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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 641/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Antonello Roberto Piferi
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Roberto Piferi.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- il figlio è affidato ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative Per_1 all'educazi struzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
- il figlio risiederà presso la madre mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque anche in caso di disaccordo, almeno due giorni a settimana durante il periodo scolastico ed il venerdì dalle 14,20 alle 20,00 e i fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera senza pernotto. Nel periodo estivo non scolastico e nei giorni assegnati al padre potrà anche pernottare e verrà riconsegnato alla madre la mattina seguente entro le ore 9.00. durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà e il Lunedì dell'Angelo, nonché durante le vacanze Per_1 estive per 15 giorni consecutivi.
- la casa coniugale sita in Tarquinia alla via Volterra n. 1 è assegnata a con quanto in essa Parte_1 contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato.
- corrisponderà a un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1 fi cilio dell'avente o i primi 5 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente Per_1 sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento. Spese compensate
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 641/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Antonello Roberto Piferi
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Roberto Piferi.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- il figlio è affidato ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative Per_1 all'educazi struzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
- il figlio risiederà presso la madre mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque anche in caso di disaccordo, almeno due giorni a settimana durante il periodo scolastico ed il venerdì dalle 14,20 alle 20,00 e i fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera senza pernotto. Nel periodo estivo non scolastico e nei giorni assegnati al padre potrà anche pernottare e verrà riconsegnato alla madre la mattina seguente entro le ore 9.00. durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà e il Lunedì dell'Angelo, nonché durante le vacanze Per_1 estive per 15 giorni consecutivi.
- la casa coniugale sita in Tarquinia alla via Volterra n. 1 è assegnata a con quanto in essa Parte_1 contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato.
- corrisponderà a un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1 fi cilio dell'avente o i primi 5 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente Per_1 sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento. Spese compensate
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone