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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3322/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3322/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Santini Sara (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in, C.F._2
PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Gavelli Stefano (C.F. elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Santarcangelo di Romagna, Piazza A. Gramsci n. 2, PEC: giusta Email_2 procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione d'udienza qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 4 AVENTE AD OGGETTO: separazione personale dei coniugi
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Poggio Torriana Parte_1 Controparte_1
(RN) in data 9.07.2016, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte I, Anno 2016,
e dalla loro unione non sono nati figli
Con ricorso depositato il 18.12.2024 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, esponendo CP_1 che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. non opponendosi alla pronuncia CP_1 di separazione e dando atto che nelle more del giudizio, i coniugi erano addivenuti ad un accordo relativamente non solo alle condizioni della loro separazione ma anche a quelle dello scioglimento del loro matrimonio.
Con istanza congiunta depositata il 24.02.2025 le parti hanno rappresentato l'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione e hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia delle separazione e altresì per la rimessione della causa al Giudice
Relatore per la fissazione alle parti di termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c. – con scadenza a data successiva a sei mesi – per permettere alle stesse di dichiarare nuovamente di non volersi riconciliare e di richiedere la rimessione della causa al Collegio per la sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte già dedotte.
Con decreto del 10.03.2025 il Giudice Relatore, preso atto dell'intervenuto accordo, ha fissato per la precisazione congiunta delle conclusioni della separazione, l'udienza già calendarizzata, del 25.03.2025, e visti gli artt. 127 e 127 ter c.p.c., ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, assegnando termine perentorio per il deposito delle stesse.
Scaduto il termine perentorio assegnato alle parti, il Giudice Relatore, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, ha rimesso la causa dinnanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 20.12.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del
pagina 2 di 4 procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto. Il sig. sposterà la propria residenza, dalla casa coniugale sita in Poggio Torriana (RN), via San Lorenzo CP_1
n. 12/D, entro 30 giorni dall'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., fissandola altrove.
2) Il sig. si obbliga a versare a titolo di assegno perequativo maritale alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025. Tale somma sarà aggiornata annualmente secondo l'indice Istat con primo aggiornamento al mese di gennaio 2026. Il sig. provvederà ai pagamenti ai quali è tenuto mediante bonifico bancario su coordinate che a lui CP_1 saranno indicate dalla sig.ra Le parti convengono che le mensilità arretrate di gennaio e febbraio 2025 verranno corrisposte Pt_1 in uno con la mensilità dovuta per il mese di marzo 2025.
3) I coniugi danno atto che il sig. ha già rilasciato la casa coniugale libera dai propri effetti personali. CP_1
4) Le parti si impegnano alla remissione delle querele sporte reciprocamente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In particolare: la sig.ra provvederà alla remissione della querela presentata in data 10 settembre 2024 Parte_1 per i delitti di cui agli art. 572, comma 2, c.p., art. 582 c.p., art. 612, comma 3, c.p., nei confronti del Sig. Controparte_1 con spese di remissione interamente a carico del querelante. Contestualmente il sig. provvederà alla remissione Controparte_1 della querela presentata in data 17/06/2024 per i delitti di cui agli art. 581 c.p. nei confronti della sig.ra , Parte_1 con spese di remissione interamente a carico del querelante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra Parte_1 nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Poggio Torriana (RN) in Controparte_1 data 9.07.2016, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte I, Anno
2016, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
pagina 3 di 4 ➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Rimette il procedimento davanti al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio come da separata ordinanza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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