Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1992, n. 200
Articolo 2
Versione
5 marzo 1992
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992