Art. 1.
Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 , e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformita' alle disposizioni dei predetti regolamenti CEE.
Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 , e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformita' alle disposizioni dei predetti regolamenti CEE.