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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 491/2023
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
Piva (Pec: Email_1
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. An- Controparte_1 P.IVA_2
tonio Pasquale Pelusi (Pec: Email_2
1. adiva il Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo emettersi decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti di per l'importo di € 40.586,96 Controparte_2
di cui alle fatture nn. 22 del 31.8.2018, 28 del 30.9.2018 e 29 del 31.10.2018, a titolo di cor- rispettivo per lavori di stoccaggio e preparazione materiali da ponteggio per i cantieri di SE-
LI Manutenzioni Generali s.r.l. di Piazza Prealpi (MI) e di via Porta 114 e via della Rondine
(Legnano) nei mesi di settembre e ottobre 2018.
2. Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da n. 1434/2020, proponeva opposizio- CP_1
avverso la quale resisteva l'ingiungente. Parte_2
3. Istruita la causa per mezzo di prova testimoniale e interrogatorio formale, il Tribunale, con la sentenza n. 264/2023, confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo, e poneva a carico dell'attrice il pagamento delle spese di lite.
4. Il Tribunale riteneva che le risultanze probatorie avessero confermato che tra le parti era in- tercorso un contratto e altresì che i lavori erano stati eseguiti.
In particolare, il teste (incaricato da di seguire, per suo conto, i cantieri Tes_1 CP_1
e i rapporti con aveva confermato il conferimento dell'incarico nonché CP_2
l'esecuzione dei lavori (le circostanze da lui riferite trovavano altresì riscontro in alcune e- mail versate in atti).
Circa l'effettiva esecuzione dei lavori, inoltre, il Tribunale riteneva che assumesse valore in- diziario anche un'e-mail versata in atti, datata 13.11.2018.
Era priva, invece, di rilevanza probatoria la testimonianza resa dal teste il quale Tes_2
aveva riferito di circostanze non apprese da lui direttamente ma a lui riferite dalla parte attri- ce.
5. Avverso la decisione resa dal Tribunale di Reggio Emilia, proponeva appello
[...]
già . Parte_1 Controparte_2
6. Con il primo motivo, si deduceva l'inattendibilità del teste per molteplici ragioni, a Tes_1
riprova delle quali produceva nuovi documenti:
-Il teste, diversamente da quanto dichiarato nel giudizio di primo grado, non era iscritto nell'albo dei geometri;
-Il teste, all'epoca della testimonianza, aveva un rapporto affettivo con la legale rappresen- tante di con la quale si era sposato appena quattro mesi dopo aver reso Controparte_3
la testimonianza;
Il teste era stato condannato in sede penale insieme alla moglie;
Il vero titolare di era e la era una mera prestanome. CP_1 Tes_1 Per_1
7. Con il secondo motivo di appello, si deduceva l'irrilevanza dell'e-mail del 13.11.2018, os- servando come il primo giudice non avesse considerato tutte le e-mail versate in atti che di- mostravano, piuttosto, come il rapporto contrattuale fosse intercorso tra e CP_1 [...]
Parte_3
8. Con il terzo motivo di appello, si deduceva l'irrilevanza dell'e-mail del 28.9.2018, osser- vando come la stessa, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dimostrasse che il con- tratto di appalto era intercorso tra e CP_1 Pt_3
9. Con il quarto motivo di appello, si deduceva l'irrilevanza dell'e-mail del 23.8.2018, osser- vando come dovesse essere considerata unitamente q quella del 28 settembre 2018.
10. Con il quinto motivo di appello, l'appellante si deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c., os- servando come l'odierna appellata, in primo grado, non aveva fornito la prova dei lavori ese- guiti.
11. L'appellante chiedeva, in conclusione, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
12. Si costituiva nel presente giudizio di appello chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello.
13. Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del maggio 2024.
14. L'appello è infondato.
15. Il primo motivo di appello è infondato.
Va, anzitutto, osservato come, ex art. 345 c.p.c. non possano considerarsi i documenti depo- sitati solo in appello, in quanto non di formazione successiva alla precisazione delle conclu- sioni innanzi il primo giudice.
16. Ne consegue che le circostanze dedotte da parte appellante per porre in dubbio l'attendibilità del teste risultano sfornite di prova.
17. Va, poi, richiamata una recente pronuncia della Suprema Corte relativa alla tematica dell'attendibilità della testimonianza: “Il giudice di merito ha il compito di valutare l'atten- dibilità delle testimonianze senza essere vincolato a confutare ogni singolo elemento o a considerare tutte le deduzioni difensive. È essenziale che il giudice motivi la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere la decisione presa, senza dover discutere dettaglia- tamente ogni singolo aspetto. Inoltre, la parentela di un testimone con una delle parti non pregiudica automaticamente la sua credibilità: il giudice deve valutare globalmente la situa- zione, considerando tutti gli elementi a disposizione per decidere l'attendibilità delle testi- monianze in modo concreto e non astratto.” (Cass. Civ. Sent. n. 26761/2024). Relativamente al caso che qui ci occupa, l'attendibilità del teste va confermata poichè Tes_1
la sua deposizione è ricca di particolari nonché supportata dalla documentazione agli atti.
In particolare, il teste ha riferito che gli operai non erano stati assunti da ma CP_1
che erano stati assunti direttamente da su indicazione della ditta Pt_3 CP_2
La circostanza è provata dalla mail del 23 agosto 2018, nella quale scriveva a CP_1 domandando l'invio dei contratti di assunzione degli operai ed inol- CP_2 CP_2
trava la mail a chiedendo di dare seguito a quanto richiesto da così con- Pt_3 CP_1
fermando che, effettivamente, i contratti di lavoro fossero nella disponibilità di Pt_3
Ancora, il teste ha riferito: “Ho sempre avuto contatti solo con il legale rappresentante della sig. , il quale ci diede incarico di effettuare questi lavori di stoc- CP_2 Testimone_3 caggio e immagazzinaggio del materiale per i ponteggi di quei cantieri”.
Questa circostanza risulta confermata dalla pec dell'8 novembre 2018, nella quale CP_5 scrive, in risposta alle fatture inviate da che “non sono stati ancora presi
[...] CP_1 accordi definitivi con il Geom. , così facendo intendere che gli accordi relativi al Tes_3
pagamento per il lavoro svolto, effettivamente, dovevano essere presi con Tes_3
Anche la pec del 14 novembre 2018 conferma che l'accordo dovesse intercorrere tra
[...] ed (“Sarà nostra premura accordarci con voi non appena avremo chiu- Pt_4 CP_2 so l'accordo con l'appaltatore”).
Del pari, trova supporto documentale un'ulteriore circostanza riferita dal teste. In particolare,
ha riferito: “Preciso che ci siamo incontrati io personalmente con e Tes_1 Testimone_3
con il responsabile della presso la sede della circa a fine settembre 2018, per cer- Pt_3 Pt_3 care di essere pagati.” La circostanza riferita è confermata dall'e-mail datata 29 settembre
2018 mandata da a dove si legge che: “Come da accordi Pt_3 Controparte_6 CP_2 con settimana prossima farete incontro per capire e chiarire meglio la situazione”. Tes_3
Con il secondo motivo, l'appellante afferma che il giudice ha errato nel non ritenere esistente un rapporto contrattuale tra e omettendo di considerare alcune pec ri- CP_1 Pt_3 chiamate dall'appellante.
Per quanto riguarda la pec dell'8.11.2018, quanto scritto da “Non possiamo ri- CP_2
conoscere le fatture da voi inviate in quanto non sono stati ancora presi accordi definitivi con il geom. , in realtà, conferma che dovessero prendersi accordi con Tes_3 Tes_3
La pec datata 14 novembre 2018 riporta “Sarà nostra premura accordarci con voi non ap- pena avremo chiuso l'accordo con l'appaltatore”, confermando che avrebbe CP_2
dovuto accordarsi con CP_1
Quanto alle pec datate 8 aprile e 14 aprile 2019 esse sono irrilevanti perché provengono dalla stessa parte che vuole giovarsene (Cass. Civ. Sent. n. 8290/2016: “Un documento provenien- te dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa”).
Quanto, infine, alla pec datata 13 novembre 2018 va osservato come il giudice l'abbia men- zionata solo al fine di avvalorare le circostanze riferite dal teste, tanto che il giudice, a pag. 3 della sentenza, scrive: “Circa poi l'effettiva esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, co- munque confermata dal teste unitamente alla conclusione del contratto tra Tes_1 CP_5
e assume valore indiziario l'e-mail del 13 novembre 2018”.
[...] CP_1
Deve, dunque, ritenersi che l'odierno appellante non abbia fornito la prova dell'asserito esi- stente contratto tra e prova che sarebbe stato suo interesse fornire ai sensi CP_1 Pt_3 dell'art. 2697 secondo comma c.c. .
Il motivo è, conseguentemente, infondato.
18. Quanto al terzo motivo, esso deve considerarsi irrilevante.
Il Tribunale ha fatto riferimento all'e-mail datata 28 settembre 2018 al fine di corroborare quanto riferito dal teste circa l'incontro di fine settembre 2018 (cfr. pag. 4 della sen- Tes_1
tenza).
Ebbene, la circostanza, al di là dell'e-mail di provenienza della parte è co- CP_1 munque confermata dalla risposta mandata a quell'e-mail da laddove si legge: “Come Pt_3
da accordi con prossima settimana farete incontro per capire e chiarire meglio la Tes_3 situazione”.
19. Quanto al quarto motivo di appello, anch'esso risulta irrilevante alla luce dell'e-mail datata
29 settembre 2018 inviata da dove si legge che “L'interlocutore giusto per gli aspetti Pt_3 contabili è e non il sottoscritto”, a conferma che il rapporto contrattuale fosse tra CP_2
e CP_1 CP_2
20. Infine, deve rigettarsi anche l'ultimo motivo dell'appello.
Quanto all'onere probatorio gravante su la prova dell'esecuzione dei lavori da CP_1
parte della società si rinviene sia dalla testimonianza resa da sia dalla documentazione Tes_1
agli atti.
Quanto al teste, egli ha dichiarato: “La si rivolse a noi per la preparazione del CP_2 materiale per i ponteggi per l'esterno dei fabbricati e noi abbiamo sistemato il materiale in loco”. Ancora: “Il legale rappresentante della sig. ci diede incarico di CP_2 Tes_3
effettuare questi lavori di stoccaggio e immagazzinaggio del materiale per i ponteggi di quei cantieri.”
L'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese, come già rilevato, è suffragata dalla corrispon- denza in atti (si fa rinvio all'esame dei precedenti motivi). Sempre dall'esame della corrispondenza in atti emerge come, con la pec del 14 novembre
2018, negava di avere un contratto in essere con ma confermava CP_2 CP_1
l'esecuzione delle prestazioni.
Inoltre, la mail del 29 settembre 2018 mandata da confermava che, per gli aspetti conta- Pt_3
bili, doveva rivolgersi ad così anche implicitamente confermando CP_1 CP_2
l'esecuzione delle prestazioni da parte di CP_1
21. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alla refusione in favore di delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla Controparte_4
base del valore della presente causa.
22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 491/2023, rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Controparte_4
, delle spese del grado, liquidate in € 6.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
[...]
disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
[...]
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 8 aprile 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. ssa Antonella Romano dott. Giovanni Salina