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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 239/2024 promossa da:
Sig. , nato in [...] il [...] e residente Mentone (FR) 5 Avenue Parte_1 de Verdun (06500) (C.F. ), elettivamente domiciliato in Ventimiglia (Im), C.F._1 al Corso della Repubblica 1, presso lo studio dell'Avv. Enrico Amalberti (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti, C.F._2
- Attore opponente -
CONTRO
C.F. , con sede legale in Genova (GE), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Bonavino 4, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Carlo
Assereto, C.F. , e AV Assereto, C.F. che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono come da mandato in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2725/2023 – R.G. 8959/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 13/10/2023 per l'importo di € 12.525,78, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria, in relazione alla garanzia dal medesimo rilasciata in favore dell'opposta per le obbligazioni nascenti da un contratto di locazione di immobile intercorso tra quest'ultima e la Sig.ra Parte_2
Costituitasi in giudizio l'opposta, all'esito della prima udienza di comparizione, ritenuta la causa di natura documentale, veniva fissata udienza di rimessione della stessa in decisione.
L'odierno opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Genova, in quanto, trattandosi di consumatore, si sarebbe dovuto fare riferimento al competente Tribunale della Repubblica francese, in cui lo stesso è residente, o al Tribunale di
Imperia, città in cui lo stesso risiedeva prima di trasferirsi in Francia. L'eccezione è palesemente infondata, sia perché formulata in maniera inammissibile, non essendo stato fatto riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi (cfr., ex multis: Cass. civ., n.
26985/2018; Cass. civ., n. 118/2017; Cass. civ., n. 21769/2016), sia perché, dovendosi fare riferimento alla residenza del soggetto al tempo in cui il giudizio è stato radicato, il consumatore residente all'estero, come nella specie pacificamente è l'opponente, non può invocare il foro speciale di cui all'art. 66-bis del Codice del consumo, essendo lo stesso applicabile, per espressa previsione dell'anzidetta disposizione, soltanto al soggetto residente o domiciliato in Italia.
Sempre in via preliminare, palesemente infondata è anche l'eccezione di tardività della spiegata opposizione sollevata da parte opposta nel costituirsi in giudizio, sul presupposto che il presente giudizio seguirebbe il c.d. rito locatizio, con la conseguenza che l'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo stata introdotta con citazione, sarebbe stata da considerarsi tempestiva soltanto nel caso in cui la notifica dell'atto fosse stata seguita dalla sua iscrizione a ruolo nei successivi quaranta giorni. E' evidente, infatti, che la vis attractiva del c.d. rito locatizio sia limitata alle questioni che attengono al contratto di locazione e non esplichi invece effetto allorché, come nella specie, si tratti di obbligazioni che discendono da un diverso contratto, per quanto lo stesso sia collegato a un contratto di locazione (sul punto si veda, ad esempio, Trib.
Alessandria, n. 1, 4 gennaio 2019).
La questione della qualificazione giuridica di detto contratto appare determinante ai fini dell'accertamento della fondatezza delle eccezioni di merito sollevate da parte opponente.
Quest'ultima, infatti, qualificando il contratto collegato alla locazione come fideiussione, ha eccepito la propria avvenuta liberazione ex art. 1956 c.c. e la decadenza dell'opposta dal diritto di escussione della garanzia ex art. 1957 c.c.. E' nota la distinzione, avallata da dottrina e giurisprudenza, tra il contratto tipico della fideiussione, disciplinato dagli artt. 1936 ss. c.c., e il contratto autonomo di garanzia, ossia quel contratto atipico attraverso il quale un soggetto (c.d. garante) si obbliga direttamente nei confronti del beneficiario al pagamento di una somma predeterminata nel caso in cui si verifichi un determinato evento, ossia il mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione del debitore principale. L'elemento caratterizzante di tale contratto consiste, appunto, nell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto di valuta. In altre parole, difetta quel vincolo di accessorietà e quel legame di dipendenza che caratterizza, invece, la garanzia fideiussoria ex artt. 1936, 1941 e 1945 c.c.. L'autonomia del contratto di garanzia determina, pertanto, un'astrazione sostanziale della garanzia rispetto al rapporto garantito, in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario a semplice richiesta del creditore, rinunciando a opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. La Suprema
Corte ha quindi evidenziato a più riprese che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass. civ.,
3 dicembre 2020, n. 27619).
L'accordo in questione è stato prodotto in atti sub doc. 3 del fascicolo di parte opposta e risulta sottoscritto dalle parti. Nell'intestazione è riportata la dicitura “Garanzia per locazione…” e nel corpo del testo si legge che il garante “si impegna solidalmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il contratto di locazione”, venendo poi specificato che per esse occorre intendere non solo le obbligazioni relative al pagamento del canone e degli oneri accessori, ma anche di interessi e penalità per ritardato pagamento, indennità di occupazione, risarcimento dei danni all'immobile. Da quanto sopra pare quindi doversi qualificare il predetto accordo come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione. Infatti l'espressione “senza condizioni” è del tutto parificabile all'espressione “senza eccezioni”, maggiormente in uso nella prassi, comportando necessariamente la volontà rinuncia al rapporto di accessorietà tra contratto principale e garanzia che, come detto, è individuata dalla giurisprudenza di legittimità come indice primario della sussistenza di un contratto autonomo di garanzia. Per le medesime ragioni la giurisprudenza di legittimità ha parimenti ritenuto che, a fronte di un contratto autonomo di garanzia, il garante possa sollevare soltanto le eccezioni relative al rapporto con il beneficiario della garanzia e non anche le tipiche eccezioni fideiussorie, tra le quali rientrano tanto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. quanto l'eccezione ex art. 1956
c.c. (cfr. Cass. civ., 22/11/2019, n. 30509; Cass. civ., 31/10/2019, n. 28204; Cass. civ.,
14/02/2007, n. 3257).
Per quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta anche nel merito.
All'infondatezza della spiegata opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2725/2023 – R.G. 8959/2023 emesso dal Tribunale di
Genova in data 13/10/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 10 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 239/2024 promossa da:
Sig. , nato in [...] il [...] e residente Mentone (FR) 5 Avenue Parte_1 de Verdun (06500) (C.F. ), elettivamente domiciliato in Ventimiglia (Im), C.F._1 al Corso della Repubblica 1, presso lo studio dell'Avv. Enrico Amalberti (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti, C.F._2
- Attore opponente -
CONTRO
C.F. , con sede legale in Genova (GE), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Bonavino 4, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Carlo
Assereto, C.F. , e AV Assereto, C.F. che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono come da mandato in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2725/2023 – R.G. 8959/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 13/10/2023 per l'importo di € 12.525,78, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria, in relazione alla garanzia dal medesimo rilasciata in favore dell'opposta per le obbligazioni nascenti da un contratto di locazione di immobile intercorso tra quest'ultima e la Sig.ra Parte_2
Costituitasi in giudizio l'opposta, all'esito della prima udienza di comparizione, ritenuta la causa di natura documentale, veniva fissata udienza di rimessione della stessa in decisione.
L'odierno opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Genova, in quanto, trattandosi di consumatore, si sarebbe dovuto fare riferimento al competente Tribunale della Repubblica francese, in cui lo stesso è residente, o al Tribunale di
Imperia, città in cui lo stesso risiedeva prima di trasferirsi in Francia. L'eccezione è palesemente infondata, sia perché formulata in maniera inammissibile, non essendo stato fatto riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi (cfr., ex multis: Cass. civ., n.
26985/2018; Cass. civ., n. 118/2017; Cass. civ., n. 21769/2016), sia perché, dovendosi fare riferimento alla residenza del soggetto al tempo in cui il giudizio è stato radicato, il consumatore residente all'estero, come nella specie pacificamente è l'opponente, non può invocare il foro speciale di cui all'art. 66-bis del Codice del consumo, essendo lo stesso applicabile, per espressa previsione dell'anzidetta disposizione, soltanto al soggetto residente o domiciliato in Italia.
Sempre in via preliminare, palesemente infondata è anche l'eccezione di tardività della spiegata opposizione sollevata da parte opposta nel costituirsi in giudizio, sul presupposto che il presente giudizio seguirebbe il c.d. rito locatizio, con la conseguenza che l'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo stata introdotta con citazione, sarebbe stata da considerarsi tempestiva soltanto nel caso in cui la notifica dell'atto fosse stata seguita dalla sua iscrizione a ruolo nei successivi quaranta giorni. E' evidente, infatti, che la vis attractiva del c.d. rito locatizio sia limitata alle questioni che attengono al contratto di locazione e non esplichi invece effetto allorché, come nella specie, si tratti di obbligazioni che discendono da un diverso contratto, per quanto lo stesso sia collegato a un contratto di locazione (sul punto si veda, ad esempio, Trib.
Alessandria, n. 1, 4 gennaio 2019).
La questione della qualificazione giuridica di detto contratto appare determinante ai fini dell'accertamento della fondatezza delle eccezioni di merito sollevate da parte opponente.
Quest'ultima, infatti, qualificando il contratto collegato alla locazione come fideiussione, ha eccepito la propria avvenuta liberazione ex art. 1956 c.c. e la decadenza dell'opposta dal diritto di escussione della garanzia ex art. 1957 c.c.. E' nota la distinzione, avallata da dottrina e giurisprudenza, tra il contratto tipico della fideiussione, disciplinato dagli artt. 1936 ss. c.c., e il contratto autonomo di garanzia, ossia quel contratto atipico attraverso il quale un soggetto (c.d. garante) si obbliga direttamente nei confronti del beneficiario al pagamento di una somma predeterminata nel caso in cui si verifichi un determinato evento, ossia il mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione del debitore principale. L'elemento caratterizzante di tale contratto consiste, appunto, nell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto di valuta. In altre parole, difetta quel vincolo di accessorietà e quel legame di dipendenza che caratterizza, invece, la garanzia fideiussoria ex artt. 1936, 1941 e 1945 c.c.. L'autonomia del contratto di garanzia determina, pertanto, un'astrazione sostanziale della garanzia rispetto al rapporto garantito, in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario a semplice richiesta del creditore, rinunciando a opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. La Suprema
Corte ha quindi evidenziato a più riprese che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass. civ.,
3 dicembre 2020, n. 27619).
L'accordo in questione è stato prodotto in atti sub doc. 3 del fascicolo di parte opposta e risulta sottoscritto dalle parti. Nell'intestazione è riportata la dicitura “Garanzia per locazione…” e nel corpo del testo si legge che il garante “si impegna solidalmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il contratto di locazione”, venendo poi specificato che per esse occorre intendere non solo le obbligazioni relative al pagamento del canone e degli oneri accessori, ma anche di interessi e penalità per ritardato pagamento, indennità di occupazione, risarcimento dei danni all'immobile. Da quanto sopra pare quindi doversi qualificare il predetto accordo come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione. Infatti l'espressione “senza condizioni” è del tutto parificabile all'espressione “senza eccezioni”, maggiormente in uso nella prassi, comportando necessariamente la volontà rinuncia al rapporto di accessorietà tra contratto principale e garanzia che, come detto, è individuata dalla giurisprudenza di legittimità come indice primario della sussistenza di un contratto autonomo di garanzia. Per le medesime ragioni la giurisprudenza di legittimità ha parimenti ritenuto che, a fronte di un contratto autonomo di garanzia, il garante possa sollevare soltanto le eccezioni relative al rapporto con il beneficiario della garanzia e non anche le tipiche eccezioni fideiussorie, tra le quali rientrano tanto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. quanto l'eccezione ex art. 1956
c.c. (cfr. Cass. civ., 22/11/2019, n. 30509; Cass. civ., 31/10/2019, n. 28204; Cass. civ.,
14/02/2007, n. 3257).
Per quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta anche nel merito.
All'infondatezza della spiegata opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2725/2023 – R.G. 8959/2023 emesso dal Tribunale di
Genova in data 13/10/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 10 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago