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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 11/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16789/2023 promossa da:
, nato in Perù il [...] in [...] e, unitamente a Persona_1
, nata in Romania il [...] in [...] esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1 sui minori:
- , nata in [...] il 14 .09. 2012 Persona_2
- , nato in [...] il [...] Persona_3
, nato in Perù il [...] in [...] e, unitamente Persona_4 a , nata in Canada il [...], in [...] esercenti la responsabilità Controparte_2 genitoriale sul minore:
- nato in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3
, nato in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nato in [...] il [...], Parte_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paiano, C.F. , PEC C.F._1
Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni come precisate, per i ricorrenti, nelle note depositate il 03/12/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 11/12/25, ovvero «La scrivente difesa, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo chiede che la causa sia trattenuta in decisione ed insiste per accoglimento della domanda», nonché le successive precisazioni depositate, per i ricorrenti, il 10/12/2025: «La scrivente difesa rileva che mero errore di battitura nella redazione delle conclusioni del ricorso introduttivo è stato indicato il ricorrente
[...] anziché come . Inoltre, Parte_6 Parte_6
l'ascendente è stato nominato erroneamente come Persona_5 [...]
La scrivente difesa riportandosi alle conclusioni dell'atto Persona_6 introduttivo ed alla presente nota HI , sia considerato Persona_7 come e che l'ascendente Parte_6 Persona_5 sia considerato come
[...] Persona_5
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19/12/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_8 cittadino italiano, nato il [...] a [...]. 5 ricorso), ove si era sposato nel 1873 con
(doc. 6 ricorso), successivamente emigrando con la stessa in Perù, Persona_9 dove aveva vissuto, generando prole e senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano (doc. 7 ricorso,
CNN).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dalla menzionata relazione nasceva in Perù il 25.12.1876 (doc. 8) che nel 1894 sposava Persona_10 [...]
(doc. 9), giova ricordare che i certificati di battesimo emessi in Perù prima Persona_11 dell'istituzione del registro di stato civile hanno valore legale e devono, quindi, ammettersi come mezzo di prova, essendo documenti pubblici redatti da persona pubblica nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, con osservanza delle solennità prescritte nel diritto canonico ed in conformità con quanto stabilito dalla Legge del Procedimento Amministrativo Generale, precisamente dall'art.41 L. n.
27444 (doc. 10). Dalla menzionata relazione nasceva il 29.09.1909 Persona_6
(corretto in si vedano le note 10.12.25, n.d.r.) (doc. 11) che dalla relazione con
[...] Per_5
generava il 17.06.1950 (poi Parte_7 Parte_5
) (doc. 12) che nel 1969 sposava Parte_5 [...]
(doc. 13), dalla cui unione nascevano: 1) Il 19.12.1970 Persona_12 Persona_4
(doc. 14) che dalla relazione con generava il 28.08.2016
[...] Controparte_2
(doc. 15); 2) Il 23.11.1971 Parte_1 Parte_2
(doc. 16) che nel 2007 sposava (doc. 17), dalla cui unione Persona_13 nasceva il 25.11.1996 (doc. 18); 3) Il 09.03.1974 Parte_3
pagina 2 di 8 (doc. 19) che dalla relazione con generavano: - Il Persona_1 Persona_14
14.09.2012 (doc. 20); - Il 28.04.2016 (doc. 21); 4) Il Persona_2 Persona_3
01.07.1976 (doc. 22); 5) Il 26.06.1982 Parte_4 [...]
(doc. 23)». Parte_6
Fissata la prima udienza nel giorno 30/09/25, la stessa è stata differita prima al 23/10/25, poi al
03/02/26. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n.
80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al
30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui l'udienza è stata anticipata, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 11/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_3 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 26/06/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 17/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 03/12/2025, quindi nel termine assegnato del 11/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, integrate per minime correzioni in data 10/12/25, conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che le ricorrenti risiedono all'estero, precisamente alcuni in Perù, altri in Canada, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di
Solignano, in provincia di AR.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti pagina 3 di 8 monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure, rilasciate in Canada e in Perù, davanti a pubblici ufficiali che hanno attestato la comparizione avanti a loro dei conferenti e l'accertamento della loro identità personale al momento dell'apposizione della firma. Tali procure sono state prodotte munite di apostille e traduzioni e sono dunque conformi alla nostra legge processuale.
Merita, infatti, ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria,
pagina 4 di 8 anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, come allegato dai ricorrenti e risultante dalla documentazione prodotta, l'avo italiano ebbe una figlia, nata il [...], la quale, pur essendo cittadina Persona_10 italiana, per discendenza da cittadino italiano, stando alla legge dell'epoca, non poteva trasmettere la propria cittadinanza italiana ai figli, che, peraltro, sposando uno straniero, essa stessa aveva perduto al momento del matrimonio.
