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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott. Francesco De Perna Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la presente
SENTENZA sul reclamo iscritto al n. 1599 del r.g.a.c. dell'anno 2024 proposto da Parte_1
( , con l'Avv. RAFFAELLA GRECO (giusta procura in calce al ricorso P.IVA_1
introduttivo), nei confronti di ( ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. EMANUELA RE (giusta procura in calce alla memoria di costituzione, avverso l'ordinanza dichiarativa della chiusura anticipata della procedura esecutiva RGE 86/2022, pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo, Dott.ssa Milena
Palmisano, in data 04.11.2024;
Premesso che: con reclamo, depositato il 22.11.2024, la ha chiesto la revoca Parte_1
dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva RGE 86/2022 emessa dal Tribunale
1 di Fermo nella procedura esecutiva n. 86/2022 e del richiamato provvedimento del
04.11.2024, nonché la prosecuzione delle attività di vendita.
A sostegno delle proprie domande, la reclamante ha dedotto che:
- la in forza di atto di cessione concluso ai sensi della Legge Parte_1
130/1999, è cessionaria del credito da parte dei seguenti istituti di credito:
[...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
Banca Federico Del Vecchio Spa, Controparte_4 [...]
; Controparte_5
- in data 28.07.2022 è stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva immobiliare presso il TRIBUNALE DI FERMO, RGE 86/2022, nei confronti della sig.ra
[...]
quale debitrice di uno dei suddetti rapporti di credito;
CP_1
- in data 22.05.2023, è stato emesso decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569
c.p.c., ritualmente notificato alla debitrice, con fissazione dell'udienza al 17.10.2023.
In data 13.10.2023 il CTU nominato ha depositato istanza di proroga per il deposito della perizia, proroga che è stata concessa dal G.E. il quale ha rinviato l'udienza al
19.12.2023;
- in data 18.12.2023, la debitrice ha agito in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., opposizione in cui si è costituita insistendo per la Parte_1
prosecuzione della procedura esecutiva. Il giudice ha pronunciato ordinanza di rigetto dell'opposizione e ha condannato la debitrice alla refusione delle spese di lite;
- per l'effetto, la procedura è proseguita e in data 22.03.2024 è stata depositata la perizia di stima. Successivamente, in data 23.04.2024, sono state delegate le operazioni di vendita;
- nelle more della procedura esecutiva sono pervenute varie richieste di pagamento, che la società odierna reclamante ha provveduto ad onorare, quali la liquidazione delle spettanze del CTU ed il fondo spese per la custodia, tuttavia, per mero errore, non sono stati corrisposti l'acconto al delegato né il fondo spese previsto nell'ordinanza di delega;
2 - il giudice, in data 24.09.2024, su istanza del delegato, ha concesso il termine di giorni
15 per l'adempimento di quanto dovuto;
- in data 16.10.2024, il delegato ha inoltrato una pec all'odierna reclamante, con cui ha sollecitato il pagamento e, presa solo in quel momento cognizione dell'errore e del mancato pagamento dell'acconto al delegato e del fondo spese, la Parte_1
ha preso contatti con il delegato rappresentandogli l'errore e la contestuale
[...]
messa in pagamento di quanto richiesto, in vista dell'udienza di comparizione, fissata dal Giudice per il 22.10.2024;
- prima dell'udienza sono state depositate delle note per rappresentare al Giudice
l'errore commesso e l'immediata messa in pagamento di quanto richiesto.
All'udienza di comparizione le parti si sono riportate alle rispettive note e, non appena ricevute le contabili dei pagamenti, si è provveduto al deposito telematico anche delle ricevute dei pagamenti mancanti, il tutto al fine di evitare l'estinzione della procedura esecutiva;
- i pagamenti dovuti sono stati tutti eseguiti entro l'udienza fissata dal Giudice in data
22.10.2024, come relazionato dallo stesso delegato in data 25.10.2024;
- tuttavia, con ordinanza depositata in data 04.11.2024, il G.E. ha dichiarato la chiusura anticipata della procedura esecutiva R.G.E. 86/2022, deducendo in motivazione come il compenso previsto per il delegato, pari ad € 534,40, è risultato tardivamente accreditato, in data 28.10.2024;
- il provvedimento emesso è illegittimo per motivazione carente, insufficiente e infondata, per violazione del principio di tassatività delle ipotesi di estinzione del procedimento esecutivo e per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e al giusto processo esecutivo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
- infatti, lo stesso Giudice, nel provvedimento emesso, ha qualificato il termine per il pagamento del fondo spese quale termine “ordinatorio” non perentorio, il cui decorso infruttuoso, avrebbe potuto determinare l'impossibilità di prosecuzione della procedura, un'ipotesi, questa, di “estinzione atipica”. Il Giudice, in particolare, ha motivato l'estinzione adducendo il “mancato rispetto dei termini concessi” determinato dall'errore conseguente alla convinzione dell'odierno reclamante di
3 aver effettuato il pagamento dovuto, e la “mancata richiesta della remissione in termini”, di fatto non richiesta appunto perché il creditore procedente ha agito nella convinzione aver effettuato i suddetti pagamenti;
- a prescindere dall'errore commesso dal reclamante, è orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui i termini fissati dal Giudice dell'esecuzioni non possono avere natura perentoria, bensì solo ordinatoria di talché il tardivo pagamento del fondo spese al delegato alla vendita nei termini stabiliti nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. non può condurre il processo esecutivo all'estinzione, nulla essendo previsto da alcuna norma applicabile al processo esecutivo, né essendovi alcun disposto normativo che consenta al G.E. di fissare termini perentori o di ritenere perentorio, a pena di estinzione, il termine per il versamento del fondo spese al professionista delegato;
- in base agli artt. 174 e 175 c.p.c. espressamente richiamati dall'art. 484 c.p.c., il G.E. non può introdurre ad nutum termini perentori in assenza di una norma espressa che a ciò lo abiliti, atteso che i termini di tale natura debbono trovare previsione espressa nella legge, per esigenze minime di garanzia delle parti e per la certezza insita nella predeterminazione delle regole del “giusto processo”;
- per l'effetto, il provvedimento emesso risulta privo di qualsiasi base normativa, integrando esercizio di un potere giurisdizionale non previsto dall'ordinamento e non giustificabile con generiche esigenze di durata ragionevole e di efficienza del processo esecutivo;
- nel caso di specie risulta che il creditore procedente ha comunque provveduto ai pagamenti, non appena resosi conto dell'errore, pagamenti che di fatto sono risultati accreditati già alla data dell'udienza fissata per il giudice per la comparizione delle parti in data 22.10.2024, di tal che il processo esecutivo avrebbe potuto continuare in relazione alla dotazione del fondo spese accreditato al delegato. In particolare, diversamente da quanto riportato dal G.E. in motivazione, dalla documentazione contabile allegata, è risultato che il pagamento del fondo spese è stato accreditato in data 18.10.2024 e che il pagamento dell'acconto al delegato è stato eseguito in data 22.10.2024; 4 - il Giudice dell'Esecuzione, quindi, non ha tenuto conto né delle note depositate prima dell'udienza, cui il domiciliatario si è riportato in udienza, né della relazione del delegato, il quale in data 25.10.2024, prima dell'emissione dell'ordinanza di estinzione, ha confermato il pagamento e l'avvenuto accredito, né ha tenuto in considerazione che in relazione all'errore commesso il creditore ha provveduto a rimediare effettuando i pagamenti e depositando documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- nel caso in esame non vi è stata manifestazione di alcun intento volto alla quiescenza sine die del processo esecutivo, né condotte dilatorie e tanto meno abusive da parte di la quale, al contrario, si è adoperata attivamente per Parte_1
effettuare tutti i pagamenti residui non appena presa cognizione dell'errore commesso;
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, che sia Controparte_1
pronunciata la declaratoria di inammissibilità del reclamo ovvero, nel merito, il rigetto del proposto reclamo e conferma dell'ordinanza del 04.11.2024 con la quale è stata dichiarata la chiusura anticipata della procedura esecutiva n. 86/2022 ed ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare.
A sostegno delle proprie difese parte reclamata ha dedotto che:
- controparte ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del
G.E. con cui è stata disposta l'estinzione della procedura esecutiva per omesso versamento del fondo spese, avverso il quale è ammesso esclusivamente lo strumento del ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. Il presente reclamo, pertanto, risulta inammissibile;
- infatti, il reclamo è il mezzo di impugnazione per i provvedimenti del G.E. che dispongono l'estinzione della procedura esecutiva nei casi tipizzati dall'ordinamento giuridico, mentre nelle ipotesi di estinzione cd. atipica, come quella intervenuta nel caso di specie, avverso il provvedimento del G.E. è dato esperire solo ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.;
5 - tale circostanza è nota anche alla controparte, come dimostrato dal fatto che la stessa ha promosso un parallelo ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.;
- nel merito, la corretta ricostruzione dei fatti è la seguente: con ordinanza del
23.04.2024, notificata in pari data, il G.E. ha delegato le operazioni di vendita e ha fissato il termine di trenta giorni, quindi entro il 23.05.2024, per il versamento dell'anticipo al professionista;
in data 12.06.2024, dunque già decorso il termine concesso dal G.E. per procedere al pagamento, il P.D. ha inoltrato la richiesta di pagamento del fondo spese e del compenso, dando il termine di trenta giorni per il versamento: la scadenza del termine entro cui procedere era il 12.07.2024; in data
23.09.2024 il P.D. ha relazionato il G.E. sul mancato versamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso nei termini fissati nell'ordinanza di delega: il G.E., con provvedimento del 24.09.2024, comunicato in pari data, ha fissato in giorni 15 il termine per il versamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso disposto con ordinanza del 23.04.2024, statuendo, espressamente, “che, nel caso di perdurante inerzia alla scadenza dell'assegnando nuovo termine (salvo differimento a seguito di tempestiva istanza di proroga fondata su gravi e comprovati motivi oggettivi) non potrà che pervenirsi alla declaratoria di chiusura anticipata del processo esecutivo (…)”: la scadenza del termine entro cui procedere era il 09.10.2024;
- il creditore procedente, quindi, non ha ottemperato al pagamento nel termine di cui all'ordinanza di delega, già contenente l'avviso della valutazione dell'inerzia (del pagamento nel termine assegnato) ai fini della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva;
né ha pagato a seguito della richiesta formulata dal
Professionista Delegato in data 12.06.2024, risultando inadempiente anche in relazione all'ulteriore termine concesso con provvedimento del 24.09.2024;
- infine, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 22.10.2024, il
Giudice, ha invitato il custode ed il Delegato a depositare note delle spese e dei compensi, necessitando la liquidazione degli ausiliari della procedura prima di provvedere sulla chiusura anticipata della stessa. In data 04.11.2024, previa liquidazione degli ausiliari, il G.E., richiamato il proprio precedente provvedimento,
6 rilevato che i versamenti del fondo spese e dell'acconto al Delegato sono stati eseguiti ben oltre i termini fissati dal G.E. con ordinanza del 23.04.2024 e con decreto del 24.09.2024, ha dichiarato la chiusura anticipata della procedura esecutiva, con conseguente ordine di cancellazione del pignoramento immobiliare;
- in punto di diritto, la decisione del G.E. di cui all'ordinanza del 04.11.2024 risulta essere corretta, ineccepibile e motivata, coincidente con una corretta applicazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. e della disciplina di cui agli artt. 152 e 175 c.p.c., risultando, di contro, destituito di ogni fondamento il reclamo ex adverso proposto;
- nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost.
Al contrario, il provvedimento reclamato ne costituisce puntuale applicazione: il
G.E., terzo ed imparziale, ha garantito il contraddittorio tra le parti e facendo applicazione della legge ne ha garantito la ragionevole durata. E la legge che controparte assume essere stata violata, invero, è stata diligentemente impiegata ed ha costituito una delle motivazioni del provvedimento di chiusura anticipata;
- infatti, si legge nel provvedimento di scioglimento di riserva del 22.10.24, richiamato nell'ordinanza del 04.11.2024 che “la fissazione di un termine ordinatorio non rende meno cogente la disposizione, dato che il meccanismo previsto dall'art. 154 c.p.c. per la proroga rende sanzionabile l'eventuale inerzia, la quale determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori e, cioè, impedisce la concessione di un nuovo termine per provvedere agli adempimenti prescritti e non osservati”;
- irrilevante è la circostanza che il pagamento sia intervenuto prima dell'adozione del provvedimento di chiusura anticipata perché ciò che avrebbe dovuto fare il creditore procedente per evitare la chiusura anticipata della procedura esecutiva
(come indicato dal G.E. nei propri provvedimenti) è pagare nel termine assegnato dal Giudice o chiedere, prima della scadenza del termine assegnato dal Giudice, una proroga per adempiere.
All'udienza del 10.01.2025, parte reclamata ha ribadito le proprie conclusioni insistendo nell'eccezione preliminare;
il Collegio ha assegnato alla parte reclamante termine di 15 giorni per le controdeduzioni, riservando la decisione all'esito; con memoria autorizzata in controdeduzione, depositata in data 17.01.2025, parte reclamante ha dedotto la
7 fondatezza e l'ammissibilità del reclamo posto che la veste formale del provvedimento di estinzione del G.E. giustifica l'impugnazione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. con reclamo al
Collegio; infine, parte reclamante, per tutto quanto contestato in merito, si è riportata integralmente al reclamo introduttivo, confermando le conclusioni.
OSSERVA:
Con il presente procedimento, la parte reclamante ha chiesto, ai sensi dell'art. 630, comma
3, c.p.c., la revoca dell'ordinanza, datata 01.11.2024,di estinzione della procedura esecutiva n. 86/2022 R.G.E.
Ebbene, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, è opportuno premettere che il procedimento di reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. costituisce il mezzo per impugnare tutti i provvedimenti assunti in punto di estinzione (recanti l'accoglimento o il diniego della relativa istanza – cfr. Corte
Costituzionale, n. 195 del 26 novembre 1981, n. 195; Cass. 15 luglio 2016, n. 14449).
Peraltro, deve rilevarsi, nel caso di specie, la mancata prospettazione di una causa c.d. tipica di estinzione della procedura.
Infatti, dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle parti, suffragata dalla documentazione allegata, risulta che la causa posta a fondamento dell'ordinanza di estinzione anticipata, oggetto del presente reclamo, sia il tardivo pagamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso del Professionista Delegato, da parte del creditore procedente.
In altri termini, le parti concordano sul fatto che il reclamante abbia versato le somme dovute, così come sul fatto che tali pagamenti siano avvenuti tardivamente rispetto al termine fissato dal G.E. (cfr. ordinanza del G.E. depositata in data 04.11.2024 e la nota di deposito e ricevute di pagamento, di cui al doc. n. 9 allegato al reclamo introduttivo).
Lo stesso reclamante costruisce le proprie difese attorno alla natura ed alle possibili conseguenze del mancato rispetto del termine ordinatorio fissato dal G.E. al creditore procedente per provvedere al versamento dei costi della procedura esecutiva. Parte reclamante sostiene, in particolare, che non rientra tra i poteri del G.E. quello di fissare un termine ordinatorio dal cui mancato rispetto derivi l'estinzione anticipata dell'esecuzione.
8 Ciò posto, occorre dare atto di come l'estinzione del procedimento esecutivo per tardivo pagamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso del Professionista Delegato, non sia una delle cause tipiche previste ai fini dell'esperibilità del reclamo al Collegio ex art. 630
c.p.c.
Tanto detto, allora, è noto come, a livello interpretativo, sia orientamento consolidato quello secondo cui l'art. 630 c.p.c. preveda la reclamabilità dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo o che la respinge;
tuttavia, si ritiene che la norma in questione sia stata dettata dal legislatore solo per le ipotesi di c.d. estinzione tipica, vale a dire, quelle di cui agli artt. artt. 629, 630 e 631 c.p.c. Il richiamato orientamento, condiviso dal Collegio, ritiene che “il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti ex art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cod. proc. civ. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con
l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica” (cfr. Cass. civ. n. 3276/2008).
In quest'ottica, si ribadisce, saranno impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. i provvedimenti che dispongano o rigettino la chiusura anticipata del processo esecutivo per cause atipiche, tra le quali ben può farsi rientrare quella oggetto del provvedimento oggetto del presente reclamo.
Di recente, è stato ulteriormente ribadito che “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale
è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..” (cfr.
Cass. n. 11241 2022).
9 In ragione della peculiarità della vicenda le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
- dichiara inammissibile il reclamo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott. Francesco De Perna Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la presente
SENTENZA sul reclamo iscritto al n. 1599 del r.g.a.c. dell'anno 2024 proposto da Parte_1
( , con l'Avv. RAFFAELLA GRECO (giusta procura in calce al ricorso P.IVA_1
introduttivo), nei confronti di ( ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. EMANUELA RE (giusta procura in calce alla memoria di costituzione, avverso l'ordinanza dichiarativa della chiusura anticipata della procedura esecutiva RGE 86/2022, pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo, Dott.ssa Milena
Palmisano, in data 04.11.2024;
Premesso che: con reclamo, depositato il 22.11.2024, la ha chiesto la revoca Parte_1
dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva RGE 86/2022 emessa dal Tribunale
1 di Fermo nella procedura esecutiva n. 86/2022 e del richiamato provvedimento del
04.11.2024, nonché la prosecuzione delle attività di vendita.
A sostegno delle proprie domande, la reclamante ha dedotto che:
- la in forza di atto di cessione concluso ai sensi della Legge Parte_1
130/1999, è cessionaria del credito da parte dei seguenti istituti di credito:
[...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
Banca Federico Del Vecchio Spa, Controparte_4 [...]
; Controparte_5
- in data 28.07.2022 è stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva immobiliare presso il TRIBUNALE DI FERMO, RGE 86/2022, nei confronti della sig.ra
[...]
quale debitrice di uno dei suddetti rapporti di credito;
CP_1
- in data 22.05.2023, è stato emesso decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569
c.p.c., ritualmente notificato alla debitrice, con fissazione dell'udienza al 17.10.2023.
In data 13.10.2023 il CTU nominato ha depositato istanza di proroga per il deposito della perizia, proroga che è stata concessa dal G.E. il quale ha rinviato l'udienza al
19.12.2023;
- in data 18.12.2023, la debitrice ha agito in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., opposizione in cui si è costituita insistendo per la Parte_1
prosecuzione della procedura esecutiva. Il giudice ha pronunciato ordinanza di rigetto dell'opposizione e ha condannato la debitrice alla refusione delle spese di lite;
- per l'effetto, la procedura è proseguita e in data 22.03.2024 è stata depositata la perizia di stima. Successivamente, in data 23.04.2024, sono state delegate le operazioni di vendita;
- nelle more della procedura esecutiva sono pervenute varie richieste di pagamento, che la società odierna reclamante ha provveduto ad onorare, quali la liquidazione delle spettanze del CTU ed il fondo spese per la custodia, tuttavia, per mero errore, non sono stati corrisposti l'acconto al delegato né il fondo spese previsto nell'ordinanza di delega;
2 - il giudice, in data 24.09.2024, su istanza del delegato, ha concesso il termine di giorni
15 per l'adempimento di quanto dovuto;
- in data 16.10.2024, il delegato ha inoltrato una pec all'odierna reclamante, con cui ha sollecitato il pagamento e, presa solo in quel momento cognizione dell'errore e del mancato pagamento dell'acconto al delegato e del fondo spese, la Parte_1
ha preso contatti con il delegato rappresentandogli l'errore e la contestuale
[...]
messa in pagamento di quanto richiesto, in vista dell'udienza di comparizione, fissata dal Giudice per il 22.10.2024;
- prima dell'udienza sono state depositate delle note per rappresentare al Giudice
l'errore commesso e l'immediata messa in pagamento di quanto richiesto.
All'udienza di comparizione le parti si sono riportate alle rispettive note e, non appena ricevute le contabili dei pagamenti, si è provveduto al deposito telematico anche delle ricevute dei pagamenti mancanti, il tutto al fine di evitare l'estinzione della procedura esecutiva;
- i pagamenti dovuti sono stati tutti eseguiti entro l'udienza fissata dal Giudice in data
22.10.2024, come relazionato dallo stesso delegato in data 25.10.2024;
- tuttavia, con ordinanza depositata in data 04.11.2024, il G.E. ha dichiarato la chiusura anticipata della procedura esecutiva R.G.E. 86/2022, deducendo in motivazione come il compenso previsto per il delegato, pari ad € 534,40, è risultato tardivamente accreditato, in data 28.10.2024;
- il provvedimento emesso è illegittimo per motivazione carente, insufficiente e infondata, per violazione del principio di tassatività delle ipotesi di estinzione del procedimento esecutivo e per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e al giusto processo esecutivo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
- infatti, lo stesso Giudice, nel provvedimento emesso, ha qualificato il termine per il pagamento del fondo spese quale termine “ordinatorio” non perentorio, il cui decorso infruttuoso, avrebbe potuto determinare l'impossibilità di prosecuzione della procedura, un'ipotesi, questa, di “estinzione atipica”. Il Giudice, in particolare, ha motivato l'estinzione adducendo il “mancato rispetto dei termini concessi” determinato dall'errore conseguente alla convinzione dell'odierno reclamante di
3 aver effettuato il pagamento dovuto, e la “mancata richiesta della remissione in termini”, di fatto non richiesta appunto perché il creditore procedente ha agito nella convinzione aver effettuato i suddetti pagamenti;
- a prescindere dall'errore commesso dal reclamante, è orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui i termini fissati dal Giudice dell'esecuzioni non possono avere natura perentoria, bensì solo ordinatoria di talché il tardivo pagamento del fondo spese al delegato alla vendita nei termini stabiliti nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. non può condurre il processo esecutivo all'estinzione, nulla essendo previsto da alcuna norma applicabile al processo esecutivo, né essendovi alcun disposto normativo che consenta al G.E. di fissare termini perentori o di ritenere perentorio, a pena di estinzione, il termine per il versamento del fondo spese al professionista delegato;
- in base agli artt. 174 e 175 c.p.c. espressamente richiamati dall'art. 484 c.p.c., il G.E. non può introdurre ad nutum termini perentori in assenza di una norma espressa che a ciò lo abiliti, atteso che i termini di tale natura debbono trovare previsione espressa nella legge, per esigenze minime di garanzia delle parti e per la certezza insita nella predeterminazione delle regole del “giusto processo”;
- per l'effetto, il provvedimento emesso risulta privo di qualsiasi base normativa, integrando esercizio di un potere giurisdizionale non previsto dall'ordinamento e non giustificabile con generiche esigenze di durata ragionevole e di efficienza del processo esecutivo;
- nel caso di specie risulta che il creditore procedente ha comunque provveduto ai pagamenti, non appena resosi conto dell'errore, pagamenti che di fatto sono risultati accreditati già alla data dell'udienza fissata per il giudice per la comparizione delle parti in data 22.10.2024, di tal che il processo esecutivo avrebbe potuto continuare in relazione alla dotazione del fondo spese accreditato al delegato. In particolare, diversamente da quanto riportato dal G.E. in motivazione, dalla documentazione contabile allegata, è risultato che il pagamento del fondo spese è stato accreditato in data 18.10.2024 e che il pagamento dell'acconto al delegato è stato eseguito in data 22.10.2024; 4 - il Giudice dell'Esecuzione, quindi, non ha tenuto conto né delle note depositate prima dell'udienza, cui il domiciliatario si è riportato in udienza, né della relazione del delegato, il quale in data 25.10.2024, prima dell'emissione dell'ordinanza di estinzione, ha confermato il pagamento e l'avvenuto accredito, né ha tenuto in considerazione che in relazione all'errore commesso il creditore ha provveduto a rimediare effettuando i pagamenti e depositando documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- nel caso in esame non vi è stata manifestazione di alcun intento volto alla quiescenza sine die del processo esecutivo, né condotte dilatorie e tanto meno abusive da parte di la quale, al contrario, si è adoperata attivamente per Parte_1
effettuare tutti i pagamenti residui non appena presa cognizione dell'errore commesso;
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, che sia Controparte_1
pronunciata la declaratoria di inammissibilità del reclamo ovvero, nel merito, il rigetto del proposto reclamo e conferma dell'ordinanza del 04.11.2024 con la quale è stata dichiarata la chiusura anticipata della procedura esecutiva n. 86/2022 ed ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare.
A sostegno delle proprie difese parte reclamata ha dedotto che:
- controparte ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del
G.E. con cui è stata disposta l'estinzione della procedura esecutiva per omesso versamento del fondo spese, avverso il quale è ammesso esclusivamente lo strumento del ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. Il presente reclamo, pertanto, risulta inammissibile;
- infatti, il reclamo è il mezzo di impugnazione per i provvedimenti del G.E. che dispongono l'estinzione della procedura esecutiva nei casi tipizzati dall'ordinamento giuridico, mentre nelle ipotesi di estinzione cd. atipica, come quella intervenuta nel caso di specie, avverso il provvedimento del G.E. è dato esperire solo ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.;
5 - tale circostanza è nota anche alla controparte, come dimostrato dal fatto che la stessa ha promosso un parallelo ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.;
- nel merito, la corretta ricostruzione dei fatti è la seguente: con ordinanza del
23.04.2024, notificata in pari data, il G.E. ha delegato le operazioni di vendita e ha fissato il termine di trenta giorni, quindi entro il 23.05.2024, per il versamento dell'anticipo al professionista;
in data 12.06.2024, dunque già decorso il termine concesso dal G.E. per procedere al pagamento, il P.D. ha inoltrato la richiesta di pagamento del fondo spese e del compenso, dando il termine di trenta giorni per il versamento: la scadenza del termine entro cui procedere era il 12.07.2024; in data
23.09.2024 il P.D. ha relazionato il G.E. sul mancato versamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso nei termini fissati nell'ordinanza di delega: il G.E., con provvedimento del 24.09.2024, comunicato in pari data, ha fissato in giorni 15 il termine per il versamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso disposto con ordinanza del 23.04.2024, statuendo, espressamente, “che, nel caso di perdurante inerzia alla scadenza dell'assegnando nuovo termine (salvo differimento a seguito di tempestiva istanza di proroga fondata su gravi e comprovati motivi oggettivi) non potrà che pervenirsi alla declaratoria di chiusura anticipata del processo esecutivo (…)”: la scadenza del termine entro cui procedere era il 09.10.2024;
- il creditore procedente, quindi, non ha ottemperato al pagamento nel termine di cui all'ordinanza di delega, già contenente l'avviso della valutazione dell'inerzia (del pagamento nel termine assegnato) ai fini della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva;
né ha pagato a seguito della richiesta formulata dal
Professionista Delegato in data 12.06.2024, risultando inadempiente anche in relazione all'ulteriore termine concesso con provvedimento del 24.09.2024;
- infine, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 22.10.2024, il
Giudice, ha invitato il custode ed il Delegato a depositare note delle spese e dei compensi, necessitando la liquidazione degli ausiliari della procedura prima di provvedere sulla chiusura anticipata della stessa. In data 04.11.2024, previa liquidazione degli ausiliari, il G.E., richiamato il proprio precedente provvedimento,
6 rilevato che i versamenti del fondo spese e dell'acconto al Delegato sono stati eseguiti ben oltre i termini fissati dal G.E. con ordinanza del 23.04.2024 e con decreto del 24.09.2024, ha dichiarato la chiusura anticipata della procedura esecutiva, con conseguente ordine di cancellazione del pignoramento immobiliare;
- in punto di diritto, la decisione del G.E. di cui all'ordinanza del 04.11.2024 risulta essere corretta, ineccepibile e motivata, coincidente con una corretta applicazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. e della disciplina di cui agli artt. 152 e 175 c.p.c., risultando, di contro, destituito di ogni fondamento il reclamo ex adverso proposto;
- nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost.
Al contrario, il provvedimento reclamato ne costituisce puntuale applicazione: il
G.E., terzo ed imparziale, ha garantito il contraddittorio tra le parti e facendo applicazione della legge ne ha garantito la ragionevole durata. E la legge che controparte assume essere stata violata, invero, è stata diligentemente impiegata ed ha costituito una delle motivazioni del provvedimento di chiusura anticipata;
- infatti, si legge nel provvedimento di scioglimento di riserva del 22.10.24, richiamato nell'ordinanza del 04.11.2024 che “la fissazione di un termine ordinatorio non rende meno cogente la disposizione, dato che il meccanismo previsto dall'art. 154 c.p.c. per la proroga rende sanzionabile l'eventuale inerzia, la quale determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori e, cioè, impedisce la concessione di un nuovo termine per provvedere agli adempimenti prescritti e non osservati”;
- irrilevante è la circostanza che il pagamento sia intervenuto prima dell'adozione del provvedimento di chiusura anticipata perché ciò che avrebbe dovuto fare il creditore procedente per evitare la chiusura anticipata della procedura esecutiva
(come indicato dal G.E. nei propri provvedimenti) è pagare nel termine assegnato dal Giudice o chiedere, prima della scadenza del termine assegnato dal Giudice, una proroga per adempiere.
All'udienza del 10.01.2025, parte reclamata ha ribadito le proprie conclusioni insistendo nell'eccezione preliminare;
il Collegio ha assegnato alla parte reclamante termine di 15 giorni per le controdeduzioni, riservando la decisione all'esito; con memoria autorizzata in controdeduzione, depositata in data 17.01.2025, parte reclamante ha dedotto la
7 fondatezza e l'ammissibilità del reclamo posto che la veste formale del provvedimento di estinzione del G.E. giustifica l'impugnazione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. con reclamo al
Collegio; infine, parte reclamante, per tutto quanto contestato in merito, si è riportata integralmente al reclamo introduttivo, confermando le conclusioni.
OSSERVA:
Con il presente procedimento, la parte reclamante ha chiesto, ai sensi dell'art. 630, comma
3, c.p.c., la revoca dell'ordinanza, datata 01.11.2024,di estinzione della procedura esecutiva n. 86/2022 R.G.E.
Ebbene, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, è opportuno premettere che il procedimento di reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. costituisce il mezzo per impugnare tutti i provvedimenti assunti in punto di estinzione (recanti l'accoglimento o il diniego della relativa istanza – cfr. Corte
Costituzionale, n. 195 del 26 novembre 1981, n. 195; Cass. 15 luglio 2016, n. 14449).
Peraltro, deve rilevarsi, nel caso di specie, la mancata prospettazione di una causa c.d. tipica di estinzione della procedura.
Infatti, dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle parti, suffragata dalla documentazione allegata, risulta che la causa posta a fondamento dell'ordinanza di estinzione anticipata, oggetto del presente reclamo, sia il tardivo pagamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso del Professionista Delegato, da parte del creditore procedente.
In altri termini, le parti concordano sul fatto che il reclamante abbia versato le somme dovute, così come sul fatto che tali pagamenti siano avvenuti tardivamente rispetto al termine fissato dal G.E. (cfr. ordinanza del G.E. depositata in data 04.11.2024 e la nota di deposito e ricevute di pagamento, di cui al doc. n. 9 allegato al reclamo introduttivo).
Lo stesso reclamante costruisce le proprie difese attorno alla natura ed alle possibili conseguenze del mancato rispetto del termine ordinatorio fissato dal G.E. al creditore procedente per provvedere al versamento dei costi della procedura esecutiva. Parte reclamante sostiene, in particolare, che non rientra tra i poteri del G.E. quello di fissare un termine ordinatorio dal cui mancato rispetto derivi l'estinzione anticipata dell'esecuzione.
8 Ciò posto, occorre dare atto di come l'estinzione del procedimento esecutivo per tardivo pagamento del fondo spese e dell'acconto sul compenso del Professionista Delegato, non sia una delle cause tipiche previste ai fini dell'esperibilità del reclamo al Collegio ex art. 630
c.p.c.
Tanto detto, allora, è noto come, a livello interpretativo, sia orientamento consolidato quello secondo cui l'art. 630 c.p.c. preveda la reclamabilità dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo o che la respinge;
tuttavia, si ritiene che la norma in questione sia stata dettata dal legislatore solo per le ipotesi di c.d. estinzione tipica, vale a dire, quelle di cui agli artt. artt. 629, 630 e 631 c.p.c. Il richiamato orientamento, condiviso dal Collegio, ritiene che “il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti ex art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cod. proc. civ. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con
l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica” (cfr. Cass. civ. n. 3276/2008).
In quest'ottica, si ribadisce, saranno impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. i provvedimenti che dispongano o rigettino la chiusura anticipata del processo esecutivo per cause atipiche, tra le quali ben può farsi rientrare quella oggetto del provvedimento oggetto del presente reclamo.
Di recente, è stato ulteriormente ribadito che “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale
è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..” (cfr.
Cass. n. 11241 2022).
9 In ragione della peculiarità della vicenda le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
- dichiara inammissibile il reclamo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
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