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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio Luongo Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2088/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. depositato il 7.8.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dom. Milena Chiabà, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.2.1963, residente a [...];
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale proposizione pagina 1 di 5 della domanda di scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 4.12.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c., la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati libero ciascuno di fissare la residenza ove lo vorrà e solo con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) sollevare il sig. Pt_1
dall'obbligo di versare in favore della sig.ra un assegno a Controparte_1
titolo di contributo al suo mantenimento e/o comunque dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970; 4) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Pt_1
e con rito civile in Comune di San Giorgio di
[...] Controparte_1
Nogaro il 19.12.1998, come risulta al n. 14 parte I dell'Anno 1998 del
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e con acquisita capacità lavorativa e per l'effetto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di versamento di assegni divorzili;
6) spese e competenze del procedimento rifuse.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in Parte_1
giudizio , con la quale aveva contratto matrimonio civile a Controparte_1
AN GI DI GA (UD) il 19.12.1998 in regime della separazione dei beni (atto iscritto nel registro del predetto Comune all'anno 1998, parte I, numero 14), per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché, decorsi i termini di legge, la statuizione dello scioglimento del suo matrimonio. Ha inizialmente dedotto, infatti, il ricorrente: a) che dal matrimonio era nato il figlio (19.7.1999), oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
b) che sin dall'inizio della convivenza presso la casa familiare di proprietà della madre della resistente, sita in AN GI DI GA (UD) in Via Ciampaz, la sig.ra aveva manifestato comportamenti aggressivi, sia nei CP_1
confronti delle stessa famiglia di origine, sia -successivamente- verso il ramo familiare attoreo;
c) che l'atteggiamento ostile della resistente si riversava anche sulle sostanze economiche del nucleo familiare, spendendo ella i risparmi esclusivamente per se stessa, senza preoccuparsi in alcun modo della ricerca di una stabile occupazione;
d) che il raggiungimento della maggiore età la crescente indipendenza da parte di
, avevano aggravato la situazione, costringendo il figlio a stabilirsi Per_1
presso un'ala autonoma dell'abitazione di Via Ciampaz, dove spesso trovava riparo anche il ricorrente;
e) che neppure il parziale allontanamento dei coniugi placava il comportamento ostile della convenuta, la quale aveva ulteriormente limitato le libertà del marito, impedendogli l'uso della lavatrice e della cucina e financo giungendo a mettere a soqquadro le stanze occupate dal coniuge e dal figlio;
f) che a seguito del trasloco attoreo presso un'abitazione diversa, sita sempre a pagina 3 di 5 AN GI DI GA (UD), la resistente si era illecitamente introdotta nella suddetta abitazione, ponendone a soqquadro le stanze, condotte -queste- debitamente denunciate e per le quali era sopravvenuta una sentenza di condanna in sede penale.
La resistente, , pur ritualmente notiziata della Controparte_1
pendenza dell'odierno giudizio, rimaneva contumace, salvo comparire personalmente all'udienza del 9.12.2025. In tale sede, il ricorrente ha inteso rinunciare alla domanda di addebito ed alle relative istanze istruttorie, comunque formulate nel ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini.
Su questi presupposti, essendo la causa effettivamente matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Fermo quanto precede, va quindi dichiarata la separazione tra e , essendosi appurato l'irreversibile Parte_1 Controparte_1
venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi, attestata dalla stessa vertenza penale che li ha visto a vario titolo protagonisti. Null'altro essendoci pertanto da decidere, neppure sotto il profilo economico, stante l'autosufficienza delle parti ed in difetto di domanda in tal senso, la causa andrà comunque rimessa sul ruolo del giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di divorzio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile.
La statuizione sulle spese di lite è differita alla definizione del merito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sulla domanda di separazione tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 19.12.1998 presso il Controparte_1
Comune di AN GI DI GA (UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN GI DI
GA (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 14, parte I, del Registro degli Atti di Matrimonio, anno 1998;
▪ NULLA sull'assegno di divorzio, in assenza di domanda della resistente;
▪ PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore;
▪ SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio Luongo Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2088/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. depositato il 7.8.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dom. Milena Chiabà, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.2.1963, residente a [...];
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale proposizione pagina 1 di 5 della domanda di scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 4.12.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c., la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati libero ciascuno di fissare la residenza ove lo vorrà e solo con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) sollevare il sig. Pt_1
dall'obbligo di versare in favore della sig.ra un assegno a Controparte_1
titolo di contributo al suo mantenimento e/o comunque dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970; 4) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Pt_1
e con rito civile in Comune di San Giorgio di
[...] Controparte_1
Nogaro il 19.12.1998, come risulta al n. 14 parte I dell'Anno 1998 del
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e con acquisita capacità lavorativa e per l'effetto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di versamento di assegni divorzili;
6) spese e competenze del procedimento rifuse.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in Parte_1
giudizio , con la quale aveva contratto matrimonio civile a Controparte_1
AN GI DI GA (UD) il 19.12.1998 in regime della separazione dei beni (atto iscritto nel registro del predetto Comune all'anno 1998, parte I, numero 14), per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché, decorsi i termini di legge, la statuizione dello scioglimento del suo matrimonio. Ha inizialmente dedotto, infatti, il ricorrente: a) che dal matrimonio era nato il figlio (19.7.1999), oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
b) che sin dall'inizio della convivenza presso la casa familiare di proprietà della madre della resistente, sita in AN GI DI GA (UD) in Via Ciampaz, la sig.ra aveva manifestato comportamenti aggressivi, sia nei CP_1
confronti delle stessa famiglia di origine, sia -successivamente- verso il ramo familiare attoreo;
c) che l'atteggiamento ostile della resistente si riversava anche sulle sostanze economiche del nucleo familiare, spendendo ella i risparmi esclusivamente per se stessa, senza preoccuparsi in alcun modo della ricerca di una stabile occupazione;
d) che il raggiungimento della maggiore età la crescente indipendenza da parte di
, avevano aggravato la situazione, costringendo il figlio a stabilirsi Per_1
presso un'ala autonoma dell'abitazione di Via Ciampaz, dove spesso trovava riparo anche il ricorrente;
e) che neppure il parziale allontanamento dei coniugi placava il comportamento ostile della convenuta, la quale aveva ulteriormente limitato le libertà del marito, impedendogli l'uso della lavatrice e della cucina e financo giungendo a mettere a soqquadro le stanze occupate dal coniuge e dal figlio;
f) che a seguito del trasloco attoreo presso un'abitazione diversa, sita sempre a pagina 3 di 5 AN GI DI GA (UD), la resistente si era illecitamente introdotta nella suddetta abitazione, ponendone a soqquadro le stanze, condotte -queste- debitamente denunciate e per le quali era sopravvenuta una sentenza di condanna in sede penale.
La resistente, , pur ritualmente notiziata della Controparte_1
pendenza dell'odierno giudizio, rimaneva contumace, salvo comparire personalmente all'udienza del 9.12.2025. In tale sede, il ricorrente ha inteso rinunciare alla domanda di addebito ed alle relative istanze istruttorie, comunque formulate nel ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini.
Su questi presupposti, essendo la causa effettivamente matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Fermo quanto precede, va quindi dichiarata la separazione tra e , essendosi appurato l'irreversibile Parte_1 Controparte_1
venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi, attestata dalla stessa vertenza penale che li ha visto a vario titolo protagonisti. Null'altro essendoci pertanto da decidere, neppure sotto il profilo economico, stante l'autosufficienza delle parti ed in difetto di domanda in tal senso, la causa andrà comunque rimessa sul ruolo del giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di divorzio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile.
La statuizione sulle spese di lite è differita alla definizione del merito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sulla domanda di separazione tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 19.12.1998 presso il Controparte_1
Comune di AN GI DI GA (UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN GI DI
GA (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 14, parte I, del Registro degli Atti di Matrimonio, anno 1998;
▪ NULLA sull'assegno di divorzio, in assenza di domanda della resistente;
▪ PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore;
▪ SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
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