Orbene, vantando i ricorrenti la suddetta discendenza per linea materna, nonostante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui infra si dirà, ancor oggi per essi è preclusa la via dell'istanza amministrativa (si veda la Circolare del K 28 del 1991). Controparte_3
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato.
Deve anche osservarsi che l'avo italiano era nato nel 1846, quindi prima dell'annessione del Ducato di
AR EN e AS al Regno di Sardegna, avvenuta nel marzo 1860, da cui poi l'unificazione, con il resto della penisola, nel Regno d'Italia, proclamato il 17/03/1861.
Va però precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 furono tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
pagina 5 di 8 Si determinò, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del
31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17/05/1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Sul punto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana e, anzi, è stato prodotto proprio per l'avo il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 7 ricorso). Persona_8
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso (si vedano in proposito le
SS UU della Corte di Cassazione, sentenza n. 25317 del 2022).
Per il resto, si deve rilevare che nei certificati peruviani viene talora chiamato Persona_8
ma questo non crea alcun problema di identificazione, posto che Persona_15
è il cognome della madre di e, dunque, si è sicuramente trattato di una Per_15 Persona_8 modifica apportata per errore dai funzionari pubblici e dovuta alla loro abitudine al diritto locale, che vede la trasmissione del cognome materno insieme a quello paterno.
Ancora, va riconosciuta la validità, al fine di prova della nascita di del suo Persona_10 certificato di battesimo peruviano, in quanto in Perù, come del resto avvenuto anche in Italia, prima dell'istituzione dei registri dello stato civile tutti gli atti riguardanti la vita delle persone erano formati, con pieno valore legale di documenti pubblici, dai rappresentanti dell'autorità ecclesiastica, in conformità a quanto prescritto dal diritto canonico e dalla legge, circostanza documentata dai ricorrenti sub doc. 10.
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nella discendenza per linea materna di cui sopra.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
pagina 6 di 8 Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di tutto quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nato in [...] il [...] Persona_1
, nata in [...] il 14 .09. 2012 Persona_2
pagina 7 di 8 , nato in [...] il [...] Persona_3
, nato in [...] il [...] Persona_4
nato in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3
, nato in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nato in [...] il [...], Parte_6
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 18/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 11/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16789/2023 promossa da:
, nato in Perù il [...] in [...] e, unitamente a Persona_1
, nata in Romania il [...] in [...] esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1 sui minori:
- , nata in [...] il 14 .09. 2012 Persona_2
- , nato in [...] il [...] Persona_3
, nato in Perù il [...] in [...] e, unitamente Persona_4 a , nata in Canada il [...], in [...] esercenti la responsabilità Controparte_2 genitoriale sul minore:
- nato in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3
, nato in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nato in [...] il [...], Parte_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paiano, C.F. , PEC C.F._1
Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni come precisate, per i ricorrenti, nelle note depositate il 03/12/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 11/12/25, ovvero «La scrivente difesa, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo chiede che la causa sia trattenuta in decisione ed insiste per accoglimento della domanda», nonché le successive precisazioni depositate, per i ricorrenti, il 10/12/2025: «La scrivente difesa rileva che mero errore di battitura nella redazione delle conclusioni del ricorso introduttivo è stato indicato il ricorrente
[...] anziché come . Inoltre, Parte_6 Parte_6
l'ascendente è stato nominato erroneamente come Persona_5 [...]
La scrivente difesa riportandosi alle conclusioni dell'atto Persona_6 introduttivo ed alla presente nota HI , sia considerato Persona_7 come e che l'ascendente Parte_6 Persona_5 sia considerato come
[...] Persona_5
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19/12/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_8 cittadino italiano, nato il [...] a [...]. 5 ricorso), ove si era sposato nel 1873 con
(doc. 6 ricorso), successivamente emigrando con la stessa in Perù, Persona_9 dove aveva vissuto, generando prole e senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano (doc. 7 ricorso,
CNN).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dalla menzionata relazione nasceva in Perù il 25.12.1876 (doc. 8) che nel 1894 sposava Persona_10 [...]
(doc. 9), giova ricordare che i certificati di battesimo emessi in Perù prima Persona_11 dell'istituzione del registro di stato civile hanno valore legale e devono, quindi, ammettersi come mezzo di prova, essendo documenti pubblici redatti da persona pubblica nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, con osservanza delle solennità prescritte nel diritto canonico ed in conformità con quanto stabilito dalla Legge del Procedimento Amministrativo Generale, precisamente dall'art.41 L. n.
27444 (doc. 10). Dalla menzionata relazione nasceva il 29.09.1909 Persona_6
(corretto in si vedano le note 10.12.25, n.d.r.) (doc. 11) che dalla relazione con
[...] Per_5
generava il 17.06.1950 (poi Parte_7 Parte_5
) (doc. 12) che nel 1969 sposava Parte_5 [...]
(doc. 13), dalla cui unione nascevano: 1) Il 19.12.1970 Persona_12 Persona_4
(doc. 14) che dalla relazione con generava il 28.08.2016
[...] Controparte_2
(doc. 15); 2) Il 23.11.1971 Parte_1 Parte_2
(doc. 16) che nel 2007 sposava (doc. 17), dalla cui unione Persona_13 nasceva il 25.11.1996 (doc. 18); 3) Il 09.03.1974 Parte_3
pagina 2 di 8 (doc. 19) che dalla relazione con generavano: - Il Persona_1 Persona_14
14.09.2012 (doc. 20); - Il 28.04.2016 (doc. 21); 4) Il Persona_2 Persona_3
01.07.1976 (doc. 22); 5) Il 26.06.1982 Parte_4 [...]
(doc. 23)». Parte_6
Fissata la prima udienza nel giorno 30/09/25, la stessa è stata differita prima al 23/10/25, poi al
03/02/26. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n.
80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al
30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui l'udienza è stata anticipata, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 11/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_3 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 26/06/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 17/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 03/12/2025, quindi nel termine assegnato del 11/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, integrate per minime correzioni in data 10/12/25, conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che le ricorrenti risiedono all'estero, precisamente alcuni in Perù, altri in Canada, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di
Solignano, in provincia di AR.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti pagina 3 di 8 monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure, rilasciate in Canada e in Perù, davanti a pubblici ufficiali che hanno attestato la comparizione avanti a loro dei conferenti e l'accertamento della loro identità personale al momento dell'apposizione della firma. Tali procure sono state prodotte munite di apostille e traduzioni e sono dunque conformi alla nostra legge processuale.
Merita, infatti, ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria,
pagina 4 di 8 anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, come allegato dai ricorrenti e risultante dalla documentazione prodotta, l'avo italiano ebbe una figlia, nata il [...], la quale, pur essendo cittadina Persona_10 italiana, per discendenza da cittadino italiano, stando alla legge dell'epoca, non poteva trasmettere la propria cittadinanza italiana ai figli, che, peraltro, sposando uno straniero, essa stessa aveva perduto al momento del matrimonio.
Orbene, vantando i ricorrenti la suddetta discendenza per linea materna, nonostante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui infra si dirà, ancor oggi per essi è preclusa la via dell'istanza amministrativa (si veda la Circolare del K 28 del 1991). Controparte_3
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato.
Deve anche osservarsi che l'avo italiano era nato nel 1846, quindi prima dell'annessione del Ducato di
AR EN e AS al Regno di Sardegna, avvenuta nel marzo 1860, da cui poi l'unificazione, con il resto della penisola, nel Regno d'Italia, proclamato il 17/03/1861.
Va però precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 furono tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
pagina 5 di 8 Si determinò, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del
31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17/05/1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Sul punto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana e, anzi, è stato prodotto proprio per l'avo il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 7 ricorso). Persona_8
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso (si vedano in proposito le
SS UU della Corte di Cassazione, sentenza n. 25317 del 2022).
Per il resto, si deve rilevare che nei certificati peruviani viene talora chiamato Persona_8
ma questo non crea alcun problema di identificazione, posto che Persona_15
è il cognome della madre di e, dunque, si è sicuramente trattato di una Per_15 Persona_8 modifica apportata per errore dai funzionari pubblici e dovuta alla loro abitudine al diritto locale, che vede la trasmissione del cognome materno insieme a quello paterno.
Ancora, va riconosciuta la validità, al fine di prova della nascita di del suo Persona_10 certificato di battesimo peruviano, in quanto in Perù, come del resto avvenuto anche in Italia, prima dell'istituzione dei registri dello stato civile tutti gli atti riguardanti la vita delle persone erano formati, con pieno valore legale di documenti pubblici, dai rappresentanti dell'autorità ecclesiastica, in conformità a quanto prescritto dal diritto canonico e dalla legge, circostanza documentata dai ricorrenti sub doc. 10.
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nella discendenza per linea materna di cui sopra.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
pagina 6 di 8 Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di tutto quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nato in [...] il [...] Persona_1
, nata in [...] il 14 .09. 2012 Persona_2
pagina 7 di 8 , nato in [...] il [...] Persona_3
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nato in [...] il [...], Parte_1
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, nato in [...] il [...], Parte_6
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 18/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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