Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1011/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “azione di regresso ex art. 292 D. Lgs. 209/2005” e vertente
TRA
(P.IVA , in qualità di impresa territorialmente de- Parte_1 P.IVA_1
signata dal Fondo di Garanzia strada ex art. 286 D. lgs. 209/2005, rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. MICHELE DEI,
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
Pt_3
Dagli atti di causa emergono i seguenti fatti rilevanti ai fini della decisione.
In data 24.4.2000, in agro del comune di Dragoni, il mezzo targato NAS64987, privo di co- pertura assicurativa, di proprietà di e condotto da Controparte_1 Persona_1
investiva il mezzo targato RA544851, di proprietà di e a seguito di detto sini- Parte_4
stro si verificavano danni al mezzo targato RA544851, nonché lesioni alla persona del condu- cente. In conseguenza del predetto sinistro veniva instaurato giudizio innanzi al Giudice di
Pace di Piedimonte Matese conclusosi con sentenza n. 648/2006 del 13.04.2006, con cui la
Compagnia in qualità di impresa territorialmente designata dal Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della strada ex art. 286 D. lgs 209/2005, veniva condannata al ri- sarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro medesimo (in prod. att.).
Pertanto, in ragione della suddetta sentenza, la parte attrice provvedeva a pagare la somma complessiva di € 7.632,34, in favore del danneggiato e del suo difensore (v. le quietanze in prod. att.).
1
, con raccomandata a/r. intimava al responsabile del sinistro il rimborso Controparte_4
della somma pagata (in prod. att.).
Seguiva proposta di stipula di Convenzione di negoziazione assistita inviata al (in prod. CP_1
att.).
La in qualità di impresa territorialmente designata al fondo di Parte_1
garanzia vittime della strada ai sensi dell'art. 286 del D. Lgs. 209/2005, con citazione notifi- cata il 12.3.2021 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale per l'udienza del 16.7.2021
, al fine di ottenere la sua condanna al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 7.632,34, oltre interessi legali, a titolo di regresso ex art. 292 D. Lgs. 209/2005.
veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dichiarate inammissibili dal precedente istruttore le prove orali articolate dall'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnata a sentenza dal sottoscritto giudice subentrato nella trattazione della stessa.
Va ricordato che l'art. 292 del D. Lgs. 209/2005 (il quale riprende analoga previsione che era contenuta nell'art. 29 della L. 990/1969) stabilisce quanto segue:
“
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previ- sti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis e d-ter, ha azione di regresso nei con- fronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli inte- ressi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'as- sicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi”.
2 L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del
2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di ga- ranzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse uni- soggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (cass. s.u. 21514/2022).
L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la com- petenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con rife- rimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sini- stro o di residenza o domicilio del responsabile (cass. s.u. 21514/2022 cit.).
La parte attrice, dunque, ha agito in regresso ex art. 292, primo comma, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
In forza dell'art. 283, primo comma lett. b, il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada
(FGVS) deve risarcire i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (per i quali sus- siste l'obbligo dii copertura assicurativa), privi di copertura assicurativa.
Ai sensi dell'art. 292, primo comma, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, al- tresì, l'impresa designata ha facoltà di agire in regresso nei confronti del/i responsabile/i del sinistro, per il recupero di quanto corrisposto, anche in via di transazione, a titolo di capitale, di interessi e delle spese.
Nel caso specifico, la in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre Parte_1
1969, n. 990, dell'art. 286, comma 1, del decreto legislativo n. 7 settembre 2005, n. 209 e del provvedimento ISVAP n. 2171, del 5 febbraio 2003, è impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS.
Orbene, l'azione di regresso che scaturisce dall'avvenuta liquidazione conseguente ad un fatto illecito, qual è un sinistro stradale, si scinde in due diversi rapporti giuridici che hanno sorte propria e che rimangono indifferenti l'uno con l'altro.
3 Difatti, un rapporto riguarda la soddisfazione del terzo danneggiato nel vedersi risarcire i dan- ni subiti nel sinistro, l'altro, invece, concerne il dovere del danneggiante/responsabile del sini- stro di rimborsare all'assicurazione le indennità pagate per suo conto.
Per meglio intendere, sebbene entrambe le obbligazioni derivino dallo stesso fatto, risultano distinte ed autonome l'una dall'altra.
