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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate dal procuratore del ricorrente, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 16124/2023 RGL, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
n.10, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Via Pietro CodiceFiscale_1
Nenni n°38/C Termini Imerese (Pa), presso lo studio dell'Avv. Luigi Sanfilippo dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lega dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, e per l'effetto domiciliato in Palermo, via V.
Villareale n. 6
, ( C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lega dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, e per l'effetto domiciliato in Palermo, via V.
Villareale n. 6
Resistenti
Avente ad oggetto: riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime di dovere, con diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 DPR 243/2006 *
Munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime
[...]
del dovere con decorrenza dal 10.10.2011 e all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 DPR n. 243/06 tenuto dal ai fini della Controparte_2
concessione dei correlati benefici;
2) dichiara prescritto il diritto alla speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L.
206/2004;
3) dichiara il diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 bis L. 206/2004;
4) dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica e all'esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica (art. 9 L. 206/2004 e art. 1 L. 203/2000);
5) condanna il a corrispondere al ricorrente, con Controparte_1
decorrenza dal 10.10.2011, l'assegno vitalizio (art.2 L. 407/98) e lo speciale assegno vitalizio (art. 5 comma 3 bis L. 206/2004) nella misura prevista, oltre accessori come per legge;
6) dichiara compensate per ¼ le spese di lite e condanna i convenuti, in CP_3
solido tra loro, al pagamento dei restanti ¾ che liquida in € 4.050,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
7) Pone le spese di ctu a carico dei convenuti, in solido tra loro, come CP_3
liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.12.2023 promosse il presente giudizio al fine Parte_1
di vedersi riconosciuto lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 commi 563 e 564 L. 266/2005, con diritto all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/06 tenuto dal Controparte_2
e la condanna del pure convenuto in giudizio, al Controparte_1
riconoscimento del suddetto status ed al pagamento dei relativi benefici economici e specificatamente:
A) la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04, siccome estesa alle vittime del dovere ex art. 34 d.l. 159/07 conv. in l. 222/07;
B) l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con decorrenza dalla data della riscontrata lesione traumatica.
C) lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, con decorrenza dalla data della riscontrata lesione traumatica.
D) la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04 ex art. 4 comma 1 lett. C d.p.r. 243/06;
E) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e il diritto all'esenzione ticket, benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04”.
Esponeva a tal fine che egli, dipendente del ed in servizio Controparte_1
presso il 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, partecipò alla missione in
Libano, in località Shama denominata LEONTE X, dal mese di maggio 2011 ad ottobre 2011.
Durante la missione, in data 26.09.2011, mentre si trovava in Sala Radio in qualità di radiofonista/conduttore del Battaglione, sollevava - da uno scaffale posto in basso - un apparato radio di circa 15 kg, accusando nell'immediatezza un forte dolore lombare sino alla coscia. Generalmente infatti tale operazione veniva compiuta unitamente ad un collega ma, trovandosi da solo per ragioni di turnazione e dovendo rispettare il comando ricevuto, provvedeva all'incombenza senza alcun aiuto.
A causa del forte dolore cadeva a terra e con l'intervento di un collega riusciva ad alzarsi e dolorante continuava il lavoro. Senonchè, pur rispettando qualche giorno di riposo sulla branda e pur assumendo antidolorifici, stante il persistere del dolore si recava in infermeria, mancando sul posto un presidio medico. Qui gli veniva consigliato di rimanere in branda e di continuare ad assumere antidolorifici.
Poiché le condizioni fisiche non miglioravano veniva accompagnato presso il
ROLE 1 Plus in Naqoura e successivamente presso l'Ospedale di Tiro dove veniva eseguita la risonanza e gli veniva diagnosticata una lombosciatalgia destra con protusione discale L4-L5 e L5-S1, sicchè veniva rimpatriato con scalo all'aeroporto di Verona e da qui, con un furgone per il trasporto di materiale, trasferito presso il Policlinico Militare di Roma. L'infortunio subito veniva riconosciuto dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 19 comma 2^ del
D.P.R. 29.10.2001, n. 461 come da verbale del Policlinico Militare di Roma Mod.
