CASS
Sentenza 17 febbraio 2021
Sentenza 17 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2021, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18534-2018 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ER DA IN, RL D'AL, EMANUELE DE ROSE, PP MATANO;
Civile Sent. Sez. L Num. 4180 Anno 2021 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 17/02/2021
- ricorrenti -
contro LI RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato RC NO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RO RESTELLI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 499/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2018 R.G.N.; 111/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato RL D'AL; udito l'Avvocato RC NO. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 9.4.2018, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da RT LL avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS gli aveva ingiunto di pagare i contributi previdenziali ritenuti dovuti sul presupposto che l'ammontare da corrispondere alla Gestione commercianti dovesse essere commisurato non soltanto sul reddito percepito quale amministratore e legale rappresentante della RT LL s.r.I., ma altresì al reddito percepito quale socio di capitale in altre società. La Corte, in particolare, ha ritenuto che i redditi di capitale percepiti in quanto socio non lavoratore non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura. RT LL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
3-bis, I. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall'odierno controricorrente quale socio non lavoratore di altra società (denominata Villaggio La Pizzuta s.r.I.) non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, trattandosi di redditi provenienti da società a 3 beneficio della quale non era stato provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa. Il motivo è infondato. Questa Corte, chiamata a chiarire se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, ha già affermato che l'inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020). Tale conclusione reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non ostandovi il rilievo secondo cui, così interpretata la normativa di riferimento, si determinerebbe, a seguito della scelta legislativa di assoggettare all'iscrizione nella Gestione commercianti i soci di società a responsabilità limitata (art. 29, comma primo, lett. b), I. n. 160/1975, così come sostituito dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996), una violazione del principio di parità di trattamento tra soci di società a responsabilità limitata, a seconda che rientrino nell'ambito della previsione della disposizione ult. cit. oppure 4 in quello dell'art.
3-bis, I. n. 438/1992, dal momento che l'art. 29, comma primo, I. n. 160/1975, cit., nel dettare i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro «partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza» (così la lett. c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l'iscrizione (e per l'assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass. S.0 n. 3240 del 2010, l'assicurazione obbligatoria non intende infatti proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del 2017 e succ. conf.), di talché eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell'imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dall'art.
3-bis, I. n. 438/1992, con riguardo alla totalità dei redditi d'impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell'istituto. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, 5 IO MA Intzionano Chuoi, NI CORTE SUPREZA D! IV Sezions dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.700,00, di cui C 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2020. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Civile Sent. Sez. L Num. 4180 Anno 2021 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 17/02/2021
- ricorrenti -
contro LI RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato RC NO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RO RESTELLI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 499/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2018 R.G.N.; 111/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato RL D'AL; udito l'Avvocato RC NO. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 9.4.2018, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da RT LL avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS gli aveva ingiunto di pagare i contributi previdenziali ritenuti dovuti sul presupposto che l'ammontare da corrispondere alla Gestione commercianti dovesse essere commisurato non soltanto sul reddito percepito quale amministratore e legale rappresentante della RT LL s.r.I., ma altresì al reddito percepito quale socio di capitale in altre società. La Corte, in particolare, ha ritenuto che i redditi di capitale percepiti in quanto socio non lavoratore non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura. RT LL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
3-bis, I. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall'odierno controricorrente quale socio non lavoratore di altra società (denominata Villaggio La Pizzuta s.r.I.) non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, trattandosi di redditi provenienti da società a 3 beneficio della quale non era stato provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa. Il motivo è infondato. Questa Corte, chiamata a chiarire se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, ha già affermato che l'inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020). Tale conclusione reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non ostandovi il rilievo secondo cui, così interpretata la normativa di riferimento, si determinerebbe, a seguito della scelta legislativa di assoggettare all'iscrizione nella Gestione commercianti i soci di società a responsabilità limitata (art. 29, comma primo, lett. b), I. n. 160/1975, così come sostituito dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996), una violazione del principio di parità di trattamento tra soci di società a responsabilità limitata, a seconda che rientrino nell'ambito della previsione della disposizione ult. cit. oppure 4 in quello dell'art.
3-bis, I. n. 438/1992, dal momento che l'art. 29, comma primo, I. n. 160/1975, cit., nel dettare i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro «partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza» (così la lett. c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l'iscrizione (e per l'assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass. S.0 n. 3240 del 2010, l'assicurazione obbligatoria non intende infatti proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del 2017 e succ. conf.), di talché eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell'imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dall'art.
3-bis, I. n. 438/1992, con riguardo alla totalità dei redditi d'impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell'istituto. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, 5 IO MA Intzionano Chuoi, NI CORTE SUPREZA D! IV Sezions dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.700,00, di cui C 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2020. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE