TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ TO
Riconoscimento Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, servizio civile prestato non nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha in costanza di pronunciato la seguente rapporto di impiego
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0294/2024 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex N. 0294/24 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 12.12.2025, avente ad
CRONOLOGICO oggetto: “Riconoscimento del servizio civile prestato non in N. ______________ costanza di rapporto di impiego”;
e vertente REPERTORIO tra N. ______________
n. 177/2025 R.B.Lav.
rappresentata e difesa dall'avv. D. Ferraro del Parte_1
Foro di Napoli in virtù di mandato allegato alla memoria di nel termine Pt_2 costituzione in data 18.04.2025, elettivamente domiciliata presso lo del 12.12.2025 con deposito di note scritte studio del difensore in Acerra (Na), Via S. Riemma, n. 4; ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e Deposito minuta
_________________
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., con sede il Roma, Viale Trastevere;
Resistente contumace Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0294/24 R.G. D'Auria c/o pag. 1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 12.12.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 18.01.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di essa ricorrente al riconoscimento, ai fini della valutazione del punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-
2024, del servizio civile prestato “non in costanza di nomina” dal
13.11.2017 al 12.11.2018, realizzato dall'Associazione Expoitaly e denominato Onda di Pace, con l'attribuzione di 6 punti per anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), per i profili professionali dichiarati in domanda, alla stregua del servizio civile svolto in costanza di nomina;
e, quindi, condannare l'Amministrazione resistente all'adozione degli atti necessari all'attribuzione in favore di essa ricorrente di ulteriori punti 6 per il servizio civile prestato e, di conseguenza, alla migliore ricollocazione nelle graduatorie di III fascia
ATA per il triennio 2021/2024 e per i profili professionali di interesse, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso in data 14.04.2024 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), il non si costituiva in giudizio e, quindi, Controparte_1
rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei
Giudizio n. 0294/24 R.G. D'Auria c/o pag. 2 Controparte_1 documenti allegati, nel termine fissato del giorno 12.12.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura della Cancelleria, come fissato con decreto dal Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n.
1196/1960: cfr. Cass. n. 17603/25 in data 15.04/30.06.2025, par. XXIII) la parte ricorrente ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
I. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta.
Invero, in proposito, vanno richiamate le argomentazioni già svolte dall'adito Tribunale in precedenti pronunce, conformi al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass.
31 maggio 2021 n. 15127; Cass. 3 giugno 2021 n. 15467; Cass. n.
41894/2021; Cass. 866/2024).
In particolare, l'odierno ricorrente chiede che, per il servizio civile prestato non in costanza di nomina, gli venga attribuito lo stesso punteggio normativamente previsto per il medesimo servizio espletato in costanza di nomina.
Ebbene, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che l'odierna parte ricorrente ha prestato il servizio civile dal 13.11.2017 al
12.11.2018, realizzato dall'Associazione Expoitaly e denominato Onda di Pace, quindi dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie ATA, ma non in costanza di nomina.
Ordunque, l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo
Giudizio n. 0294/24 R.G. D'Auria c/o pag. 3 Controparte_1
servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; e al comma 2 stabilisce che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del Dpr. n. 417/1974
(Cass. n. 41894/2021).
La Suprema Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Pertanto, è stato evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il
Giudizio n. 0294/24 R.G. D'Auria c/o pag. 4 Controparte_1 sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
E' stato, pertanto, affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, evidenziando che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro;
e, quindi, è stato affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni si è, dunque, ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343; Consiglio di Stato sez. VII, 27/12/2023,
n.11235 in relazione all'ordinanza del n. 60 del Controparte_1
2020).
Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di
Circolo e di Istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
Giudizio n. 0294/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 Pertanto, secondo un principio generale dell'ordinamento, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile sostitutivo sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall'articolo
569, comma 3, D.Lgs. n. 297/94), come anche ai fini dell'accesso ai ruoli
(articolo 2050, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma 2, D.Lgs. n. 66/2010) sia se prestati successivamente al mero conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010) (cfr., in tal senso, Cons. Stato n. 3286/22;
Consiglio di Stato n. 266/2023; Cass. n. 5679/2020).
A fronte di siffatto quadro normativo, di contro, il D.M. n. 50/2021 stabilisce, all'allegato A, punto A, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Il successivo punto B, “Titoli di Servizio”, prevede poi che: “si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “Se. prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o
Enti locali e nei patronati scolastici”.
Tali disposizioni del D.M. n. 50/2021 si palesano, di conseguenza, illegittime, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati.
Il Consiglio di Stato ha condiviso e richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 266/2023 in data
Giudizio n. 0294/24 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_1 09.01.2023 anche in relazione alla fattispecie analoga a quella di cui si discorre, in cui il D.M. n. 50/2021, a differenza dei precedenti che non vi attribuivano alcun punteggio, ha previsto la valutazione del servizio di leva non prestato in costanza di nomina con l'inferiore punteggio di 0,6, in luogo dei 6 punti previsti per il servizio di leva prestato in costanza di nomina.
Tale orientamento, seguito da gran parte della giurisprudenza di merito, appare condivisibile, atteso che l'interpretazione resa dalla Suprema
Corte con la pronuncia sopra citata comporta il riconoscimento del medesimo punteggio per il servizio di leva o servizio civile prestato in costanza di nomina e prima di questa, dopo il conseguimento del titolo.
Peraltro, ad avviso del Tribunale adito, vi è il rischio di una cd
“discriminazione alla rovescia”, dal momento che la situazione di chi, in possesso di titolo idoneo, non possa in concreto partecipare ad una procedura selettiva o accettare una nomina, perché impegnato del servizio militare obbligatorio, non appare invero differenziarsi, quanto al danno subito, rispetto a quella di chi debba sospendere il rapporto per la leva obbligatoria in costanza di nomina. A ben vedere, al contrario, colui che sia già stato nominato si trova in situazione più favorevole del primo, avendo diritto alla conservazione del posto di lavoro, cui il primo non ha potuto neppure accedere (cfr. Tribunale Palermo, sentenza n. 945/2023).
Quindi, ne consegue che, in relazione alla generale previsione dell'art. 2050n comma 1, cit. e dell'art. 485, comma 7, T.U. Scuola, una disparità di trattamento si verifica in ogni caso in cui il servizio di leva reso non in costanza di rapporto di lavoro venga valutato in misura inferiore (nella specie in modo considerevole) rispetto a quello prestato in costanza di nomina, non soltanto quando il primo non venga valutato affatto.
Pertanto, per i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, quindi, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla
Giudizio n. 0294/24 R.G. D'Auria c/o pag. 7 Controparte_1 soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma 1, causa di valore indeterminabile, tenuto conto che l'orientamento della Suprema Corte in materia è ampiamente consolidato da anni.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti del , con
[...] Controparte_1
ricorso depositato in data 18.01.2024 e ritualmente notificato in data
14.04.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della valutazione del punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale
ATA per il triennio 2021-2024, del servizio civile prestato “non in costanza di nomina” dal 13.11.2017 al 12.11.2018, realizzato dall'Associazione Expoitaly e denominato Onda di Pace, con l'attribuzione di 6 punti per anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), per i profili professionali dichiarati in domanda, alla stregua del servizio militare o civile svolto in costanza di nomina;
3) Condanna il resistente all'adozione degli atti necessari CP_1
all'attribuzione in favore della ricorrente di ulteriori punti 6 per il servizio civile prestato e, di conseguenza, alla migliore ricollocazione nelle graduatorie di III fascia ATA per i profili professionali dichiarati in domanda;
4) Condanna il resistente al pagamento in favore della CP_1
Giudizio n. 0294/24 R.G. D'Auria c/o pag. 8 Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 12.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0294/24 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 Controparte_1