"C" n. 489 del 10.10.2011. Il Comandante di Corpo, nella relazione, escludeva una condotta dolosa o colposa del militare.
Successivamente il nel febbraio 2019, a causa del perdurante dolore, si Pt_1
sottoponeva a discectomia percutanea mediante laser e nel mese di aprile 2019, ad intervento chirurgico di “discectomia microchirurgica L5-S1 destra” ma nonostante ciò continua ad accusare lombalgia, fascicolazioni e crampi al polpaccio destro, ipoestesia alla faccia laterale della gamba e delle ultime due dita del piede di destra, difficoltà al mantenimento di posture prolungate ed impossibilita di sollevare pesi.
Di tutto quanto denunciato veniva data prova sia documentale che anche attraverso le deposizioni testimoniali dei colleghi.
Atteso il riconoscimento della malattia per causa di servizio, avanzava istanza al fine di avere riconosciuti i benefici spettanti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere che il respingeva eccependo la prescrizione del Controparte_1
diritto nonché la mancanza dei presupposti. Il ed il , entrambi ritualmente Controparte_2 Controparte_1
costituitisi con un'unica memoria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contestavano la fondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
In via preliminare, l'Avvocatura erariale contestava il difetto di legittimazione passiva del atteso che esso è titolare del procedimento Controparte_2
devoluto al riconoscimento dei benefici di vittima del dovere e dei soggetti ad essa equiparati ovvero degli “(...) appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al
Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali;
il Controparte_2
(...)”, quindi, anche per le “(...) persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (...)”, mentre spetta al Controparte_1
la competenza esclusiva per gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato.
[...]
In merito alla asserita imprescrittibilità dello «status» di vittima del dovere,
l'Avvocatura rilevava l'improprio ricorso a tale termine. Da ciò conseguiva la non invocabilità della imprescrittibilità statuita dall'art. 2934, comma 2, cod. civ., la quale fa riferimento solamente agli status in senso tecnico.
Inoltre, sempre sulla imprescrittibilità, la difesa erariale asseriva che, comunque, anche qualora si fosse ammessa la natura di status, la imprescrittibilità di cui all'art. 2934 cit. sarebbe stata riconducibile solo all'accertamento di questo e non anche ai diritti da esso eventualmente discendenti i quali in ogni caso sarebbero soggetti alla prescrizione decennale.
Nella fattispecie prescritto sarebbe il diritto alla speciale elargizione una tantum, poiché la domanda amministrativa risulterebbe presentata in data 05.11.2021, ossia oltre la scadenza del termine prescrizionale decennale essendo stata la lesione traumatica riscontrata il 10.11.2011, nonchè la prescrizione dei ratei dell'assegno vitalizio maturati nel decennio antecedente all'istanza, del
05.11.2021 ed altresì prescritti i ratei maturati dal 01.01.2008 (data dell'estensione ex art. 2 comma 105 L. 244/2007) al 05.11.2021. Contestava nel merito la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dello “status” e dei relativi benefici.
La causa, istruita a mezzo prove testimoniali e con consulenza tecnica d'ufficio, disposta la trattazione scritta su richiesta del procuratore del ricorrente che provvedeva a depositare note ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate, viene decisa.
^^^
Il ricorso merita parziale accoglimento.
L'art. 1, comma 563 L. n. 266/2005 prevede che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
Il successivo comma 564 dell'art. 1 cit., inoltre, afferma che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Infine, per quanto qui interessa, il comma 565 dispone che «Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti». Siffatto regolamento è stato effettivamente approvato con D.P.R. n.
243/2006, il quale, all'art. 1, dispone che «Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Rispetto al suindicato quadro normativo si è pronunciata più volte la giurisprudenza di legittimità, affermando che “…. quando la norma parla di
"missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali", vuole esprimere l'intenzione del legislatore di "intendere il concetto di missione in senso estensivo, tanto con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), quanto, e soprattutto, con riferimento alle tipologie e modalità
("missioni di qualunque natura")(Cass. 23390/2016; Cass., Sez. Un. civ., n.
759/2017).
Ciò posto, va disattesa in primo luogo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
Seppure nella fattispecie il ricorrente è militare e pertanto l'Amministrazione competente è il , deve tuttavia rilevarsi che la domanda è Controparte_1 anche volta all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco delle vittime del dovere tenuto dal ai fini della concessione dei benefici Controparte_2
assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010 e l'accertamento nei confronti anche di entrambi i CP_3
(interno e difesa) del proprio status di vittima del dovere, quale necessaria premessa per il riconoscimento in proprio favore di tutte le provvidenze di legge e la condanna delle Amministrazioni convenute ad operare detto riconoscimento, per quanto di rispettiva competenza.
Parimenti respinta deve essere l'eccezione di prescrizione sollevata dai CP_3
convenuti, in ordine allo status di vittima del dovere.
A tal riguardo non pare condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale di merito, richiamato dall'Avvocatura dello Stato, che esclude la configurabilità dello status di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato.
Come ormai è pacifico che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.
1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Sent. n. 17440 del 30/05/2022; 37522/2022, 7241/223).
Lo status infatti non si estingue per prescrizione, incidendo il mancato esercizio solo sui singoli diritti che ne scaturiscono.
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione in ordine al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere va, quindi, respinta.
In ogni caso nella fattispecie non può ravvisarsi alcuna prescrizione atteso che l'istanza volta all'ottenimento dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006 è stata presentata in data 15/09/2021 e quindi nel termine di dieci anni dall'evento traumatico del 26.09.2011.
^^^ Passando al merito della controversia si osserva:
Dai documenti in atti e dalle testimonianze raccolte all'udienza del 16.04.2024 non può revocarsi in dubbio che l'attività del rientra Controparte_4
nel concetto di missione come individuato nella sentenza delle Sezioni Unite sopra citata. Risulta altresì provato che le modalità di svolgimento dei compiti ad esso assegnati, ovvero le condizioni ambientali ed operative erano “particolari”, atteso che, come riferito dai testi (cfr: testimonianza e Testimone_1
del 16.04.2024), gli apparecchi radio pesavano circa 15 kg, gli Testimone_2
addetti al servizio radio erano soltanto tre e che al momento del sinistro il militare effettuava il turno da solo;
che l'apparecchio era collocato in basso sopra una scaffalatura realizzate dagli stessi militari con tavole e listelli di legno, che lo sforzo richiesto per sollevare dal basso un elemento di quel peso ha richiesto uno sforzo maggiore ed ad un rischio maggiore, atteso che normalmente per sollevare l'apparecchio occorreva la forza di due persone. Le circostanze concrete come descritte e provate in corso di causa integrano il concetto di condizioni ambientali ed operative particolari per tali intendendosi “circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 287 del 4 gennaio 2024).
Deve altresì ritenersi che la mancanza di un presidio medico non ha consentito al militare di ricevere immediatamente le cure necessarie, né di diagnosticare la lesione subita, sì da aggravare la condizione fisica fortemente compromessa, per non essere state adottate le misure per limitare gli sforzi.
La sussistenza del possibile nesso eziologico tra lo sforzo compiuto e la lombosciatalgia destra con protusione discale L4-L5 e L5-S1 emerge, peraltro, dalla consulenza medico legale espletata.
