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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1901/2021 promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PRENCIPE ELVIRA e dell'avv. DE PASCALE MARCO VIA EMILIA N.
16 47838 RICCIONE;
APPELLANTE contro
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CATANI ERICA e dell'avv. ANDREONI ROBERTO VIA BRAMANTE
71 61029 URBINO;
( ) Via M. Bufalini n. 58 47921 Controparte_3 C.F._1
Rimini;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di Rimini, nel procedimento R.G.
N. 431/2016 pubblicata in data 07.07. 2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 03.11.2024 sulle seguenti pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante come da atto di appello, per la parte appellata costituita come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in avanti ) ha convenuto in Controparte_2 CP_2 giudizio innanzi al Tribunale di Rimini l' (in Controparte_5
avanti ) e la in avanti allegando di CP_1 Controparte_6 CP_4 aver acquistato nell'anno 2015 alcuni immobili siti in Riccione, Viale Ceccarini, edificati su sottostante terreno descritto al C.T. di detto comune al foglio 11, particella 259 ed aver appurato che, in favore del detto fondo, era stata costituita - con atto del 17.12.1964 a rogito del Notaio di Rimini - Persona_1
una servitù di passaggio gravante sul fondo distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di
Riccione al foglio 11, particella 2235, sub 1 (di proprietà di entrambe le convenute) e sub 2 (di proprietà dell' . L'esercizio della servitù era, però, impedito dal fatto che la Particella 2235 CP_1 era stata inglobata nell'ambito del più ampio immobile destinato ad attività di bar con l'insegna “Blue
Bar”. L'attrice ha domandato pertanto al Tribunale adito di: i) accertare e dichiarare l'esistenza della predetta servitù di passaggio, escluso il transito di automezzi e compresa la sosta di veicoli per solo carico e scarico merci con accesso da viale Ceccarini;
ii) ordinare alle società convenute di provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi a proprie cura e spese e cessare ogni forma di turbativa e/o molestia all'esercizio della servitù di passaggio;
iii) di condannare le società medesime al risarcimento del danno subito dall'attrice per il mancato esercizio della servitù di passaggio;
iv) con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'intervenuta estinzione del diritto di passaggio in CP_1
controversia per non uso ultra ventennale e per l'avvenuta trasformazione irreversibile dell'area, avendo la medesima occupato con una struttura fissa e permanente l'intera particella 2235, CP_1
sub 1 e sub 2 del foglio 11 e avendo costruito sulla striscia di terreno una parte del bar denominato Blue
Bar gestito dalla società e di aver, pertanto, acquisito il Parte_1
diritto di proprietà sui detti immobili per intervenuta usucapione ultra ventennale di cui ha domandato la declaratoria previo rigetto delle domande attrici e la condanna alle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la rilevando che la particella 2235 era di comproprietà della stessa e CP_4 dell' così come confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Rimini n. 1175/2009 che CP_1 aveva, altresì, condannato l' a rimuovere quanto edificato sulla predetta particella. Si è, CP_1 quindi, rimessa a giustizia, sull'accertamento della servitù di passaggio, evidenziando di non aver pagina 2 di 9 impedito od ostacolato in alcun modo tale servitù, né ha edificato alcunché su tale particella 2235. La convenuta ha, quindi, domandato il rigetto della domanda e di ordinare a di provvedere CP_4
alla rimessione in pristino a sua cura e spese dello stato dei luoghi con rimozione di quanto edificato, statuendo l'eventuale condanna solo nei confronti dell' e quindi il rigetto delle altre CP_1
domande nei confronti di essa Con vittoria delle spese competenze di causa. CP_4
Istruita la causa documentalmente, a mezzo prove orali e CTU, il Tribunale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e all'esito così statuito: “Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 431/2016, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che il fondo distinto al Catasto del Comune di Riccione al foglio 11, particella 2235, sub. 1 e sub. 2, è gravato da servitù di passaggio, escluso il transito di automezzi e compresa la sosta di veicoli per solo carico e scarico merci, con accesso da Viale Ceccarini - così come costituita con atto del 17.12.1964 a rogito Notaio di Rimini, Rep. n. 238255, registrato a Persona_2
Rimini il 05.01.1965 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì
l'11.01.1965, con l'estensione e la collocazione ivi indicata - in favore del fondo distinto al Catasto del
Comune di Riccione al foglio 11, particella 259, sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6 e sub. 7; 2) condanna
e alla Controparte_5 Controparte_6
rimozione di ogni opera esistente sul fondo servente e alla demolizione dei manufatti ivi realizzati che ostacolano l'esercizio della servitù innanzi indicata al punto 1), provvedendo a proprie spese alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
3) ordina a Controparte_5
e a di cessare ogni turbativa all'esercizio della servitù
[...] CP_6 Controparte_6 CP_5
innanzi indicata al punto 1); 4) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
5) dichiara inammissibile la domanda svolta in via riconvenzionale da CP_2 [...]
6) compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_5 CP_2
e 7) condanna
[...] Controparte_6 Controparte_5
al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in
[...] Controparte_2
euro 10.343,00 a titolo di compenso professionale ed euro 3.286,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
8) pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 23.07.2019 - definitivamente a carico di Manda alla Cancelleria per le Controparte_5 comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza”.
pagina 3 di 9 La statuizione è stata motivata .- esaminati i titoli, alla luce della documentazione versata in atti, delle resultanze della CTU e della richiamata giurisprudenza – ritenendo di poter affermare che , CP_2 assolvendo agli oneri sulla medesima incombenti, aveva fornito la prova dell'esistenza della servitù e della titolarità in capo alla medesima della stessa.
Pertanto, accertata l'esistenza di condotte lesive del godimento del diritto di servitù, tradottesi anche in una modificazione dello stato dei luoghi, risultavano meritevoli di accoglimento le domande con cui l'attrice aveva chiesto di accertare l'esistenza della servitù di passaggio, nonché di ordinare la rimessione in pristino dei luoghi e la cessazione di ogni forma di turbativa all'esercizio della predetta servitù concretizzatasi nel mutamento dello stato dei luoghi, conseguente alla realizzazione di opere e manufatti, idoneo a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà in cui si estrinsecava l'esercizio della servitù medesima. Ogni conseguente statuizione doveva essere adottata nei confronti di tutti i soggetti comproprietari del fondo servente, potendo al più rilevare la condotta di non contestazione di in sede di regolazione delle spese di lite, mentre l' andava CP_4 CP_1 condannata a rifonderle all'attrice come da dispositivo, oltre alle spese di CTU.
L'immobiliare ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per due motivi con i quali censura, anzitutto, quanto statuito dal Giudice di prime cure perché avrebbe erroneamente applicato le norme di legge del c.p.c., ivi compreso l'art. 167 c.p.c.
Inoltre, la motivazione sarebbe è insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione alle risultanze istruttorie utilizzabili al fine del decidere.
L'appellante ha concluso: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti: In via pregiudiziale sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
Preliminarmente rimettere in istruttoria il giudizio ammettendo i mezzi istruttori già richiesti con comparsa di costituzione e risposta e memorie
183 co. 6 c.p.c., che si intendono qui per integralmente riproposte. Nel merito parzialmente riformando
l'impugnata sentenza ‐ rigettare la domanda formulata da in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio dalla stessa pretesa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 248 bis e 342 CP_2
c.p.c. il respingimento del gravame, la conferma della sentenza impugnata, la condanna alle spese del grado ed ex art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 9 Non si è, invece costituita la che è stata, pertanto, dichiarata contumace con ordinanza del CP_4
05.02.2022 stante la regolarità della citazione, con la quale ordinanza è stata altresì respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
La Corte, con ordinanza di data 03.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che non sono stati proposti appelli incidentali pertanto il devolutum pertiene al solo motivo di appello.
Sulla inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc questa la questione è superata in considerazione della fase del grado. Alla luce poi dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'impugnazione appare ammissibile poiché la specificità dei motivi d'appello non esige una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione de qua.
Il Giudice di Prime Cure sulla scorta delle emergenze istruttorie ed in particolare dall'elaborato peritale del CTU ha ritenuto fondata la domanda attrice.
Parte appellante precisa: “Nulla quaestio sul fatto che con atto del Notaio del Persona_1
17.12.1964 sulla particella di cui è causa, fosse stata costituita una servitù di passaggi a beneficio della proprietà Tamburini..”.
La prova documentale dell'esistenza della servitù è pertanto pacifica.
Ciò che è anzitutto posto all'attenzione di questa Corte è la censura al Primo Giudice laddove è affermato: “Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la si è costituita nel Controparte_5
presente giudizio con comparsa di risposta depositata in data 20.05.2016, ossia solo tre giorni prima dell'udienza del 23.05.2016 indicata in citazione - rinviata d'ufficio al 24.05.2016 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. -. Risulta, pertanto, alla stessa precluso l'esercizio delle facoltà che l'art. 167
c.p.c. accorda, a pena di decadenza, al convenuto che si costituisca almeno venti giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione - alla quale occorre far riferimento nell'ipotesi in cui l'udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. - con la conseguenza che la non può in questa sede proporre domande riconvenzionali ed Controparte_5
pagina 5 di 9 eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Deve ritenersi, quini, tardivamente formulata sia l'eccezione di intervenuta prescrizione della servitù - che, quale eccezione non rilevabile
d'ufficio dal giudice, deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione depositata entro il termine di cui all'art. 167 c.p.c. - sia la domanda con cui la ha Controparte_5 chiesto che sia dichiarata “l'intervenuta usucapione in favore dell' del diritto Controparte_5 di passaggio attraverso il cortile dell' , già Hotel Aquila D'Oro, dalla due porte poste Parte_2
sul muro di confine del locale lato mare, fino al Viale Ceccarini, sia per il carico e scarico, Pt_3
nonché del diritto a tenere i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti ove ora (e da tempo immemorabile) sono allocati”, trattandosi di domanda svolta in via riconvenzionale da proporre nel medesimo termine prescritto dall'art. 167 c.p.c.”.
L'appellante allega, invece la propria tempestività e che l'avvenuta prescrizione del diritto di servitù in favore della controparte per non uso ultra ventennale debba pertanto essere oggetto di giudizio e conseguentemente di riconoscimento da parte del Giudicante.
La Corte rileva come pacifico che l'udienza cartolare fosse indicata nella data del 23.05.2016 e che la stessa fosse rinviata d'ufficio al giorno successivo (24.05.2016).
Altresì pacifica la costituzione dell'appellante in primo grado il 21.05.2016.
In data 24.05.2016 si è effettivamente celebrata l'udienza di comparizione delle parti nella quale entrambe le parti hanno svolto attività difensiva chiedendo i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
Infatti, come ricordato anche dall'appellante nell'atto introduttivo di questo grado la causa, stante l'eccezione formulata da riportandosi al proprio foglio di precisazione delle conclusioni CP_2 depositato in via telematica ha insistito sull'eccezione in merito al difetto della procura ad litem di controparte, veniva rinviata al 13.09.2016 con assegnazione ad di un termine Controparte_5
perentorio per il rilascio della procura.
Tale nuova udienza non è stata certo di mero rinvio d'ufficio e l'appello è infondato essendo la costituzione di parte appellante tardiva.
Infatti secondo l'art. 168 bis c.p.c. “Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”.
La Cassazione afferma che (cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 2394/2020) “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini pagina 6 di 9 della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”.
Ancora più anacronistico sarebbe di ritenere che l'appellante fosse stato rimesso in termini per la costituzione in virtù della propria carenza di procura ad litem e quindi di una propria negligenza.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione del rigetto dell'appello sotto tale profilo il Primo Giudice correttamente ha ritenuto tardiva la domanda di declaratoria dell'avvenuta prescrizione del diritto di servitù in favore della controparte per non uso ultra ventennale che non potrà essere oggetto di giudizio neppure in questo grado posto che trattasi di eccezione di parte non rilevabile d'ufficio.
Con motivazione immune da vizi il Primo Giudice ha affermato: “Il thema decidendum del presente giudizio deve essere, pertanto, circoscritto alla verifica dei presupposti, di fatto e di diritto, dell'azione confessoria servitutis proposta ai sensi dell'art. 1079 c.c. da , gravata dell'onere di fornire la CP_2 prova dell'esistenza della servitù sul fondo che si assume dalla stessa gravato e tenuta, altresì, a dimostrare di essere titolare della servitù di cui invoca tutela. A tal fine, è sufficiente per chi agisce in confessoria comprovare di essere proprietario del fondo dominante e una simile prova può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni, non essendo soggetta al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica (cfr. Cass. n. 25809/2013 secondo cui “Colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni”).”.
Il Tribunale ha proseguito: “Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, può affermarsi che
, assolvendo agli oneri sulla medesima incombenti, ha fornito la prova dell'esistenza della CP_2
servitù e della titolarità in capo alla medesima della servitù di cui invoca tutela. Pertanto, accertata
l'esistenza di condotte lesive del godimento del diritto di servitù, tradottesi anche in una modificazione dello stato dei luoghi, risultano meritevoli di accoglimento le domande con cui ha chiesto di CP_2 accertare l'esistenza della servitù di passaggio, nonché di ordinare la rimessione in pristino dei luoghi
e la cessazione di ogni forma di turbativa all'esercizio della predetta servitù che, nel caso di specie, si concretizza nel mutamento dello stato dei luoghi, conseguente alla realizzazione di opere e manufatti, pagina 7 di 9 idoneo a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà in cui si estrinseca l'esercizio della servitù.”.
Con l'appello, a cui il Tribunale ha già risposto, l' non ha minimamente confutato la CP_1
motivazione che è pienamente condivisibile e dalla quale non vi è alcun motivo di discostarsi.
Del resto l'appellante neppure ha ritenuto depositare note difensive, la comparsa conclusionale e la replica, non ha pertanto aggiunto alcunché all'atto introduttivo del grado né confutato la tesi difensiva avversaria.
Per quanto sin qui ritenuto le statuizioni del Primo Giudice devono tutte essere confermata e l'appello respinto, la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico e giuridico.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base dello scaglione applicabile (valore indeterminabile) in favore di della parte appellata costituita Controparte_2
Nulla sulle spese per l'appellata non costituita . Controparte_6
Si dà altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello proposto da e Controparte_1
per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata costituita delle Controparte_2
spese di lite che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III Nulla sulle spese per l'appellata non costituita .; Controparte_6
pagina 8 di 9 VI si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R. 30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1901/2021 promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PRENCIPE ELVIRA e dell'avv. DE PASCALE MARCO VIA EMILIA N.
16 47838 RICCIONE;
APPELLANTE contro
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CATANI ERICA e dell'avv. ANDREONI ROBERTO VIA BRAMANTE
71 61029 URBINO;
( ) Via M. Bufalini n. 58 47921 Controparte_3 C.F._1
Rimini;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di Rimini, nel procedimento R.G.
N. 431/2016 pubblicata in data 07.07. 2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 03.11.2024 sulle seguenti pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante come da atto di appello, per la parte appellata costituita come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in avanti ) ha convenuto in Controparte_2 CP_2 giudizio innanzi al Tribunale di Rimini l' (in Controparte_5
avanti ) e la in avanti allegando di CP_1 Controparte_6 CP_4 aver acquistato nell'anno 2015 alcuni immobili siti in Riccione, Viale Ceccarini, edificati su sottostante terreno descritto al C.T. di detto comune al foglio 11, particella 259 ed aver appurato che, in favore del detto fondo, era stata costituita - con atto del 17.12.1964 a rogito del Notaio di Rimini - Persona_1
una servitù di passaggio gravante sul fondo distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di
Riccione al foglio 11, particella 2235, sub 1 (di proprietà di entrambe le convenute) e sub 2 (di proprietà dell' . L'esercizio della servitù era, però, impedito dal fatto che la Particella 2235 CP_1 era stata inglobata nell'ambito del più ampio immobile destinato ad attività di bar con l'insegna “Blue
Bar”. L'attrice ha domandato pertanto al Tribunale adito di: i) accertare e dichiarare l'esistenza della predetta servitù di passaggio, escluso il transito di automezzi e compresa la sosta di veicoli per solo carico e scarico merci con accesso da viale Ceccarini;
ii) ordinare alle società convenute di provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi a proprie cura e spese e cessare ogni forma di turbativa e/o molestia all'esercizio della servitù di passaggio;
iii) di condannare le società medesime al risarcimento del danno subito dall'attrice per il mancato esercizio della servitù di passaggio;
iv) con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'intervenuta estinzione del diritto di passaggio in CP_1
controversia per non uso ultra ventennale e per l'avvenuta trasformazione irreversibile dell'area, avendo la medesima occupato con una struttura fissa e permanente l'intera particella 2235, CP_1
sub 1 e sub 2 del foglio 11 e avendo costruito sulla striscia di terreno una parte del bar denominato Blue
Bar gestito dalla società e di aver, pertanto, acquisito il Parte_1
diritto di proprietà sui detti immobili per intervenuta usucapione ultra ventennale di cui ha domandato la declaratoria previo rigetto delle domande attrici e la condanna alle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la rilevando che la particella 2235 era di comproprietà della stessa e CP_4 dell' così come confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Rimini n. 1175/2009 che CP_1 aveva, altresì, condannato l' a rimuovere quanto edificato sulla predetta particella. Si è, CP_1 quindi, rimessa a giustizia, sull'accertamento della servitù di passaggio, evidenziando di non aver pagina 2 di 9 impedito od ostacolato in alcun modo tale servitù, né ha edificato alcunché su tale particella 2235. La convenuta ha, quindi, domandato il rigetto della domanda e di ordinare a di provvedere CP_4
alla rimessione in pristino a sua cura e spese dello stato dei luoghi con rimozione di quanto edificato, statuendo l'eventuale condanna solo nei confronti dell' e quindi il rigetto delle altre CP_1
domande nei confronti di essa Con vittoria delle spese competenze di causa. CP_4
Istruita la causa documentalmente, a mezzo prove orali e CTU, il Tribunale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e all'esito così statuito: “Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 431/2016, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che il fondo distinto al Catasto del Comune di Riccione al foglio 11, particella 2235, sub. 1 e sub. 2, è gravato da servitù di passaggio, escluso il transito di automezzi e compresa la sosta di veicoli per solo carico e scarico merci, con accesso da Viale Ceccarini - così come costituita con atto del 17.12.1964 a rogito Notaio di Rimini, Rep. n. 238255, registrato a Persona_2
Rimini il 05.01.1965 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì
l'11.01.1965, con l'estensione e la collocazione ivi indicata - in favore del fondo distinto al Catasto del
Comune di Riccione al foglio 11, particella 259, sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6 e sub. 7; 2) condanna
e alla Controparte_5 Controparte_6
rimozione di ogni opera esistente sul fondo servente e alla demolizione dei manufatti ivi realizzati che ostacolano l'esercizio della servitù innanzi indicata al punto 1), provvedendo a proprie spese alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
3) ordina a Controparte_5
e a di cessare ogni turbativa all'esercizio della servitù
[...] CP_6 Controparte_6 CP_5
innanzi indicata al punto 1); 4) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
5) dichiara inammissibile la domanda svolta in via riconvenzionale da CP_2 [...]
6) compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_5 CP_2
e 7) condanna
[...] Controparte_6 Controparte_5
al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in
[...] Controparte_2
euro 10.343,00 a titolo di compenso professionale ed euro 3.286,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
8) pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 23.07.2019 - definitivamente a carico di Manda alla Cancelleria per le Controparte_5 comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza”.
pagina 3 di 9 La statuizione è stata motivata .- esaminati i titoli, alla luce della documentazione versata in atti, delle resultanze della CTU e della richiamata giurisprudenza – ritenendo di poter affermare che , CP_2 assolvendo agli oneri sulla medesima incombenti, aveva fornito la prova dell'esistenza della servitù e della titolarità in capo alla medesima della stessa.
Pertanto, accertata l'esistenza di condotte lesive del godimento del diritto di servitù, tradottesi anche in una modificazione dello stato dei luoghi, risultavano meritevoli di accoglimento le domande con cui l'attrice aveva chiesto di accertare l'esistenza della servitù di passaggio, nonché di ordinare la rimessione in pristino dei luoghi e la cessazione di ogni forma di turbativa all'esercizio della predetta servitù concretizzatasi nel mutamento dello stato dei luoghi, conseguente alla realizzazione di opere e manufatti, idoneo a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà in cui si estrinsecava l'esercizio della servitù medesima. Ogni conseguente statuizione doveva essere adottata nei confronti di tutti i soggetti comproprietari del fondo servente, potendo al più rilevare la condotta di non contestazione di in sede di regolazione delle spese di lite, mentre l' andava CP_4 CP_1 condannata a rifonderle all'attrice come da dispositivo, oltre alle spese di CTU.
L'immobiliare ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per due motivi con i quali censura, anzitutto, quanto statuito dal Giudice di prime cure perché avrebbe erroneamente applicato le norme di legge del c.p.c., ivi compreso l'art. 167 c.p.c.
Inoltre, la motivazione sarebbe è insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione alle risultanze istruttorie utilizzabili al fine del decidere.
L'appellante ha concluso: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti: In via pregiudiziale sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
Preliminarmente rimettere in istruttoria il giudizio ammettendo i mezzi istruttori già richiesti con comparsa di costituzione e risposta e memorie
183 co. 6 c.p.c., che si intendono qui per integralmente riproposte. Nel merito parzialmente riformando
l'impugnata sentenza ‐ rigettare la domanda formulata da in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio dalla stessa pretesa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 248 bis e 342 CP_2
c.p.c. il respingimento del gravame, la conferma della sentenza impugnata, la condanna alle spese del grado ed ex art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 9 Non si è, invece costituita la che è stata, pertanto, dichiarata contumace con ordinanza del CP_4
05.02.2022 stante la regolarità della citazione, con la quale ordinanza è stata altresì respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
La Corte, con ordinanza di data 03.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che non sono stati proposti appelli incidentali pertanto il devolutum pertiene al solo motivo di appello.
Sulla inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc questa la questione è superata in considerazione della fase del grado. Alla luce poi dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'impugnazione appare ammissibile poiché la specificità dei motivi d'appello non esige una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione de qua.
Il Giudice di Prime Cure sulla scorta delle emergenze istruttorie ed in particolare dall'elaborato peritale del CTU ha ritenuto fondata la domanda attrice.
Parte appellante precisa: “Nulla quaestio sul fatto che con atto del Notaio del Persona_1
17.12.1964 sulla particella di cui è causa, fosse stata costituita una servitù di passaggi a beneficio della proprietà Tamburini..”.
La prova documentale dell'esistenza della servitù è pertanto pacifica.
Ciò che è anzitutto posto all'attenzione di questa Corte è la censura al Primo Giudice laddove è affermato: “Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la si è costituita nel Controparte_5
presente giudizio con comparsa di risposta depositata in data 20.05.2016, ossia solo tre giorni prima dell'udienza del 23.05.2016 indicata in citazione - rinviata d'ufficio al 24.05.2016 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. -. Risulta, pertanto, alla stessa precluso l'esercizio delle facoltà che l'art. 167
c.p.c. accorda, a pena di decadenza, al convenuto che si costituisca almeno venti giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione - alla quale occorre far riferimento nell'ipotesi in cui l'udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. - con la conseguenza che la non può in questa sede proporre domande riconvenzionali ed Controparte_5
pagina 5 di 9 eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Deve ritenersi, quini, tardivamente formulata sia l'eccezione di intervenuta prescrizione della servitù - che, quale eccezione non rilevabile
d'ufficio dal giudice, deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione depositata entro il termine di cui all'art. 167 c.p.c. - sia la domanda con cui la ha Controparte_5 chiesto che sia dichiarata “l'intervenuta usucapione in favore dell' del diritto Controparte_5 di passaggio attraverso il cortile dell' , già Hotel Aquila D'Oro, dalla due porte poste Parte_2
sul muro di confine del locale lato mare, fino al Viale Ceccarini, sia per il carico e scarico, Pt_3
nonché del diritto a tenere i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti ove ora (e da tempo immemorabile) sono allocati”, trattandosi di domanda svolta in via riconvenzionale da proporre nel medesimo termine prescritto dall'art. 167 c.p.c.”.
L'appellante allega, invece la propria tempestività e che l'avvenuta prescrizione del diritto di servitù in favore della controparte per non uso ultra ventennale debba pertanto essere oggetto di giudizio e conseguentemente di riconoscimento da parte del Giudicante.
La Corte rileva come pacifico che l'udienza cartolare fosse indicata nella data del 23.05.2016 e che la stessa fosse rinviata d'ufficio al giorno successivo (24.05.2016).
Altresì pacifica la costituzione dell'appellante in primo grado il 21.05.2016.
In data 24.05.2016 si è effettivamente celebrata l'udienza di comparizione delle parti nella quale entrambe le parti hanno svolto attività difensiva chiedendo i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
Infatti, come ricordato anche dall'appellante nell'atto introduttivo di questo grado la causa, stante l'eccezione formulata da riportandosi al proprio foglio di precisazione delle conclusioni CP_2 depositato in via telematica ha insistito sull'eccezione in merito al difetto della procura ad litem di controparte, veniva rinviata al 13.09.2016 con assegnazione ad di un termine Controparte_5
perentorio per il rilascio della procura.
Tale nuova udienza non è stata certo di mero rinvio d'ufficio e l'appello è infondato essendo la costituzione di parte appellante tardiva.
Infatti secondo l'art. 168 bis c.p.c. “Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”.
La Cassazione afferma che (cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 2394/2020) “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini pagina 6 di 9 della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”.
Ancora più anacronistico sarebbe di ritenere che l'appellante fosse stato rimesso in termini per la costituzione in virtù della propria carenza di procura ad litem e quindi di una propria negligenza.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione del rigetto dell'appello sotto tale profilo il Primo Giudice correttamente ha ritenuto tardiva la domanda di declaratoria dell'avvenuta prescrizione del diritto di servitù in favore della controparte per non uso ultra ventennale che non potrà essere oggetto di giudizio neppure in questo grado posto che trattasi di eccezione di parte non rilevabile d'ufficio.
Con motivazione immune da vizi il Primo Giudice ha affermato: “Il thema decidendum del presente giudizio deve essere, pertanto, circoscritto alla verifica dei presupposti, di fatto e di diritto, dell'azione confessoria servitutis proposta ai sensi dell'art. 1079 c.c. da , gravata dell'onere di fornire la CP_2 prova dell'esistenza della servitù sul fondo che si assume dalla stessa gravato e tenuta, altresì, a dimostrare di essere titolare della servitù di cui invoca tutela. A tal fine, è sufficiente per chi agisce in confessoria comprovare di essere proprietario del fondo dominante e una simile prova può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni, non essendo soggetta al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica (cfr. Cass. n. 25809/2013 secondo cui “Colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni”).”.
Il Tribunale ha proseguito: “Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, può affermarsi che
, assolvendo agli oneri sulla medesima incombenti, ha fornito la prova dell'esistenza della CP_2
servitù e della titolarità in capo alla medesima della servitù di cui invoca tutela. Pertanto, accertata
l'esistenza di condotte lesive del godimento del diritto di servitù, tradottesi anche in una modificazione dello stato dei luoghi, risultano meritevoli di accoglimento le domande con cui ha chiesto di CP_2 accertare l'esistenza della servitù di passaggio, nonché di ordinare la rimessione in pristino dei luoghi
e la cessazione di ogni forma di turbativa all'esercizio della predetta servitù che, nel caso di specie, si concretizza nel mutamento dello stato dei luoghi, conseguente alla realizzazione di opere e manufatti, pagina 7 di 9 idoneo a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà in cui si estrinseca l'esercizio della servitù.”.
Con l'appello, a cui il Tribunale ha già risposto, l' non ha minimamente confutato la CP_1
motivazione che è pienamente condivisibile e dalla quale non vi è alcun motivo di discostarsi.
Del resto l'appellante neppure ha ritenuto depositare note difensive, la comparsa conclusionale e la replica, non ha pertanto aggiunto alcunché all'atto introduttivo del grado né confutato la tesi difensiva avversaria.
Per quanto sin qui ritenuto le statuizioni del Primo Giudice devono tutte essere confermata e l'appello respinto, la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico e giuridico.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base dello scaglione applicabile (valore indeterminabile) in favore di della parte appellata costituita Controparte_2
Nulla sulle spese per l'appellata non costituita . Controparte_6
Si dà altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello proposto da e Controparte_1
per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata costituita delle Controparte_2
spese di lite che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III Nulla sulle spese per l'appellata non costituita .; Controparte_6
pagina 8 di 9 VI si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R. 30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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