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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AM ER, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 898 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in AM ER (CZ), via Del Progresso n. 512, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Parisi, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente nel presente procedimento dagli Avv.ti Leopoldo
ON e DO Larussa, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio legale
Nicotera, in Via Ettore Ruggiero Dei Medici n. 31, AM ER, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 196/2018, emesso dal Tribunale di AM ER in data
19/03/2018, notificato in data 12.04.2018;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in atti.
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Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge , nonché il coobbligato Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 196/2018, con il quale il Tribunale di
AM ER ingiungeva il pagamento in solido, in favore dell'opposta della somma di € 34.104,38, oltre interessi e spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
A sostegno della spiegata opposizione deduceva la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, anche alla luce della nullità del contratto di finanziamento n.
5007661, stipulato in data 19/05/2009 tra gli odierni opponenti e Controparte_2 la quale ha ceduto il proprio credito pro soluto a accertare e dichiarare la Controparte_1 violazione da parte della convenuta e/o della sua dante causa Controparte_1 CP_2 [...]
con riguardo al rapporto di finanziamento indicato in narrativa e nel ricorso monitorio, CP_2 delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso contratto impugnato e, per
l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175,
1325,1375 e 1418 c.c. delle condizioni economiche concordate con la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 5007661, stipulato in data 19/05/2009, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, sulla scorta delle pattuizioni ritenute valide ed efficaci del contratto di finanziamento n. 5007661, stipulato in data 19/05/2009, alla luce delle considerazioni svolte in narrativa ed alla luce delle risultanze di idonea CTU econometrica. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario….”
Ha resistito la ribadendo la propria posizione creditoria e chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e
CTU contabile.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, fissata per le precisazioni delle conclusioni, con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127- ter, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame del merito va rammentato brevemente, ai fini del presente giudizio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza -dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.
20613/2011). Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione, il credito oggetto della domanda monitoria della banca, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti, bancari, di cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. È pacifico per costante giurisprudenza che, nel caso di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Onere che non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto ed elenco dei crediti, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario. La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica quindi, l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. La carenza di legittimazione attiva del cessionario è quindi, una questione di titolarità del diritto sostanziale e, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, è un tema che il giudice può e deve rilevare d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, poiché riguarda i presupposti stessi della domanda e l'interesse ad agire. Non è un'eccezione in senso stretto, ma una "mera difesa" che impedisce la decisione nel merito se manca la prova della cessione o della validità del credito. Orbene, nel caso di specie, non risulta in atti alcuna documentazione da cui risulti l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio, né la documentazione depositata dall'opposta, alla luce di quanto su detto, può considerarsi positivamente ai fini della decisione. Invero la convenuta opposta, avrebbe dovuto ulteriormente provare la sua legittimazione attiva anche mediante il deposito dell'estratto autentico notarile dell'elenco dei crediti ceduti. Alla luce di quanto sopra, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta . Assorbita ogni altra CP_1 questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo al minimo tariffario, in ragione dell'attività effettivamente svolta dalla difesa di parte opponente.
Relativamente alle spese di CTU, esse dovranno essere poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM ER - sezione unica civile - in persona del Giudice Onorario, dott.ssa anna
Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2018, emesso dal
Tribunale di AM ER in data 19/03/2018;
2) condanna parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge con distrazione ex art. 93
c.p.c.;
3) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte opposta, detratti gli importi ove già corrisposti.
AM ER 18.12.2025;
Il GOT dott.ssa Anna Destito