Il Ctu nel suo elaborato, a tal proposito, ha così relazionato: “non può non rilevarsi come risulti pacifico che il Militare sia andato incontro, in occasione dell'evento infortunistico del settembre 2011, ad un importante “sforzo” e cioè ad un evento, tipico della infortunistica sul lavoro, che si configura qualora il lavoratore sia stato esposto a una <<causa violenta tale da implicare l improvviso imprevisto ed abnorme di energia cio lo sviluppo superiore a quella richiesta un normale atto forza g. infortuni sul lavoro e malattie professionali ci distingue nettamente appunto dai semplici abituali dunque usuali eventi contro sostanzialmente innocui identificabili nel comune impiego muscolare>
Per richiesta dalla natura stessa di un determinato lavoro (Ercolani Mezzetti A.G.,
Elementi pratici di procedura operativa in infortunistica sul lavoro, 1989). A nostro parere, dunque, nel settembre 2011 si configurò, nel concreto, una causa scatenante, determinata dal sollevamento di un grave dal peso di circa 15 Kg, posizionato molto in basso, circostanza questa aggravante, costituendo “leva” negativa e dunque sfavorevole, pertanto tale da determinare, in modo più probabile che non, l'evento infortunistico, per il quale, peraltro, fu già riconosciuta dalla C.M.O. una equiparazione alla OTTAVA categoria della tabella A”.
Ha ritenuto soddisfatti il criterio della attendibilità scientifica, il criterio della regolarità causale, il criterio della irrilevanza (non incidenza) di causalità diverse, il criterio della validità della correlazione temporale, concludendo che ”La percentuale di invalidità complessiva (IC) che ne deriva, sulla base dei criteri di cui al DPR 181/2009, risulta pari, con applicazione del calcolo sopra descritto, al trenta i per cento e cioè DB 20 %+ DM 5% + ( IP 25% - DB 20%) = 30 %”
Pertanto, la domanda di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, ferma restando la sussistenza dei requisiti amministrativi…può, a parere di questo consulente, trovare accoglimento, con decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa”.
Le valutazioni del CTU sono state oggetto di considerazioni critiche del consulente medico del ricorrente limitatamente alla quantificazione del danno ma non dei consulenti dell'Avvocatura pure nominati. Le osservazioni hanno trovato soddisfacente risposta ove si pone mente ai codici tabellari applicati e alle condizioni generali dell'infortunato.
Si condivide pienamente il giudizio medico legale basato su regole scientifiche ed in ossequio alla normativa dallo stesso consulente richiamata.
Il , su cui gravava un obbligo di garanzia della salute del Controparte_1
ricorrente non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure necessarie o utili ad evitare il danno né ha dedotto e tanto meno provato al fine di dimostrare l'estraneità dell'eziologia patologica che peraltro risulta provata anche dall'avvenuto riconoscimento della causa di servizio.
Va pertanto dichiarato che ha diritto al riconoscimento dello Parte_1
status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 DPR n. 243/2006, ai fini della concessione dei relativi benefici.
Occorre quindi verificare, sulla scorta degli accertamenti medico-legali e quindi dell'invalidità riconosciuta, la spettanza dei singoli benefici.
La speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5, L. 206/2004, chiesta dal ricorrente
è una prestazione c.d. una tantum, non periodica, quindi soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dal momento di insorgenza del diritto, da individuarsi nella data di entrata in vigore della L. 266/2005 (01/01/2006), o, al più tardi, dalla data di entrata in vigore della L. 222/07 (30.11.2007). La domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima del dovere è 15.09.2021 ovvero è stata presentata oltre i dieci anni dal momento di insorgenza del relativo diritto.
Deve pertanto dichiararsi estinto per prescrizione il diritto alla speciale elargizione.
Deve invece essere riconosciuto l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 nonché lo speciale assegno vitalizio art. 5 commi 3bis L. 206/2004 attesa un'invalidità permanente superiore al 25%, ed altresì il diritto all'assistenza psicologica e all'esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica (art.9 L. 206/2004 ed art. 1 L.
203/2004), atteso che a fronte di un riconoscimento dell'invalidità per causa di servizio, la domanda amministrativa è del 15.09.2021, ovvero formulata entro il termine di prescrizione decennale.
Il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Dal parziale accoglimento deriva la condanna dei convenuti al CP_3
pagamento dei ¾ delle spese di lite che si liquidano, secondo i criteri di cui al
DM 55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste totalmente a carico dei convenuti e si CP_3
liquidano come da separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in esito all'udienza a trattazione scritta del 28.02.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami