Art. 2.
Il Comune di Roma e' autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire:
a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilita';
b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonche' per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.
I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi.
Il Comune di Roma e' autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire:
a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilita';
b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonche' per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.
I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi.