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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1207/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2012
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2013
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21796/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso:
«[…] nel merito, annullare l'atto di pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, azionato dalla SO.GERT SPA, in detta sede impugnato perché illegittimo ed arbitrario.
Con vittoria di diritti ed onorari da distrarsi alla scrivente procuratrice antistataria».
La So.Ge.T. S.p.A. ha così concluso:
«1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale della corte adita in favore della Corte tributaria di Salerno;
2) accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio con l'ente creditore, litisconsorte necessario post riforma 2024;
3) accertare e dichiarare la decadenza della riassunzione stante la errata corte adita;
4) accertare e dichiarare che non vi è stata dichiarazione del terzo pertanto vi è stata inefficacia del pegno e non vi è stato effettivo interesse alla riassunzione con palese temerarieta;
'
5) in via gradata accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento alla data della notifica e degli atti presupposti, dichiarandone la piena efficacia esecutiva;
6) accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le eccezioni di cui all'opposizione ex adverso esperita dall'opponente nei confronti della Soget spa, anche per la omessa opposizione alla prodromica intimazione del 2023 e conseguenzialmente dichiarare l'integrale rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge;
7) Condannare l'opponente al pagamento in favore della Soget Spa delle spese e competenze del presente giudizio, con rimborso forfetario, con iva e cpa».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 30 dicembre 2024 alla So.G.E.T. S.p.A., depositato il 20 gennaio 2025,
Ricorrente_1 - dopo che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 ottobre 2024, aveva rigettato l'istanza di sospensione ed assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito dinanzi al giudice competente a conoscere il merito - riassumeva il giudizio avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 65184-2024 del 1° febbraio 2024, promosso dalla suddetta società, nell'interesse del
Comune di Cava dei Tirreni, per la realizzazione del credito di 1.090,08 € preteso a titolo di IMU.
2. La So.Ge.T. S.p.A. depositava controdeduzioni il 13 novembre 2025, rassegnando le suindicate conclusioni.
3. Entrambe le parti hanno depositato memorie, rispettivamente il 22 ed il 28 novembre 2025.
3. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiara l'incompetenza territoriale della Corte adita.
2. Il credito per cui si procede concerne l'IMU pretesa dal Comune di Cava dei Tirreni.
3. L'art. 4 d.lgs. n. 546/1992 prevede che «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 44/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui la disposizione prevede la competenza della Corte nella cui circoscrizione i predetti soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
4. Deriva da quanto precede che la competenza territoriale compete alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, essendo il Comune di Cava dei Tirreni l'ente impositore, il che assume valore assorbente rispetto ad ogni altra domanda ed eccezione.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza per territorio della Corte adita per esserne munita la Corte di giustizia triunitaria di primo grado di Salerno e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida a favore della So.Ge.T. S.p.A. nella misura di 300,00 e per competenze, oltre accessori. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1207/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2012
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2013
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 65184 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21796/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso:
«[…] nel merito, annullare l'atto di pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, azionato dalla SO.GERT SPA, in detta sede impugnato perché illegittimo ed arbitrario.
Con vittoria di diritti ed onorari da distrarsi alla scrivente procuratrice antistataria».
La So.Ge.T. S.p.A. ha così concluso:
«1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale della corte adita in favore della Corte tributaria di Salerno;
2) accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio con l'ente creditore, litisconsorte necessario post riforma 2024;
3) accertare e dichiarare la decadenza della riassunzione stante la errata corte adita;
4) accertare e dichiarare che non vi è stata dichiarazione del terzo pertanto vi è stata inefficacia del pegno e non vi è stato effettivo interesse alla riassunzione con palese temerarieta;
'
5) in via gradata accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento alla data della notifica e degli atti presupposti, dichiarandone la piena efficacia esecutiva;
6) accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le eccezioni di cui all'opposizione ex adverso esperita dall'opponente nei confronti della Soget spa, anche per la omessa opposizione alla prodromica intimazione del 2023 e conseguenzialmente dichiarare l'integrale rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge;
7) Condannare l'opponente al pagamento in favore della Soget Spa delle spese e competenze del presente giudizio, con rimborso forfetario, con iva e cpa».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 30 dicembre 2024 alla So.G.E.T. S.p.A., depositato il 20 gennaio 2025,
Ricorrente_1 - dopo che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 ottobre 2024, aveva rigettato l'istanza di sospensione ed assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito dinanzi al giudice competente a conoscere il merito - riassumeva il giudizio avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 65184-2024 del 1° febbraio 2024, promosso dalla suddetta società, nell'interesse del
Comune di Cava dei Tirreni, per la realizzazione del credito di 1.090,08 € preteso a titolo di IMU.
2. La So.Ge.T. S.p.A. depositava controdeduzioni il 13 novembre 2025, rassegnando le suindicate conclusioni.
3. Entrambe le parti hanno depositato memorie, rispettivamente il 22 ed il 28 novembre 2025.
3. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiara l'incompetenza territoriale della Corte adita.
2. Il credito per cui si procede concerne l'IMU pretesa dal Comune di Cava dei Tirreni.
3. L'art. 4 d.lgs. n. 546/1992 prevede che «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 44/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui la disposizione prevede la competenza della Corte nella cui circoscrizione i predetti soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
4. Deriva da quanto precede che la competenza territoriale compete alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, essendo il Comune di Cava dei Tirreni l'ente impositore, il che assume valore assorbente rispetto ad ogni altra domanda ed eccezione.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza per territorio della Corte adita per esserne munita la Corte di giustizia triunitaria di primo grado di Salerno e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida a favore della So.Ge.T. S.p.A. nella misura di 300,00 e per competenze, oltre accessori. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia