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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1420/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MORSELLI GIAN LUCA con domicilio eletto in CORSO
CANAL GRANDE, 86 41121 MODENA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MOSCATTINI GIAN CARLA con domicilio eletto in VIA
VITTORIO VENETO, N. 96 41042 FIORANO appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
avanti al Tribunale di Modena chiedendo, accertata la Controparte_1
cointestazione tra le parti del mutuo ipotecario n. 39347 concesso da
[...]
e la provenienza comune del denaro impiegato per l'acquisto CP_2
dell'immobile adibito ad abitazione familiare intestato alla sola la CP_1
condanna di questa al rimborso del 50% delle somme da lui versate dal
31.03.2000 fino alla data di estinzione del mutuo 15.04.2015 per l'acquisto della casa coniugale.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda;
in Controparte_1
via riconvenzionale, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per il mancato spontaneo rilascio dell'immobile di sua proprietà da parte dell'attore.
Con sentenza n. 1163/2024, pubblicata il 10.07.2024, il Tribunale di
Modena rigettava tutte le domande, condannando l'attore alla rifusione della metà delle spese di lite per la maggiore soccombenza, rilevando che nessuna delle parti aveva fornito prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande.
Secondo il primo Giudice il non ha fornito prova dell'esistenza di Pt_1
un contratto di mutuo tra i coniugi che comporti il diritto alla restituzione da parte dell'ex moglie delle somme prestate, né del versamento di proprie somme personali sul conto corrente sul quale sono state addebitate le rate del mutuo bancario;
la dichiarazione contenuta nel messaggio vocale inviato dalla al , asseritamente confessoria, non è univoca CP_1 Pt_1
nell'ammettere un fatto sfavorevole a sé e favorevole all'altro, risultando pag. 2/5 dalla stessa solo l'intendimento di riconoscere una somma per finalità conciliative. Peraltro, in sede di divorzio congiunto le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione. Tutte le prove orali richieste dall'attore risultano non dirimenti, in quanto vertenti su fatti irrilevanti, documentali e inammissibili, perché in nessun capitolo emerge la prova del prestito in favore dell'ex moglie;
tali versamenti possono al più essere qualificati come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e, dopo il matrimonio, adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo il Parte_1
riconoscimento del suo diritto alla restituzione del 50% di quanto versato per il pagamento del mutuo ipotecario n. 39347 attivato presso CP_2
pari complessivi € 153.135,52, oltre interessi;
in subordine, il
[...]
rimborso della somma di € 60.000,00, oltre interessi, che la avrebbe CP_1
“promesso” all'ex coniuge mediante messaggio audio del 09.03.2022 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censurava contraddittorietà e illogicità della motivazione per erronea interpretazione delle risultanze processuali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo il Tribunale trascurato la prova documentale costituita dal messaggio audio inviatogli dalla in CP_1
data 09.03.2022 con il quale la stessa avrebbe “promesso” all'ex coniuge la somma di € 60.000,00 al momento della vendita della casa familiare.
Con il secondo motivo contestava la mancata ammissione dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
pag. 3/5 Con il terzo motivo lamentava l'erronea interpretazione delle dichiarazioni delle parti in sede di divorzio, avendo il Tribunale dato rilevanza decisiva ad una clausola di mero stile.
Con il quarto motivo contestava la compensazione parziale delle spese di lite operata dal primo Giudice, in considerazione del totale rigetto della domanda riconvenzionale della CP_1
3.- Si costituiva con comparsa dep. 27.01.2025 eccependo Controparte_1
l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione, tenuto conto che la notifica della sentenza era avvenuta il 19.07.2024, e che la difesa avversaria aveva notificato l'atto di appello solo in data 19.09.2024, dunque un giorno dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c..
Contestava nel merito la fondatezza delle avverse richieste.
L'appellata chiedeva preliminarmente dichiararsi l'appello inammissibile/improcedibile in quanto tardivo e, nel merito, il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna del Pt_1
alla rifusione delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio.
4. L'appello è inammissibile perchè tardivo.
Sulla base dei documenti prodotti e non contestato dalla parti risulta che la notifica della sentenza è avvenuta il 19.7.2024 e che l'appello è stato notificato il 19.9.2024, quindi il 31° giorno dopo la notifica della sentenza e quindi tardivamente secondo quanto previsto dall'art. 325 c.p.c..
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello con conseguente condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza ai valori minimi in ragione dell'effettiva complessità della fattispecie.
pag. 4/5 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1163/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 4.997,00 per compensi oltre spese generali del 15%, IVA e Cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.3025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1420/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MORSELLI GIAN LUCA con domicilio eletto in CORSO
CANAL GRANDE, 86 41121 MODENA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MOSCATTINI GIAN CARLA con domicilio eletto in VIA
VITTORIO VENETO, N. 96 41042 FIORANO appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
avanti al Tribunale di Modena chiedendo, accertata la Controparte_1
cointestazione tra le parti del mutuo ipotecario n. 39347 concesso da
[...]
e la provenienza comune del denaro impiegato per l'acquisto CP_2
dell'immobile adibito ad abitazione familiare intestato alla sola la CP_1
condanna di questa al rimborso del 50% delle somme da lui versate dal
31.03.2000 fino alla data di estinzione del mutuo 15.04.2015 per l'acquisto della casa coniugale.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda;
in Controparte_1
via riconvenzionale, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per il mancato spontaneo rilascio dell'immobile di sua proprietà da parte dell'attore.
Con sentenza n. 1163/2024, pubblicata il 10.07.2024, il Tribunale di
Modena rigettava tutte le domande, condannando l'attore alla rifusione della metà delle spese di lite per la maggiore soccombenza, rilevando che nessuna delle parti aveva fornito prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande.
Secondo il primo Giudice il non ha fornito prova dell'esistenza di Pt_1
un contratto di mutuo tra i coniugi che comporti il diritto alla restituzione da parte dell'ex moglie delle somme prestate, né del versamento di proprie somme personali sul conto corrente sul quale sono state addebitate le rate del mutuo bancario;
la dichiarazione contenuta nel messaggio vocale inviato dalla al , asseritamente confessoria, non è univoca CP_1 Pt_1
nell'ammettere un fatto sfavorevole a sé e favorevole all'altro, risultando pag. 2/5 dalla stessa solo l'intendimento di riconoscere una somma per finalità conciliative. Peraltro, in sede di divorzio congiunto le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione. Tutte le prove orali richieste dall'attore risultano non dirimenti, in quanto vertenti su fatti irrilevanti, documentali e inammissibili, perché in nessun capitolo emerge la prova del prestito in favore dell'ex moglie;
tali versamenti possono al più essere qualificati come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e, dopo il matrimonio, adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo il Parte_1
riconoscimento del suo diritto alla restituzione del 50% di quanto versato per il pagamento del mutuo ipotecario n. 39347 attivato presso CP_2
pari complessivi € 153.135,52, oltre interessi;
in subordine, il
[...]
rimborso della somma di € 60.000,00, oltre interessi, che la avrebbe CP_1
“promesso” all'ex coniuge mediante messaggio audio del 09.03.2022 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censurava contraddittorietà e illogicità della motivazione per erronea interpretazione delle risultanze processuali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo il Tribunale trascurato la prova documentale costituita dal messaggio audio inviatogli dalla in CP_1
data 09.03.2022 con il quale la stessa avrebbe “promesso” all'ex coniuge la somma di € 60.000,00 al momento della vendita della casa familiare.
Con il secondo motivo contestava la mancata ammissione dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
pag. 3/5 Con il terzo motivo lamentava l'erronea interpretazione delle dichiarazioni delle parti in sede di divorzio, avendo il Tribunale dato rilevanza decisiva ad una clausola di mero stile.
Con il quarto motivo contestava la compensazione parziale delle spese di lite operata dal primo Giudice, in considerazione del totale rigetto della domanda riconvenzionale della CP_1
3.- Si costituiva con comparsa dep. 27.01.2025 eccependo Controparte_1
l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione, tenuto conto che la notifica della sentenza era avvenuta il 19.07.2024, e che la difesa avversaria aveva notificato l'atto di appello solo in data 19.09.2024, dunque un giorno dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c..
Contestava nel merito la fondatezza delle avverse richieste.
L'appellata chiedeva preliminarmente dichiararsi l'appello inammissibile/improcedibile in quanto tardivo e, nel merito, il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna del Pt_1
alla rifusione delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio.
4. L'appello è inammissibile perchè tardivo.
Sulla base dei documenti prodotti e non contestato dalla parti risulta che la notifica della sentenza è avvenuta il 19.7.2024 e che l'appello è stato notificato il 19.9.2024, quindi il 31° giorno dopo la notifica della sentenza e quindi tardivamente secondo quanto previsto dall'art. 325 c.p.c..
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello con conseguente condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza ai valori minimi in ragione dell'effettiva complessità della fattispecie.
pag. 4/5 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1163/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 4.997,00 per compensi oltre spese generali del 15%, IVA e Cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.3025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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