito all'ingiunta.
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
2. Ciò chiarito, in giurisprudenza si distinguono tre diverse ipotesi (Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n.
3552; Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2013, n. 22806; Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2013, n. 14910; Tribunale S.Maria Capua V., 22 maggio 2013, n. 5336 ; Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261; Tribunale Milano, sez. III, 13 novembre 2012, n. 12499; Tribunale
Monza, sez. fall., 04 luglio 2012, n. 1875; Tribunale Modena, sez. I, 10 maggio 2012, n. 763; Tribunale
Torino, sez. fer., 31 agosto 2011; Tribunale Roma, 07 luglio 2011, n. 14720; Tribunale Milano, sez. lav., 04 luglio 2011, n. 3000; Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126; Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2009, n.
18791; Cass. civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892; Cass. civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass. civile, sez. III, 24 ottobre 2008, n. 25737; Cass. civile, sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847; Cass. civile, sez. I,
31 ottobre 2007, n. 22959; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515; Cass. civile, sez. I, 13 luglio 2006,
n. 15918; Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515;
Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239; Cass. civile , sez. III, 01 giugno 2004, n. 10495; Cass. civile,
pagina 3 di 9 sez. lav., 01 settembre 2003, n. 12752; Cass. civile, sez. I, 26 luglio 2001, n. 10183; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9872; Cass. civile, sez. I, 11 agosto 1993, n. 8593; Cass. civile, sez. I, 04 dicembre 1991, n.
12998; Cass. civile, Sezioni Unite, 04 novembre 1980, n. 5907):
- Quella della notificazione inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto), nel qual caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi:
• con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.;
• con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.);
• con l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c..
- Quella della notificazione nulla o irregolare, nel qual caso non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può comunque esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti;
- Quella della notificazione tardiva, nel qual caso, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare;
Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552, la quale ha precisato che “Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è ammissibile solo con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt.
645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi”; Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219, secondo la quale “Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli
pagina 4 di 9 sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.”; Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2013, n.
22806, per cui “La nullità della notifica del decreto ingiuntivo (nella specie: perché dalla relata non risultava la menzione dell'esito negativo delle ricerche delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.), al contrario dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all'art. 644 c.p.c., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva”; Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261, per la quale “La mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) anche se causa di inefficacia del decreto, quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art.
645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli art.
615 e 617 c.p.c. dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo”; Cass. civile, sez. III, 28 la quale ha affermato “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità,
perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per
l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria”; Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959, che ha espresso il seguente principio “La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente” e Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938, che ha sancito “La
pagina 5 di 9 determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, laddove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, “se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione”, comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650
c.p.c., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione”.
Anche la giurisprudenza di merito pare coerente con la suesposta posizione;
si veda Tribunale Torino, 31 agosto 2011: “Il decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente (notifica non effettuata) o giuridicamente inesistente
(notifica avvenuta in luogo ed a persona privi di riferimento alcuno al debitore ingiunto) è inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
e detta inefficacia può esser fatta valere sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.), sia con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (conf. Trib. Torino, Sent. 11 marzo 2015, n. 1179).
2.2 Ebbene, nel caso di specie, si ritiene si tratti di notifica meramente nulla.
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare “residuale” la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non-atto ed è “configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole
ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto”
(Cass. S.U. n. 14916/2016 ed altre conformi).
Nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto.
Il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra le parti. Viene invece in rilievo l'ipotesi della “totale mancanza materiale dell'atto”, perché uno degli allegati risulta illeggibile.
pagina 6 di 9 In primo luogo, con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di “informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cass. Civ., sent. n. 25819/2017; conf. Cass. Civ., sent. nn.
21560/2019; 4624/2020).
In secondo luogo, quanto alla qualificabilità come nulla/inesistente della medesima, assume decisiva rilevanza il fatto che il messaggio PEC trasmesso all'opponente indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza da un avvocato, sia il nome dell'ingiungente, sia l'oggetto della notificazione (“Decreto Ingiuntivo
Telematico n. 905/2023 del 18 Dicembre 2023 emesso dal Tribunale Civile di Spoleto”). Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per l'illeggibilità di uno degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.
Ciò esclude che si possa parlare di “totale mancanza dell'atto”, da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.
Del resto, le S.U. hanno ritenuto - nel caso assimilabile dell'atto notificato solo nelle pagine dispari, con conseguente impossibilità per il destinatario di comprenderne il contenuto - che, a fronte di un originale ritualmente depositato e completo, il vizio è della notificazione, e non dell'atto notificato, integrando una nullità come tale “sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione (qui, Corte d'Appello, n.d.r.) ovvero per effetto della
costituzione dell'intimato (qui, appellati, n.d.r.), salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese” (Cass. S.U. n. 18121/2016).
Principio che, una volta adattato al caso della notifica a mezzo Pec contenente un allegato inconsistente e dunque tale da impedire la comprensione alla controparte, porta inevitabilmente alle medesime conclusioni.
Coerentemente con le sopra indicate argomentazioni si è posta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica),
pagina 7 di 9 qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 30/10/2023, n. 30082).
2.3 Dunque, trattandosi di notificazione nulla del decreto ingiuntivo opposto, pur non trovando applicazione l'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è stata comunque correttamente fatta valere dall'attrice opponente con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Pertanto, deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3. Peraltro, come correttamente rilevato dalla convenuta opposta, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del Giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
ne deriva che, ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Tribunale Monza, 27 settembre 2012; Cass. civile, sez. III, 23 marzo 2007,
n. 7206; Cass. civile, sez. I, 28 settembre 2006, n. 21050; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
3.1 Ebbene, ciò chiarito, occorre evidenziare come parte opponente, anche dopo la costituzione in giudizio del convenuto e della rituale produzione del decreto monitorio (e quindi avendo tutti gli elementi della domanda formulata a disposizione) non ha mai contestato in alcun modo il credito in questione.
Dunque, in applicazione dei principi di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi la fondatezza della pretesa creditoria in esame, con condanna dell'opponente al pagamento della suddetta somma.
Le spese – liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio, dell'assenza di istruttoria nonché della pagina 8 di 9 complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, circostanze che giustificano l'utilizzo di valori inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento – seguono la soccombenza, da intendersi in senso sostanziale con riferimento alla domanda di merito azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- accerta e dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro 21.751,87, oltre Parte_1 Controparte_2
interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 2.300,00 Parte_1 Controparte_2
(€ 600,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva ed € 1.200,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 30/05/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 9 di 9
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante, ing. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cesaro e Carmine Cesaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Monte Santo n. 25, giusta procura allegata al dell'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Pietro Gigliotti del Foro di Perugia, giusta delega estesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del 12.12.2023 (n°905/2023 D.I. e n°2388/2023 RG), ed elettivamente domiciliata in Perugia,
C.so Vannucci n. 39, presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Come da note ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 29/01/2024, la (d'ora in avanti anche solo “ ) ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società proponendo opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2023 del 18/12/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto, eccependo che lo stesso non era stato mai notificato alla medesima.
In particolare, ha evidenziato che mediante p.e.c. le ha stato inviato un plico contenente la relata, la procura e due volte il file del ricorso monitorio ma non il file del decreto emesso dal Tribunale;
per tale ragione, ha chiesto dichiararsi la nullità di tale notifica e del conseguente rapporto processuale.
La società si è costituita in giudizio contestando l'opposizione attorea, evidenziando la validità Controparte_2
delle firme digitali apposte agli atti notificati e l'irrilevanza della supposta nullità della notifica ex art. 156
c.p.c., essendo la parte comunque venuta a conoscenza del decreto in questione.
La convenuta ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
All'udienza della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la medesima per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 27/02/2025 (termine poi differito d'ufficio al 29/05/2025), assegnando termine per il deposito di note conclusive sino al 31/01/2025.
Lette le note di discussione, il Tribunale ha deciso la causa pronunciando la presente sentenza.
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1. L'opposizione attorea ha per oggetto la asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, n.
905/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 18/12/2023, e la conseguente inefficacia dello stesso.
Le predette eccezioni risultano parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
pagina 2 di 9 Invero, l'attore opponente ha documentalmente provato di aver ricevuto in notifica mediante p.e.c. una copia non leggibile del decreto ingiuntivo opposto;
nello specifico, nella busta allegata alla p.e.c. di avvenuta consegna si rinvengono: la relata di notifica in formato .p7m, la procura speciale e il ricorso per decreto ingiuntivo in formato .pdf, e un ulteriore file (che asseritamente avrebbe dovuto essere il provvedimento monitorio) in formato .xml e, pertanto, del tutto illeggibile.
La notificazione del suddetto decreto in formato illeggibile deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come nel caso di specie.
Pure essendo noto il ricorso (dunque il petitum e la causa petendi), non è dato sapere in che misura la domanda sia stata accolta né con quali motivazioni, etc., non permettendosi una rituale difesa nel merito all'ingiunta.
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
2. Ciò chiarito, in giurisprudenza si distinguono tre diverse ipotesi (Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n.
3552; Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2013, n. 22806; Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2013, n. 14910; Tribunale S.Maria Capua V., 22 maggio 2013, n. 5336 ; Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261; Tribunale Milano, sez. III, 13 novembre 2012, n. 12499; Tribunale
Monza, sez. fall., 04 luglio 2012, n. 1875; Tribunale Modena, sez. I, 10 maggio 2012, n. 763; Tribunale
Torino, sez. fer., 31 agosto 2011; Tribunale Roma, 07 luglio 2011, n. 14720; Tribunale Milano, sez. lav., 04 luglio 2011, n. 3000; Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126; Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2009, n.
18791; Cass. civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892; Cass. civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass. civile, sez. III, 24 ottobre 2008, n. 25737; Cass. civile, sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847; Cass. civile, sez. I,
31 ottobre 2007, n. 22959; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515; Cass. civile, sez. I, 13 luglio 2006,
n. 15918; Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515;
Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239; Cass. civile , sez. III, 01 giugno 2004, n. 10495; Cass. civile,
pagina 3 di 9 sez. lav., 01 settembre 2003, n. 12752; Cass. civile, sez. I, 26 luglio 2001, n. 10183; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9872; Cass. civile, sez. I, 11 agosto 1993, n. 8593; Cass. civile, sez. I, 04 dicembre 1991, n.
12998; Cass. civile, Sezioni Unite, 04 novembre 1980, n. 5907):
- Quella della notificazione inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto), nel qual caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi:
• con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.;
• con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.);
• con l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c..
- Quella della notificazione nulla o irregolare, nel qual caso non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può comunque esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti;
- Quella della notificazione tardiva, nel qual caso, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare;
Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552, la quale ha precisato che “Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è ammissibile solo con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt.
645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi”; Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219, secondo la quale “Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli
pagina 4 di 9 sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.”; Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2013, n.
22806, per cui “La nullità della notifica del decreto ingiuntivo (nella specie: perché dalla relata non risultava la menzione dell'esito negativo delle ricerche delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.), al contrario dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all'art. 644 c.p.c., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva”; Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261, per la quale “La mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) anche se causa di inefficacia del decreto, quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art.
645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli art.
615 e 617 c.p.c. dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo”; Cass. civile, sez. III, 28 la quale ha affermato “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità,
perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per
l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria”; Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959, che ha espresso il seguente principio “La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente” e Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938, che ha sancito “La
pagina 5 di 9 determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, laddove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, “se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione”, comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650
c.p.c., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione”.
Anche la giurisprudenza di merito pare coerente con la suesposta posizione;
si veda Tribunale Torino, 31 agosto 2011: “Il decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente (notifica non effettuata) o giuridicamente inesistente
(notifica avvenuta in luogo ed a persona privi di riferimento alcuno al debitore ingiunto) è inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
e detta inefficacia può esser fatta valere sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.), sia con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (conf. Trib. Torino, Sent. 11 marzo 2015, n. 1179).
2.2 Ebbene, nel caso di specie, si ritiene si tratti di notifica meramente nulla.
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare “residuale” la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non-atto ed è “configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole
ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto”
(Cass. S.U. n. 14916/2016 ed altre conformi).
Nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto.
Il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra le parti. Viene invece in rilievo l'ipotesi della “totale mancanza materiale dell'atto”, perché uno degli allegati risulta illeggibile.
pagina 6 di 9 In primo luogo, con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di “informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cass. Civ., sent. n. 25819/2017; conf. Cass. Civ., sent. nn.
21560/2019; 4624/2020).
In secondo luogo, quanto alla qualificabilità come nulla/inesistente della medesima, assume decisiva rilevanza il fatto che il messaggio PEC trasmesso all'opponente indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza da un avvocato, sia il nome dell'ingiungente, sia l'oggetto della notificazione (“Decreto Ingiuntivo
Telematico n. 905/2023 del 18 Dicembre 2023 emesso dal Tribunale Civile di Spoleto”). Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per l'illeggibilità di uno degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.
Ciò esclude che si possa parlare di “totale mancanza dell'atto”, da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.
Del resto, le S.U. hanno ritenuto - nel caso assimilabile dell'atto notificato solo nelle pagine dispari, con conseguente impossibilità per il destinatario di comprenderne il contenuto - che, a fronte di un originale ritualmente depositato e completo, il vizio è della notificazione, e non dell'atto notificato, integrando una nullità come tale “sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione (qui, Corte d'Appello, n.d.r.) ovvero per effetto della
costituzione dell'intimato (qui, appellati, n.d.r.), salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese” (Cass. S.U. n. 18121/2016).
Principio che, una volta adattato al caso della notifica a mezzo Pec contenente un allegato inconsistente e dunque tale da impedire la comprensione alla controparte, porta inevitabilmente alle medesime conclusioni.
Coerentemente con le sopra indicate argomentazioni si è posta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica),
pagina 7 di 9 qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 30/10/2023, n. 30082).
2.3 Dunque, trattandosi di notificazione nulla del decreto ingiuntivo opposto, pur non trovando applicazione l'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è stata comunque correttamente fatta valere dall'attrice opponente con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Pertanto, deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3. Peraltro, come correttamente rilevato dalla convenuta opposta, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del Giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
ne deriva che, ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Tribunale Monza, 27 settembre 2012; Cass. civile, sez. III, 23 marzo 2007,
n. 7206; Cass. civile, sez. I, 28 settembre 2006, n. 21050; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
3.1 Ebbene, ciò chiarito, occorre evidenziare come parte opponente, anche dopo la costituzione in giudizio del convenuto e della rituale produzione del decreto monitorio (e quindi avendo tutti gli elementi della domanda formulata a disposizione) non ha mai contestato in alcun modo il credito in questione.
Dunque, in applicazione dei principi di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi la fondatezza della pretesa creditoria in esame, con condanna dell'opponente al pagamento della suddetta somma.
Le spese – liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio, dell'assenza di istruttoria nonché della pagina 8 di 9 complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, circostanze che giustificano l'utilizzo di valori inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento – seguono la soccombenza, da intendersi in senso sostanziale con riferimento alla domanda di merito azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- accerta e dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro 21.751,87, oltre Parte_1 Controparte_2
interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 2.300,00 Parte_1 Controparte_2
(€ 600,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva ed € 1.200,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 30/05/2025
Il giudice
Federico Falfari
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