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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13213 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 19 dicembre 2025
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 25532 del R.G. per l'anno 2024,
DA
Parte_1 con l'Avv. Novella Cannas
Ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 13
Legge 118 del 1971 e legittimanti l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario dal gennaio
2025 al gennaio 2027;
Condanna l' al pagamento della parte restante delle spese che liquida in euro 2.400,00, CP_2
oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato non ravvisa le condizioni che concretizzano il diritto di cui all'art. 13 Legge 118 del 1971 avendo accertato la sola percentuale di invalidità pari al 60%.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo:
“Per quanto riguarda il caso specifico, il quadro morboso appare tale da comportare una rilevante riduzione della validità e della capacità lavorativa del soggetto, comunque nei termini di legge per la concessione dell'assegno di cui all'art. 13 della legge 118/71. Quanto sopra tenuto conto delle accertate patologie a carico dei vari organi e/o apparati ben documentate dalle certificazioni in atti di cui si è presa visione e sopra riportate negli elementi di maggior rilevanza clinica e medico legale con particolare riferimento alle problematiche ortopediche, cardiologiche e neuropsichiche in parziale concorso tra loro e a significativa incidenza funzionale e ciò al di là di quanto constatabile in sede di visita peritale. Alla luce di quanto sopra, SUSSISTONO, a parere del sottoscritto, i presupposti medico legali per ammettere il diritto all'assegno mensile di assistenza (art. 13 L.118/71) in quanto la capacità lavorativa risulta ridotta del 75% a decorrere dal gennaio 2025 e limitatamente al gennaio
2027, epoca in cui dovrà essere rivalutata la reale evoluzione del quadro clinico e la permanenza dei requisiti di legge sotto l'aspetto medico legale”..”
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 19 dicembre 2025
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 25532 del R.G. per l'anno 2024,
DA
Parte_1 con l'Avv. Novella Cannas
Ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 13
Legge 118 del 1971 e legittimanti l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario dal gennaio
2025 al gennaio 2027;
Condanna l' al pagamento della parte restante delle spese che liquida in euro 2.400,00, CP_2
oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato non ravvisa le condizioni che concretizzano il diritto di cui all'art. 13 Legge 118 del 1971 avendo accertato la sola percentuale di invalidità pari al 60%.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo:
“Per quanto riguarda il caso specifico, il quadro morboso appare tale da comportare una rilevante riduzione della validità e della capacità lavorativa del soggetto, comunque nei termini di legge per la concessione dell'assegno di cui all'art. 13 della legge 118/71. Quanto sopra tenuto conto delle accertate patologie a carico dei vari organi e/o apparati ben documentate dalle certificazioni in atti di cui si è presa visione e sopra riportate negli elementi di maggior rilevanza clinica e medico legale con particolare riferimento alle problematiche ortopediche, cardiologiche e neuropsichiche in parziale concorso tra loro e a significativa incidenza funzionale e ciò al di là di quanto constatabile in sede di visita peritale. Alla luce di quanto sopra, SUSSISTONO, a parere del sottoscritto, i presupposti medico legali per ammettere il diritto all'assegno mensile di assistenza (art. 13 L.118/71) in quanto la capacità lavorativa risulta ridotta del 75% a decorrere dal gennaio 2025 e limitatamente al gennaio
2027, epoca in cui dovrà essere rivalutata la reale evoluzione del quadro clinico e la permanenza dei requisiti di legge sotto l'aspetto medico legale”..”
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli