Decreto cautelare 16 febbraio 2021
Decreto cautelare 16 febbraio 2021
Decreto presidenziale 23 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Sentenza 12 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/02/2021, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00132/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2021, proposto da
Comitato Popolare "Lasciateci Respirare Onlus" Monselice, NT ZO, CO ZO, RM SS, SC ZO, UE SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati CO Maracino, Eva Vigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Padova, rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Botteon, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lozzo Atestino (Pd), Arpav, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Padova – Min. Interno, non costituiti in giudizio;
Azienda Ulss n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Fattorie EL di SI EL e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 275/VIA/2020 adottato dalla Provincia di Padova in data 25-11-2020, a firma del dirigente dell'Area del Territorio – Servizio Ambiente, con cui veniva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni, sul progetto presentato dalla Società Agricola Fattorie EL di SI EL e C. S.S., denominato “Fattorie EL Ampliamento allevamento galline ovaiole”, in Comune di Lozzo Atestino, e dei relativi allegati;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, della Regione Veneto, della Società Agricola Fattorie EL di SI EL e C. S.S. e dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea e di Avepa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto che non ricorrano gli eccezionali presupposti richiesti dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 per concedere l’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali, non possono essere prese in considerazione le parti della memoria difensiva eccedenti i suddetti limiti dimensionali, così come individuate dalla stessa controinteressata nell’istanza del 23 febbraio 2021;
Nel merito l’istanza cautelare non merita accoglimento in quanto le valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dai competenti organi della P.A. in sede di giudizio di compatibilità ambientale, pur opinabili come tutti gli apprezzamenti tecnici, non appaiono prima facie inattendibili né viziate da travisamento del fatto, carenza d’istruttoria e/o di motivazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) così provvede:
a) respinge la richiesta di autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali formulata dalla parte controinteressata;
b) respinge l'istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 202, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO