CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott. Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2621/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pistilli, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Viterbo, Via Belluno n. 69
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n.
185/2023 pubblicata il 19/10/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva: - di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per Parte_1
1 il conferimento degli incarichi di supplenza del personale ATA, quale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, indicando come titolo di accesso il conseguimento del diploma di perito industriale rilasciato in data 26.7.1984; - di aver inserito tra i titoli utili ai fini del punteggio il servizio militare di leva prestato nell'esercito italiano con incorporazione in data
13.12.1984 e congedo in data 26.11.1985; - che tale servizio non era stato correttamente valutato e che la valutazione ministeriale era illegittima alla luce dell'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 per non aver equiparato, ai fini del punteggio in graduatoria, il servizio militare di leva reso non in costanza di nomina con quello prestato in costanza di rapporto di pubblico impiego, quest'ultimo valutato a tutti gli effetti come servizio lavorativo alle dipendenze della pubblica amministrazione. Richiamate alcune decisioni della Corte di Cassazione (in particolare: l'ordinanza n. 35380/2021 e la sentenza n. 5679/2020), il ricorrente sosteneva: “In sintesi
– prescindendo dall'art. 2050 del D. Lgs n.66/2010 – i lavoratori del comparto scuola hanno sempre diritto ad aver valutato ai fini del punteggio nonché dell'anzianità il servizio militare come se esso fosse coerente con la prestazione per la quale è formata la graduatoria (servizio come docenti o
ATA). I commi 1 e 2 del citato articolo vanno letti in forma integrata, secondo la quale il comma 2 non limita il comma 1, ma al più lo specifica.
La Cassazione trova logicamente irragionevole che il comma 2 svuoti la portata generale del comma 1, anche in rapporto al dictum dell'art. 52 comma 2 della costituzione, richiamato sia ai fini concorsuali che a quelli selettivi.
Ne deriva che per la Corte di Cassazione una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 NON contrasti con art. 485 comma 7 del TU 297/95, con corollario specifico e immediato che il servizio di leva deve essere sempre utilmente valutabile come se fosse servizio specifico nella amministrazione di destinazione.
Ci spieghiamo meglio: l'interpretazione orientata riguarda non soltanto chi fosse già pubblico impiegato all'atto dell'incorporazione in servizio di leva, ma qualsiasi pubblico servizio per il quale sussistessero le condizioni di impiego che l'obbligo di leva ha obbligato a ritardare
(Corte Costituzionale 8/1963)”.
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare che il servizio di leva prestato dal ricorrente deve esser valutato come servizio specifico coerente con quello per il quale sono formate le graduatorie del personale ATA, della scuola pubblica (assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico) e per l'effetto condannare il a Controparte_1
rideterminare la posizione del ricorrente nelle suddette graduatorie del personale ATA – con attribuzione del punteggio pari a un anno di servizio coerente con quello di cui alle rispettive graduatorie. Con vittoria sulle spese, competenze e onorari, da distrarre in favore del procuratore
2 che si dichiara fin da ora antistatario”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
rappresentando la legittimità della diversità di valutazione considerato che solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore e poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della nazione.
Con la sentenza n. 185/2023 del 19/04/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo rigettava il ricorso ritenendo che la disciplina applicata dal convenuto al personale ATA CP_1
fosse legittima e compatibile con la normativa primaria di settore in quanto prevedeva una valutazione del servizio militare obbligatorio, seppure senza equiparare le ipotesi di servizio prestato o meno in costanza di nomina. Ad avviso del Tribunale, infatti, “se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servi-zio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato. Alla luce di quanto esposto, occorre distinguere la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente al D.M. n. 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro. Il caso in esame attiene proprio alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, disciplinate dal D.M. n. 50/2021 …Appare rilevante rimarcare, inoltre, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dal ricorrente (Cass.
n. 35380/2021; Cass. n. 5679/2020) atteneva alla diversa questione se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego dovesse essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale
ATA o non dovesse essere valutato affatto, questione risolta dalla Suprema Corte nel senso di
“disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento… La distinzione effettuata dal D.M.
50/2021, per quanto esposto, non appare in contrasto né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità citata, per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza
3 di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche, né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici”.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 19.10.2023, proponeva appello Pt_1
censurando la sentenza impugnata in ragione di un unico articolato motivo, denominato
[...]
“Illogicità manifesta, contrasto tra le motivazioni esposte e il giudicato;
contrasto con giudicato della
Corte di Cassazione;
errata interpretazione dell'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, mancata disapplicazione del DM 50/2021 nella parte in cui discrimina il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego con il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di impiego”.
L'appellante, in particolare, lamentava l'erronea interpretazione dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare in combinato disposto con l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo
297 del 1994: evidenziava come l'art. 2050 cit. non opera distinzioni di sorta tra i periodi di servizio, stabilendo per ciascuno l'attribuzione del medesimo punteggio. Sosteneva in proposito che il primo comma dell'art. 2050 pone un principio di carattere assoluto e generale lato sensu attuativo del disposto costituzionale di cui all'art. 52, prevedendo che, ai fini dei pubblici concorsi, i periodi di servizio militare siano valutati con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per l'impiego civile presso enti pubblici;
il secondo comma, invece, costituisce non già una deroga, bensì una specificazione di tale principio, escludendo la sussistenza di una fattispecie autonoma per il servizio prestato in pendenza del rapporto di lavoro che legittimi attribuzione di un punteggio maggiorato rispetto al servizio effettuato non in pendenza. Tanto premesso, evidenziava l'illegittimità della differenziazione prevista dal D.M. 50/2021, che attribuisce al servizio di leva, a seconda dei casi, un valore diverso in termini di punteggio. Chiedeva, pertanto, in ragione del contrasto con il dettato costituzionale nonché con l'orientamento recentemente espresso dalla sezione lavoro della
Corte di Cassazione, la disapplicazione del predetto decreto ministeriale “pro parte”, laddove dispone che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali …”
Secondo l'appellante tale disciplina era discriminatoria perché compensava in modo diverso un pregiudizio identico (“ovvero quell'obbligo causa un ritardo, di un anno o più per tutti coloro che hanno validamente conseguito un titolo di idoneità che dia accesso ai ruoli della scuola sia tra il personale docente che tra il personale ATA”), dovendosi porre l'accento sul servizio di leva in sè (da valorizzare integralmente e in modo identico), non già sull'effetto del medesimo rispetto a condizione
4 preesistente. Insisteva, quindi, sulla illegittimità della decisione del Tribunale, che comportava un effetto pregiudizievole nel caso di espletamento della leva obbligatoria non in costanza del rapporto di lavoro e ne chiedeva la riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio il (già Controparte_1 [...]
), chiedendo la reiezione dell'appello proposto e la conferma della decisione Controparte_1
impugnata. In particolare, confutava le avverse argomentazioni sulla base di una diversa lettura del medesimo orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato dall'appellante (Cass., ordinanza n. 5679/2020); la decisione in esame, infatti, certamente riconosceva l'obbligo per l'Amministrazione di valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, ma al contempo consentiva che tale valutazione fosse operata con un certo margine di discrezionalità, incontrando il solo limite di dover attribuire a coloro che avessero prestato questo tipo di servizio un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione. Nessuna norma – sottolineava il - prevede che il punteggio in questione debba essere identico tra le due CP_1
categorie di soggetti considerati;
evidenziava che in tal senso, e quindi in continuità con quanto statuito dalla Suprema Corte, si era pronunciato anche il Consiglio di Stato secondo cui: “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore … Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate” (C.d.S. sent. n. 11602/2022).
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in appello.
All'odierna udienza del 18 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Come noto, l'art. 2050 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell'ordinamento militare”), nel disciplinare la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, ha stabilito:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
5 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Nella specie, va evidenziato che il giudizio riguarda le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. domande di inserimento di allegate al ricorso ex art. 414 c.p.c.); assume, quindi, rilievo la Parte_1
disciplina dettata dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021.
Ebbene, le “Avvertenze” di cui alla “Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.”, corrispondente all'Allegato A al D.M. n. 50/2021, dispongono: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (lettera A del documento in esame).
In base alla tabella di valutazione dei titoli di cui agli allegati A/1, A/2 ed A/5, tale distinzione implica che il servizio reso “in costanza di rapporto di impiego” sia valutato con il medesimo punteggio previsto per la qualifica rivestita nell'ambito del rapporto di impiego (fino a 6 punti per ogni anno e fino a 0,50 per ogni frazione superiore a 15 giorni); laddove, invece, il servizio militare non sia stato svolto in concomitanza con un rapporto di impiego, risulta valutato con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (pari a 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni frazione superiore a 15 giorni).
Il sistema delineato dal D.M. n. 50/2021 attribuisce, dunque, al servizio di leva un valore variabile in termini di punteggio: quando non svolto in concomitanza con rapporti di impiego è ad esso attribuito un punteggio corrispondente a quello previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (in conformità con quanto disposto dall'art. 2050 del D. Lgs n. 66/2010 in termini assoluti
6 ed in via generale); in caso di servizio svolto in concomitanza con altro pubblico impiego è invece attribuito il punteggio corrispondente alla qualifica rivestita nell'ambito di tale rapporto.
2.2. Sulla legittimità delle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, riguardante il personale ATA;
si è pronunciata, di recente, la Corte di Cassazione, Sez. L., con le sentenze n. 22429 e n. 22432 pubblicate in data 8 agosto 2024 (risultando, invece, non conferenti rispetto al caso di specie le sentenze di legittimità prodotte dalla parte appellante).
Nelle pronunce n. 22429/24 e n. 22432/24 i Giudici di legittimità hanno innanzi tutto richiamato i precedenti arresti della S.C. che hanno definito la questione - invero diversa da quella oggetto di scrutinio - relativa alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione, contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011, è stata ritenuta illegittima da Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021,
n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586
(sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto). E ciò essenzialmente sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Secondo la S.C. “si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza”.
Una volta richiamati i predetti precedenti, la Corte di Cassazione, nelle sentenze n.
22429/2024 e n. 22432/2024, ha, però, chiarito che “Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità, al fine di affrontare compiutamente la questione, hanno innanzi tutto precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme del d. lgs. n.
297 del 1994, e in particolare l'art. 485, comma 7 (che, con riferimento al personale docente, stabilisce: “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”) e l'art. 569, comma 3 (che, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, prevede: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile
7 sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”). Si tratta, invero, di norme dettate ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569) e che, dunque, non riguardano in senso stretto la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie. Si tratta, di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
La S.C. ha poi, esaminato il D.M. n. 50 del 2021, rilevando che lo stesso, che riguarda il personale ATA, disciplina la materia in esame nei termini di seguito riportati.
“Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto
A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di
8 rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui”.
Tale assetto, secondo l'autorevole orientamento espresso dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, non contrasta con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, in precedenza richiamati.
Ha osservato la S.C. nelle citate sentenze n. 22429/2024 e n. 22432/2024: “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".”.
In altri termini, “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”.
Ebbene, tale regolamentazione, “nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
9 Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
In definitiva, la Corte di Cassazione, nelle pronunce in esame, ha concluso che il D.M. n.
50/2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, “è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
A conclusioni analoghe, del resto, è pervenuto, come già ricordato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la decisione del 29 dicembre 2022, n. 11602.
Pertanto la S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In applicazione di tale principio di diritto, cui questa Corte intende conformarsi, l'appello non può trovare accoglimento.
10 3. Veniamo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, i presupposti normativi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del grado. E invero, le questioni sottese all'appello erano connotate, al momento della sua proposizione, da obiettiva e marcata incertezza, non ancora orientata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte cost., sent. n.
77 del 2018). E invero, i contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito sono stati risolti dalla Corte di Cassazione, in senso favorevole alla Parte Pubblica, solo nel corso del presente grado. In proposito valga richiamare la motivazione adottata in ordine alle spese dagli stessi giudici di legittimità nella sentenza n. 22429/2024, che, nel cassare la sentenza impugnata, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda e compensando le spese dell'intero processo: “A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità”.
Sussistono i presupposti obiettivi di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
11