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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4475/ 2024 TRA
, (c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Ignazio Sposito elettivamente domiciliato presso lo studio legale in indirizzo telematico
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' avv.to ALLOCCA PASQUALE e dall'avv. IMPERIA TAGLIAFIERRO, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso depositato il 23.07.2024 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, lamenta che la retribuzione ricevuta per le giornate Contr in cui ha goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, avendo l illegittimamente escluso dalla base di calcolo del dovuto alcune indennità intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale. Il medesimo ha pertanto convenuto in Contr giudizio l al fine di ottenere le differenze retributive dovute per la
1 retribuzione percepita durante le ferie, che doveva essere parametrata anche su ulteriori componenti della retribuzione erroneamente esclusi dal computo, il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. In particolare il ricorrente deduce che, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto la società datrice di lavoro non aveva ricompreso nell'indennità versatagli, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: 1) indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione); 2) indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione). Contr Si è costituita tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto alla luce del recente orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n. 26246/2022, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di Contr lavoro, che nel caso di specie è avvenuta nel 2023. Infatti è pacifico che l' occupasse, già al momento della costituzione del rapporto di lavoro col ricorrente, un numero di lavoratori superiore alle 15 unità, pertanto, regolato dall'articolo 18 St. Lav. come novellato dalla legge n. 92/2012, che, come noto, ha superato, per le imprese con oltre quindici dipendenti, l'esclusività e unicità del rimedio reintegratorio per i casi di illegittimità del licenziamento, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata.
Ai fini di una compiuta individuazione della materia del contendere, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere incluse nella retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequativa, l'indennità compensativa. Secondo la prospettazione attorea, tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettivamente svolte, sarebbero, infatti, da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto. Appare opportuno premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_3
2 La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore". Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea, a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie. Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio, non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2
3 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva, un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 2.3 È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). E' opportuno, poi, rammentare che, come già evidenziato dalla Cassazione nella sentenza del 23/06/2022 n. 20216 (con cui si è affermato che nel calcolo del compenso dovuto al personale navigante di compagnia aerea nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva, segnatamente dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo
4 sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale “sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, pertanto, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_4
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_5 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. Tanto premesso, ai fini della presente decisione, il Giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dichiara di prestare adesione alle ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024 della Corte di Cassazione, che si sono espressamente espresse su identica questione in relazione alle due voci in parola (indennità perequativa, indennità compensativa). Ebbene, prendendo le mosse dall'indennità perequativa e dall'indennità compensativa, va rilevato che le richiamate ordinanze n. 25840/24 e n. 25850/24 hanno confermato, condividendolo, il ragionamento della Corte d'Appello sia in ordine alla verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse che alla pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare, la Corte d'appello, considerati gli accordi collettivi applicabili, riteneva che l'interpretazione di tali norme collettive inducesse a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa erano attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa. Ciò era confermato dal fatto che l'indennità perequativa era stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo, quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa era stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito, sulla
5 base della previgente contrattazione aziendale;
da ciò, a parere del giudice di secondo grado, appariva chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo – nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro – la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa, senza che ciò comportasse l'introduzione di alcun principio di omnicomprensitivà della retribuzione feriale. Alla luce di tale autorevole orientamento, che questo Giudice condivide ed al quale ritiene di uniformarsi, la domanda va accolta. Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - Accordo Nazionale del 21.5.1981 - che escludono o, meglio, non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse. In relazione al periodo richiesto, in virtù di quanto premesso in relazione alla prescrizione, l'odierno ricorrente può ben chiedere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di ferie per 5 anni anteriori al pensionamento avvenuto il 01.04.2023 (essendo nel contempo il presente giudice ovviamente vincolato al principio della domanda). Tanto premesso, non appare specificamente contestato dal ricorrente che dall'ammontare dovuto vadano detratti gli importi, a titolo di indennità retribuzione ferie, regolarmente percepiti dal ricorrente medesimo. Sotto questo profilo il resistente ha elaborato, in via subordinata, un conteggio alternativo tenendo conto di questi profili. Con riferimento al quantum dovuto devono, quindi, recepirsi i predetti conteggi, elaborati dell'odierno resistente, in via subordinata, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, dato che non appaiono specificamente contestati, anche all'esito dei rinvii effettuati (cfr. anche Cass.6568/98: "Nel caso in cui, contestando in giudizio il tasso contributivo applicato dall' , il datore di lavoro CP_6 documenti, mediante apposite produzioni, i dati necessari per la sua determinazione e lo sviluppo dei calcoli relativi eseguiti mediante elaborazione elettronica, mentre l'Istituto assicuratore si limiti a contestare genericamente i calcoli della controparte, senza indicarne gli eventuali errori e senza produrre propri conteggi, e' corretto l'operato del giudice di merito che, valutata come del tutto generica e "non seria" la contestazione del convenuto, non ammetta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decida la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente;
infatti egli ha cosi' potuto risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione e, d'altra parte, la sua scelta circa gli elementi di fatto da porre alla base della decisione si basa su una corretta applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il comportamento processuale della
6 parte (che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) puo' costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove gia' acquisite al processo. (Nella specie l' CP_6 neanche con il ricorso per cassazione aveva precisato i decisivi elementi di fatto
- eventualmente inerenti allo stesso sviluppo dei calcoli - di cui il Tribunale aveva omesso l'esame, e correlativamente la S.C. ha rilevato la non idonea deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc.))". I predetti conteggi fra l'altro non vengono specificamente contestati dal ricorrente (tendo conto anche dei rinvii concessi), nemmeno in relazione all'ammontare delle indennità in parola, né alle giornate ed al periodo considerati ed alla detrazione dei giorni di permesso. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra specificati, con riconoscimento della somma indicata in dispositivo in favore dell'odierno ricorrente. Con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretativa delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento di euro € 1.027,97, in favore del ricorrente al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo, rigettando per il resto il ricorso;
2) compensa le spese;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 27/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
7
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4475/ 2024 TRA
, (c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Ignazio Sposito elettivamente domiciliato presso lo studio legale in indirizzo telematico
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' avv.to ALLOCCA PASQUALE e dall'avv. IMPERIA TAGLIAFIERRO, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso depositato il 23.07.2024 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, lamenta che la retribuzione ricevuta per le giornate Contr in cui ha goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, avendo l illegittimamente escluso dalla base di calcolo del dovuto alcune indennità intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale. Il medesimo ha pertanto convenuto in Contr giudizio l al fine di ottenere le differenze retributive dovute per la
1 retribuzione percepita durante le ferie, che doveva essere parametrata anche su ulteriori componenti della retribuzione erroneamente esclusi dal computo, il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. In particolare il ricorrente deduce che, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto la società datrice di lavoro non aveva ricompreso nell'indennità versatagli, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: 1) indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione); 2) indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione). Contr Si è costituita tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto alla luce del recente orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n. 26246/2022, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di Contr lavoro, che nel caso di specie è avvenuta nel 2023. Infatti è pacifico che l' occupasse, già al momento della costituzione del rapporto di lavoro col ricorrente, un numero di lavoratori superiore alle 15 unità, pertanto, regolato dall'articolo 18 St. Lav. come novellato dalla legge n. 92/2012, che, come noto, ha superato, per le imprese con oltre quindici dipendenti, l'esclusività e unicità del rimedio reintegratorio per i casi di illegittimità del licenziamento, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata.
Ai fini di una compiuta individuazione della materia del contendere, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere incluse nella retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequativa, l'indennità compensativa. Secondo la prospettazione attorea, tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettivamente svolte, sarebbero, infatti, da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto. Appare opportuno premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_3
2 La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore". Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea, a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie. Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio, non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2
3 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva, un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 2.3 È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). E' opportuno, poi, rammentare che, come già evidenziato dalla Cassazione nella sentenza del 23/06/2022 n. 20216 (con cui si è affermato che nel calcolo del compenso dovuto al personale navigante di compagnia aerea nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva, segnatamente dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo
4 sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale “sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, pertanto, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_4
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_5 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. Tanto premesso, ai fini della presente decisione, il Giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dichiara di prestare adesione alle ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024 della Corte di Cassazione, che si sono espressamente espresse su identica questione in relazione alle due voci in parola (indennità perequativa, indennità compensativa). Ebbene, prendendo le mosse dall'indennità perequativa e dall'indennità compensativa, va rilevato che le richiamate ordinanze n. 25840/24 e n. 25850/24 hanno confermato, condividendolo, il ragionamento della Corte d'Appello sia in ordine alla verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse che alla pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare, la Corte d'appello, considerati gli accordi collettivi applicabili, riteneva che l'interpretazione di tali norme collettive inducesse a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa erano attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa. Ciò era confermato dal fatto che l'indennità perequativa era stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo, quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa era stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito, sulla
5 base della previgente contrattazione aziendale;
da ciò, a parere del giudice di secondo grado, appariva chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo – nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro – la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa, senza che ciò comportasse l'introduzione di alcun principio di omnicomprensitivà della retribuzione feriale. Alla luce di tale autorevole orientamento, che questo Giudice condivide ed al quale ritiene di uniformarsi, la domanda va accolta. Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - Accordo Nazionale del 21.5.1981 - che escludono o, meglio, non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse. In relazione al periodo richiesto, in virtù di quanto premesso in relazione alla prescrizione, l'odierno ricorrente può ben chiedere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di ferie per 5 anni anteriori al pensionamento avvenuto il 01.04.2023 (essendo nel contempo il presente giudice ovviamente vincolato al principio della domanda). Tanto premesso, non appare specificamente contestato dal ricorrente che dall'ammontare dovuto vadano detratti gli importi, a titolo di indennità retribuzione ferie, regolarmente percepiti dal ricorrente medesimo. Sotto questo profilo il resistente ha elaborato, in via subordinata, un conteggio alternativo tenendo conto di questi profili. Con riferimento al quantum dovuto devono, quindi, recepirsi i predetti conteggi, elaborati dell'odierno resistente, in via subordinata, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, dato che non appaiono specificamente contestati, anche all'esito dei rinvii effettuati (cfr. anche Cass.6568/98: "Nel caso in cui, contestando in giudizio il tasso contributivo applicato dall' , il datore di lavoro CP_6 documenti, mediante apposite produzioni, i dati necessari per la sua determinazione e lo sviluppo dei calcoli relativi eseguiti mediante elaborazione elettronica, mentre l'Istituto assicuratore si limiti a contestare genericamente i calcoli della controparte, senza indicarne gli eventuali errori e senza produrre propri conteggi, e' corretto l'operato del giudice di merito che, valutata come del tutto generica e "non seria" la contestazione del convenuto, non ammetta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decida la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente;
infatti egli ha cosi' potuto risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione e, d'altra parte, la sua scelta circa gli elementi di fatto da porre alla base della decisione si basa su una corretta applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il comportamento processuale della
6 parte (che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) puo' costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove gia' acquisite al processo. (Nella specie l' CP_6 neanche con il ricorso per cassazione aveva precisato i decisivi elementi di fatto
- eventualmente inerenti allo stesso sviluppo dei calcoli - di cui il Tribunale aveva omesso l'esame, e correlativamente la S.C. ha rilevato la non idonea deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc.))". I predetti conteggi fra l'altro non vengono specificamente contestati dal ricorrente (tendo conto anche dei rinvii concessi), nemmeno in relazione all'ammontare delle indennità in parola, né alle giornate ed al periodo considerati ed alla detrazione dei giorni di permesso. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra specificati, con riconoscimento della somma indicata in dispositivo in favore dell'odierno ricorrente. Con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretativa delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento di euro € 1.027,97, in favore del ricorrente al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo, rigettando per il resto il ricorso;
2) compensa le spese;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 27/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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