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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6054/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6054/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi mediante collegamento ex art. 127 bis cpc :
Per l'avv. BOVE FRANCESCO Parte_1
Per l'avv. GIULIO ATTILIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6054/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVE FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. SPONTINI N.3 20131 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIO ATTILIO CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in PIAZZA SANT'AGOSTINO N. 24 MILANO presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza come da fogli depositati telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012
n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle pagina 2 di 6 indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di
Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con atto di citazione notificato chiamava in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento, a titolo di provvigione per l'attività di
[...] mediazione prestata in suo favore a seguito di mandato a vendere sottoscritto in data
29.09.2020 e 9.07.2021 per la vendita dell'immobile di sua proprietà, ubicato in Milano, alla via Termopili n. 36, della somma di € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti oltre al pagamento di € 15.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, quale risarcimento per il danno subìto dal mancato incasso delle provvigioni pattuite con i promissari acquirenti.
Argomentava l'attrice che, al termine del secondo incarico, pur continuando ad CP_1 CP_1
interagire con l'agenzia acconsentendo alle visite dell'immobile, rifiutava la proposta di un acquirente che era disposto a corrispondere il prezzo di vendita richiesto, ovvero € 410.000,00, facendo perdere a la provvigione pattuita con quest'ultimo pari ad € Parte_1
15.000,00.
Si costituiva la convenuta contestando la ricostruzione fattuale di controparte, precisando che alla scadenza del primo mandato ne era seguito un secondo, con scadenza 31.10.2021, che non prevedeva compensi né rimborso spese in caso di mancata conclusione dell'affare e che alla scadenza la aveva manifestato chiaramente l'intenzione di bloccare la vendita CP_1 prevedendo per il futuro di alzare il prezzo. Escludeva poi di avere mai ricevuto proposte d'acquisto. Aggiungeva viceversa di avere chiesto all'attrice di visionare immobili avendo intenzione di acquistarne uno più consono alle sopravvenute esigenze. Concludeva chiedendo di rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto inammissibili, nonchè infondate in fatto e in diritto, di accertare e dichiarare che la signora
[...] nulla deve alla società di accertare e dichiarare la mala fede e CP_1 Parte_1
colpa grave ex art. 96 cpc. pagina 3 di 6 Il giudice designato Dott.ssa Alessandra Forlenza, assegnava i termini ex art.183 VI comma cpc. e, depositate le memorie istruttorie, delegava con ordinanza 1.08.2024 sino alla decisione lo scrivente Giudice che, non ammesse le prove fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le considerazioni che seguono da ritenersi assorbenti.
Occorre in primo luogo ricostruire i fatti sui quali le parti pacificamente convergono.
Pacificamente in data 29.09.2020 conferiva mandato all'attrice a vendere CP_1
l'immobile di sua proprietà, ubicato in Milano, alla via Termopili n. 36 a 430.000,00, pattuendo una provvigione pari ad € 4.000,00 ed in data 9.07.2021 conferiva un secondo mandato con scadenza 31.10.2021 e riduceva l'importo richiesto ad € 410.000,00 prevedendo al punto 7° una rinuncia al rimborso spese anche in caso di mancata conclusione dell'affare e non compilando il punto 8 che prevedeva un compenso per la mediazione.
Al punto 5 poi del secondo mandato è espressamente previsto che la durata dell'incarico di mediazione “si intenderà risolta alla scadenza del 31.10.2021”.
Non vi è alcuna allegazione in ordine ad un rogito notarile sottoscritto dalla convenuta.
Nulla avrebbe aggiunto la fase istruttoria alle produzioni documentali: i capitoli di prova di parte attrice, tutti volti a dimostrare che il rapporto di mandato è continuato anche dopo lo spirare del termine dell'ultimo contratto sottoscritto in data 9.07.2021, sono irrilevanti al fine del decidere in quanto che parte convenuta abbia rifiutato la proposta di acquisto di €
410.000,00 è circostanza non utile ai fini dell'accoglimento delle domande. Parimenti non sono ammissibili i capitoli di prova articolati da parte convenuta in quanto in parte anch'essi irrilevanti, oltrechè generici e documentali.
Pertanto in assenza di conferimento d'incarico che non può rinnovarsi tacitamente essendo così stato pattuito fra le parti, anche in presenza di un'offerta dovrebbe applicarsi l'art. 1754 c.c secondo il quale l'agenzia potrebbe farsi pagare, trattandosi della cosiddetta mediazione tipica.
A questo punto soccorre la unanime giurisprudenza la quale sentenzia che “nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può pagina 4 di 6 ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso”, quindi anche un contratto preliminare di vendita (si vedano Cass.n.20132/2022, Cass.22273/2010) .
Non v'è chi non veda che una semplice proposta di acquisto priva di accettazione non configura alcun obbligo giuridico.
E' di tutta evidenza poi che l' eccezione di inadempimento con conseguente richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, non può essere sollevata in assenza del rapporto sottostante, mancando la fonte negoziale del diritto.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (CASSAZIONE
CIVILE, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Le domande di parte attrice devono essere conseguentemente rigettate.
Non si ritiene ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 A) Rigetta le domande di parte attrice;
B) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6054/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi mediante collegamento ex art. 127 bis cpc :
Per l'avv. BOVE FRANCESCO Parte_1
Per l'avv. GIULIO ATTILIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6054/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVE FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. SPONTINI N.3 20131 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIO ATTILIO CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in PIAZZA SANT'AGOSTINO N. 24 MILANO presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza come da fogli depositati telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012
n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle pagina 2 di 6 indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di
Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con atto di citazione notificato chiamava in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento, a titolo di provvigione per l'attività di
[...] mediazione prestata in suo favore a seguito di mandato a vendere sottoscritto in data
29.09.2020 e 9.07.2021 per la vendita dell'immobile di sua proprietà, ubicato in Milano, alla via Termopili n. 36, della somma di € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti oltre al pagamento di € 15.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, quale risarcimento per il danno subìto dal mancato incasso delle provvigioni pattuite con i promissari acquirenti.
Argomentava l'attrice che, al termine del secondo incarico, pur continuando ad CP_1 CP_1
interagire con l'agenzia acconsentendo alle visite dell'immobile, rifiutava la proposta di un acquirente che era disposto a corrispondere il prezzo di vendita richiesto, ovvero € 410.000,00, facendo perdere a la provvigione pattuita con quest'ultimo pari ad € Parte_1
15.000,00.
Si costituiva la convenuta contestando la ricostruzione fattuale di controparte, precisando che alla scadenza del primo mandato ne era seguito un secondo, con scadenza 31.10.2021, che non prevedeva compensi né rimborso spese in caso di mancata conclusione dell'affare e che alla scadenza la aveva manifestato chiaramente l'intenzione di bloccare la vendita CP_1 prevedendo per il futuro di alzare il prezzo. Escludeva poi di avere mai ricevuto proposte d'acquisto. Aggiungeva viceversa di avere chiesto all'attrice di visionare immobili avendo intenzione di acquistarne uno più consono alle sopravvenute esigenze. Concludeva chiedendo di rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto inammissibili, nonchè infondate in fatto e in diritto, di accertare e dichiarare che la signora
[...] nulla deve alla società di accertare e dichiarare la mala fede e CP_1 Parte_1
colpa grave ex art. 96 cpc. pagina 3 di 6 Il giudice designato Dott.ssa Alessandra Forlenza, assegnava i termini ex art.183 VI comma cpc. e, depositate le memorie istruttorie, delegava con ordinanza 1.08.2024 sino alla decisione lo scrivente Giudice che, non ammesse le prove fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le considerazioni che seguono da ritenersi assorbenti.
Occorre in primo luogo ricostruire i fatti sui quali le parti pacificamente convergono.
Pacificamente in data 29.09.2020 conferiva mandato all'attrice a vendere CP_1
l'immobile di sua proprietà, ubicato in Milano, alla via Termopili n. 36 a 430.000,00, pattuendo una provvigione pari ad € 4.000,00 ed in data 9.07.2021 conferiva un secondo mandato con scadenza 31.10.2021 e riduceva l'importo richiesto ad € 410.000,00 prevedendo al punto 7° una rinuncia al rimborso spese anche in caso di mancata conclusione dell'affare e non compilando il punto 8 che prevedeva un compenso per la mediazione.
Al punto 5 poi del secondo mandato è espressamente previsto che la durata dell'incarico di mediazione “si intenderà risolta alla scadenza del 31.10.2021”.
Non vi è alcuna allegazione in ordine ad un rogito notarile sottoscritto dalla convenuta.
Nulla avrebbe aggiunto la fase istruttoria alle produzioni documentali: i capitoli di prova di parte attrice, tutti volti a dimostrare che il rapporto di mandato è continuato anche dopo lo spirare del termine dell'ultimo contratto sottoscritto in data 9.07.2021, sono irrilevanti al fine del decidere in quanto che parte convenuta abbia rifiutato la proposta di acquisto di €
410.000,00 è circostanza non utile ai fini dell'accoglimento delle domande. Parimenti non sono ammissibili i capitoli di prova articolati da parte convenuta in quanto in parte anch'essi irrilevanti, oltrechè generici e documentali.
Pertanto in assenza di conferimento d'incarico che non può rinnovarsi tacitamente essendo così stato pattuito fra le parti, anche in presenza di un'offerta dovrebbe applicarsi l'art. 1754 c.c secondo il quale l'agenzia potrebbe farsi pagare, trattandosi della cosiddetta mediazione tipica.
A questo punto soccorre la unanime giurisprudenza la quale sentenzia che “nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può pagina 4 di 6 ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso”, quindi anche un contratto preliminare di vendita (si vedano Cass.n.20132/2022, Cass.22273/2010) .
Non v'è chi non veda che una semplice proposta di acquisto priva di accettazione non configura alcun obbligo giuridico.
E' di tutta evidenza poi che l' eccezione di inadempimento con conseguente richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, non può essere sollevata in assenza del rapporto sottostante, mancando la fonte negoziale del diritto.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (CASSAZIONE
CIVILE, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Le domande di parte attrice devono essere conseguentemente rigettate.
Non si ritiene ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 A) Rigetta le domande di parte attrice;
B) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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