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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1380/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5654/2024 pubbl. il 27.11.2024
tra
, assistito e difeso dall'avv. Ludovico Montera Parte_1
Appellante
e
in persona del legale rapp.te p.t., assistita Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Baratta e Matilde Baratta
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1380/2024, pubbl. il 27.11.2024, il Tribunale di Salerno, sulla domanda dell'odierno appellante, , ha così Parte_1 statuito:
“1) Rigetta le domande attoree;
2)Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese
1 processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge”.
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno, la al fine di sentirla condannare Controparte_2 al pagamento di euro € 6.000,00 o somma “di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto al soddisfo, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale a suo carico, quale liquidazione dell'indennizzo per il furto dell'automobile di sua proprietà di marca Renault, modello Scenic, tg. DX383WW.
Assumeva che l'auto era parcheggiata in Pellezzano (SA), alla via Sabato
De Vita, e che subito dopo la constatazione del furto, aveva sporto denuncia orale ai Carabinieri di Salerno – Fratte.
La si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti art. 164 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione passiva per assenza del contratto di polizza in atti.
Contestava la fondatezza della domanda in assenza di adeguati riscontri probatori, quali la consegna del set di chiavi dell'auto.
Faceva inoltre rilevare l'incoerenza tra la denuncia (resa da CP_3
, “momentaneo utilizzatore” del veicolo) e i dati del dispositivo
[...] satellitare installato sull'auto. Contestava altresì il quantum richiesto in mancanza di prova del valore del veicolo.
Chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, il contenimento dell'indennizzo secondo condizioni di polizza, con scoperto 10% e franchigia euro 200.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti e prove orali.
All'esito, con l'indicata sentenza, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in tema di onere della prova in materia, riportate le dichiarazioni dei tre testimoni escussi, ha rigettato la domanda in difetto
2 di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'auto ad opera di ignoti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'attore soccombente, deducendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, così concludendo: “1. In via principale accertare e dichiarare il diritto del Sig.r ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in ordine Parte_1 all'evento per cui è causa;
2. Condannare la compagnia assicurativa , al Controparte_2 pagamento, in favore del Sig.r della somma di € Parte_1
6.000,00, ovvero di quella somma ritenuta di Giustizia, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Renault Scenic tg. DX383WW, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare il ritardo nell'adempimento della convenuta compagnia assicurativa;
4. Condannare la compagnia Controparte_2 assicurativa , al pagamento, in favore del Sig.r Controparte_2
, di quella somma ritenuta di Giustizia a titolo di Parte_1 risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
5. Condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze professionali da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via istruttoria:
1. ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di:A) Quantificare il valore commerciale dell'autovettura Renault Scenic tg. DX383WW;B) Verificare la ricorrenza delle condizioni di polizza e di eventuali franchigie;
C) Quantificare ed accertare gli esborsi sostenuti dal Sig.r a seguito Parte_1 dell'evento per cui è causa”.
Si è costituita la già Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in primis l'inammissibilità del gravame ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c., perché del tutto privo di specifiche censure alla sentenza impugnata, nonché contestandone la fondatezza, stante la
3 mancanza di prova dei fatti così come dedotti nell'atto di citazione, e ribadendo le difese proposte in primo grado.
All'esito dell'udienza cartolare del 6 novembre 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, con provvedimento depositato in data 14 novembre 2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è senz'altro fondata.
Ed invero la ricostruzione fattuale e giuridica posta in essere dal primo giudice non risulta affatto scalfita dalle difese proposte dall'appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto deve in diritto premettersi in termini generali che, anche tenendo conto della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., introdotta dal
D.Lgs. 149/2022 (applicabile alla fattispecie ratione temporis - vertendosi su appello proposto con atto di citazione notificato successivamente al
28.2.2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 149/2022), rimane valido il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v., per tutte, Cass.
S.U. n.27199//2017).
Va pure rammentato che, secondo la Suprema Corte, al fine di evitare il formarsi del giudicato interno, è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. (Cass. n. 12984/2006).
4 Non è, allora, sufficiente, affinché sia scrutinabile il motivo di appello, lamentarsi dell'ingiustizia della decisione ma occorre, invece, specificare in quale passaggio logico delle sue argomentazioni il giudice abbia errato e per quali ragioni.
In altri termini, si rende dunque necessario che l'appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado,
e, per altro verso, che la parte impugnante non si limiti a denunziare una erronea valutazione delle risultanze istruttorie od anche una erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di fatto o di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione, al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in relazione alle statuizioni contestate;
in buona sostanza l'atto di appello deve
"dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni e le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della decisione del Tribunale sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
Ciò affermato in punto di diritto, in applicazione di tali principi, va evidenziato quanto segue.
Il primo giudice, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di furto di autovettura assicurata, la denuncia di furto ha valore di mero indizio e che l'assicurato deve fornire prova rigorosa della preesistenza del veicolo, della verificazione dell'evento e della consegna alla compagnia di tutta la documentazione richiesta (estratto cronologico
PRA, certificato di spossessamento, carta di circolazione, certificato di proprietà, fattura di acquisto quietanzata e serie completa delle chiavi), ha rilevato, innanzitutto, sulla scorta della deposizione del teste
, sottoscrittore dell'attestazione, prodotta dall'attore, Testimone_1 dell'avvenuta ricezione della documentazione predetta, la mancanza di prova dell'asserito rapporto di subagenzia dallo stesso descritto nella suddetta attestazione e, dunque, dell'avvenuta consegna della stessa alla
CP_2
5 Ha poi rilevato il Tribunale l'inidoneità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi , asserito utilizzatore del veicolo al momento Testimone_2 del furto, che sarebbe avvenuto il giorno 7.01.2020, e , che Testimone_3 in quel giorno gli avrebbe fatto compagnia, a comprovare l'avvenuta sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti;
in particolare, con riferimento alla ricostruzione della giornata del presunto furto operata dai due testi, ha posto in rilievo la discordanza delle dichiarazioni su alcune circostanze - quali il luogo di pernottamento dell' , gli orari e la CP_3 dinamica degli spostamenti, il luogo in cui i due amici si sarebbero congedati- nonché la genericità del racconto su altri fatti riferiti - quali le ragioni del ricovero del fratello dell' (del quale i due testi CP_3 avevano pure riferito nomi diversi), la tipologia del veicolo con il quale il avrebbe prelevato l' dal luogo in cui aveva parcheggiato Tes_3 CP_3
l'auto oggetto di furto.
Tali contraddizioni, unite alla vaghezza di alcuni dettagli, hanno dunque indotto il giudice a ritenere le deposizioni prive di quella concordanza e coerenza necessarie per ritenere accertato l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso posto a fondamento della domanda di indennizzo proposta dall'odierno appellante nei confronti della compagnia assicuratrice.
A fronte delle chiare affermazioni del primo giudice circa l'insussistenza di prova documentale ed orale certa e tranquillizzante a sostegno della domanda del quest'ultimo con l'atto di appello si è limitato a Pt_1 riproporre le generiche contestazioni già svolte avverso le eccezioni sollevate dalla società convenuta, senza individuare specificamente gli errori di fatto o di diritto asseritamente contenuti nella sentenza gravata né offrire una critica puntuale alla motivazione.
Pur avendo denunciato con l'atto di citazione in esame “l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie”, l'appellante contesta, in primis, l'eccezione proposta dalla convenuta in primo grado in relazione alle risultanze del rapporto di percorrenza del dispositivo satellitare installato sull'auto.
6 Assume che, come si evince dalla denuncia prodotta, il furto si è verificato fra le 11.30 e le 21.00 alla Via Sabato De Vita e che nel predetto arco temporale, così come si evince dal report prodotto da parte convenuta, e precisamente alle 12.10, il veicolo oggetto di furto si trovava effettivamente alla Via Sabato De Vita.
Contesta altresì l'appellante quanto eccepito dalla convenuta in primo grado in merito al proprio difetto di legittimazione passiva, comprovata invece dalla polizza prodotta.
Sostiene di aver consegnato “l'originale della perdita di possesso e soprattutto entrambi gli originali delle chiavi così come ricevute al momento dell'acquisto” all'Agenzia UnipolSai sita in Salerno alla Piazza
Gian MI OR n. 32 nella persona del responsabile Tes_1
.
[...]
In tal modo però l'appellante non si rapporta affatto al contenuto della sentenza impugnata che: 1) non ha affatto considerato, quale elemento di prova, le risultanze del rapporto del dispositivo satellitare, ponendo invece in rilievo la sua inidoneità ad offrire riscontro circa l'avvenuto furto ritenendo che le coordinate registrate potrebbero non riferirsi al veicolo di proprietà dell'attore; 2) ha rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione eccepito dalla società convenuta;
3) ha ritenuto non provata la consegna della documentazione e delle chiavi alla CP_2 rilevando, anche alla stregua delle dichiarazioni rese da Tes_1
sottoscrittore della prodotta attestazione di avvenuta
[...] consegna, non fosse emersa l'esistenza di un rapporto di subagenzia tra il e la convenuta compagnia assicurativa. Tes_1
Del pari prive di rilevanza e, soprattutto, di pertinenza rispetto al decisum, sono le articolate argomentazioni dell'appellante sull'obbligo dell'appellata a corrispondere un indennizzo eccedente il massimale di polizza, non essendo stato riconosciuto alcun indennizzo in favore dell'appellante e, comunque, essendo del tutto fuori luogo discutere di un'indennizzabilità del furto oltre il massimale previsto dalla polizza che copre detto rischio.
7 Si osserva al riguardo che il massimale rappresenta un elemento limitativo dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore sicché la somma assicurata per furto prevista dalla polizza indica il valore massimo del risarcimento in seguito a detto evento, importo destinato a diminuire se il valore assicurato non corrisponde al valore commerciale del bene al momento della verificazione dell'evento, ma che non potrà mai aumentare in caso di mora e di mala gestio, come erroneamente sostenuto dall'appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori corrispondenti ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 5.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico
8 dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Salerno, 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1380/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5654/2024 pubbl. il 27.11.2024
tra
, assistito e difeso dall'avv. Ludovico Montera Parte_1
Appellante
e
in persona del legale rapp.te p.t., assistita Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Baratta e Matilde Baratta
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1380/2024, pubbl. il 27.11.2024, il Tribunale di Salerno, sulla domanda dell'odierno appellante, , ha così Parte_1 statuito:
“1) Rigetta le domande attoree;
2)Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese
1 processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge”.
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno, la al fine di sentirla condannare Controparte_2 al pagamento di euro € 6.000,00 o somma “di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto al soddisfo, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale a suo carico, quale liquidazione dell'indennizzo per il furto dell'automobile di sua proprietà di marca Renault, modello Scenic, tg. DX383WW.
Assumeva che l'auto era parcheggiata in Pellezzano (SA), alla via Sabato
De Vita, e che subito dopo la constatazione del furto, aveva sporto denuncia orale ai Carabinieri di Salerno – Fratte.
La si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti art. 164 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione passiva per assenza del contratto di polizza in atti.
Contestava la fondatezza della domanda in assenza di adeguati riscontri probatori, quali la consegna del set di chiavi dell'auto.
Faceva inoltre rilevare l'incoerenza tra la denuncia (resa da CP_3
, “momentaneo utilizzatore” del veicolo) e i dati del dispositivo
[...] satellitare installato sull'auto. Contestava altresì il quantum richiesto in mancanza di prova del valore del veicolo.
Chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, il contenimento dell'indennizzo secondo condizioni di polizza, con scoperto 10% e franchigia euro 200.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti e prove orali.
All'esito, con l'indicata sentenza, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in tema di onere della prova in materia, riportate le dichiarazioni dei tre testimoni escussi, ha rigettato la domanda in difetto
2 di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'auto ad opera di ignoti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'attore soccombente, deducendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, così concludendo: “1. In via principale accertare e dichiarare il diritto del Sig.r ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in ordine Parte_1 all'evento per cui è causa;
2. Condannare la compagnia assicurativa , al Controparte_2 pagamento, in favore del Sig.r della somma di € Parte_1
6.000,00, ovvero di quella somma ritenuta di Giustizia, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Renault Scenic tg. DX383WW, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare il ritardo nell'adempimento della convenuta compagnia assicurativa;
4. Condannare la compagnia Controparte_2 assicurativa , al pagamento, in favore del Sig.r Controparte_2
, di quella somma ritenuta di Giustizia a titolo di Parte_1 risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
5. Condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze professionali da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via istruttoria:
1. ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di:A) Quantificare il valore commerciale dell'autovettura Renault Scenic tg. DX383WW;B) Verificare la ricorrenza delle condizioni di polizza e di eventuali franchigie;
C) Quantificare ed accertare gli esborsi sostenuti dal Sig.r a seguito Parte_1 dell'evento per cui è causa”.
Si è costituita la già Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in primis l'inammissibilità del gravame ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c., perché del tutto privo di specifiche censure alla sentenza impugnata, nonché contestandone la fondatezza, stante la
3 mancanza di prova dei fatti così come dedotti nell'atto di citazione, e ribadendo le difese proposte in primo grado.
All'esito dell'udienza cartolare del 6 novembre 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, con provvedimento depositato in data 14 novembre 2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è senz'altro fondata.
Ed invero la ricostruzione fattuale e giuridica posta in essere dal primo giudice non risulta affatto scalfita dalle difese proposte dall'appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto deve in diritto premettersi in termini generali che, anche tenendo conto della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., introdotta dal
D.Lgs. 149/2022 (applicabile alla fattispecie ratione temporis - vertendosi su appello proposto con atto di citazione notificato successivamente al
28.2.2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 149/2022), rimane valido il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v., per tutte, Cass.
S.U. n.27199//2017).
Va pure rammentato che, secondo la Suprema Corte, al fine di evitare il formarsi del giudicato interno, è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. (Cass. n. 12984/2006).
4 Non è, allora, sufficiente, affinché sia scrutinabile il motivo di appello, lamentarsi dell'ingiustizia della decisione ma occorre, invece, specificare in quale passaggio logico delle sue argomentazioni il giudice abbia errato e per quali ragioni.
In altri termini, si rende dunque necessario che l'appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado,
e, per altro verso, che la parte impugnante non si limiti a denunziare una erronea valutazione delle risultanze istruttorie od anche una erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di fatto o di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione, al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in relazione alle statuizioni contestate;
in buona sostanza l'atto di appello deve
"dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni e le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della decisione del Tribunale sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
Ciò affermato in punto di diritto, in applicazione di tali principi, va evidenziato quanto segue.
Il primo giudice, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di furto di autovettura assicurata, la denuncia di furto ha valore di mero indizio e che l'assicurato deve fornire prova rigorosa della preesistenza del veicolo, della verificazione dell'evento e della consegna alla compagnia di tutta la documentazione richiesta (estratto cronologico
PRA, certificato di spossessamento, carta di circolazione, certificato di proprietà, fattura di acquisto quietanzata e serie completa delle chiavi), ha rilevato, innanzitutto, sulla scorta della deposizione del teste
, sottoscrittore dell'attestazione, prodotta dall'attore, Testimone_1 dell'avvenuta ricezione della documentazione predetta, la mancanza di prova dell'asserito rapporto di subagenzia dallo stesso descritto nella suddetta attestazione e, dunque, dell'avvenuta consegna della stessa alla
CP_2
5 Ha poi rilevato il Tribunale l'inidoneità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi , asserito utilizzatore del veicolo al momento Testimone_2 del furto, che sarebbe avvenuto il giorno 7.01.2020, e , che Testimone_3 in quel giorno gli avrebbe fatto compagnia, a comprovare l'avvenuta sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti;
in particolare, con riferimento alla ricostruzione della giornata del presunto furto operata dai due testi, ha posto in rilievo la discordanza delle dichiarazioni su alcune circostanze - quali il luogo di pernottamento dell' , gli orari e la CP_3 dinamica degli spostamenti, il luogo in cui i due amici si sarebbero congedati- nonché la genericità del racconto su altri fatti riferiti - quali le ragioni del ricovero del fratello dell' (del quale i due testi CP_3 avevano pure riferito nomi diversi), la tipologia del veicolo con il quale il avrebbe prelevato l' dal luogo in cui aveva parcheggiato Tes_3 CP_3
l'auto oggetto di furto.
Tali contraddizioni, unite alla vaghezza di alcuni dettagli, hanno dunque indotto il giudice a ritenere le deposizioni prive di quella concordanza e coerenza necessarie per ritenere accertato l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso posto a fondamento della domanda di indennizzo proposta dall'odierno appellante nei confronti della compagnia assicuratrice.
A fronte delle chiare affermazioni del primo giudice circa l'insussistenza di prova documentale ed orale certa e tranquillizzante a sostegno della domanda del quest'ultimo con l'atto di appello si è limitato a Pt_1 riproporre le generiche contestazioni già svolte avverso le eccezioni sollevate dalla società convenuta, senza individuare specificamente gli errori di fatto o di diritto asseritamente contenuti nella sentenza gravata né offrire una critica puntuale alla motivazione.
Pur avendo denunciato con l'atto di citazione in esame “l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie”, l'appellante contesta, in primis, l'eccezione proposta dalla convenuta in primo grado in relazione alle risultanze del rapporto di percorrenza del dispositivo satellitare installato sull'auto.
6 Assume che, come si evince dalla denuncia prodotta, il furto si è verificato fra le 11.30 e le 21.00 alla Via Sabato De Vita e che nel predetto arco temporale, così come si evince dal report prodotto da parte convenuta, e precisamente alle 12.10, il veicolo oggetto di furto si trovava effettivamente alla Via Sabato De Vita.
Contesta altresì l'appellante quanto eccepito dalla convenuta in primo grado in merito al proprio difetto di legittimazione passiva, comprovata invece dalla polizza prodotta.
Sostiene di aver consegnato “l'originale della perdita di possesso e soprattutto entrambi gli originali delle chiavi così come ricevute al momento dell'acquisto” all'Agenzia UnipolSai sita in Salerno alla Piazza
Gian MI OR n. 32 nella persona del responsabile Tes_1
.
[...]
In tal modo però l'appellante non si rapporta affatto al contenuto della sentenza impugnata che: 1) non ha affatto considerato, quale elemento di prova, le risultanze del rapporto del dispositivo satellitare, ponendo invece in rilievo la sua inidoneità ad offrire riscontro circa l'avvenuto furto ritenendo che le coordinate registrate potrebbero non riferirsi al veicolo di proprietà dell'attore; 2) ha rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione eccepito dalla società convenuta;
3) ha ritenuto non provata la consegna della documentazione e delle chiavi alla CP_2 rilevando, anche alla stregua delle dichiarazioni rese da Tes_1
sottoscrittore della prodotta attestazione di avvenuta
[...] consegna, non fosse emersa l'esistenza di un rapporto di subagenzia tra il e la convenuta compagnia assicurativa. Tes_1
Del pari prive di rilevanza e, soprattutto, di pertinenza rispetto al decisum, sono le articolate argomentazioni dell'appellante sull'obbligo dell'appellata a corrispondere un indennizzo eccedente il massimale di polizza, non essendo stato riconosciuto alcun indennizzo in favore dell'appellante e, comunque, essendo del tutto fuori luogo discutere di un'indennizzabilità del furto oltre il massimale previsto dalla polizza che copre detto rischio.
7 Si osserva al riguardo che il massimale rappresenta un elemento limitativo dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore sicché la somma assicurata per furto prevista dalla polizza indica il valore massimo del risarcimento in seguito a detto evento, importo destinato a diminuire se il valore assicurato non corrisponde al valore commerciale del bene al momento della verificazione dell'evento, ma che non potrà mai aumentare in caso di mora e di mala gestio, come erroneamente sostenuto dall'appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori corrispondenti ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 5.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico
8 dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Salerno, 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
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