Articolo 3 della Legge 30 giugno 1959, n. 477
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 agosto 1959
Art. 3.
Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione delle anticipazioni saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Nello stato di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative al miglioramento ed al potenziamento degli impianti e servizi ed alla costruzione di alloggi di cui al precedente art. 1.
Entrata in vigore il 1 agosto 1959