Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 201
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, basandosi sull'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992 e sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, che attribuisce la competenza alla Corte nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

  • Altro
    Difetto di contraddittorio con l'ente creditore

    L'eccezione viene assorbita dalla dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Decadenza della riassunzione per errata corte adita

    L'eccezione viene assorbita dalla dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Inefficacia del pegno per mancata dichiarazione del terzo

    L'eccezione viene assorbita dalla dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Legittimità dell'atto di pignoramento e atti presupposti

    L'eccezione viene assorbita dalla dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Infondatezza opposizione

    L'eccezione viene assorbita dalla dichiarazione di incompetenza territoriale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 201
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 201
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo