TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/10/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6534/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 24.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Mastrodomenico, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt.
3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. riconoscere che la ricorrente è affetta da un grado di invalidità tale impedirle di essere autosufficiente
(impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero impossibilità di svolgere gli atti di vita quotidiana senza assistenza continua) sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come peraltro già riconosciuto dal CTU nella fase dell'accertamento tecnico preventivo;
2. riconoscere che la ricorrente presenta minorazioni tali da ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, in modo da poter godere dei benefici connessi all'art.3 comma 3 Legge n.104/92 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite. pagina 1 di 3 Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. (n.r.g. 9121/2023) il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 24.9.2025.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il presente giudizio sorge a seguito delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni cui è giunto il ctu nominato in fase di a.t.p., dott. il quale, dopo aver sottoposto a Persona_1 visita la predetta parte ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha così concluso:
“Il Sig. sulla base della documentazione medica esaminata, è risultato essere affetto da: iniziale deterioramento Parte_1 cognitivo su base degenerativa, ipertensione arteriosa, insufficienza mitralica di grado moderato, artrosi bilaterale della spalla. Si tratta di patologie in parte già presenti all'epoca della domanda e che pongono in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, che giustificano l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Per quanto concerne il riconoscimento dell'art 3 comma 3 della legge 104/92, è del tutto evidente che ricorre nel soggetto in esame quel complesso patologico che pone in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, ma tali da non rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione che assumono connotazione di gravità. Gli eventuali benefici decorrono dalla data della domanda amministrativa” (cfr. elaborato peritale depositato nel procedimento a.t.p.o. avente n.r.g. 9121/2023).
2.2. Chiamato a fornire chiarimenti circa le ambiguità presenti all'interno dell'elaborato peritale e relative al capo attinente al riconoscimento dei benefici di cui all'art.3, comma 3, L. n. 104/1992, il professionista ha riferito quanto segue: “Con nota del 05/08/2025 la S.V. ha chiesto a questo CTU di precisare se le conclusioni dell'elaborato peritale redatto in relazione al procedimento n. 9121/2023, con particolare riguardo all'art. 3, comma 3 della L.
n. 104/1992 debbano essere intese come escludenti la sussistenza dello status di persona con handicap in condizione di gravità o se la congiunzione avversativa “ma” e l'avverbio di negazione “non” debbano considerarsi un refuso, alla luce della successiva conclusione del riconoscimento degli eventuali benefici dalla domanda amministrativa. L'esame clinico e la documentazione sanitaria in Atti, consente di affermare che la Sig.ra è attualmente affetta da iniziale deterioramento cognitivo su Parte_1 base degenerativa (cod 1002)61-70%, ipertensione arteriosa (cod 6442)41-50%, insufficienza mitralica di grado moderato, artrosi bilaterale della spalla (cod 7209)60%. La presenza delle parole ma e non nella risposta ai quesiti, devono essere considerate un refuso. Pertanto la valutazione corretta deve prevedere che: ricorre nel soggetto in esame quel complesso patologico che pone in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione che assumono connotazione di gravità.” (cfr. integrazione di perizia depositata in data 18.8.2025)
Conclusivamente, il predetto CTU ha ritenuto sussistenti in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62).
pagina 2 di 3 Deve, pertanto, dichiararsi, sulla scorta di una lettura integrata degli elaborati depositati dal nominato C.T.U. che è in possesso dei requisiti sanitari utili al fini dell'erogazione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dei benefici connessi allo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.3.2023). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello
Mastrodomenico, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. (prima fase) – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per Parte_1
l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente, per la prima e la seconda CP_1 fase, in € 6.164,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Mastrodomenico;
c) pone le spese di C.T.U. (prima fase), liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. CC
pagina 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6534/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 24.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Mastrodomenico, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt.
3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. riconoscere che la ricorrente è affetta da un grado di invalidità tale impedirle di essere autosufficiente
(impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero impossibilità di svolgere gli atti di vita quotidiana senza assistenza continua) sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come peraltro già riconosciuto dal CTU nella fase dell'accertamento tecnico preventivo;
2. riconoscere che la ricorrente presenta minorazioni tali da ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, in modo da poter godere dei benefici connessi all'art.3 comma 3 Legge n.104/92 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite. pagina 1 di 3 Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. (n.r.g. 9121/2023) il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 24.9.2025.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il presente giudizio sorge a seguito delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni cui è giunto il ctu nominato in fase di a.t.p., dott. il quale, dopo aver sottoposto a Persona_1 visita la predetta parte ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha così concluso:
“Il Sig. sulla base della documentazione medica esaminata, è risultato essere affetto da: iniziale deterioramento Parte_1 cognitivo su base degenerativa, ipertensione arteriosa, insufficienza mitralica di grado moderato, artrosi bilaterale della spalla. Si tratta di patologie in parte già presenti all'epoca della domanda e che pongono in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, che giustificano l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Per quanto concerne il riconoscimento dell'art 3 comma 3 della legge 104/92, è del tutto evidente che ricorre nel soggetto in esame quel complesso patologico che pone in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, ma tali da non rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione che assumono connotazione di gravità. Gli eventuali benefici decorrono dalla data della domanda amministrativa” (cfr. elaborato peritale depositato nel procedimento a.t.p.o. avente n.r.g. 9121/2023).
2.2. Chiamato a fornire chiarimenti circa le ambiguità presenti all'interno dell'elaborato peritale e relative al capo attinente al riconoscimento dei benefici di cui all'art.3, comma 3, L. n. 104/1992, il professionista ha riferito quanto segue: “Con nota del 05/08/2025 la S.V. ha chiesto a questo CTU di precisare se le conclusioni dell'elaborato peritale redatto in relazione al procedimento n. 9121/2023, con particolare riguardo all'art. 3, comma 3 della L.
n. 104/1992 debbano essere intese come escludenti la sussistenza dello status di persona con handicap in condizione di gravità o se la congiunzione avversativa “ma” e l'avverbio di negazione “non” debbano considerarsi un refuso, alla luce della successiva conclusione del riconoscimento degli eventuali benefici dalla domanda amministrativa. L'esame clinico e la documentazione sanitaria in Atti, consente di affermare che la Sig.ra è attualmente affetta da iniziale deterioramento cognitivo su Parte_1 base degenerativa (cod 1002)61-70%, ipertensione arteriosa (cod 6442)41-50%, insufficienza mitralica di grado moderato, artrosi bilaterale della spalla (cod 7209)60%. La presenza delle parole ma e non nella risposta ai quesiti, devono essere considerate un refuso. Pertanto la valutazione corretta deve prevedere che: ricorre nel soggetto in esame quel complesso patologico che pone in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione che assumono connotazione di gravità.” (cfr. integrazione di perizia depositata in data 18.8.2025)
Conclusivamente, il predetto CTU ha ritenuto sussistenti in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62).
pagina 2 di 3 Deve, pertanto, dichiararsi, sulla scorta di una lettura integrata degli elaborati depositati dal nominato C.T.U. che è in possesso dei requisiti sanitari utili al fini dell'erogazione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dei benefici connessi allo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.3.2023). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello
Mastrodomenico, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. (prima fase) – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per Parte_1
l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente, per la prima e la seconda CP_1 fase, in € 6.164,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Mastrodomenico;
c) pone le spese di C.T.U. (prima fase), liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. CC
pagina 3 di 3