Ordinanza collegiale 8 ottobre 2021
Sentenza 7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 08/10/2021, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 00478/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Samuele Convento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, comunicato con P.E.C. del 8.04.2021, con cui l'I.T.L. di-OMISSIS- rigettava parzialmente la domanda di accesso agli atti relativa ai documenti citati nel Verbale Unico di Accertamento e Notifica n. -OMISSIS-del 14.01.2021, prot. n. -OMISSIS-., limitando l'ostensione “… alle dichiarazioni rese dal sig. -OMISSIS-in data 27 settembre 2019 e 15 novembre 2019, comunicazioni e-mail dell'INPS del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, e-mail del consulente del lavoro del 21/10/2020 e del 01/10/2020 …”;
e accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 116, co. 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione richiesta da -OMISSIS-. con P.E.C. del 9.03.2021, ad eccezione di quella già in suo possesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la società ricorrente, a fronte del parziale diniego all’accesso oppostogli dall’Ispettorato territoriale del lavoro di-OMISSIS-, con il presente ricorso ha dedotto che i lavoratori -OMISSIS-, -OMISSIS-, non lavoravano più alle sue dipendenze, per cui non vi sarebbe ragione per negare l’accesso alle dichiarazioni spontanee assunte nel corso dell’attività ispettiva, e ha chiesto, pertanto, che sia accertato il suo diritto ad accedere a tali dichiarazioni e conseguente obbligo di ostensione a carico dell’Amministrazione;
- in sede di camera di consiglio del 6 ottobre 2021, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione limitatamente all’accesso relativo i lavoratori per i quali l’Amministrazione, in sede di memoria depositata in giudizio il 20 settembre 2021, ha precisato che non hanno rilasciato dichiarazioni, e, cioè il sig. -OMISSIS-;
- il ricorso è stato notificato, quale controinteressata, soltanto alla signora -OMISSIS-;
- per pacifica giurisprudenza, nel giudizio sull’accesso a documenti che coinvolgano aspetti di riservatezza di un altro soggetto, sono considerati controinteressati in senso tecnico coloro ai quali si riferiscono i documenti richiesti (cfr. Cons. Stato, sentt. n. 30 del 2020 e n. 3745 del 2020);
Ritenuto, pertanto, ai fini della decisione del presente giudizio, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro soggetto che ha reso le dichiarazioni di cui viene chiesta l’ostensione, sig. -OMISSIS-;
Ritenuto che la notifica del ricorso all’ulteriore controinteressato dovrà essere effettuata, a cura della parte ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, e che entro il termine perentorio dei successivi dieci giorni dovrà essere effettuato il deposito della relativa prova;
Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, alla camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ordina alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in motivazione.
Fissa per il prosieguo del giudizio la camera di consiglio del 15 dicembre 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.