Posta in essere questa doverosa precisazione, si rileva che l'azione di regresso spettante all'impresa designata alla gestione del FGVS, nei confronti del/i responsabile/i del sinistro per il recupero dell'indennizzo già corrisposto, è rivolta alla tutela di un diritto autonomo, il quale ha titolo nella legge e nel pagamento eseguito e non nel fatto illecito.
Per le suddette motivazioni, l'azione non può e non deve identificarsi nel diritto al “risarci- mento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli” (Cass. Civile Sezione III,
10176/1997).
Dunque, partendo da tali premesse, da un lato, il diritto di regresso del FGVS non può e non deve essere ricondotto alla fattispecie di surrogazione legale, che rappresenta una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito di altro soggetto (cfr. Cass. 4015-1992;
Cass. 1702-1987), dall'altro, l'azione di regresso del FGVS nasce ex lege, automaticamente, dopo che lo stesso abbia pagato l'intero debito.
In altri termini, il FGVS, gestito dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubbli- ci (CONSAP), che è una società per azioni italiana interamente partecipata dal
[...]
, chiede al responsabile del sinistro di restituire (e non risarcire) Controparte_5
quella somma pagata, in conseguenza del mancato pagamento dell'obbligatorio premio assi- curativo R.C. per la circolazione.
Alla luce di quanto sopra, non è possibile sostenere che la parte attrice subentri nella stessa posizione sostanziale del danneggiato, vertendo la tutela su interessi diversi.
Come già precisato, infatti, soltanto l'azione del danneggiato trova il suo fondamento nel fatto illecito (incidente), mentre quella del FGVS è rivolta ad un soggetto nei confronti del quale il suo titolare non è legato da uno specifico rapporto obbligatorio antecedente alla commissione del fatto illecito, ma da una solidarietà atipica che trova il suo fondamento nella legge.
Pertanto, mentre il danneggiato di un sinistro agisce nei confronti del responsabile al fine di vedersi risarcire i danni subiti, il FGVS esercita un'azione di regresso nei confronti del re- sponsabile del sinistro non assicurato al fine di tutelare un diritto proprio ex lege, il cui am- montare è già certo e determinato.
4 Parte attrice ha dimostrato di aver versato la complessiva somma di € 7.632,34 in favore del danneggiato e del suo difensore giusta sentenza n.° 648/2006 Parte_5 CP_6
del Giudice di Pace di Piedimonte Matese.
Dunque, il credito azionato nel presente giudizio deriva dalla sentenza n.° 648/2006 del Giu- dice di Pace di Piedimonte Matese con la quale l'odierna attrice, nella sua qualità di impresa territorialmente designata al fondo di garanzia vittime della strada, è stata condannata a paga- re, unitamente all'odierno convenuto, € 4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni sofferti da
, oltre le spese di lite distratte in favore del suo avvocato, in conseguenza del Parte_4
sinistro verificatosi in data 24.4.2000 in agro del comune di Dragoni.
Si tratta di sinistro per il quale il Giudice di Pace ha riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'autovettura targata NAS64987 di proprietà dell'odierna convenuto Controparte_1
e guidata in quell'occasione da . Persona_1
Nel caso di specie parte attrice ha pagato l'importo indicato in citazione ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera b) (il quale riprende analoga previsione che era contenuta nell'art. 19, com- ma 1, lettera b della L. 990/1969), in quanto l'autovettura di proprietà del e guidata in CP_1
quell'occasione dal non era assicurata. Per_1
Parte attrice ha assolto l'onere della prova su di essa incombente, avendo prodotto nel presen- te giudizio tanto la sentenza n.° 648/2006 suddetta (che comprova la responsabilità esclusiva dell'odierno convenuto nella causazione del sinistro), quanto le quietanze dalle quali risulta l'avvenuto pagamento del complessivo importo di € 7.632,34.
Ne deriva che va accolta la domanda dalla stessa proposta ai sensi dell'art. 292 suddetto ed il convenuto va quindi condannato al pagamento dell'importo di € 7.632,34, oltre agli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data dell'11.7.2011 (data della costituzione in mora - v. missiva allegata alla citazione) fino all'11.3.2021 ed al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 12.3.2021 e fino all'effettiva corresponsione.
5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato dal d.m. 147/2022;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00;
c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) dell'assenza di fase istruttoria;
e) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesi- mo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile – in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma Controparte_1 di € 7.632,34, oltre agli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data dell'11.7.2011 fino all'11.3.2021 ed al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 12.3.2021 e fino all'effettiva corresponsione;
B. CONDANNA il convenuto al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in € 294,83 per esborsi vivi ed in €
3.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Avellino, 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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